Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 685/24, est. Dott.ssa Franca Molinari, posta in decisione all'udienza collegiale del 27/2/25 e promossa
DA
(c.f. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Bomporto (MO), Via Togliatti n. 7/11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. elettivamente Parte_2 domiciliata in Modena, Piazza Mazzini n. 51, nello studio e presso la persona dell'Avv. Giuliano Rossi del Foro di Modena, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in data 8/4/24 per il giudizio di primo grado, comprensiva del potere di proporre appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
06.12.1972 e residente in 21009 Bardello con Malgesso e Bregano (VA), Via Marconi n. 13, rappresentato e difeso, per delega ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Chiara Nicoletti del Foro di Milano
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Franca Molinari, n. 685/2024 del 23.10.2024, pubblicata il 04.11.2024, comunicata dalla
In via principale:
- Rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente nel primo grado di giudizio perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando, invece, legittimo il licenziamento intimato da Parte_1 a , siccome sorretto da giusta causa.
[...] Controparte_1
- Condannare a restituire a in persona del suo legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante, le somme tutte a lui corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi.
In subordine, con riserva di gravame:
In applicazione dell'art. 18, quinto comma, Legge n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra e con effetto dalla data del licenziamento, Parte_1 Controparte_1 e con diritto del medesimo a ricevere un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, o quella diversa ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso non superiore a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto.
In ogni caso:
Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, c.p.a. e Iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 10/03/2014 n. 55, si chiede la liquidazione dei compensi con maggiorazione del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alle produzioni.
In via istruttoria:
Si rinnova la richiesta di audizione del teste sui sotto riportati capitoli, Testimone_1 già ammessi dal giudice di primo grado, ma limitatamente a due testi per parte: - omissis -“
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Il sig. come sopra rappresentato, chiede alla Corte d'appello di Milano – sez. Controparte_1 lavoro orso promosso dalla avverso la sentenza n. Parte_1 685/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Con vittoria di spese e competenze legali del grado, da maggiorarsi ex art. 4 comma 1bis D.M. n. 55/2014 e distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice che dichiara di non averle riscosse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'istanza avversaria di ammissione della prova testimoniale con il teste Tes_1
in quanto rinunciata in primo grado per le motivazioni già sopra esposte.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 685/24, in accoglimento della (prima) domanda subordinata (tutela ex art. 18, 4^ comma della legge n. 300/70) avanzata da - assunto da Controparte_1
che si occupa della produzione e della assistenza di Parte_1 autobus con marchi e Setra e della vendita di usato, in data CP_2
24/5/99 come impiegato di 5^ livello del CCNL Industria Metalmeccanica con mansioni di “Tecnico Ufficio TKD – attività presso clienti”, da ultimo con inquadramento in B2 (ex 6^), nominato RSU della nell'ottobre del 2022 e licenziato CP_3 con effetto dal 12/9/23, previa contestazione di addebito del 31/8/23 (nel corso della riunione sindacale tenutasi il 29/8/23, cui partecipavano in presenza i colleghi e e Parte_3 CP_4 Testimone_1 Parte_4 segretario generale di Modena, aver affermato in video collegamento CP_5
Teams che la azienda aveva “stili mafiosi” nei confronti dei propri collaboratori e che “ogni volta che un collaboratore fa un errore subisce un processo”)- annullava il licenziamento e ordinava alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque non superiore a 12 mensilità, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, ponendo le spese di lite (liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge) a carico della soccombente.
Il giudice a quo - esposta la tesi difensiva del lavoratore secondo cui, come già precisato nella lettera di giustificazioni del 4/9/23 (doc. 39 ricorrente), la contestazione non riportava fedelmente le parole da lui pronunciate, avendo egli voluto informare la l'azienda del fatto “che gli stili da essa usati … sono percepiti dai lavoratori come stili mafiosi …”, e non invece che “l'azienda ha stili mafiosi”, escludendo dunque qualsiasi finalità accusatoria o offensiva, bensì solamente quella di rendere note, quale delegato sindacale, le percezioni e il malcontento dei dipendenti circa le modalità gestionali datoriali – osservava che l'istruttoria aveva confermato le discrepanze nella ricostruzione dell'evento, in quanto e avevano confermato i capitoli di cui al ricorso, Controparte_6 Parte_4 mentre e avevano confermato i capitoli di cui alla Parte_3 CP_4 memoria.
Ciò premesso, escludeva innanzi tutto l'anti-sindacabilità della condotta dell'azienda e la conseguente asserita natura discriminatoria del licenziamento:
“Si rileva, preliminarmente, che nessuna contestazione o provvedimento disciplinare risulta essere mai stato preso nei confronti del lavoratore prima degli eventi dell'agosto e settembre 2023.
La circostanza che volesse sbarazzarsi di un dipendente giudicato Parte_1
“ingombrante” per la sua attività sindacale e per il consenso ottenuto tra i colleghi (fattispecie, quest'ultima, contestata dal datore, che ha sostenuto e documentato la presenza di contrasti tra il sig. e altri lavoratori) e che si sia a tale scopo approfittato di quanto avvenuto nella riunione CP_1 dell'agosto 2023 per liberarsene, è priva di riscontro probatorio.”
Riteneva, peraltro, illegittimo il licenziamento, non ravvisando la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., né la mancanza prevista all'art. 10, lettera B), Sezione quarta, Titolo VII, del CCNL Metalmeccanici (“il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge”).
Richiamato il principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9743/02) secondo cui l'esponente sindacale può anche esorbitare dal politically correct per far comprendere il tipo di valutazione che egli fa di vicende che interessano i lavoratori in relazione al loro livello di recepibilità di determinate situazioni, affermava che la resistente non aveva soddisfatto l'onere della prova a suo carico: “Occorre preliminarmente precisare che non è stato allegato in giudizio che il ricorrente abbia apostrofato la società datrice di lavoro o suoi dirigenti/collaboratori con l'epiteto di mafiosi. La difesa di parte resistente si è a lungo spesa sulla offensività e gravità dell'attributo “mafioso” e il Giudice concorda appieno, sul punto, con l'opinione della difesa della resistente. Attribuire a qualcuno l'epiteto di “mafioso” è comportamento offensivo e ingiurioso. Se fosse stato provato che aveva rivolto tale epiteto alla società e/o ai suoi superiori, la sanzione espulsiva sarebbe CP_1 stata giustificata.
Secondo la ricostruzione della stessa resistente, il ricorrente non avrebbe “dato del mafioso” ad alcuno ma avrebbe, piuttosto, sostenuto che la società, nelle comunicazioni coi dipendenti, aveva adottato “stili mafiosi”. Anche questa affermazione, se provata, avrebbe avuto un rilievo disciplinare dal momento che attribuire ad alcuno uno stile quale quello adottato da una organizzazione criminale riveste senza dubbio un carattere offensivo.
Ma la suddetta narrazione non è stata confermata dall'istruttoria. Non è emersa, infatti, prova certa che il avrebbe pronunciato, con intento deliberatamente offensivo ed esprimendo una CP_1 sua propria opinione, la frase che è stata riportata nella contestazione. Dall'esame delle testimonianze ricava la scrivente la convinzione che la dott.ssa nella concitazione del Pt_3 momento, abbia riportato (e non vi è motivo di dubitare che lo abbia fatto in buona fede) solo una parte della frase pronunciata da omettendo la parte iniziale “i lavoratori percepiscono ..“ e CP_1 trascrivendo la parola “relazioni” in luogo della parola “stili”.
Il fraintendimento e l'omissione nella trascrizione sono pienamente giustificati dal contesto, ossia una discussione sindacale in cui il sindacalista stesso, che partecipava alla riunione collegato da remoto, aveva premesso che avrebbe usato “toni forti”. Forse anche l'uso del mezzo informatico ha contribuito a ingenerare dei fraintendimenti.
La circostanza, riferita anche da una teste di parte ricorrente, che la dott.ssa sia “saltata Pt_3 sulla sedia” si spiega proprio col fatto che la medesima aveva sentito pronunciare da CP_1
l'aggettivo “mafiosi”, attributo della cui grave offensività si è già detto.
Non è contestato il fatto che abbia immediatamente eccepito alla dott.ssa di aver CP_1 Pt_3 detto la parola “stili” e non “relazioni”, ma non poteva (era collegato da remoto) avere contezza del fatto che una prima parte della frase (“i lavoratori..”) era stata omessa nella trascrizione o comunque non se ne è reso conto, si ripete, nella concitazione del momento e non ha preteso una ulteriore correzione della trascrizione.
In conclusione, appare credibile che si sia limitato a riportare quello che era stato percepito CP_1 dai lavoratori (tutti o qualcuno non ha rilievo) con specifico riferimento alle modalità di comunicazione della società con i dipendenti.” ha proposto appello, affidandosi a due ordini di Pt_1 Parte_1 censure.
Con il primo motivo (pag. 12 e seg.) denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 18, quarto comma, Legge n. 300/70, dell'art. 10, lettera B), Sezione quarta, Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale errato nell'affermare che dall'istruttoria “Non è emersa prova certa che il avrebbe CP_1 pronunciato, con intento deliberatamente offensivo ed esprimendo una sua propria opinione, la frase che è stata riportata nella contestazione”.
Dopo aver ricordato che l'addebito consiste nell'avere proferito Controparte_1 le seguenti frasi nella riunione del 29/8/23 (“l'azienda ha stili mafiosi nei confronti dei propri collaboratori”; “ogni volta che un collaboratore fa un errore subisce un processo e viene trattato male”), e non che tali “stili mafiosi” fossero stati adottati nelle comunicazioni
- come erroneamente affermato dal giudice a quo - e aver rilevato che “Dare a qualcuno – persona fisica o giuridica che sia – del "mafioso" o dirgli che "ha uno stile mafioso" è sostanzialmente la stessa cosa”, richiama la relazione di cui alla e-mail del 30/8/23 inviata da all' ed al legale della azienda da cui si evince che Parte_3 CP_7
l'attuale appellato enunciò le espressioni suddette, come poi dichiarato dalla predetta in udienza e dal teste ricordando che il giudice è tenuto “a porre CP_4
a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggior credibilità ad una testimonianza rispetto all'altro od, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe” (così Cass. n. 1547/15; conf. Cass. n. 15270/24).
Nell'ottica del gravame, il Tribunale di Busto Arsizio non ha applicato il principio sopra enunciato, valutando erroneamente le deposizioni raccolte e trascurando gli elementi documentali di contorno, dando credito alla versione dell'interessato ed alle testimonianze dei suoi “compagni” di lavoro ( e di sindacato CP_6
( . In particolare l'appellante pone l'accento sul momento in cui Pt_4 Pt_3
“è saltata sulla sedia e lo ha ripreso ripetendo la frase”, reazione che da “sola vale a
[...] smontare la scaltra, ma falsa, versione studiata giorni dopo a tavolino dall'intelligente dott. Re CP_ della Varese in risposta alla contestazione disciplinare (doc. 39 di cp), poi supinamente ricopiata tre mesi dopo, a licenziamento avvenuto, da e nelle loro dichiarazioni CP_6 Pt_4 scritte del 12 e 13 novembre (doc. 51, 52 di cp) che suonano più ad accorata enfasi difensiva a favore del compagno estromesso, piuttosto che a testimonianze disinteressate e veritiere di un fatto….”; e sul fatto che lo stesso dichiara nel ricorso ex art. 414 c.p.c. CP_1
(pag. 18) “di essersi scusato prima della chiusura del collegamento, né si è posto la domanda del perché delle scuse, se, come da lui stesso affermato, aveva soltanto riportato un sentore altrui.”
Sostiene, inoltre, che costituisce prova confessoria il passaggio contenuto sempre nel ricorso di primo grado (pag. 25, 2^ cpv), in cui Controparte_1 afferma che “il provvedimento espulsivo comminato rappresenta un implicito e tacito avvertimento [sic! n.d.r.] finalizzato a scoraggiare i lavoratori dall'intraprendere qualsiasi attività o impegno sindacale a fronte delle conseguenze pregiudizievoli e dannose che potrebbero derivare a livello disciplinare...”, e che l'azienda “..."togliendo di mezzo" [sic! n.d.r.] il si è assicurata CP_1 che la sede di Besnate rimanesse priva di tutela sindacale nel suo interno, poiché non vi era (e non vi è) un'altra rappresentanza: il ricorrente era l'unico RSU e RLS eletto”.
Rileva, altresì, che “sia che si assuma per vera la versione del ricorrente di avere detto che gli stili usati dall'azienda erano “percepiti dai lavoratori come stili mafiosi” (lettera di giustificazioni, Pe del dott. doc. 39 di cp), sia che, al contrario, si assuma per vera la versione della resistente secondo cui aveva detto “l'azienda ha stili mafiosi nei confronti dei propri collaboratori” CP_1
(lettera di contestazione disciplinare, doc. 2), rimane il fatto che alcun esempio concreto degli asseriti "stili mafiosi" il ricorrente non solo ha mai provato, ma mai ne ha anche soltanto CP_1 esemplificato alcuno….
Non solo, ma nelle carte del processo c'erano, e ci sono, documenti di provenienza Cuffari che Pe escludevano, ed escludono, qualsivoglia veridicità alle parole del dott. e della CP_6 all'evidenza interessate a difendere il compagno di sindacato.”, tra cui il documento avversario n. 9, n. 10 e n. 12 ed altri.
In conclusione, secondo l'attuale appellante, “L'errore del Tribunale, grave e duplice, è consistito: 1) nell'aver ritenuto e affermato che la società resistente non ha soddisfatto l'onere della prova che le incombeva;
onere, invece, assolto in pieno, come gli argomenti fin qui esposti, fondati su plurime, inconfutabili, convergenti risultanze processuali, hanno dimostrato e dimostrano;
2) nell'avere, al contrario, ritenuto provata, con una motivazione unidirezionalmente impostata, non congruente, frutto di deduzioni fattuali travisate e illogiche, la giustificazione del Pe ricorrente, o meglio, diciamola tutta, dell'astuto dott. contraddetta oltre che dai nostri testimoni e dai loro scritti formati ante e non post licenziamento, come invece quelli di e CP_6
peraltro clamorosamente e plasticamente screditati dal famoso "salto sulla sedia" di Pt_4 ma anche dall'eloquente quadro probatorio documentale, in gran parte di Parte_3 provenienza dallo stesso rivelatore d'un ambiente lavorativo tutt'altro che conflittuale, con CP_1 elevati indici di gradimento e soddisfazione dei dipendenti, sideralmente lontano dal cupo "stile mafioso" calunniosamente asserito ex adverso”.
Evidenzia, ancora, come la condotta di non possa essere Controparte_1 ricondotta al diritto di critica, avendo oltrepassato i limiti della continenza formale (modo di esposizione del pensiero critico) e quello della continenza sostanziale (veridicità del fatto denunciato).
Da ultimo, osserva che è erronea la affermazione del giudice a quo in punto assenza di sanzioni disciplinari, essendo “smentita proprio dai documenti di parte ricorrente attestanti la comminazione, in data 06.06.2023, della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (doc. 22, 23 cp), poi ridotto, quale gesto di buona volontà dell'azienda, a una multa di tre ore di retribuzione (doc. 26): provvedimento non impugnato da . CP_1
In subordine, con il secondo motivo (pag. 30 e seg.) lamenta la “Violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 18, quinto comma, Legge n. 300/70, dell'art. 10, lettera B), Sezione quarta, Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra e Controparte_1 Parte_1 con effetto dalla data del licenziamento, con le ulteriori statuizioni inerenti e conseguenti”.
Sostiene che, attesa “la comprovata sussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, se non altro nella versione da lui stesso affermata – di avere, cioè “informato l'azienda che gli stili da essa usati..."sono percepiti dai lavoratori come stili mafiosi"...” (doc. 39 cp) –, già grave di per sé perché comunque fatta propria, il Tribunale, quand'anche accertata la non ricorrenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, avrebbe tuttavia dovuto applicare il quinto comma dell'art. 18 S.L. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti, con effetto dalla data del licenziamento, salvo attribuire al lavoratore licenziato l'indennità risarcitoria ivi prevista, nella misura minima di dodici mensilità, o in quella diversa ritenuta di giustizia entro, ma non oltre, ventiquattro mensilità”.
resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata. Controparte_1
Replica alle doglianze avversarie, osservando che il giudice a quo ha correttamente valutato le prove testimoniali e documentali;
ed in ogni caso invoca l'esercizio del diritto di critica, che esclude la diffamazione, poiché l'uso dell'aggettivo “mafioso, da intendersi in senso estensivo” va collocato all'interno del perimetro della continenza espressiva, “tenuto altresì conto che si è trattata di una comunicazione orale all'interno di una riunione aziendale di soli sei partecipanti, di cui cinque dipendenti dell'azienda, anche in posizione di vertice, ed il sesto nient'affatto estraneo all'azienda essendo il segretario generale territoriale di riferimento.”
In subordine reitera la difesa rimasta assorbita sulla violazione dell'art. 2106 c.c.
Ricorda che l'art. 10 (“Licenziamenti per mancanze”) lettera B), Sezione quarta, Titolo VII, del CCNL Metalmeccanici prevede il licenziamento senza preavviso per “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge”, deducendo che controparte non ha neppure offerto la prova di danni, morali o materiali e tanto meno gravi.
All'udienza del 27/2/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si è formato giudicato interno sul rigetto della domanda principale (licenziamento nullo perché asseritamente ritorsivo), non essendo stato proposto appello incidentale.
*Sull'onere della prova non assolto (I motivo)
Il Collegio - a prescindere dalla eccepita decadenza al riguardo - non ravvisa la necessità di escutere quale ulteriore teste , essendo la causa Testimone_1 già adeguatamente istruita.
Ciò posto, la questione dirimente attiene alla valutazione delle risultanze processuali.
Non coglie nel segno, innanzi tutto, la critica dell'attuale appellante sull'omesso e/o erroneo esame dei riscontri oggettivi da parte del giudice a quo.
I documenti invocati dalla difesa di a pag. 21 e Parte_1 seguenti del ricorso in appello - per dimostrare la infondatezza delle accuse asseritamente formulate da nel corso della riunione del 29/8/23 Controparte_1
e per dimostrare che nessun malcontento "dilagava" tra il personale in forza alla società, che il clima era sereno e non conflittuale e che, “se malumori diffusi c'erano, erano quelli dei colleghi lavoratori proprio contro la condotta sgradevole di verso di CP_1 loro “ (così ricorso in appello) - sono, invero, irrilevanti ai fini della materia del contendere, che consiste unicamente nell'accertare se l'attuale appellato abbia proferito le frasi che gli vengono imputate nella lettera di contestazione (“l'azienda ha stili mafiosi nei confronti dei propri collaboratori”; “ogni volta che un collaboratore fa un errore subisce un processo e viene trattato male”).
Per quanto attiene, invece, alla relazione di inviata alla azienda ed Parte_3 al legale di quest'ultima con la e-mail del 30/8/23 (doc. 6 resistente), è vero che è stata redatta nella immediatezza dell'accaduto, mentre le dichiarazioni di e sono state raccolte nel novembre 2023 (doc. 51 Controparte_6 Parte_4 ricorrente) e dunque in un momento successivo, ma ciò non dimostra la inattendibilità dei predetti testi, che hanno confermato in udienza quanto in precedenza sottoscritto (la ha precisato: “Lo ricordo perché io stessa ho CP_6 utilizzato questa frase in una riunione due anni prima con gli stessi responsabili e altri dell'azienda che voleva attribuirmi parole non dette”).
E, in ogni caso, proprio dalla stessa ricostruzione effettuata da Parte_3 il giorno successivo - nella quale non viene riportata l'ulteriore locuzione “nei confronti dei propri collaboratori” che compare nella contestazione di addebito - si ricava che la predetta ha in prima battuta male inteso le parole pronunciate da credendo avesse detto “l'azienda ha relazioni mafiose” invece di “l'azienda ha stili CP_1 mafiosi”). In una con il giudice di prime cure, è possibile che «la dott.ssa nella Pt_3 concitazione del momento, abbia riportato (e non vi è motivo di dubitare che lo abbia fatto in buona fede) solo una parte della frase pronunciata da omettendo la parte iniziale “i CP_1 lavoratori percepiscono ...“ e trascrivendo la parola “relazioni” in luogo della parola “stili”», attese anche le modalità di partecipazione alla riunione ( era Controparte_1 collegato da remoto a differenza degli altri che erano presenti) che possono avere contribuito a creare il fraintendimento.
La decisione del Tribunale di Busto Arsizio sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, che grava a carico del datore di lavoro, non merita censure nemmeno in relazione all'esame delle deposizioni raccolte. Premesso che nessuno dei partecipanti alla riunione è stato in grado di riferire sulla seconda frase che avrebbe pronunciato (“ogni volta che un Controparte_1 collaboratore fa un errore subisce un processo”), per quanto attiene alla prima frase, i testi hanno reso deposizioni concordanti, pur nella difforme ricostruzione dei fatti ( e hanno sentito la frase “lavoratori percepiscono Controparte_6 Parte_4 queste modalità come stili mafiosi”, confermando così la prospettazione del lavoratore;
e hanno sentito la frase “l'azienda ha stili mafiosi nei Parte_3 CP_4 confronti dei propri collaboratori”, confermando la prospettazione della azienda) ed il Collegio non ravvisa ragioni oggettive o soggettive che possano incidere sulla credibilità degli uni o degli altri.
La difesa di in sede di discussione, a sostegno del Parte_1 proprio assunto, ha posto l'accento sulla reazione di , che ha Parte_3 fatto un “salto sulla sedia” dopo aver sentito la frase del e sulla premessa CP_1 di quest'ultimo di usare un termine “forte”; ma entrambi le richiamate circostanze non sono dirimenti, la prima perché può trovare giustificazione nella percezione soggettiva della come sopra chiarito (l'azienda “ha relazioni Pt_3 mafiose”), la seconda perché anche la frase i “lavoratori percepiscono queste modalità come stili mafiosi” è una espressione diretta e senza mezzi termini.
Ne consegue che in queste situazioni - in cui cioè vi sono delle rilevanti divergenze nella ricostruzioni dei fatti, ma non si ravvisano motivi di inattendibilità dei soggetti escussi - riemerge la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (così Cass. n. 4773/15; Cass. n. 3468/10; conf. Cass. n. 6760/03).
*Sull'art. 18, 4^ comma della legge n. 300/70 (II motivo)
La doglianza non è condivisibile.
Poiché l'addebito è risultato essere insussistente, il Tribunale di Busto Arsizio ha correttamente applicato la tutela reintegratoria attenuata e non la tutela di cui al 5^ comma del novellato art. 18, che presuppone la comprovata sussistenza del fatto contestato, che è quello cristallizzato nella lettera di apertura del procedimento disciplinare e non l'avere il pronunciato la (diversa) frase “i CP_1 lavoratori percepiscono queste modalità come stili mafiosi”.
L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001- 52.000), alla assenza della fase istruttoria ed all'aumento fino al 30% previsto per l'atto redatto con collegamenti ipertestuali - seguono la soccombenza.
Il Collegio rileva che per un mero refuso non è stata disposta la richiesta distrazione a favore dell'Avv. Nicoletti. Per consolidata giurisprudenza di legittimità la omessa pronuncia sul punto va corretta ai sensi degli artt. 288 e seg. c.p.c. (cfr. Cass. n. 19834/24), per cui nel dispositivo deve leggersi “che si liquidano in € 3.885,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario” al posto di “che si liquidano in € 3.885,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge”.
L'attuale appellante è inoltre tenuta a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 685/24 del Tribunale di Busto Arsizio, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.885,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 27/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau