Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4585
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici

    L'opposizione per nullità dell'intimazione per omessa motivazione o omessa allegazione degli atti prodromici è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e risulta inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti azionati

    L'opposizione volta a far valere la prescrizione dei crediti è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza. La notifica degli avvisi di addebito è risultata regolare. Tuttavia, i crediti portati dagli avvisi nn. 593 2015 0005928661 000 e 593 2015 0005928762 000 sono prescritti, tenuto conto della sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, essendo il termine finale maturato prima della notifica dell'intimazione opposta.

  • Rigettato
    Intervenuto pagamento tramite compensazione

    L'eccezione è rigettata per mancanza di prova certa dell'avvenuto pagamento integrale della pretesa creditoria tramite compensazione.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'agente della riscossione

    Dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per quanto attiene al merito della controversia (prescrizione dei crediti), non può essergli imputata alcuna responsabilità in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4585
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4585
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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