Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2419/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuliana VICINANZA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Chiara AMBROSINO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11 settembre 2024, i sigg.ri e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di Parte_2 affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a [...]_1
1
CH viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con possibilità per ciascuno di essi di assumere anche disgiuntamente dall'altro le decisioni di ordinaria amministrazione relative allo stesso e con fissazione della residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre , già attualmente residente con il figlio in Cavallerleone Via Leone Nucetto n.20; Parte_1
- Il padre potrà esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti del figlio nei seguenti Per_1 termini:
- potrà tenere con sé il figlio a week-end alterni, il sabato dalle ore 9,30 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,30 senza pernottamento. A partire dal mese di settembre 2024, verrà inserito gradualmente il pernottamento del sabato, rispettando le esigenze del bambino e senza forzature;
- potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna.
- nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno. Resta inteso che gli incontri padre-figlio resteranno sospesi per eguale periodo per consentire anche alla madre due settimane di vacanza con da comunicare entro il 31 del mese di maggio di ogni anno;
Per_1
- il minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio;
-il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre;
- il minore trascorrerà altresì ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le ulteriori festività (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) da trascorrere con il figlio verranno ripartite tra i genitori con il criterio dell'alternanza;
- il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per che Per_1 verranno disciplinate secondo il Protocollo di Torino. Tra le spese straordinarie rientrano per accordo tra le parti anche le spese relative al baby parking e la retta della scuola materna privata comprensiva dei buoni pasto nonchè il centro estivo.
- I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico Universale, istituito con il D. Lgs. n. 230 del
21.12.2021, sarà integralmente percepito dalla signora e verrà destinato alle esigenze di Pt_1 mantenimento della minore;
il signor si impegna a fornire la documentazione necessaria Parte_2 2 e ad espletare gli adempimenti burocratici necessari affinchè la stessa possa ottenerlo;
-il minore per accordo tra i genitori continuerà a frequentare il baby parking “il Mondo dei Per_1 sogni” in Cavallermaggiore fino alla fine del mese di agosto 2024 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 o dalle 10,30 alle 15,30 secondo i turni della madre;
si occuperanno di accompagnare il minore al baby parking la madre, i nonni materni e in alcuni casi la nonna paterna.
-il minore frequenterà da settembre 2024 la scuola materna privata “Borrone” in Per_1
Cavallermaggiore, con orario di entrata dalle 8,15 alle 9,00 e orario di uscita13,00-13,15 o 16.00-
16,45 dei giorni dal lunedì al venerdì,
- il minore , salvo diverse esigenze lavorative dei genitori, andrà al pre-scuola dalle ore Per_1
7,30 sino alle 8,15 e al dopo-scuola dalle 16,45 sino alle 17,45;
attualmente non pratica attività sportive ma i genitori sono concordi nel consentirgli Per_1
l'iscrizione ad un corso sportivo;
- i genitori concordano sin d'ora di consentire a , quando sarà in età scolare, di frequentare Per_1 il Catechismo;
- le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'eventuale variazione della loro abituale dimora e/o residenza, durante il periodo estivo parteciperà all'Estate bimbi o, comunque, Per_1 estate ragazzi o centri estivi;
- ciascuno dei genitori avrà diritto di sentire telefonicamente una volta al giorno quando Per_1 quest'ultimo si trova presso l'altro genitore;
- i genitori si impegnano quotidianamente a fornirsi informazioni circa lo stato di salute del figlio;
-le spese della presente procedura sono compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis co. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno, dunque, confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23 settembre 2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso può, dunque, trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato dalla relazione more Per_1 uxorio tra le parti, del quale si è omesso l'ascolto siccome manifestamente superfluo (art. 473 bis.
4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese del presente giudizio in considerazione della natura del procedimento. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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