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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 2370/2024 R.G.
promosso da:
(già , (C.F: ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 quale mandataria e procuratrice speciale di (C.F: , P.IVA n. Parte_1 P.IVA_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, in forza di procura in calce P.IVA_3 al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE –
contro
:
(C.F. ); CP_3 C.F._1
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ); CP_5 C.F._3
- RESISTENTI contumaci –
Oggetto: successioni;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra , nata Persona_1 ad Alessandria il giorno 5 aprile 1957, codice fiscale , e deceduta ad CodiceFiscale_4
Alessandria (AL) in data 20.06.2014, da parte dei sig.ri (C.F. , CP_3 C.F._1 nato ad [...], il [...], residente in [...], nella qualità di coniuge del de cuius, (C.F. ), nato ad [...]_4 C.F._2
(AL), il 26.01.1977, residente in [...], nella qualità di figlio del de cuius;
(C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in [...]C.F._3
pagina 1 di 5 Marengo (AL), alla via Del Popolo, n. 22, nella qualità di figlia del de cuius, per tutti i motivi indicati in narrativa.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
Con ricorso del 31.10.2024 ha instaurato procedimento Controparte_1 semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di , CP_3
e in qualità di eredi, chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_4 CP_5 l'accettazione tacita da parte di questi ultimi, della quota loro spettante ex lege dell'eredità della moglie e madre . Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che (poi incorporata dalla fusa Controparte_6 Controparte_7 per incorporazione in ed infine Controparte_8 fusa per incorporazione, con decorrenza dal 01.01.2017, in Banco BPM S.p.A.) concedeva ed erogava ad un contratto di mutuo fondiario dell'importo di Euro 107.000,00; CP_3
- a garanzia del predetto contratto, con il medesimo atto, veniva altresì concessa ipoteca volontaria iscritta in data 02.08.2011 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Alessandria, Registro Generale n. 5853, Registro Particolare n.1061, sui beni immobili di proprietà per la quota di 1/2 di e per la quota di 1/2 di , siti in Comune di Bosco Marengo, Via Torino CP_3 Persona_1
17, e precisamente: casa di civile abitazione dalle fondamenta al tetto, con cortile di pertinenza, composta di due alloggi oltre accessori;
il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 172, 192 e 299 dello stesso foglio. Detta unità immobiliare risulta così censita al Catasto dei Fabbricati, foglio 7, mappale 300,
- sub.2, Via Torino n.17, piano T-S1, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 411,87;
- sub.3, Via Torino n.17, piano S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 8,5, rendita catastale Euro 746,28;
- sub.4, Via Torino n.17, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq 22, rendita catastale Euro 34,09;
- sub.5, Via Torino n.17, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq 43, rendita catastale Euro 66,62;
- sub.7, Via Torino n.17, piano T, cat. C/7, cl. 1, mq 62, rendita catastale Euro 38,42.
- che in data 01.06.2018, Banco BPM S.p.A. inviava raccomandata a/r a , comunicando CP_3 l'estinzione dei rapporti in essere ed il passaggio della posizione a sofferenza;
- che in data 28.12.2018, Banco BPM S.P.A. concludeva con la società ” Parte_1 società a responsabilità limitata con socio unico, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30.04.1999 n.130 ed all'art. 58 del Decreto Legislativo 1.09.1993 n. 385;
pagina 2 di 5 - che conferiva a rocura speciale Parte_1 Controparte_1 per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
è titolare;
Parte_1
- che tra i crediti ceduti è ricompreso quello per il quale è già stata incardinata un'esecuzione immobiliare (RG n. 260/2022) nei confronti di con riferimento alla sua quota di CP_3 proprietà degli immobili summenzionati;
- che in data 20.06.2014 decedeva e da indagini difensive, risultava che chiamati alla Persona_1 successione ereditaria legittima erano: , nella qualità di coniuge della de cuius; CP_3 CP_4
nella qualità di figlio della de cuius e , nella qualità di figlia della de cuius;
[...] CP_5
- che, non risultando trascritta denuncia di successione ed accettazione di eredità da parte dei chiamati all'eredità, agiva, avanti il Tribunale di Alessandria, con ricorso ex art. 481 cc, Parte_1
RGVG), affinché i chiamati manifestassero la volontà di accettare o meno l'eredità; P.IVA_4 procedimento che si estingueva a seguito del deposito delle rinunce all'eredità (alle udienze del
24.02.2023 e del 23.06.2023) di , di e, infine, di;
CP_3 CP_5 Controparte_4
- che, stante l'esito negativo del procedimento ex art. 481 c.c., veniva nominato l'Avv. Mastorchio in qualità di Curatore dell'eredità giacente per la gestione della quota di proprietà del 50% degli immobili di cui sopra, facente capo alla de cuius ; Persona_1
- che quindi, notificava in data 19.03.2024 atto di precetto ex art. 603 c.p.c. ed in Parte_1 data 31.05.2024 atto di pignoramento ex art. 604 c.p.c. all'eredità relitta da , in persona Persona_1 del Curatore dell'Eredità Giacente;
- che, in data 23.07.2024, l'Avv. Mastorchio depositava istanza di chiusura dell'eredità giacente, in quanto dava atto che l'INPS - Direzione Provinciale di Alessandria le aveva comunicato che, a seguito di domanda presentata il 19.11.2015, era stato corrisposto ad , e CP_3 Controparte_4 [...]
, il credito di € 139,60 per rate di pensione maturate e non riscosse e allegava la relativa CP_5 documentazione;
- che ha interesse a far accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di Parte_1
da parte di , e di , al fine di sottoporre ad Persona_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 esecuzione anche la quota di ½ del diritto di proprietà in capo alla de cuius sugli immobili sopra identificati;
Nessuno si è costituito per le parti resistenti che, dunque, all'udienza del 05.03.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sono state dichiarate contumaci.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del 16.04.2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, e per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la riscossione di un credito ereditario costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità. A titolo di esempio, quindi, “costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., la riscossione da parte del chiamato all'eredità di un assegno rilasciato al “de cuius” in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario” (Cass. Civ. 12327/1999; Cass. Civ. n. 16315/2016) o, ancora, “la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.” (Cass.
Civ. n. 2743/2014).
Nel caso di specie, è evidente che gli odierni convenuti abbiano accettato tacitamente l'eredità e lo abbiano fatto prima di rinunciarvi in seno alla procedura promossa ex art. 481 c.c.
Infatti, parte ricorrente ha dimostrato che in data 19.11.2015, a poco più di un anno dal decesso di
, ha presentato all'Inps domanda di riscossione di un credito dell'importo Persona_1 CP_3 di € 139,60 maturato dalla medesima (allegato 17). Tale credito è stato poi riscosso da e CP_3 dai due figli, e . Controparte_4 CP_5
Tale atto manifesta chiaramente la volontà dei chiamati all'eredità di appropriarsi della somma ricadente in successione – come anche osservato dal Giudice dell'eredità giacente, a motivo di chiusura della procedura, nel decreto del 02/10/2024 -.
In tal senso, nemmeno ostative alla possibilità di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, devono ritenersi le rinunce dichiarate successivamente, dai chiamati odierni resistenti, in senso all'esperito procedimento ex art. 481 c.c.., infatti come noto, la rinuncia è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".
Alla luce dei soprarichiamati principi, deve essere dunque considerata accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte di , e CP_3 Controparte_4 CP_5 dell'eredità di . Persona_1
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti contumaci e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “cause indeterminabili” attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 545,00 per esborsi documentati, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità di Per_1
(C.F: ), deceduta ad Alessandria (AL) in data 20.06.2014, da parte di
[...] CodiceFiscale_5
(C.F.: ), (C.F. ) e CP_3 C.F._1 Controparte_4 C.F._2
C.F. ); CP_5 C.F._3
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA i convenuti , e , in solido CP_3 Controparte_4 CP_5 tra loro, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 8.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 2370/2024 R.G.
promosso da:
(già , (C.F: ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 quale mandataria e procuratrice speciale di (C.F: , P.IVA n. Parte_1 P.IVA_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, in forza di procura in calce P.IVA_3 al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE –
contro
:
(C.F. ); CP_3 C.F._1
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ); CP_5 C.F._3
- RESISTENTI contumaci –
Oggetto: successioni;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra , nata Persona_1 ad Alessandria il giorno 5 aprile 1957, codice fiscale , e deceduta ad CodiceFiscale_4
Alessandria (AL) in data 20.06.2014, da parte dei sig.ri (C.F. , CP_3 C.F._1 nato ad [...], il [...], residente in [...], nella qualità di coniuge del de cuius, (C.F. ), nato ad [...]_4 C.F._2
(AL), il 26.01.1977, residente in [...], nella qualità di figlio del de cuius;
(C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in [...]C.F._3
pagina 1 di 5 Marengo (AL), alla via Del Popolo, n. 22, nella qualità di figlia del de cuius, per tutti i motivi indicati in narrativa.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
Con ricorso del 31.10.2024 ha instaurato procedimento Controparte_1 semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di , CP_3
e in qualità di eredi, chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_4 CP_5 l'accettazione tacita da parte di questi ultimi, della quota loro spettante ex lege dell'eredità della moglie e madre . Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che (poi incorporata dalla fusa Controparte_6 Controparte_7 per incorporazione in ed infine Controparte_8 fusa per incorporazione, con decorrenza dal 01.01.2017, in Banco BPM S.p.A.) concedeva ed erogava ad un contratto di mutuo fondiario dell'importo di Euro 107.000,00; CP_3
- a garanzia del predetto contratto, con il medesimo atto, veniva altresì concessa ipoteca volontaria iscritta in data 02.08.2011 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Alessandria, Registro Generale n. 5853, Registro Particolare n.1061, sui beni immobili di proprietà per la quota di 1/2 di e per la quota di 1/2 di , siti in Comune di Bosco Marengo, Via Torino CP_3 Persona_1
17, e precisamente: casa di civile abitazione dalle fondamenta al tetto, con cortile di pertinenza, composta di due alloggi oltre accessori;
il tutto formante unico corpo a confini con i mappali 172, 192 e 299 dello stesso foglio. Detta unità immobiliare risulta così censita al Catasto dei Fabbricati, foglio 7, mappale 300,
- sub.2, Via Torino n.17, piano T-S1, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 411,87;
- sub.3, Via Torino n.17, piano S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 8,5, rendita catastale Euro 746,28;
- sub.4, Via Torino n.17, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq 22, rendita catastale Euro 34,09;
- sub.5, Via Torino n.17, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq 43, rendita catastale Euro 66,62;
- sub.7, Via Torino n.17, piano T, cat. C/7, cl. 1, mq 62, rendita catastale Euro 38,42.
- che in data 01.06.2018, Banco BPM S.p.A. inviava raccomandata a/r a , comunicando CP_3 l'estinzione dei rapporti in essere ed il passaggio della posizione a sofferenza;
- che in data 28.12.2018, Banco BPM S.P.A. concludeva con la società ” Parte_1 società a responsabilità limitata con socio unico, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30.04.1999 n.130 ed all'art. 58 del Decreto Legislativo 1.09.1993 n. 385;
pagina 2 di 5 - che conferiva a rocura speciale Parte_1 Controparte_1 per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
è titolare;
Parte_1
- che tra i crediti ceduti è ricompreso quello per il quale è già stata incardinata un'esecuzione immobiliare (RG n. 260/2022) nei confronti di con riferimento alla sua quota di CP_3 proprietà degli immobili summenzionati;
- che in data 20.06.2014 decedeva e da indagini difensive, risultava che chiamati alla Persona_1 successione ereditaria legittima erano: , nella qualità di coniuge della de cuius; CP_3 CP_4
nella qualità di figlio della de cuius e , nella qualità di figlia della de cuius;
[...] CP_5
- che, non risultando trascritta denuncia di successione ed accettazione di eredità da parte dei chiamati all'eredità, agiva, avanti il Tribunale di Alessandria, con ricorso ex art. 481 cc, Parte_1
RGVG), affinché i chiamati manifestassero la volontà di accettare o meno l'eredità; P.IVA_4 procedimento che si estingueva a seguito del deposito delle rinunce all'eredità (alle udienze del
24.02.2023 e del 23.06.2023) di , di e, infine, di;
CP_3 CP_5 Controparte_4
- che, stante l'esito negativo del procedimento ex art. 481 c.c., veniva nominato l'Avv. Mastorchio in qualità di Curatore dell'eredità giacente per la gestione della quota di proprietà del 50% degli immobili di cui sopra, facente capo alla de cuius ; Persona_1
- che quindi, notificava in data 19.03.2024 atto di precetto ex art. 603 c.p.c. ed in Parte_1 data 31.05.2024 atto di pignoramento ex art. 604 c.p.c. all'eredità relitta da , in persona Persona_1 del Curatore dell'Eredità Giacente;
- che, in data 23.07.2024, l'Avv. Mastorchio depositava istanza di chiusura dell'eredità giacente, in quanto dava atto che l'INPS - Direzione Provinciale di Alessandria le aveva comunicato che, a seguito di domanda presentata il 19.11.2015, era stato corrisposto ad , e CP_3 Controparte_4 [...]
, il credito di € 139,60 per rate di pensione maturate e non riscosse e allegava la relativa CP_5 documentazione;
- che ha interesse a far accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di Parte_1
da parte di , e di , al fine di sottoporre ad Persona_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 esecuzione anche la quota di ½ del diritto di proprietà in capo alla de cuius sugli immobili sopra identificati;
Nessuno si è costituito per le parti resistenti che, dunque, all'udienza del 05.03.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sono state dichiarate contumaci.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del 16.04.2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, e per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la riscossione di un credito ereditario costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità. A titolo di esempio, quindi, “costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., la riscossione da parte del chiamato all'eredità di un assegno rilasciato al “de cuius” in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario” (Cass. Civ. 12327/1999; Cass. Civ. n. 16315/2016) o, ancora, “la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.” (Cass.
Civ. n. 2743/2014).
Nel caso di specie, è evidente che gli odierni convenuti abbiano accettato tacitamente l'eredità e lo abbiano fatto prima di rinunciarvi in seno alla procedura promossa ex art. 481 c.c.
Infatti, parte ricorrente ha dimostrato che in data 19.11.2015, a poco più di un anno dal decesso di
, ha presentato all'Inps domanda di riscossione di un credito dell'importo Persona_1 CP_3 di € 139,60 maturato dalla medesima (allegato 17). Tale credito è stato poi riscosso da e CP_3 dai due figli, e . Controparte_4 CP_5
Tale atto manifesta chiaramente la volontà dei chiamati all'eredità di appropriarsi della somma ricadente in successione – come anche osservato dal Giudice dell'eredità giacente, a motivo di chiusura della procedura, nel decreto del 02/10/2024 -.
In tal senso, nemmeno ostative alla possibilità di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, devono ritenersi le rinunce dichiarate successivamente, dai chiamati odierni resistenti, in senso all'esperito procedimento ex art. 481 c.c.., infatti come noto, la rinuncia è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".
Alla luce dei soprarichiamati principi, deve essere dunque considerata accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte di , e CP_3 Controparte_4 CP_5 dell'eredità di . Persona_1
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti contumaci e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “cause indeterminabili” attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 545,00 per esborsi documentati, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità di Per_1
(C.F: ), deceduta ad Alessandria (AL) in data 20.06.2014, da parte di
[...] CodiceFiscale_5
(C.F.: ), (C.F. ) e CP_3 C.F._1 Controparte_4 C.F._2
C.F. ); CP_5 C.F._3
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA i convenuti , e , in solido CP_3 Controparte_4 CP_5 tra loro, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 8.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
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