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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa NN Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 959/2022
T R A
, nata Napoli il 7.8.1982, res.te in San Giorgio a Cremano, Via Tufarelli n. Parte_1 116, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Catuogno, presso il cui studio in Napoli, alla Via Duomo, 77, elegge domicilio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Rosaria Pontoriere;
Appellante
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3 [...]
in persona Controparte_4 dei rispettivi Direttori legali rapp.ti p.t., nonché Controparte_5 in persona del Dirigente Scolastico in carica p.t., tutti necessariamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano per legge, in Via A. Diaz n. 11;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali Parte_1 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2015 con qualifica di docente della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di discipline economico-aziendali, classe di concorso A017, ha convenuto in giudizio le odierne parti appellate al fine di accertare il suo diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014, con riserva di ulteriormente agire per la corresponsione delle differenze stipendiali dovute per i predetti anni.
Aveva esposto di aver chiesto in data 16.12.2017 al Dirigente Scolastico dell' Controparte_6 il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso scuole paritarie nonché istituti statali ai fini della ricostruzione di carriera e che con decreto di ricostruzione n. 6650 del 9.7.2018 le era stato riconosciuto il solo anno scolastico 2014/2015, non venendo riconosciuto il precedente periodo di servizio dal 2008 al 2013 presso l'istituto paritario Centro Scolastico Napoli Est, né i periodi di insegnamento pre-ruolo presso scuole statali negli anni dal 2009 al 2013.
In particolare aveva dedotto di aver prestato servizio presso la scuola statale IPCT C. Mennella in Casamicciola Terme, nell'a.s. 2012/2013, dal 24.1.2013 al 14.6.2013 e poi, nell'a.s. 2013/2014, dal 23.9.2013 al 31.8.2014, e quindi per almeno 180 giorni o con servizio continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con partecipazione agli scrutini finali, con conseguente diritto al riconoscimento ai fini della carriera ai sensi dell'art. 489 D. Lgs. 297/1994.
Aveva precisato che nell'a.s. 2013/2014 aveva chiesto ed usufruito dell'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 151/2001 (dal 15.10.2013 al 30.3.2014)), cui ha fatto seguito un periodo di astensione obbligatoria per puerperio ex art. 16 del medesimo D.Lgs.
151 (dal 31.3.2014 al 10.9.2014). Aveva quindi evidenziato come il periodo di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio è equiparato a tutti gli effetti al periodo di astensione obbligatoria sicché detti periodi sono pacificamente computati nella anzianità di servizio ex art. 489 comma 2 D.Lgs. 297/1994.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che le disposizioni di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non si estendono al personale docente che ha prestato servizio in scuole paritarie. In merito al servizio svolto presso le scuole statali, la convenuta ha osservato che non andava riconosciuto attesa la natura a tempo determinato dei contratti di assunzione per i detti periodi.
Con sentenza n. 6131/2021 pubblicata il 3.11.2022 il Giudice adito ha respinto la domanda compensando le spese. In particolare, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari, ha richiamato l'interpretazione e ricostruzione della normativa fornita dalla S.C. nelle sentenza nn. 33184 e 32386 del 2019 ed affermato che non è rinvenibile nel sistema una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate –per cui pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Ha poi osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza 30 luglio 2021 n. 180 ha avvallato detta ricostruzione, considerando legittimo il mancato riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, del servizio pre- ruolo dei docenti nelle scuole paritarie.
Sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali, il Tribunale ha motivato che nell'anno scolastico 2013/2014 la docente, pur avendo svolto 180 giorni presso un istituto scolastico statale, ha precisato di essere stata interdetta dal servizio per gravidanza a rischio, ma non ha prodotto documentazione da cui risulti la veridicità di quanto affermato. Ha poi aggiunto, ai fini dell'interesse ad agire, che il mancato riconoscimento dell'anno nell'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non sempre determina uno svantaggio per il docente e che la ricorrente, al di là della mancata considerazione dell'anno in questione, nulla ha dedotto sugli svantaggi che ciò avrebbe determinato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con atto depositato il 30.4.2022, dolendosi, Pt_1 con plurime argomentazioni, del rigetto delle sue richieste in merito al servizio pre-ruolo svolto presso la scuola statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme ed attinente a due diversi anni scolastici, vale a dire l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2013/2014. Ha osservato che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'anno scolastico 2012/2013; che le controparti mai hanno contestato l'effettivo espletamento del servizio pre-ruolo presso la scuola secondaria pubblica IPCT Mennella di Casamicciola Terme dal 24.1.2013 al 14.6.2013 e dal 23.9.2013 al 31.8.2014 secondo le modalità risultanti dalla documentazione allegata (tra l'altro, estratto contributivo e decreto di ricostruzione di carriera n. 6650); che le amministrazioni appellate si sono limitate a contestare il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del solo servizio presso le scuole paritarie;
che l'interesse ad agire esplicitato nel ricorso di primo grado si concretizza nel riconoscimento degli innanzi espletati servizi pre-ruolo in scuola pubblica sia in termini di anzianità pregressa che ai fini economici.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare la parziale illegittimità del decreto n. 6650 del 09.07.2018 con riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata in relazione ai servizi pre-ruolo prestati presso la Scuola Statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme per l'anno scolastico 2012/2013, dal 24.01.2013 sino al 14.06.2013 ex art. 489, 1 comma d. lgs. 297/94, nonché, per l'anno scolastico 2013/2014, dal 23.09.2013 al 31.08.2014 ex art. 489, 1 e 2 comma d. lgs. 297/94, con condanna delle convenute amministrazioni al riconoscimento dei sopraindicati servizi di insegnamento pre-ruolo; vinte le spese di entrambi i gradi, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si sono costituite le parti appellate, resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Preliminarmente hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dei resistenti Controparte_3 [...] e dell' , con conseguente Controparte_4 Controparte_7 opportunità di dichiararne l'estromissione dal giudizio di appello, nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Va anche respinta l'eccezione di difetto di legittimazione, con richiesta di estromissione dal giudizio di appello dell' , dell' Controparte_3 [...] e dell' , sollevata per la Controparte_4 Controparte_7 prima volta dall'Avvocatura in sede di gravame, e quindi tardiva ed inammissibile. Per completezza, si osserva che nella fattispecie le suddette parti appellate sono state evocate in giudizio e si sono costituite unitamente al , effettivo legittimato passivo in Controparte_1 relazione alle domande svolte, in quanto unico datore di lavoro della docente. La legittimazione passiva del non preclude il coinvolgimento processuale anche dell' Controparte_1 [...]
, provvisto di legittimazione passiva concorrente e aggiuntiva, la cui presenza, Controparte_4 seppure non indispensabile, è comunque possibile (cfr. art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007 che Parte elenca le funzioni dell' e prevede, tra l'altro, che esso esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi). Inoltre, la S.C. ha più volte affermato che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (Cass. n. 19158/ 2012). Il che comporta che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte (Cass. n. 5819/ 2021; n.
14720/2024).
Nel merito, occorre premettere che il gravame riguarda soltanto l'omesso riconoscimento del servizio pre-ruolo espletato dalla appellante presso l'istituto scolastico statale IPCT C. Mennella di
Casamicciola Terme negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre la problematica introdotta nel precedente grado, relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato.
L'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 prevede che “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie …”.
Il successivo art. 489 statuisce, al comma 1, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. Il successivo comma 2 dispone “I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”
A sua volta il comma 14 dell'art. 11 della legge 124/99 recita “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Nella specie il decreto di ricostruzione di carriera n. 6650 del 2018 (in atti) comprova che la Pt_1 ha effettivamente prestato servizio presso la scuola statale secondaria IPCT Mennella di Casamicciola Terme negli anni scolastici di cui si discute, precisamente dal 24.1.2013 sino al 14.6.2013 e poi dal
23.9.2023 sino al 31.8.2024.
Si ritiene che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nei periodi suindicati presso l'istituto scolastico statale, risultando integrate le condizioni richieste dalla legge, ossia l'espletamento di servizio in qualità di docente non di ruolo presso scuole statali (art. 485 comma 1 D.Lgs. 297/1994) avente durata di almeno 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 489 D.Lgs. 297/1994 in combinato disposto con art. 11 comma 14 della legge 124/99).
Per quanto riguarda l'a.s. 2013/2014, in cui la istante ha fruito di un periodo di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio e poi di astensione obbligatoria per puerperio, si osserva che i predetti periodi vanno computati nella anzianità di servizio ai sensi dell'art. 489 comma 2, che espressamente considera utili a tali fini “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio”.
L'Amministrazione resistente, peraltro, non ha mai contestato (né nel precedente grado né in sede di gravame) che la ricorrente abbia effettivamente espletato i servizi a termine in esame. Nel decreto di ricostruzione di carriera è semplicemente indicato che i predetti servizi svolti negli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 non sono valutabili “per mancanza dei requisiti necessari”. Nel costituirsi in giudizio il appellato ha richiamato le difese rassegnate in prime cure, ove aveva ampiamente CP_1 argomentato circa il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti paritari, mentre nulla aveva dedotto sull'omesso riconoscimento del servizio a tempo determinato svolto presso la scuola secondaria statale negli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014.
Per concludere, non si rinvengono ragioni ostative al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, della anzianità maturata durante il servizio svolto dalla appellante negli anni scolastici anzidetti prima della immissione in ruolo.
Sussiste inoltre l'interesse ad agire atteso che dall'omesso riconoscimento dei predetti periodi di servizio pre-ruolo in scuola pubblica deriva una situazione peggiorativa della docente in termini di anzianità pregressa e quindi progressione di carriera ed economica.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, va accertata la parziale illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera n. 6650 del 09.07.2018 con diritto della appellante al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme negli anni scolatici e per i periodi indicati, con condanna delle amministrazioni convenute ad effettuare il predetto riconoscimento in suo favore.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti paritari, che ha richiesto l'intervento della Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese del primo grado, mentre le spese di appello sono poste a carico della parte appellata secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che per il resto conferma, accerta la parziale illegittimità del decreto n. 6650 del 09.07.2018 con diritto della appellante al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo prestato presso la Scuola Statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme per l'anno scolastico 2012/2013, dal 24.01.2013 sino al 14.06.2013, e per l'anno scolastico 2013/2014, dal 23.09.2013 al 31.08.2014, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta al riconoscimento in suo favore dei sopraindicati servizi;
-condanna l'amministrazione appellata alla rifusione delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 1458,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa NN Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa NN Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 959/2022
T R A
, nata Napoli il 7.8.1982, res.te in San Giorgio a Cremano, Via Tufarelli n. Parte_1 116, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Catuogno, presso il cui studio in Napoli, alla Via Duomo, 77, elegge domicilio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Rosaria Pontoriere;
Appellante
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3 [...]
in persona Controparte_4 dei rispettivi Direttori legali rapp.ti p.t., nonché Controparte_5 in persona del Dirigente Scolastico in carica p.t., tutti necessariamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano per legge, in Via A. Diaz n. 11;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali Parte_1 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2015 con qualifica di docente della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di discipline economico-aziendali, classe di concorso A017, ha convenuto in giudizio le odierne parti appellate al fine di accertare il suo diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014, con riserva di ulteriormente agire per la corresponsione delle differenze stipendiali dovute per i predetti anni.
Aveva esposto di aver chiesto in data 16.12.2017 al Dirigente Scolastico dell' Controparte_6 il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso scuole paritarie nonché istituti statali ai fini della ricostruzione di carriera e che con decreto di ricostruzione n. 6650 del 9.7.2018 le era stato riconosciuto il solo anno scolastico 2014/2015, non venendo riconosciuto il precedente periodo di servizio dal 2008 al 2013 presso l'istituto paritario Centro Scolastico Napoli Est, né i periodi di insegnamento pre-ruolo presso scuole statali negli anni dal 2009 al 2013.
In particolare aveva dedotto di aver prestato servizio presso la scuola statale IPCT C. Mennella in Casamicciola Terme, nell'a.s. 2012/2013, dal 24.1.2013 al 14.6.2013 e poi, nell'a.s. 2013/2014, dal 23.9.2013 al 31.8.2014, e quindi per almeno 180 giorni o con servizio continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con partecipazione agli scrutini finali, con conseguente diritto al riconoscimento ai fini della carriera ai sensi dell'art. 489 D. Lgs. 297/1994.
Aveva precisato che nell'a.s. 2013/2014 aveva chiesto ed usufruito dell'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 151/2001 (dal 15.10.2013 al 30.3.2014)), cui ha fatto seguito un periodo di astensione obbligatoria per puerperio ex art. 16 del medesimo D.Lgs.
151 (dal 31.3.2014 al 10.9.2014). Aveva quindi evidenziato come il periodo di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio è equiparato a tutti gli effetti al periodo di astensione obbligatoria sicché detti periodi sono pacificamente computati nella anzianità di servizio ex art. 489 comma 2 D.Lgs. 297/1994.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che le disposizioni di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non si estendono al personale docente che ha prestato servizio in scuole paritarie. In merito al servizio svolto presso le scuole statali, la convenuta ha osservato che non andava riconosciuto attesa la natura a tempo determinato dei contratti di assunzione per i detti periodi.
Con sentenza n. 6131/2021 pubblicata il 3.11.2022 il Giudice adito ha respinto la domanda compensando le spese. In particolare, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari, ha richiamato l'interpretazione e ricostruzione della normativa fornita dalla S.C. nelle sentenza nn. 33184 e 32386 del 2019 ed affermato che non è rinvenibile nel sistema una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate –per cui pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Ha poi osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza 30 luglio 2021 n. 180 ha avvallato detta ricostruzione, considerando legittimo il mancato riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, del servizio pre- ruolo dei docenti nelle scuole paritarie.
Sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali, il Tribunale ha motivato che nell'anno scolastico 2013/2014 la docente, pur avendo svolto 180 giorni presso un istituto scolastico statale, ha precisato di essere stata interdetta dal servizio per gravidanza a rischio, ma non ha prodotto documentazione da cui risulti la veridicità di quanto affermato. Ha poi aggiunto, ai fini dell'interesse ad agire, che il mancato riconoscimento dell'anno nell'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non sempre determina uno svantaggio per il docente e che la ricorrente, al di là della mancata considerazione dell'anno in questione, nulla ha dedotto sugli svantaggi che ciò avrebbe determinato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con atto depositato il 30.4.2022, dolendosi, Pt_1 con plurime argomentazioni, del rigetto delle sue richieste in merito al servizio pre-ruolo svolto presso la scuola statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme ed attinente a due diversi anni scolastici, vale a dire l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2013/2014. Ha osservato che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'anno scolastico 2012/2013; che le controparti mai hanno contestato l'effettivo espletamento del servizio pre-ruolo presso la scuola secondaria pubblica IPCT Mennella di Casamicciola Terme dal 24.1.2013 al 14.6.2013 e dal 23.9.2013 al 31.8.2014 secondo le modalità risultanti dalla documentazione allegata (tra l'altro, estratto contributivo e decreto di ricostruzione di carriera n. 6650); che le amministrazioni appellate si sono limitate a contestare il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del solo servizio presso le scuole paritarie;
che l'interesse ad agire esplicitato nel ricorso di primo grado si concretizza nel riconoscimento degli innanzi espletati servizi pre-ruolo in scuola pubblica sia in termini di anzianità pregressa che ai fini economici.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare la parziale illegittimità del decreto n. 6650 del 09.07.2018 con riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata in relazione ai servizi pre-ruolo prestati presso la Scuola Statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme per l'anno scolastico 2012/2013, dal 24.01.2013 sino al 14.06.2013 ex art. 489, 1 comma d. lgs. 297/94, nonché, per l'anno scolastico 2013/2014, dal 23.09.2013 al 31.08.2014 ex art. 489, 1 e 2 comma d. lgs. 297/94, con condanna delle convenute amministrazioni al riconoscimento dei sopraindicati servizi di insegnamento pre-ruolo; vinte le spese di entrambi i gradi, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si sono costituite le parti appellate, resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Preliminarmente hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dei resistenti Controparte_3 [...] e dell' , con conseguente Controparte_4 Controparte_7 opportunità di dichiararne l'estromissione dal giudizio di appello, nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Va anche respinta l'eccezione di difetto di legittimazione, con richiesta di estromissione dal giudizio di appello dell' , dell' Controparte_3 [...] e dell' , sollevata per la Controparte_4 Controparte_7 prima volta dall'Avvocatura in sede di gravame, e quindi tardiva ed inammissibile. Per completezza, si osserva che nella fattispecie le suddette parti appellate sono state evocate in giudizio e si sono costituite unitamente al , effettivo legittimato passivo in Controparte_1 relazione alle domande svolte, in quanto unico datore di lavoro della docente. La legittimazione passiva del non preclude il coinvolgimento processuale anche dell' Controparte_1 [...]
, provvisto di legittimazione passiva concorrente e aggiuntiva, la cui presenza, Controparte_4 seppure non indispensabile, è comunque possibile (cfr. art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007 che Parte elenca le funzioni dell' e prevede, tra l'altro, che esso esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi). Inoltre, la S.C. ha più volte affermato che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (Cass. n. 19158/ 2012). Il che comporta che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte (Cass. n. 5819/ 2021; n.
14720/2024).
Nel merito, occorre premettere che il gravame riguarda soltanto l'omesso riconoscimento del servizio pre-ruolo espletato dalla appellante presso l'istituto scolastico statale IPCT C. Mennella di
Casamicciola Terme negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre la problematica introdotta nel precedente grado, relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato.
L'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 prevede che “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie …”.
Il successivo art. 489 statuisce, al comma 1, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. Il successivo comma 2 dispone “I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”
A sua volta il comma 14 dell'art. 11 della legge 124/99 recita “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Nella specie il decreto di ricostruzione di carriera n. 6650 del 2018 (in atti) comprova che la Pt_1 ha effettivamente prestato servizio presso la scuola statale secondaria IPCT Mennella di Casamicciola Terme negli anni scolastici di cui si discute, precisamente dal 24.1.2013 sino al 14.6.2013 e poi dal
23.9.2023 sino al 31.8.2024.
Si ritiene che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nei periodi suindicati presso l'istituto scolastico statale, risultando integrate le condizioni richieste dalla legge, ossia l'espletamento di servizio in qualità di docente non di ruolo presso scuole statali (art. 485 comma 1 D.Lgs. 297/1994) avente durata di almeno 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 489 D.Lgs. 297/1994 in combinato disposto con art. 11 comma 14 della legge 124/99).
Per quanto riguarda l'a.s. 2013/2014, in cui la istante ha fruito di un periodo di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio e poi di astensione obbligatoria per puerperio, si osserva che i predetti periodi vanno computati nella anzianità di servizio ai sensi dell'art. 489 comma 2, che espressamente considera utili a tali fini “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio”.
L'Amministrazione resistente, peraltro, non ha mai contestato (né nel precedente grado né in sede di gravame) che la ricorrente abbia effettivamente espletato i servizi a termine in esame. Nel decreto di ricostruzione di carriera è semplicemente indicato che i predetti servizi svolti negli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 non sono valutabili “per mancanza dei requisiti necessari”. Nel costituirsi in giudizio il appellato ha richiamato le difese rassegnate in prime cure, ove aveva ampiamente CP_1 argomentato circa il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti paritari, mentre nulla aveva dedotto sull'omesso riconoscimento del servizio a tempo determinato svolto presso la scuola secondaria statale negli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014.
Per concludere, non si rinvengono ragioni ostative al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, della anzianità maturata durante il servizio svolto dalla appellante negli anni scolastici anzidetti prima della immissione in ruolo.
Sussiste inoltre l'interesse ad agire atteso che dall'omesso riconoscimento dei predetti periodi di servizio pre-ruolo in scuola pubblica deriva una situazione peggiorativa della docente in termini di anzianità pregressa e quindi progressione di carriera ed economica.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, va accertata la parziale illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera n. 6650 del 09.07.2018 con diritto della appellante al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme negli anni scolatici e per i periodi indicati, con condanna delle amministrazioni convenute ad effettuare il predetto riconoscimento in suo favore.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti paritari, che ha richiesto l'intervento della Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese del primo grado, mentre le spese di appello sono poste a carico della parte appellata secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che per il resto conferma, accerta la parziale illegittimità del decreto n. 6650 del 09.07.2018 con diritto della appellante al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo prestato presso la Scuola Statale IPCT C. Mennella di Casamicciola Terme per l'anno scolastico 2012/2013, dal 24.01.2013 sino al 14.06.2013, e per l'anno scolastico 2013/2014, dal 23.09.2013 al 31.08.2014, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta al riconoscimento in suo favore dei sopraindicati servizi;
-condanna l'amministrazione appellata alla rifusione delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 1458,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa NN Carla Catalano