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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7639/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ET GG, in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7339/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Longhitano come da CodiceFiscale_1 procura in atti
OPPONENTE
E
anche quale mandatario di CP_1 Controparte_2
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3 CP_4 CP_5
e legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentata e difesa dal-
[...] P.IVA_2
l'avv. Rosalia Capone;
OPPOSTI
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2022, la ricorrente premetteva che in data 20 luglio 2022, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293
2022 9009334660 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 10 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi per annualità diverse. CP_1
Ha eccepito la nullità dell'intimazione per la mancata notifica degli atti prodromici, cioè degli avvisi di addebito sottostanti, nonché per mancanza di motivazione in violazione del principio generale sancito dalla L. n. 241/1990 e di allegazione degli atti prodromici predetti.
In ragione della mancata notifica degli avvisi impugnati, ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti azionati, risalenti agli anni dal 2008 al 2016, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati i titoli de quibus alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno di essi si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Ha eccepito infine, l'intervenuto pagamento integrale delle somme portate dall'intimazione opposta, comprovato dalla produzione del documento di consultazione della
Domanda Unica di Pagamento n. 902 65021858, dalla quale si evinceva il recupero da parte dell' di tutte le somme portate dagli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione CP_1 impugnata, tramite compensazione.
Previa sospensione dell'atto impugnato, ha chiesto pertanto di accertare, nel merito,
l'illegittimità e la nullità dell'opposta intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti, dichiarando estinto il credito per utte le motivazioni addotte, in particolare per l'intervenuta prescrizione, instando per la rifusione delle spese di lite. CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 26 maggio 2023, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione, in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 oltre il termine di quaranta giorni dalla comprovata notifica di ciascun titolo.
pagina 2 di 13 Ha eccepito, ancora, l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziaria per assenza di preventiva domanda amministrativa, rivolta all' e ad ex art. 1, CP_1 CP_6 commi 537-543, L. n. 228/2012 e finalizzata allo sgravio delle somme oggetto dei ruoli esattoriali.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva in quanto il quinquennio decadenziale era stato interrotto dalla notifica intermedia dell'intimazione di pagamento n. 293 2015 9013920806 000, avvenuta in data 8 aprile 2016, aggiungendo inoltre
– ai fini del computo del predetto termine – avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
Ha chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, che venisse condannata alla refusione di lite, eventualmente liquidate in CP_6 favore della ricorrente.
L'ente impositore ha così concluso “- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione all'intimazione di pagamento, stante la piena esigibilità dei crediti contributivi sottesi alla stessa, con vittoria delle spese di lite;
- dichiarare improponibile e/o improcedibile il ricorso per mancata preventiva proposizione dell'istanza amministrativa ad
e ad ai sensi dell'art. 1, commi 537-543 della Legge CP_1 Controparte_7
228/2012; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità di per i titoli e le Controparte_3 causali di cui in premessa, condannare il medesimo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite”.
Si è costituita infine, con memoria depositata il 18 maggio 2023, eccependo il CP_6 difetto di legittimazione passiva riguardo alla contestazione sulla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, in quanto di competenza dell'ente impositore. Ha contestato altresì l'eccepita nullità dell'atto opposto per mancanza di motivazione dovendosi ritenere l'intimazione su avvisi di addebito sufficientemente motivata per relationem tanto che le argomentazioni contenute in ricorso farebbero prova della comprensione da parte del contribuente degli atti cui si fa riferimento.
pagina 3 di 13 Quanto all'eccezione di prescrizione, l'agente della riscossione ha dedotto che la stessa non si sarebbe maturata nemmeno dopo la notifica degli avvisi di addebito, essendo stata la notifica intermedia delle intimazioni di pagamento in data 8 aprile 2016 e in data 20 novembre 2017, precedente la notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022), tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale per un totale di
311 giorni.
Riguardo, infine, all'asserito avvenuto pagamento delle somme pretese, il concessionario ha eccepito che non risulterebbe eseguito alcun versamento per le partite oggetto del giudizio e che comunque la prova sarebbe spettata alla ricorrente.
Ha chiesto quindi: “1) Rigettare il ricorso introduttivo perché inammissibile ed infondato. 2) Accertare e dichiarare la competenza esclusiva in capo all'Ente impositore relativamente a quanto eccepito in ordine agli atti presupposti ed alla loro notifica”. Con vittoria delle spese di giudizio.
In esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note da entrambe le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
________________________
1. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagina 4 di 13 pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito – seppure genericamente – la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
pagina 5 di 13 Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento e di allegazione degli atti prodromici ivi individuati, va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni (29 agosto 2022) dalla notifica dell'atto opposto (20 luglio 2022).
Parte ricorrente ha inoltre eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione opposta al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica dei titoli sottostanti.
Ebbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere stata notificata
– come sopra specificato – in data 20 luglio 2022 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 nei quaranta giorni dalla notifica della stessa intimazione, secondo quanto disposto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/
1999.
Infine, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la ricorrente contestato che gli avvisi di addebito le siano mai stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione
pagina 6 di 13 ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
3. Ciò posto, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da atteso che, quanto al merito della controversia CP_6
(ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_3
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_8 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
4.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi impugnati.
4.1. Al riguardo va rilevato – sulla scorta della produzione dell' – che tutti i titoli CP_1 sono stati notificati all'indirizzo del destinatario: 1) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000558
668 000 a mezzo posta il 07/10/2011; 2) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000582427 000 a mezzo posta il 07/10/2011; 3) l'avviso di addebito n. 593 2012 0004172434 000 a mezzo posta il 17/10/2012; 4) l'avviso di addebito n. 593 2012 0008246945 000 a mezzo posta il
30/01/2013; 5) l'avviso di addebito n. 593 2013 0007910411 000 a mezzo posta il 06/02/
2014; 6) l'avviso n. 593 2015 0005928 661 000 via pec il 22/01/2016; 7) l'avviso di addebito n. 593 2015 0005928762 000 via pec il 22/01/2016; 8) l'avviso di addebito n. 593 2016 0007
pagina 7 di 13 387128 000 a mezzo posta il 13/12/2016; 9) l'avviso n. 593 2016 0007410475 000 notificato il 13/12/2016; 10) l'avviso di addebito n. 593 2017 0004681114 000 via pec il 12/10/2017.
Con le note telematiche del 17 settembre 2024, parte ricorrente limita le proprie contestazioni agli avvisi di addebito qui di seguito indicati.
4.1. Nello specifico, contesta la mancanza di prova della Parte_1 notifica dell'avviso di addebito 593 2016 0007410475 000, atteso che l' non ha fornito CP_1 prova alcuna della notifica dello stesso avviso di addebito per aver prodotto in giudizio un file “ricevuta AVA n. 593 2016 00074104 75 00.tiff” danneggiato e impossibile da aprire.
In realtà, la prova della notifica è fornita da altro file, denominato per errore “ricevuta notifica AVA n. 593 2011 2000558658 000”, ma che – una volta aperto – contiene copia pdf della cartolina di ricevimento dell'avviso di addebito in questione, riferibile allo stesso per la coincidenza tra il numero stampigliato a sinistra della cartolina e quello riportato sempre a sinistra in alto nella lettera di trasmissione, cui è allegato l'avviso.
4.2. Quanto agli altri avvisi di addebito, la ricorrente ha insistito soltanto nell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli stessi.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2011 2000558668 000,
n. 593 2011 2000582427 000 e n. 593 2012 0004172434 000, Parte_1 ha eccepito, che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2015 9013920806 000, allegata da quale atto interruttivo, sarebbe nulla per mancata prova della spedizione e CP_6 della ricezione della necessaria raccomandata informativa, essendo stata notificata a CP_9
, marito della ricorrente, in data 8 aprile 2016.
[...]
Orbene, la norma che regola le modalità di notificazione della cartella di pagamento
(e oggi anche dell'avviso di addebito) è l'art. 26 D.P.R. 602/1973 che, nel testo vigente al-
l'epoca della notifica, al comma 1 statuiva: “La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sotto- scritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e'
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda …Quando la notificazione della cartella di pagamento
pagina 8 di 13 avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
L'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla norma, è stato modificato dal D.L. n.
223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica ( “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata).
Ritiene il decidente però che il rinvio all'art. 60, contenuto nell'art. 26, non riguardi l'ipotesi della notifica a mezzo di raccomandata diretta di cui al primo comma dell'art. 26, ma solo quella che sia eseguita per mezzo dei messi comunali e pertanto deve concludersi che al caso di specie non si applica la lettera b-bis talché, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, non era necessaria notifica della raccomandata informativa né alcuna ulteriore formalità.
Ma, anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 60, lettera b-bis, atteso che il rinvio contenuto nell'art. 26 riguarda le ipotesi non espressamente regolate dalla stessa norma, che contiene una disciplina specifica della fattispecie di consegna del plico a persona di famiglia
– sia con l'espressa previsione del comma 2 sia attraverso il richiamo alle norme generali in pagina 9 di 13 tema di notifica (art. 139 c.p.c.) – in ogni caso, osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b-bis sono state eseguite.
E invero, l'ufficiale notificatore, come indicato nella relata dell'intimazione de qua, ha consegnato l'atto – in assenza del destinatario – al marito e ha Controparte_9 informato il destinatario con raccomandata ("Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata" – v. relata in atti).
Va, quindi, osservato che l'art. 60 lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non di una raccomandata con avviso di ricevimento: di talché, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, è necessaria la proposizione della querela di falso, nel caso in specie non proposta (cfr. Cass. n.13739/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass.
n. 4193/2010).
Di talché la notifica deve ritenersi regolare e l'intimazione predetta valido atto interruttivo della prescrizione, che – alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata (20 luglio 2022) – non poteva dirsi maturata, tenuto conto che il relativo termine sarebbe andato naturalmente a scadere l'8 aprile 2021 e, quindi, nella specie, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –
a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni
pagina 10 di 13 in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, aggiungendo pertanto un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n. 292/ 2023 del
Tribunale di Catania, cit.): nella specie, alla data dell'8 aprile 2021.
In conclusione, anche il credito portato dagli avvisi sopra indicati, non può dirsi prescritto: considerando, infatti, come dies a quo quello di notifica dell'intimazione intermedia (8 aprile 2016) e tenendo conto – nel calcolare il termine quinquennale di prescri- zione successiva – della sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, siccome prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto complessivamente il 2 ottobre 2022 – non era ancora decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022).
4.3. Anche in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2015 0005928661 000 e n. 593
2015 0005928762 000, parte ricorrente ha insistito solo nell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla loro notifica, avvenuta il 22 gennaio 2016, anche tenuto conto del periodo di sospensione per l'emergenza COVID.
Invero – alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (20 luglio 2022) – il termine finale del 22 gennaio 2021, accresciuto di 542 giorni di sospensione, è maturato il 17 luglio
2022 giorni prima della notifica dell'intimazione impugnata. Del che i crediti portati dagli avvisi in questione devono ritenersi prescritti.
pagina 11 di 13 4.4. Quanto agli avvisi di cui al n.4, n.5, n.8 e n. 10, notificati rispettivamente il 30/01/
2013, il 06/02/2014, il 13/12/2016 e il 12/10/2017, la cui notifica non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente, deve osservarsi che alcun termine di prescrizione successiva può dirsi maturato.
E nello specifico: quanto agli avvisi n. 4 e 5, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica via pec dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 9039468571 000 in data 20 novembre 2017 (anch'essa non espressamente contestata), sicché – alla data di notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022) – neppure il termine naturale di prescrizione (20 novembre 2022) era maturato anche a prescindere dalla sospensione COVID.
Quanto, infine, agli avvisi n. 8 e n.10, i rispettivi quinquenni prescrizionali non possono ritenersi decorsi alla data di notifica dell'intimazione opposta, atteso che – comprensivi del periodo di sospensione – sarebbero andati a scadere l'8 giugno 2023 e il 5 aprile 2024.
5. In ordine all'eccezione sull'avvenuto recupero da parte dell' delle somme CP_1 portate dagli avvisi di addebito tramite compensazione con i contributi AGEA, la stessa deve essere rigettata in mancanza di prova certa sull'avvenuto pagamento integrale della pretesa creditoria, siccome dedotto dalla ricorrente con la produzione della Domanda Unica di
Pagamento n. 90265021858, dalla quale si evince soltanto la compensabilità o meno dei debiti a carico della stessa indicati in lista.
Invero, a fronte della posizione dell'ente previdenziale, che – costituendosi – ha insistito nella debenza delle somme intimate, avrebbe dovuto Parte_1 provare documentalmente l'avvenuto soddisfacimento del credito contributivo tramite l'asserita compensazione in virtù del PSR 2014-2020 misura 13: tuttavia ciò non ha CP_5 fatto, non riproponendo peraltro l'eccezione nelle note telematiche successive alla costituzione delle parti resistenti.
6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con il conseguente annullamento degli avvisi di addebito n. 593 2015 0005928661 000 e n.
593 2015 0005928762 000, i cui crediti sono prescritti, e dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
Per il resto il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra questione.
pagina 12 di 13 Il parziale accoglimento del ricorrente impone la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore avvocato Biagio
Longhitano sussistendone le dichiarazioni di rito.
Vanno invece compensate le spese di giudizio tra parte ricorrente e l'agente della riscossione, tenuto conto della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di quanto al merito della controversia, solo di recente risolta dalla giurisprudenza di CP_6 legittimità con orientamento peraltro non pacifico.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 nei confronti dell' e di ,
[...] CP_1 CP_6 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9009334660 000 e i sottostanti avvisi di addebito, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
593 2015 0005928661 000 e n. 593 2015 0005928762 000 e l'opposta intimazione in parte qua;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite CP_1 liquida – già ridotte – in € 1645,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_6
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ET GG
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ET GG, in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7339/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Longhitano come da CodiceFiscale_1 procura in atti
OPPONENTE
E
anche quale mandatario di CP_1 Controparte_2
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3 CP_4 CP_5
e legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentata e difesa dal-
[...] P.IVA_2
l'avv. Rosalia Capone;
OPPOSTI
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2022, la ricorrente premetteva che in data 20 luglio 2022, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293
2022 9009334660 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 10 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi per annualità diverse. CP_1
Ha eccepito la nullità dell'intimazione per la mancata notifica degli atti prodromici, cioè degli avvisi di addebito sottostanti, nonché per mancanza di motivazione in violazione del principio generale sancito dalla L. n. 241/1990 e di allegazione degli atti prodromici predetti.
In ragione della mancata notifica degli avvisi impugnati, ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti azionati, risalenti agli anni dal 2008 al 2016, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati i titoli de quibus alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno di essi si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Ha eccepito infine, l'intervenuto pagamento integrale delle somme portate dall'intimazione opposta, comprovato dalla produzione del documento di consultazione della
Domanda Unica di Pagamento n. 902 65021858, dalla quale si evinceva il recupero da parte dell' di tutte le somme portate dagli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione CP_1 impugnata, tramite compensazione.
Previa sospensione dell'atto impugnato, ha chiesto pertanto di accertare, nel merito,
l'illegittimità e la nullità dell'opposta intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti, dichiarando estinto il credito per utte le motivazioni addotte, in particolare per l'intervenuta prescrizione, instando per la rifusione delle spese di lite. CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 26 maggio 2023, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione, in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 oltre il termine di quaranta giorni dalla comprovata notifica di ciascun titolo.
pagina 2 di 13 Ha eccepito, ancora, l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziaria per assenza di preventiva domanda amministrativa, rivolta all' e ad ex art. 1, CP_1 CP_6 commi 537-543, L. n. 228/2012 e finalizzata allo sgravio delle somme oggetto dei ruoli esattoriali.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva in quanto il quinquennio decadenziale era stato interrotto dalla notifica intermedia dell'intimazione di pagamento n. 293 2015 9013920806 000, avvenuta in data 8 aprile 2016, aggiungendo inoltre
– ai fini del computo del predetto termine – avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
Ha chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, che venisse condannata alla refusione di lite, eventualmente liquidate in CP_6 favore della ricorrente.
L'ente impositore ha così concluso “- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione all'intimazione di pagamento, stante la piena esigibilità dei crediti contributivi sottesi alla stessa, con vittoria delle spese di lite;
- dichiarare improponibile e/o improcedibile il ricorso per mancata preventiva proposizione dell'istanza amministrativa ad
e ad ai sensi dell'art. 1, commi 537-543 della Legge CP_1 Controparte_7
228/2012; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità di per i titoli e le Controparte_3 causali di cui in premessa, condannare il medesimo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite”.
Si è costituita infine, con memoria depositata il 18 maggio 2023, eccependo il CP_6 difetto di legittimazione passiva riguardo alla contestazione sulla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, in quanto di competenza dell'ente impositore. Ha contestato altresì l'eccepita nullità dell'atto opposto per mancanza di motivazione dovendosi ritenere l'intimazione su avvisi di addebito sufficientemente motivata per relationem tanto che le argomentazioni contenute in ricorso farebbero prova della comprensione da parte del contribuente degli atti cui si fa riferimento.
pagina 3 di 13 Quanto all'eccezione di prescrizione, l'agente della riscossione ha dedotto che la stessa non si sarebbe maturata nemmeno dopo la notifica degli avvisi di addebito, essendo stata la notifica intermedia delle intimazioni di pagamento in data 8 aprile 2016 e in data 20 novembre 2017, precedente la notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022), tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale per un totale di
311 giorni.
Riguardo, infine, all'asserito avvenuto pagamento delle somme pretese, il concessionario ha eccepito che non risulterebbe eseguito alcun versamento per le partite oggetto del giudizio e che comunque la prova sarebbe spettata alla ricorrente.
Ha chiesto quindi: “1) Rigettare il ricorso introduttivo perché inammissibile ed infondato. 2) Accertare e dichiarare la competenza esclusiva in capo all'Ente impositore relativamente a quanto eccepito in ordine agli atti presupposti ed alla loro notifica”. Con vittoria delle spese di giudizio.
In esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note da entrambe le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
________________________
1. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagina 4 di 13 pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito – seppure genericamente – la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
pagina 5 di 13 Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento e di allegazione degli atti prodromici ivi individuati, va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni (29 agosto 2022) dalla notifica dell'atto opposto (20 luglio 2022).
Parte ricorrente ha inoltre eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione opposta al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica dei titoli sottostanti.
Ebbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere stata notificata
– come sopra specificato – in data 20 luglio 2022 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 nei quaranta giorni dalla notifica della stessa intimazione, secondo quanto disposto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/
1999.
Infine, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la ricorrente contestato che gli avvisi di addebito le siano mai stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione
pagina 6 di 13 ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
3. Ciò posto, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da atteso che, quanto al merito della controversia CP_6
(ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_3
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_8 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
4.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi impugnati.
4.1. Al riguardo va rilevato – sulla scorta della produzione dell' – che tutti i titoli CP_1 sono stati notificati all'indirizzo del destinatario: 1) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000558
668 000 a mezzo posta il 07/10/2011; 2) l'avviso di addebito n. 593 2011 2000582427 000 a mezzo posta il 07/10/2011; 3) l'avviso di addebito n. 593 2012 0004172434 000 a mezzo posta il 17/10/2012; 4) l'avviso di addebito n. 593 2012 0008246945 000 a mezzo posta il
30/01/2013; 5) l'avviso di addebito n. 593 2013 0007910411 000 a mezzo posta il 06/02/
2014; 6) l'avviso n. 593 2015 0005928 661 000 via pec il 22/01/2016; 7) l'avviso di addebito n. 593 2015 0005928762 000 via pec il 22/01/2016; 8) l'avviso di addebito n. 593 2016 0007
pagina 7 di 13 387128 000 a mezzo posta il 13/12/2016; 9) l'avviso n. 593 2016 0007410475 000 notificato il 13/12/2016; 10) l'avviso di addebito n. 593 2017 0004681114 000 via pec il 12/10/2017.
Con le note telematiche del 17 settembre 2024, parte ricorrente limita le proprie contestazioni agli avvisi di addebito qui di seguito indicati.
4.1. Nello specifico, contesta la mancanza di prova della Parte_1 notifica dell'avviso di addebito 593 2016 0007410475 000, atteso che l' non ha fornito CP_1 prova alcuna della notifica dello stesso avviso di addebito per aver prodotto in giudizio un file “ricevuta AVA n. 593 2016 00074104 75 00.tiff” danneggiato e impossibile da aprire.
In realtà, la prova della notifica è fornita da altro file, denominato per errore “ricevuta notifica AVA n. 593 2011 2000558658 000”, ma che – una volta aperto – contiene copia pdf della cartolina di ricevimento dell'avviso di addebito in questione, riferibile allo stesso per la coincidenza tra il numero stampigliato a sinistra della cartolina e quello riportato sempre a sinistra in alto nella lettera di trasmissione, cui è allegato l'avviso.
4.2. Quanto agli altri avvisi di addebito, la ricorrente ha insistito soltanto nell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli stessi.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2011 2000558668 000,
n. 593 2011 2000582427 000 e n. 593 2012 0004172434 000, Parte_1 ha eccepito, che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2015 9013920806 000, allegata da quale atto interruttivo, sarebbe nulla per mancata prova della spedizione e CP_6 della ricezione della necessaria raccomandata informativa, essendo stata notificata a CP_9
, marito della ricorrente, in data 8 aprile 2016.
[...]
Orbene, la norma che regola le modalità di notificazione della cartella di pagamento
(e oggi anche dell'avviso di addebito) è l'art. 26 D.P.R. 602/1973 che, nel testo vigente al-
l'epoca della notifica, al comma 1 statuiva: “La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sotto- scritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e'
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda …Quando la notificazione della cartella di pagamento
pagina 8 di 13 avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
L'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla norma, è stato modificato dal D.L. n.
223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica ( “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata).
Ritiene il decidente però che il rinvio all'art. 60, contenuto nell'art. 26, non riguardi l'ipotesi della notifica a mezzo di raccomandata diretta di cui al primo comma dell'art. 26, ma solo quella che sia eseguita per mezzo dei messi comunali e pertanto deve concludersi che al caso di specie non si applica la lettera b-bis talché, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, non era necessaria notifica della raccomandata informativa né alcuna ulteriore formalità.
Ma, anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 60, lettera b-bis, atteso che il rinvio contenuto nell'art. 26 riguarda le ipotesi non espressamente regolate dalla stessa norma, che contiene una disciplina specifica della fattispecie di consegna del plico a persona di famiglia
– sia con l'espressa previsione del comma 2 sia attraverso il richiamo alle norme generali in pagina 9 di 13 tema di notifica (art. 139 c.p.c.) – in ogni caso, osserva il collegio, che le formalità previste dall'art. 60 b-bis sono state eseguite.
E invero, l'ufficiale notificatore, come indicato nella relata dell'intimazione de qua, ha consegnato l'atto – in assenza del destinatario – al marito e ha Controparte_9 informato il destinatario con raccomandata ("Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata" – v. relata in atti).
Va, quindi, osservato che l'art. 60 lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non di una raccomandata con avviso di ricevimento: di talché, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, è necessaria la proposizione della querela di falso, nel caso in specie non proposta (cfr. Cass. n.13739/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass.
n. 4193/2010).
Di talché la notifica deve ritenersi regolare e l'intimazione predetta valido atto interruttivo della prescrizione, che – alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata (20 luglio 2022) – non poteva dirsi maturata, tenuto conto che il relativo termine sarebbe andato naturalmente a scadere l'8 aprile 2021 e, quindi, nella specie, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –
a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni
pagina 10 di 13 in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, aggiungendo pertanto un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n. 292/ 2023 del
Tribunale di Catania, cit.): nella specie, alla data dell'8 aprile 2021.
In conclusione, anche il credito portato dagli avvisi sopra indicati, non può dirsi prescritto: considerando, infatti, come dies a quo quello di notifica dell'intimazione intermedia (8 aprile 2016) e tenendo conto – nel calcolare il termine quinquennale di prescri- zione successiva – della sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, siccome prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto complessivamente il 2 ottobre 2022 – non era ancora decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022).
4.3. Anche in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2015 0005928661 000 e n. 593
2015 0005928762 000, parte ricorrente ha insistito solo nell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla loro notifica, avvenuta il 22 gennaio 2016, anche tenuto conto del periodo di sospensione per l'emergenza COVID.
Invero – alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (20 luglio 2022) – il termine finale del 22 gennaio 2021, accresciuto di 542 giorni di sospensione, è maturato il 17 luglio
2022 giorni prima della notifica dell'intimazione impugnata. Del che i crediti portati dagli avvisi in questione devono ritenersi prescritti.
pagina 11 di 13 4.4. Quanto agli avvisi di cui al n.4, n.5, n.8 e n. 10, notificati rispettivamente il 30/01/
2013, il 06/02/2014, il 13/12/2016 e il 12/10/2017, la cui notifica non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente, deve osservarsi che alcun termine di prescrizione successiva può dirsi maturato.
E nello specifico: quanto agli avvisi n. 4 e 5, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica via pec dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 9039468571 000 in data 20 novembre 2017 (anch'essa non espressamente contestata), sicché – alla data di notifica dell'intimazione opposta (20 luglio 2022) – neppure il termine naturale di prescrizione (20 novembre 2022) era maturato anche a prescindere dalla sospensione COVID.
Quanto, infine, agli avvisi n. 8 e n.10, i rispettivi quinquenni prescrizionali non possono ritenersi decorsi alla data di notifica dell'intimazione opposta, atteso che – comprensivi del periodo di sospensione – sarebbero andati a scadere l'8 giugno 2023 e il 5 aprile 2024.
5. In ordine all'eccezione sull'avvenuto recupero da parte dell' delle somme CP_1 portate dagli avvisi di addebito tramite compensazione con i contributi AGEA, la stessa deve essere rigettata in mancanza di prova certa sull'avvenuto pagamento integrale della pretesa creditoria, siccome dedotto dalla ricorrente con la produzione della Domanda Unica di
Pagamento n. 90265021858, dalla quale si evince soltanto la compensabilità o meno dei debiti a carico della stessa indicati in lista.
Invero, a fronte della posizione dell'ente previdenziale, che – costituendosi – ha insistito nella debenza delle somme intimate, avrebbe dovuto Parte_1 provare documentalmente l'avvenuto soddisfacimento del credito contributivo tramite l'asserita compensazione in virtù del PSR 2014-2020 misura 13: tuttavia ciò non ha CP_5 fatto, non riproponendo peraltro l'eccezione nelle note telematiche successive alla costituzione delle parti resistenti.
6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con il conseguente annullamento degli avvisi di addebito n. 593 2015 0005928661 000 e n.
593 2015 0005928762 000, i cui crediti sono prescritti, e dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
Per il resto il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra questione.
pagina 12 di 13 Il parziale accoglimento del ricorrente impone la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore avvocato Biagio
Longhitano sussistendone le dichiarazioni di rito.
Vanno invece compensate le spese di giudizio tra parte ricorrente e l'agente della riscossione, tenuto conto della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di quanto al merito della controversia, solo di recente risolta dalla giurisprudenza di CP_6 legittimità con orientamento peraltro non pacifico.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 nei confronti dell' e di ,
[...] CP_1 CP_6 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9009334660 000 e i sottostanti avvisi di addebito, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
593 2015 0005928661 000 e n. 593 2015 0005928762 000 e l'opposta intimazione in parte qua;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite CP_1 liquida – già ridotte – in € 1645,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_6
Catania, 22 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ET GG
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