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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 476 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 476 /2024
TRA
Parte_1 PARTE ATTRICE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 1 ottobre 2025, alle ore 11.00. innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte attrice l'avv. Rivellino e la signora personalmente;
Pt_1 per parte convenuta l'avv. ; CP_2
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni: parte attrice precisa le conclusioni come da note depositate il 4/6/2025; parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio di Pc che esibisce, consegnandolo anche alla controparte, e che deposita in udienza;
Il giudice invita la parte alla discussione.
Parte attrice si riporta agli atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori formulati da controparte;
si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche perché pende procedimento di mediazione n. 82/2025 contro la delibera del 27/5/2025; parte convenuta si riporta agli atti e richiama il principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione 18/6/2025 n. 16397 secondo cui, in caso di sopravvenuta delibera con medesimo oggetto di quella impugnata, si verifica una ipotesi di cessazione della materia del contendere;
peraltro la nuova
Pagina nr. 1 delibera di maggio è già esecutiva e ciò conferma l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata;
insiste perché venga riconosciuta la buona sede del che ha sempre cercato di collaborare, CP_1 anche dando esecuzione della proposta conciliativa del giudice;
dà atto che la controparte non ha più versato nulla per spese condominiali nonostante i solleciti;
l'avv. Rivellino dà atto che i conteggi alla base della nuova delibera non erano corretti, come già argomentato nelle note scritte, e per questo motivo ha potuto approvare la delibera;
il giudice si ritira in camera in camera di consiglio, dispensando le parti che accettano dal presenziare alla lettura del dispositivo, avvertendo che la sentenza verrà pubblicata mediante deposito telematico;
Il verbale viene riletto alle parti;
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
2 RG 476 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 476 /2024 promossa da
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Marina Rivellino (c.f. ) del Foro di Isernia, elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio a Isernia in via Umbria n. 179, PEC: Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con sede in Borgosesia, Regione Fornace, 12, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore geom. ( ), P.IVA_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Stefania Corradino (c.f. – pec C.F._4
) presso la quale elettivamente domiciliato in Email_2
Borgosesia, piazza Mazzini, 26
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale condomina proprietaria di Parte_1 appartamento sito nel in Borgosesia, conveniva in giudizio il detto Controparte_1
Condominio, impugnando la delibera dell'assemblea in data 21/6/2023, eccependo:
3 - la nullità della delibera, atteso che la convocazione dell'assemblea in forma ordinaria era avvenuta in data 6/6/2023 mentre, solo successivamente in data 15/6/2023, era stata integrata con una seconda convocazione straordinaria per la delibera sul punto 6 dell'ODG, senza che si capisse da chi fosse stata convocata, in violazione dell'art. 66 disp. att. c.p.c. e comunque senza le maggioranze previste dalla legge, atteso che i soli due condomini interessati alla delibera del punto 6, relativa all'accatastamento di locali sottotetto illegittimamente destinati a mansarda, non rappresentavano il sesto del valore dell'edificio richiesto dalla legge per la convocazione dell'assemblea in forma straordinaria;
- l'illiceità, e comunque nullità, della delibera riguardante la proposta dei condomini autori degli abusi di nominare un tecnico che si occupasse dell'accatastamento dei locali adibiti a mansarda, atteso che, relativamente ad essi, erano intervenute due ordinanze del Comune di
Borgosesia che, nell'accertare gli abusi, avevano intimato il ripristino dello stato dei luoghi, ordinanze che non erano state impugnate e che erano divenute definitive, con la conseguenza che l'assemblea non poteva deliberare sull'accatastamento di immobili abusivi;
- la nullità, e comunque annullabilità, della delibera relativamente ai punti 1 e 2, rispettivamente di approvazione del bilancio e della ripartizione spese di gestione 2022 e 2023 (punto 1) e di approvazione del preventivo spese di gestione per l'anno 2023/2024 (punto 2), atteso che l'amministratore, nell'utilizzare la tabella millesimale vigente, aveva illegittimamente addebitato a tutti i condomini le spese inerenti all'uso dei sottotetti, invece illegittimamente destinati a mansarda, spese che avrebbero invece dovuto essere imputate ai condomini responsabili degli abusi.
Alla luce di tali motivi, chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullamento della Parte_1 delibera impugnata;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'invalidità della delibera nella parte in cui aveva addebitato all'attrice la somma di euro 3.465,77 per importi non dovuti dalla attrice.
Si costituita in giudizio il sostenendo: Controparte_1
- che l'assemblea in data 21/6/2023 era da considerarsi costituita in via ordinaria, essendo stata riportata per mero refuso l'espressione assemblea straordinaria;
- che, essendo esecutiva la delibera e non avendo adempiuto al pagamento degli oneri Pt_1 ivi ripartiti a suo carico, il Condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 4.136,61 per la gestione 2022/2023 e 2023/2024 e poi notificato atto di precetto per euro 5.053,81; debito saldato solo in parte da con il versamento della Pt_1 minore somma di euro 4.980,23;
- l'improcedibilità dell'azione promossa da per assenza di mediazione relativamente al Pt_1 punto 6 dell'ODG;
4 - che le doglianze in punto illiceità e nullità della delibera relativamente al punto 6 dell'ODG erano infondate atteso che il Comune di Borgosesia aveva revocato le ordinanze di demolizione, dando atto dell'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza alle precedenti ordinanze;
- che l'accatastamento dei locali sottotetto, come da punto 6 dell'ODG, era necessario per provvedere alla redazione di nuova tabella millesimale per la corretta ripartizione delle spese;
- che la quantificazione, effettuata da delle spese addebitabili ai condomini responsabili Pt_1 della destinazione del sottotetto a mansarda era avvenuta secondo i criteri contrari a quelli deliberati dal in data 14/7/2017. CP_1
In ragione di tali motivi, il chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, in CP_1 caso di annullamento della delibera in punto riparto spese, la condanna di al versamento, in Pt_1 favore del delle spese inerenti alla posizione CP_1 Pt_1
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 14/11/2024 veniva formulata proposta conciliativa, accettata solo in parte dall'attrice e solo parzialmente eseguita.
All'udienza del 1/10/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto va rilevato che:
- nel presente giudizio, era controversa la validità della delibera dell'assemblea in data
21/6/2023, riguardante, per quanto qui interessa, l'approvazione bilancio e ripartizione spese di gestione 2022 e 2023 (punto 1), l'approvazione del preventivo spese di gestione per l'anno
2023/2024 (punto 2) e il mandato in allora conferito a tecnico per l'accatastamento dei locali sottotetti, di proprietà comune, ma in uso ad alcuni condomini i quali, in passato, avevano mutato la destinazione di tali porzioni di beni comuni destinandoli a scopo abitativo, provvedendo poi a ripristinare lo stato dei luoghi dopo le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Borgosesia, che aveva accertato gli abusi;
- all'udienza del 13/11/2024, è stata formulata proposta conciliativa al fine di definire il presente giudizio;
- la proposta conciliativa è stata, in parte qua, accettata da entrambe le parti;
infatti al fine di dar corso a detta proposta, in data 22/1/2025, si è tenuta nuova assemblea in cui anche Pt_1 ha dichiarato di aderire al conferimento di incarico a professionista volto ad accatastare i sottotetti al fine di determinarne la superficie e, quindi, la corretta ripartizione delle spese ai fini della quantificazione degli oneri da addebitare ai soggetti che hanno occupato e occupano il sottotetto;
gli oneri relativi a tale incombente tecnico saranno a carico di tali condomini;
5 - come dato atto dall'avv. all'udienza 13/11/2024, tale accatastamento era CP_2 esclusivamente teso a far conoscere all'Agenzia del Territorio la presenza dei sottotetti e non già ad accatastare immobili abusivi;
- in seguito, è stata indetta altra assemblea, tenutasi in data 27/5/2025, in cui l'amministratore ha specificato di aver redatto nuova tabella millesimale (d'uso) al fine di procedere come da proposta conciliativa;
- contrariamente allo spirito della proposta conciliativa, l'assemblea ha approvato, con il voto contrario di la nuova tabella millesimale d'uso; Pt_1
- il Condominio, sempre senza il consenso della ha approvato un nuovo stato di Pt_1 ripartizione spese per l'anno 2022/2023 e per l'anno 2023 / 2024;
- così facendo, la nuova delibera ha, nei fatti, sostituito quella per cui è causa, stabilendo un nuovo riparto delle spese, peraltro a vantaggio di atteso che, come emerge dalle note Pt_1 scritte del in data 4/6/2025, il quantum addebitabile a è inferiore a quanto CP_1 Pt_1 indicato nella delibera qui impugnata;
- la nuova delibera ha sostituito sia quella oggetto di causa, sia altra – e successiva - delibera assunta in data 18/7/2024, impugnata avanti al dott. CP_4
- tale giudizio RG 1378/2024, visto il sopraggiungere della nuova delibera, è stato dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
a verbale di udienza
[...]
ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal Parte_1
Condominio il quale aveva ammesso la natura sostitutiva della nuova delibera;
- appare contraddittoria la diversa posizione espressa da nel presente Parte_1 giudizio: infatti le questioni poste a base dei due giudizi, sia pure diverse, avevano in comune lo stesso punto nodale, vale a dire l'approvazione dello stato di ripartizione spese (per annualità diverse) secondo le tabelle millesimali vigenti ed criterio di calcolo adottato dal
, avversato da CP_1 Pt_1
- sicchè il sopraggiungere della nuova delibera così come, per stessa ammissione di ha Pt_1 comportato il venir meno del contendere nel giudizio RG 1378/2024 e della delibera successiva del 18/7/2024, non può che aver determinato il venir meno dell'interesse a perseverare nell'impugnazione della delibera antecedente 21/6/2023;
- peraltro, è lo stesso nel formulare domanda di cessazione della materia del CP_1 contendere per intervenuta sostituzione con nuova delibera 27/5/2025, ad ammettere, nella sostanza, che la delibera qui impugnata è divenuta priva di efficacia esecutiva (v. Cass. n.
6304/1995 ; Cass. n. 12439/1997; Cass n. 8622/1998; Cass. n. 6304/1995);
6 - a fronte di tale condotta ancora meno si giustifica, quindi, la richiesta di di continuare Pt_1 il presente giudizio;
- le ragioni addotte da all'udienza del 24/9/2025 sono palesemente generiche ed inidonee Pt_1
a convincere circa la persistenza dell'interesse ad agire;
- tutte le questioni inerenti ad infiltrazioni, tramezzature di mansarde, pretesa risarcitorie ed in generale le contestazioni svolte da solo a partire dalla prima memoria sono, in parte, Pt_1 inconferenti con l'oggetto del giudizio - che rimane di impugnazione della delibera assembleare - e in parte prive di autonoma rilevanza perché ricomprese nella contestazione inerente l'errata quantificazione delle spese come approvata nel verbale di assemblea impugnato;
- le contestazioni mosse da nelle note scritte in data 4/6/2025 (tra cui il fatto che, nelle Pt_1 more del presente giudizio, l'Assemblea condominiale avrebbe addirittura deliberato la sostituzione delle tabelle di proprietà con quelle d'uso e la circostanza che l'accatastamento dei sottotetti abbia, nei fatti, comportato l'adozione di coefficienti diversi da quelli che avrebbero dovuto utilizzarsi per unità abitative) confermano la presenza di motivi di doglianza propri della delibera 27/5/2025, come tali estranei al presente giudizio;
ritenuto, in sostanza, che le domande dell'attrice vadano respinte per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata una delibera sostanzialmente sostitutiva di quella qui impugnata;
ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di gravi motivi, tenuto conto della condotta di entrambe le parti, inutilmente tesa ad aggravare la causa, in particolare:
a. la condotta del che ha approvato la nuova delibera in data 27/5/2025 senza CP_1 il consenso di e quindi del tutto al di fuori dello spirito conciliativo sotteso alla proposta Pt_1 del giudice: ora, pare evidente che ogni conciliazione, per definire il giudizio, abbia bisogno del consenso dell'altra parte costituita, sicché l'approvazione della delibera in data 27/5/2025, senza il consenso dell'unica controparte interessata, nei fatti, ha aggravato e intricare una lite già ad alta conflittualità; peraltro, le conciliazioni (come le transazioni) vengono eseguite dopo la loro conclusione, e non prima, a prescindere dalla definizione del giudizio ed unilateralmente;
b. della condotta di che dapprima, in sede conciliativa, ha acconsentito Pt_1 all'accatastamento per poi dichiarare di essere a ciò contraria (v. note scritte in data 4/6/2025); che, inoltre, ha palesato intenti diversi, a breve distanza temporale sebbene in cause del tutto omogenee, dichiarando in una sede (giudizio avanti al dott. la cessazione della CP_4 materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata con altra nuova e successiva e, in altra (la causa in epigrafe) il persistente interesse a proseguire la lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attrice per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente le spese di lite.
Vercelli, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
8
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 476 /2024
TRA
Parte_1 PARTE ATTRICE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 1 ottobre 2025, alle ore 11.00. innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte attrice l'avv. Rivellino e la signora personalmente;
Pt_1 per parte convenuta l'avv. ; CP_2
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni: parte attrice precisa le conclusioni come da note depositate il 4/6/2025; parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio di Pc che esibisce, consegnandolo anche alla controparte, e che deposita in udienza;
Il giudice invita la parte alla discussione.
Parte attrice si riporta agli atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori formulati da controparte;
si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche perché pende procedimento di mediazione n. 82/2025 contro la delibera del 27/5/2025; parte convenuta si riporta agli atti e richiama il principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione 18/6/2025 n. 16397 secondo cui, in caso di sopravvenuta delibera con medesimo oggetto di quella impugnata, si verifica una ipotesi di cessazione della materia del contendere;
peraltro la nuova
Pagina nr. 1 delibera di maggio è già esecutiva e ciò conferma l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata;
insiste perché venga riconosciuta la buona sede del che ha sempre cercato di collaborare, CP_1 anche dando esecuzione della proposta conciliativa del giudice;
dà atto che la controparte non ha più versato nulla per spese condominiali nonostante i solleciti;
l'avv. Rivellino dà atto che i conteggi alla base della nuova delibera non erano corretti, come già argomentato nelle note scritte, e per questo motivo ha potuto approvare la delibera;
il giudice si ritira in camera in camera di consiglio, dispensando le parti che accettano dal presenziare alla lettura del dispositivo, avvertendo che la sentenza verrà pubblicata mediante deposito telematico;
Il verbale viene riletto alle parti;
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
2 RG 476 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 476 /2024 promossa da
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Marina Rivellino (c.f. ) del Foro di Isernia, elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio a Isernia in via Umbria n. 179, PEC: Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con sede in Borgosesia, Regione Fornace, 12, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore geom. ( ), P.IVA_1 CP_3 CodiceFiscale_3 rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Stefania Corradino (c.f. – pec C.F._4
) presso la quale elettivamente domiciliato in Email_2
Borgosesia, piazza Mazzini, 26
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale condomina proprietaria di Parte_1 appartamento sito nel in Borgosesia, conveniva in giudizio il detto Controparte_1
Condominio, impugnando la delibera dell'assemblea in data 21/6/2023, eccependo:
3 - la nullità della delibera, atteso che la convocazione dell'assemblea in forma ordinaria era avvenuta in data 6/6/2023 mentre, solo successivamente in data 15/6/2023, era stata integrata con una seconda convocazione straordinaria per la delibera sul punto 6 dell'ODG, senza che si capisse da chi fosse stata convocata, in violazione dell'art. 66 disp. att. c.p.c. e comunque senza le maggioranze previste dalla legge, atteso che i soli due condomini interessati alla delibera del punto 6, relativa all'accatastamento di locali sottotetto illegittimamente destinati a mansarda, non rappresentavano il sesto del valore dell'edificio richiesto dalla legge per la convocazione dell'assemblea in forma straordinaria;
- l'illiceità, e comunque nullità, della delibera riguardante la proposta dei condomini autori degli abusi di nominare un tecnico che si occupasse dell'accatastamento dei locali adibiti a mansarda, atteso che, relativamente ad essi, erano intervenute due ordinanze del Comune di
Borgosesia che, nell'accertare gli abusi, avevano intimato il ripristino dello stato dei luoghi, ordinanze che non erano state impugnate e che erano divenute definitive, con la conseguenza che l'assemblea non poteva deliberare sull'accatastamento di immobili abusivi;
- la nullità, e comunque annullabilità, della delibera relativamente ai punti 1 e 2, rispettivamente di approvazione del bilancio e della ripartizione spese di gestione 2022 e 2023 (punto 1) e di approvazione del preventivo spese di gestione per l'anno 2023/2024 (punto 2), atteso che l'amministratore, nell'utilizzare la tabella millesimale vigente, aveva illegittimamente addebitato a tutti i condomini le spese inerenti all'uso dei sottotetti, invece illegittimamente destinati a mansarda, spese che avrebbero invece dovuto essere imputate ai condomini responsabili degli abusi.
Alla luce di tali motivi, chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullamento della Parte_1 delibera impugnata;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'invalidità della delibera nella parte in cui aveva addebitato all'attrice la somma di euro 3.465,77 per importi non dovuti dalla attrice.
Si costituita in giudizio il sostenendo: Controparte_1
- che l'assemblea in data 21/6/2023 era da considerarsi costituita in via ordinaria, essendo stata riportata per mero refuso l'espressione assemblea straordinaria;
- che, essendo esecutiva la delibera e non avendo adempiuto al pagamento degli oneri Pt_1 ivi ripartiti a suo carico, il Condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 4.136,61 per la gestione 2022/2023 e 2023/2024 e poi notificato atto di precetto per euro 5.053,81; debito saldato solo in parte da con il versamento della Pt_1 minore somma di euro 4.980,23;
- l'improcedibilità dell'azione promossa da per assenza di mediazione relativamente al Pt_1 punto 6 dell'ODG;
4 - che le doglianze in punto illiceità e nullità della delibera relativamente al punto 6 dell'ODG erano infondate atteso che il Comune di Borgosesia aveva revocato le ordinanze di demolizione, dando atto dell'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza alle precedenti ordinanze;
- che l'accatastamento dei locali sottotetto, come da punto 6 dell'ODG, era necessario per provvedere alla redazione di nuova tabella millesimale per la corretta ripartizione delle spese;
- che la quantificazione, effettuata da delle spese addebitabili ai condomini responsabili Pt_1 della destinazione del sottotetto a mansarda era avvenuta secondo i criteri contrari a quelli deliberati dal in data 14/7/2017. CP_1
In ragione di tali motivi, il chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, in CP_1 caso di annullamento della delibera in punto riparto spese, la condanna di al versamento, in Pt_1 favore del delle spese inerenti alla posizione CP_1 Pt_1
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 14/11/2024 veniva formulata proposta conciliativa, accettata solo in parte dall'attrice e solo parzialmente eseguita.
All'udienza del 1/10/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto va rilevato che:
- nel presente giudizio, era controversa la validità della delibera dell'assemblea in data
21/6/2023, riguardante, per quanto qui interessa, l'approvazione bilancio e ripartizione spese di gestione 2022 e 2023 (punto 1), l'approvazione del preventivo spese di gestione per l'anno
2023/2024 (punto 2) e il mandato in allora conferito a tecnico per l'accatastamento dei locali sottotetti, di proprietà comune, ma in uso ad alcuni condomini i quali, in passato, avevano mutato la destinazione di tali porzioni di beni comuni destinandoli a scopo abitativo, provvedendo poi a ripristinare lo stato dei luoghi dopo le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Borgosesia, che aveva accertato gli abusi;
- all'udienza del 13/11/2024, è stata formulata proposta conciliativa al fine di definire il presente giudizio;
- la proposta conciliativa è stata, in parte qua, accettata da entrambe le parti;
infatti al fine di dar corso a detta proposta, in data 22/1/2025, si è tenuta nuova assemblea in cui anche Pt_1 ha dichiarato di aderire al conferimento di incarico a professionista volto ad accatastare i sottotetti al fine di determinarne la superficie e, quindi, la corretta ripartizione delle spese ai fini della quantificazione degli oneri da addebitare ai soggetti che hanno occupato e occupano il sottotetto;
gli oneri relativi a tale incombente tecnico saranno a carico di tali condomini;
5 - come dato atto dall'avv. all'udienza 13/11/2024, tale accatastamento era CP_2 esclusivamente teso a far conoscere all'Agenzia del Territorio la presenza dei sottotetti e non già ad accatastare immobili abusivi;
- in seguito, è stata indetta altra assemblea, tenutasi in data 27/5/2025, in cui l'amministratore ha specificato di aver redatto nuova tabella millesimale (d'uso) al fine di procedere come da proposta conciliativa;
- contrariamente allo spirito della proposta conciliativa, l'assemblea ha approvato, con il voto contrario di la nuova tabella millesimale d'uso; Pt_1
- il Condominio, sempre senza il consenso della ha approvato un nuovo stato di Pt_1 ripartizione spese per l'anno 2022/2023 e per l'anno 2023 / 2024;
- così facendo, la nuova delibera ha, nei fatti, sostituito quella per cui è causa, stabilendo un nuovo riparto delle spese, peraltro a vantaggio di atteso che, come emerge dalle note Pt_1 scritte del in data 4/6/2025, il quantum addebitabile a è inferiore a quanto CP_1 Pt_1 indicato nella delibera qui impugnata;
- la nuova delibera ha sostituito sia quella oggetto di causa, sia altra – e successiva - delibera assunta in data 18/7/2024, impugnata avanti al dott. CP_4
- tale giudizio RG 1378/2024, visto il sopraggiungere della nuova delibera, è stato dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
a verbale di udienza
[...]
ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal Parte_1
Condominio il quale aveva ammesso la natura sostitutiva della nuova delibera;
- appare contraddittoria la diversa posizione espressa da nel presente Parte_1 giudizio: infatti le questioni poste a base dei due giudizi, sia pure diverse, avevano in comune lo stesso punto nodale, vale a dire l'approvazione dello stato di ripartizione spese (per annualità diverse) secondo le tabelle millesimali vigenti ed criterio di calcolo adottato dal
, avversato da CP_1 Pt_1
- sicchè il sopraggiungere della nuova delibera così come, per stessa ammissione di ha Pt_1 comportato il venir meno del contendere nel giudizio RG 1378/2024 e della delibera successiva del 18/7/2024, non può che aver determinato il venir meno dell'interesse a perseverare nell'impugnazione della delibera antecedente 21/6/2023;
- peraltro, è lo stesso nel formulare domanda di cessazione della materia del CP_1 contendere per intervenuta sostituzione con nuova delibera 27/5/2025, ad ammettere, nella sostanza, che la delibera qui impugnata è divenuta priva di efficacia esecutiva (v. Cass. n.
6304/1995 ; Cass. n. 12439/1997; Cass n. 8622/1998; Cass. n. 6304/1995);
6 - a fronte di tale condotta ancora meno si giustifica, quindi, la richiesta di di continuare Pt_1 il presente giudizio;
- le ragioni addotte da all'udienza del 24/9/2025 sono palesemente generiche ed inidonee Pt_1
a convincere circa la persistenza dell'interesse ad agire;
- tutte le questioni inerenti ad infiltrazioni, tramezzature di mansarde, pretesa risarcitorie ed in generale le contestazioni svolte da solo a partire dalla prima memoria sono, in parte, Pt_1 inconferenti con l'oggetto del giudizio - che rimane di impugnazione della delibera assembleare - e in parte prive di autonoma rilevanza perché ricomprese nella contestazione inerente l'errata quantificazione delle spese come approvata nel verbale di assemblea impugnato;
- le contestazioni mosse da nelle note scritte in data 4/6/2025 (tra cui il fatto che, nelle Pt_1 more del presente giudizio, l'Assemblea condominiale avrebbe addirittura deliberato la sostituzione delle tabelle di proprietà con quelle d'uso e la circostanza che l'accatastamento dei sottotetti abbia, nei fatti, comportato l'adozione di coefficienti diversi da quelli che avrebbero dovuto utilizzarsi per unità abitative) confermano la presenza di motivi di doglianza propri della delibera 27/5/2025, come tali estranei al presente giudizio;
ritenuto, in sostanza, che le domande dell'attrice vadano respinte per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata una delibera sostanzialmente sostitutiva di quella qui impugnata;
ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di gravi motivi, tenuto conto della condotta di entrambe le parti, inutilmente tesa ad aggravare la causa, in particolare:
a. la condotta del che ha approvato la nuova delibera in data 27/5/2025 senza CP_1 il consenso di e quindi del tutto al di fuori dello spirito conciliativo sotteso alla proposta Pt_1 del giudice: ora, pare evidente che ogni conciliazione, per definire il giudizio, abbia bisogno del consenso dell'altra parte costituita, sicché l'approvazione della delibera in data 27/5/2025, senza il consenso dell'unica controparte interessata, nei fatti, ha aggravato e intricare una lite già ad alta conflittualità; peraltro, le conciliazioni (come le transazioni) vengono eseguite dopo la loro conclusione, e non prima, a prescindere dalla definizione del giudizio ed unilateralmente;
b. della condotta di che dapprima, in sede conciliativa, ha acconsentito Pt_1 all'accatastamento per poi dichiarare di essere a ciò contraria (v. note scritte in data 4/6/2025); che, inoltre, ha palesato intenti diversi, a breve distanza temporale sebbene in cause del tutto omogenee, dichiarando in una sede (giudizio avanti al dott. la cessazione della CP_4 materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata con altra nuova e successiva e, in altra (la causa in epigrafe) il persistente interesse a proseguire la lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attrice per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente le spese di lite.
Vercelli, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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