Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 7113/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA (TV), Parte_1 C.F._1 il 29/11/1968,
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 27/03/1968,
entrambi con l'avv. REGINA PIEROBON
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Con ricorso in data 05/12/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 29.09.2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/08/2007 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2 MONTEBELLUNA (TV) dell'anno 2007, al n. 34, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista l'accordo delle parti, le spese di lite sono a carico di
[...]
. Parte_2
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/08/2007 da
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 29/11/1968 Parte_1
e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 27/03/1968, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA (TV) dell'anno 2007 al n. 34, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre.
2) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore riguardanti
l'educazione, l'istruzione e la salute verranno prese concordemente dai genitori. 3) Data l'età di , il regime di visita presso ciascun genitore sarà esercitato Per_1 senza prevedere tempi fissi di permanenza presso il padre, rispettando la volontà
e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa.
4) Il IG. verserà, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, un Pt_1 assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente della IG.ra , Parte_2 con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
5) Per quanto concerne le spese straordinarie, il IG. effettuerà Pt_1 mensilmente un bonifico di € 150,00 in acconto sulle predette spese, che verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo Protocollo del
Tribunale di Treviso e conguagliate a fine anno.
6) Nessun assegno sarà reciprocamente dovuto tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Spese legali a carico della IG.ra ”; Parte_2
3 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza. Treviso, 21 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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