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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
2102/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 10.03.2025
Alle ore 09.48, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAPENNA MARIA ROSARIA in sostituzione dell'avv. CP_1
D'ALESSANDRO DOMENICO .
È presente per 'avv. SINISI ALESSANDRO. Controparte_2
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAPENNA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SINISI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2102/2023 del Ruolo Generale
1 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via CP_1
Roberto da Bari n° 112 presso e nello studio dell'Avv. Domenico D'Alessandro che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. ed elettivamente domiciliato in Molfetta alla Via Controparte_2
Michiello 5 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sinisi che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come precisate a verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato 28.7.2022, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ha opposto ex art. 7 d.lgs 150/2011 il verbale n. VX5129/2022 del 12.05.2022 notificato il
12.07.2022 dalla Polizia Locale del con cui veniva contestata la violazione dell'art. Controparte_2
142, comma 8 CDS poiché il veicolo Mini targato FA562BE di proprietà della società circolava sulla SP
231 al KM 16+100 dir. Bitonto alla velocità di 131 km/h, superiore al limite di Km/h 90 previsto su quel tratto di strada.
A fondamento del ricorso, deduceva: a) omessa informazione agli automobilisti ex art. 4 Controparte_1
D.L. 121/2002-Violazione del D.M. 15.8.2007; b) difetto di titolarità in capo alla polizia municipale del potere di esercitare attività accertativa e sanzionatoria lungo la SP 231; c) nullità del verbale per omessa motivazione sulla mancata contestazione immediata;
d) omessa prova circa la taratura e omologazione
2 dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità; e) omessa segnaletica ex art. 104 Reg. CdS.;
f) illegittimità dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente di guida
La società ricorrente, argomentate tutte le contestazioni spiegate nel ricorso, chiedeva l'annullamento del verbale e delle sanzioni pecuniaria e accessorie, ovvero in subordine ridursi la sanzione pecuniari al minimo di legge;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
In data 4.11.2022, il in persona del Sindaco p.t. ha depositato una memoria con la Controparte_2
quale ha contestato tutti i motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, allo stesso tempo producendo tutta la documentazione richiesta, circostanza questa che si desume dalla lettura della sentenza di primo grado.
Con sentenza nr. 805/2022 del 18.11.2022, il Giudice di Pace di Trani, ha rigettato nel merito la proposta opposizione ritenendo infondati tutti i motivi dedotti, ma compensando le spese di lite in ragione della controvertibilità delle questioni e delle difficoltà interpretative.
Con ricorso tempestivamente depositato il 18.5.2023, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. ha interposto appello deducendo i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto equivalenti omologazione approvazione dello specifico apparecchio mobile impiegato per la rilevazione della velocità e menzionato nel verbale opposto;
2) difetto di motivazione nella parte in cui non ha ritneuto necessaria la collocazione di cartelli indicanti il limite di velocità sul tratto di strada in questione;
3) nullità della sentenza per omessa motivazione su ciascuno dei motivi di opposizione in merito all'inidoneità giuridica delle risultanze dell'accertamento sanzionatorio.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento elle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il in persona del Sindaco p.t.. si è costituito il 19.1.2024, preliminarmente Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché carente dell'enunciazione dei motivi specifici di impugnazione e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il
3 rigetto con vittoria delle spese di lite del presente grado e condanna dell'appellante al risarcimento di danni per lite temeraria.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,
avvenuta il 18.11.2022.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è infondata.
L'atto di appello risulta infatti soddisfare i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., anche in virtù
dell'interpretazione estensiva che, nel corso degli anni e nelle diverse pronunce, ha dato la Suprema
Corte la quale, recentemente, è tornata ad esprimersi sul punto, sostenendo che, " l'articolo 342 del Cpc
nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21416; Cass. SS.
UU; Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017).
Per la specificità dei motivi d'appello -prevista dall'art. 342 del c.p.c.- l'esposizione delle ragioni di
4 fatto e di diritto, poste a fondamento dell'impugnazione, può anche consistere nella rappresentazione delle stesse ragioni addotte in primo grado, a condizione che ciò determini una critica adeguata e specifica della sentenza impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice primo giudicante.
Nel merito l'appello è fondato.
Facendo applicazione della ragione più liquida, criterio ammissibile anche in appello pur se soggetto al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass.
30507/2023), il gravame va accolto sulla base del recente pronunciamento della Suprema Corte a proposito della indispensabilità che l'apparecchio impiegato per la rilevazione elettronica della velocità
dei veicoli, risulti debitamente omologato e non soltanto approvato.
Nella vicenda in parola, si evince dalla lettura del verbale di accertamento di violazione al Codice
della Strada (cfr. fascicolo primo grado dell'appellante), che l'infrazione da parte del conducente del veicolo intestato alla società alla norma di cui all'art. 142, comma 9 CdS è stata accertata Controparte_1
mediante visione dei fotogrammi relativi all'accertamento della velocità in postazione temporanea presidiata svoltosi in data 4.5.2022 da cui è emerso che il veicolo in questione viaggiasse a 131 km/h al netto della tolleranza del 5%.
L'apparecchiatura utilizzata, Velomatic 512D, è munita di approvazione con decreto del Ministero dei
Trasporti del 17.12.2014 e di taratura eseguita il 15.12.2021 come si desume dalla sentenza di primo grado (per non avere l'appellato depositato il proprio fascicolo di parte relativo al primo grado).
L'apparecchio Velomatic è dunque approvato, ma non omologato.
Il primo giudice, richiamando una nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale del
Ministero dei Trasporti, nonché ritenendo la equivalenza fra omologazione e approvazione, ha respinto il motivo di opposizione, sostanzialmente ritenendo assolto dall'ente opposto l'onere di provare la funzionalità dell'apparecchio e a legittimità dell'accertamento così come per l'effetto, la sussistenza
5 dell'infrazione contestata alla CP_1
L'ente appellato, nell'insistere nella affermata equivalenza fra approvazione e omologazione ha inoltre fatto riferimento alla regolare approvazione del misuratore di velocità in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13/06/17, emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del
18/06/15, nonché secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. n. 282/17, che confermerebbe come per i misuratori di velocità ci si debba necessariamente riferire al termine "approvazione" (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Nelle more del presente giudizio di appello, la Suprema Corte, a proposito della distinzione tra i procedimenti di approvazione ed omologazione che riconducono all'omologazione ed alla taratura un carattere di affidabilità delle prestazioni dell'autovelox in assenza delle quali le relative risultanze non possono essere considerate fonte di prova, con le conseguenze previste dal secondo periodo del comma
11, dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/11, ha chiarito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (Cass. Civ. Sez. II, n. 10505/2024).
La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato nelle sentenze n. 14597/2021 – in tema di onere della prova della funzionalità che, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore – e n.
3335/2024 ove sempre la Suprema Corte, con motivazione del tutto condivisibile, ha argomentato che l'art. 142, c. 6, C.d.S. si riferisce esclusivamente ad "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre, sempre secondo la pronuncia citata della Suprema Corte, il complementare ed esplicativo art. procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Inoltre, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Civ. sentenza n. 3335/2024).
Alcuna influenza ai fini del decidere possono acquisire le circolari ministeriali richiamate nella sentenza di primo grado così come nelle difese del nella parte in cui avallano una Controparte_2
equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime, infatti, l'art. 142, comma 6, C.d.S. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò
differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, c. 6, C.d.S., laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice
7 approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Nel caso in esame, risulta non contestato tra le parti che il dispositivo di rilevamento utilizzato
VELOMATIC 512 D abbia ricevuto la "approvazione" del MIT, mentre risulti sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge.
Alla luce del fatto che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento, con assorbimento degli altri.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va quindi annullato il verbale per violazione dei limiti di velocità così come le sanzioni comminate, per essere l'accertamento dell'infrazione avvenuto con apparecchiatura solo approvata, ma non omologata ai sensi di legge, non essendo, appunto, le due procedure equipollenti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di appello, allorché
riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite,
17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n.
8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
8 Nel caso di specie, le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti."
Ricorrono entrambe le condizioni, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e la sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte,
sopraggiunta nel corso di questo giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2102/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 805 del 18.11.2022, del Giudice di
Pace di Trani, annulla il verbale opposto e le sanzioni pecuniarie e accessorie;
2. compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Trani, 10.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei
6
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 10.03.2025
Alle ore 09.48, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il Pt_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAPENNA MARIA ROSARIA in sostituzione dell'avv. CP_1
D'ALESSANDRO DOMENICO .
È presente per 'avv. SINISI ALESSANDRO. Controparte_2
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAPENNA precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SINISI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2102/2023 del Ruolo Generale
1 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via CP_1
Roberto da Bari n° 112 presso e nello studio dell'Avv. Domenico D'Alessandro che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. ed elettivamente domiciliato in Molfetta alla Via Controparte_2
Michiello 5 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sinisi che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come precisate a verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato 28.7.2022, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ha opposto ex art. 7 d.lgs 150/2011 il verbale n. VX5129/2022 del 12.05.2022 notificato il
12.07.2022 dalla Polizia Locale del con cui veniva contestata la violazione dell'art. Controparte_2
142, comma 8 CDS poiché il veicolo Mini targato FA562BE di proprietà della società circolava sulla SP
231 al KM 16+100 dir. Bitonto alla velocità di 131 km/h, superiore al limite di Km/h 90 previsto su quel tratto di strada.
A fondamento del ricorso, deduceva: a) omessa informazione agli automobilisti ex art. 4 Controparte_1
D.L. 121/2002-Violazione del D.M. 15.8.2007; b) difetto di titolarità in capo alla polizia municipale del potere di esercitare attività accertativa e sanzionatoria lungo la SP 231; c) nullità del verbale per omessa motivazione sulla mancata contestazione immediata;
d) omessa prova circa la taratura e omologazione
2 dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità; e) omessa segnaletica ex art. 104 Reg. CdS.;
f) illegittimità dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente di guida
La società ricorrente, argomentate tutte le contestazioni spiegate nel ricorso, chiedeva l'annullamento del verbale e delle sanzioni pecuniaria e accessorie, ovvero in subordine ridursi la sanzione pecuniari al minimo di legge;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
In data 4.11.2022, il in persona del Sindaco p.t. ha depositato una memoria con la Controparte_2
quale ha contestato tutti i motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, allo stesso tempo producendo tutta la documentazione richiesta, circostanza questa che si desume dalla lettura della sentenza di primo grado.
Con sentenza nr. 805/2022 del 18.11.2022, il Giudice di Pace di Trani, ha rigettato nel merito la proposta opposizione ritenendo infondati tutti i motivi dedotti, ma compensando le spese di lite in ragione della controvertibilità delle questioni e delle difficoltà interpretative.
Con ricorso tempestivamente depositato il 18.5.2023, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. ha interposto appello deducendo i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto equivalenti omologazione approvazione dello specifico apparecchio mobile impiegato per la rilevazione della velocità e menzionato nel verbale opposto;
2) difetto di motivazione nella parte in cui non ha ritneuto necessaria la collocazione di cartelli indicanti il limite di velocità sul tratto di strada in questione;
3) nullità della sentenza per omessa motivazione su ciascuno dei motivi di opposizione in merito all'inidoneità giuridica delle risultanze dell'accertamento sanzionatorio.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento elle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il in persona del Sindaco p.t.. si è costituito il 19.1.2024, preliminarmente Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché carente dell'enunciazione dei motivi specifici di impugnazione e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il
3 rigetto con vittoria delle spese di lite del presente grado e condanna dell'appellante al risarcimento di danni per lite temeraria.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,
avvenuta il 18.11.2022.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è infondata.
L'atto di appello risulta infatti soddisfare i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., anche in virtù
dell'interpretazione estensiva che, nel corso degli anni e nelle diverse pronunce, ha dato la Suprema
Corte la quale, recentemente, è tornata ad esprimersi sul punto, sostenendo che, " l'articolo 342 del Cpc
nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21416; Cass. SS.
UU; Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017).
Per la specificità dei motivi d'appello -prevista dall'art. 342 del c.p.c.- l'esposizione delle ragioni di
4 fatto e di diritto, poste a fondamento dell'impugnazione, può anche consistere nella rappresentazione delle stesse ragioni addotte in primo grado, a condizione che ciò determini una critica adeguata e specifica della sentenza impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice primo giudicante.
Nel merito l'appello è fondato.
Facendo applicazione della ragione più liquida, criterio ammissibile anche in appello pur se soggetto al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass.
30507/2023), il gravame va accolto sulla base del recente pronunciamento della Suprema Corte a proposito della indispensabilità che l'apparecchio impiegato per la rilevazione elettronica della velocità
dei veicoli, risulti debitamente omologato e non soltanto approvato.
Nella vicenda in parola, si evince dalla lettura del verbale di accertamento di violazione al Codice
della Strada (cfr. fascicolo primo grado dell'appellante), che l'infrazione da parte del conducente del veicolo intestato alla società alla norma di cui all'art. 142, comma 9 CdS è stata accertata Controparte_1
mediante visione dei fotogrammi relativi all'accertamento della velocità in postazione temporanea presidiata svoltosi in data 4.5.2022 da cui è emerso che il veicolo in questione viaggiasse a 131 km/h al netto della tolleranza del 5%.
L'apparecchiatura utilizzata, Velomatic 512D, è munita di approvazione con decreto del Ministero dei
Trasporti del 17.12.2014 e di taratura eseguita il 15.12.2021 come si desume dalla sentenza di primo grado (per non avere l'appellato depositato il proprio fascicolo di parte relativo al primo grado).
L'apparecchio Velomatic è dunque approvato, ma non omologato.
Il primo giudice, richiamando una nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale del
Ministero dei Trasporti, nonché ritenendo la equivalenza fra omologazione e approvazione, ha respinto il motivo di opposizione, sostanzialmente ritenendo assolto dall'ente opposto l'onere di provare la funzionalità dell'apparecchio e a legittimità dell'accertamento così come per l'effetto, la sussistenza
5 dell'infrazione contestata alla CP_1
L'ente appellato, nell'insistere nella affermata equivalenza fra approvazione e omologazione ha inoltre fatto riferimento alla regolare approvazione del misuratore di velocità in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13/06/17, emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del
18/06/15, nonché secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. n. 282/17, che confermerebbe come per i misuratori di velocità ci si debba necessariamente riferire al termine "approvazione" (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Nelle more del presente giudizio di appello, la Suprema Corte, a proposito della distinzione tra i procedimenti di approvazione ed omologazione che riconducono all'omologazione ed alla taratura un carattere di affidabilità delle prestazioni dell'autovelox in assenza delle quali le relative risultanze non possono essere considerate fonte di prova, con le conseguenze previste dal secondo periodo del comma
11, dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/11, ha chiarito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (Cass. Civ. Sez. II, n. 10505/2024).
La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato nelle sentenze n. 14597/2021 – in tema di onere della prova della funzionalità che, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore – e n.
3335/2024 ove sempre la Suprema Corte, con motivazione del tutto condivisibile, ha argomentato che l'art. 142, c. 6, C.d.S. si riferisce esclusivamente ad "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre, sempre secondo la pronuncia citata della Suprema Corte, il complementare ed esplicativo art. procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Inoltre, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Civ. sentenza n. 3335/2024).
Alcuna influenza ai fini del decidere possono acquisire le circolari ministeriali richiamate nella sentenza di primo grado così come nelle difese del nella parte in cui avallano una Controparte_2
equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime, infatti, l'art. 142, comma 6, C.d.S. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò
differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, c. 6, C.d.S., laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice
7 approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
Nel caso in esame, risulta non contestato tra le parti che il dispositivo di rilevamento utilizzato
VELOMATIC 512 D abbia ricevuto la "approvazione" del MIT, mentre risulti sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge.
Alla luce del fatto che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento, con assorbimento degli altri.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va quindi annullato il verbale per violazione dei limiti di velocità così come le sanzioni comminate, per essere l'accertamento dell'infrazione avvenuto con apparecchiatura solo approvata, ma non omologata ai sensi di legge, non essendo, appunto, le due procedure equipollenti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di appello, allorché
riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite,
17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n.
8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
8 Nel caso di specie, le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti."
Ricorrono entrambe le condizioni, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e la sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte,
sopraggiunta nel corso di questo giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2102/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 805 del 18.11.2022, del Giudice di
Pace di Trani, annulla il verbale opposto e le sanzioni pecuniarie e accessorie;
2. compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Trani, 10.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei
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