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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Marcello Maria De Napoli;
e
(già ,con l'assistenza e Controparte_1 CP_2 difesa dell'avv. Alessandro Travaglini;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è opportuno premettere che la parte ricorrente ha dedotto di avere svolto per l'intero rapporto lavorativo le mansioni di “autista addetto al trasporto di rifiuti anche speciali”; di avere diritto all'inquadramento nel livello 4°, secondo le previsioni del CCNL di Categoria
“Addetti alla Nettezza Urbana” sin dall'inizio del rapporto
(v. doc. 2); di avere ottenuto l'inquadramento nel 4° livello il 1.11.2020 e di essere stato inquadrato sino a tale data nel 3° livello.
L' resistente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto CP_3 della domanda attorea, attese le carenze assertive di parte ricorrente sulle ragioni giustificatrici il superiore inquadramento. Deve darsi atto dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità –che non si ha motivo di disattendere- in forza del quale il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad
1 indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass., Sent. n. 8025/03).
Il lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo
(principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn.
11925/2003,12092/2004).
Muovendo le mosse dal primo grado del “giudizio trifasico”, in punto di allegazione, le deduzioni di parte ricorrente risultano essere del tutto carenti: non vengono specificate e dettagliatamente descritte le mansioni e le attività svolte dal ricorrente in modo da consentire a questo giudicante l'individuazione della corretta qualifica o categoria;
risulta essere del tutto preclusa la necessaria comparazione tra le mansioni svolte e quelle trasfuse dalla fonte contrattuale di settore in ciascun livello di inquadramento del personale. Laddove, parte istante si è limitata ad asserire del tutto genericamente di avere svolto “mansioni di autista addetto al trasporto di rifiuti anche speciali”, senza tuttavia circostanziare l'assunto e precisare in maniera adeguata in che cosa consistessero le suddette
2 mansioni, non essendo in alcun modo sufficiente la scarna descrizione operata. Dall'applicazione di detto principio alla presente fattispecie scaturisce, come logico corollario, il rigetto della domanda attorea, attesa l'assoluta genericità del piano assertivo e probatorio di parte ricorrente che non ha allegato la tipologia ed il contenuto delle mansioni svolte e ha omesso qualsivoglia riferimento al contenuto sia della declaratoria contrattuale di appartenenza (livello 3) sia di quella superiore rivendicata (livello 4); si è limitata a rivendicare il diritto al riconoscimento di non meglio precisate mansioni superiori, solo perché dal 1.11.2020, gli è stato riconosciuto il superiore inquadramento.
Il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto al riconoscimento del livello economico 4 senza minimamente dar conto di quali siano le caratteristiche delle mansioni proprie del livello superiore invocato e senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività espletata sia da ricomprendere tra quelle indicate nella declaratoria contrattuale invocata.
Di conseguenza, risulta affatto preclusa a quest'autorità giudiziaria la preventiva e doverosa comparazione tra le mansioni svolte dal lavoratore e quelle tipizzate dalla fonte contrattuale di categoria, onde verificare l'ascrivibilità delle prime ad un superiore inquadramento contrattuale e delibare la fondatezza della richiesta economica azionata in giudizio.
Le carenze assertive non possono in alcun modo essere superate dalla prova orale articolata (prova che questo giudicante ha ritenuto di non ammettere) posto che, parimenti, i capitoli formulati non sono finalizzati ad dimostrare le effettive mansioni espletate dal ricorrente in modo tale da consentire a questo giudicante di ricondurle a qualsivoglia declaratoria contrattuale. Basti esaminare la genericità ed irrilevanza ai fini dell'unico capitolo di prova sub n. 3 del ricorso articolato al riguardo.
Di conseguenza debbono essere rigettate tutte le richieste di differenze retributive invocate in relazione al superiore livello di inquadramento invocato.
Da ultimo con riferimento alla richiesta di corresponsione dei buoni pasto, deve parimenti evidenziarsi la carenza assertiva del ricorrente con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dalla fonte contrattuale per poterne beneficiare.
3 L'art. 36 del CCNL Nettezza Urbana Imprese Private-FISE così recita: Buono pasto
1. È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di euro 1,00.
2. L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente articolo.
3. I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga,
e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore. L'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Nulla di tutto ciò, ha chiesto il ricorrente di provare al fine di ottenere il riconoscimento dell'emolumento in questione.
Alla luce di quanto sin qui espresso, pertanto, la domanda attorea deve essere nel complesso rigettata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro
3.689,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Marcello Maria De Napoli;
e
(già ,con l'assistenza e Controparte_1 CP_2 difesa dell'avv. Alessandro Travaglini;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è opportuno premettere che la parte ricorrente ha dedotto di avere svolto per l'intero rapporto lavorativo le mansioni di “autista addetto al trasporto di rifiuti anche speciali”; di avere diritto all'inquadramento nel livello 4°, secondo le previsioni del CCNL di Categoria
“Addetti alla Nettezza Urbana” sin dall'inizio del rapporto
(v. doc. 2); di avere ottenuto l'inquadramento nel 4° livello il 1.11.2020 e di essere stato inquadrato sino a tale data nel 3° livello.
L' resistente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto CP_3 della domanda attorea, attese le carenze assertive di parte ricorrente sulle ragioni giustificatrici il superiore inquadramento. Deve darsi atto dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità –che non si ha motivo di disattendere- in forza del quale il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad
1 indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass., Sent. n. 8025/03).
Il lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo
(principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn.
11925/2003,12092/2004).
Muovendo le mosse dal primo grado del “giudizio trifasico”, in punto di allegazione, le deduzioni di parte ricorrente risultano essere del tutto carenti: non vengono specificate e dettagliatamente descritte le mansioni e le attività svolte dal ricorrente in modo da consentire a questo giudicante l'individuazione della corretta qualifica o categoria;
risulta essere del tutto preclusa la necessaria comparazione tra le mansioni svolte e quelle trasfuse dalla fonte contrattuale di settore in ciascun livello di inquadramento del personale. Laddove, parte istante si è limitata ad asserire del tutto genericamente di avere svolto “mansioni di autista addetto al trasporto di rifiuti anche speciali”, senza tuttavia circostanziare l'assunto e precisare in maniera adeguata in che cosa consistessero le suddette
2 mansioni, non essendo in alcun modo sufficiente la scarna descrizione operata. Dall'applicazione di detto principio alla presente fattispecie scaturisce, come logico corollario, il rigetto della domanda attorea, attesa l'assoluta genericità del piano assertivo e probatorio di parte ricorrente che non ha allegato la tipologia ed il contenuto delle mansioni svolte e ha omesso qualsivoglia riferimento al contenuto sia della declaratoria contrattuale di appartenenza (livello 3) sia di quella superiore rivendicata (livello 4); si è limitata a rivendicare il diritto al riconoscimento di non meglio precisate mansioni superiori, solo perché dal 1.11.2020, gli è stato riconosciuto il superiore inquadramento.
Il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto al riconoscimento del livello economico 4 senza minimamente dar conto di quali siano le caratteristiche delle mansioni proprie del livello superiore invocato e senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività espletata sia da ricomprendere tra quelle indicate nella declaratoria contrattuale invocata.
Di conseguenza, risulta affatto preclusa a quest'autorità giudiziaria la preventiva e doverosa comparazione tra le mansioni svolte dal lavoratore e quelle tipizzate dalla fonte contrattuale di categoria, onde verificare l'ascrivibilità delle prime ad un superiore inquadramento contrattuale e delibare la fondatezza della richiesta economica azionata in giudizio.
Le carenze assertive non possono in alcun modo essere superate dalla prova orale articolata (prova che questo giudicante ha ritenuto di non ammettere) posto che, parimenti, i capitoli formulati non sono finalizzati ad dimostrare le effettive mansioni espletate dal ricorrente in modo tale da consentire a questo giudicante di ricondurle a qualsivoglia declaratoria contrattuale. Basti esaminare la genericità ed irrilevanza ai fini dell'unico capitolo di prova sub n. 3 del ricorso articolato al riguardo.
Di conseguenza debbono essere rigettate tutte le richieste di differenze retributive invocate in relazione al superiore livello di inquadramento invocato.
Da ultimo con riferimento alla richiesta di corresponsione dei buoni pasto, deve parimenti evidenziarsi la carenza assertiva del ricorrente con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dalla fonte contrattuale per poterne beneficiare.
3 L'art. 36 del CCNL Nettezza Urbana Imprese Private-FISE così recita: Buono pasto
1. È corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di euro 1,00.
2. L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente articolo.
3. I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga,
e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore. L'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Nulla di tutto ciò, ha chiesto il ricorrente di provare al fine di ottenere il riconoscimento dell'emolumento in questione.
Alla luce di quanto sin qui espresso, pertanto, la domanda attorea deve essere nel complesso rigettata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro
3.689,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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