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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS IE, OR
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4125/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 948/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante: in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello, con vittoria delle spese processuali.
Conclusioni parte appellata: Respingere l'appello del ricorrente e confermare la sentenza n.
948/10/2023 impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma n. 948/2023, depositata in data 23/01/2023, che ha rigettato (con condanna alle spese) il ricorso dallo stesso presentato avverso l'avviso di liquidazione, campione certo n. 17258, relativo all'atto a rogito del
Notaio Nominativo_2 rep. n. 29315 racc. 14938 del 3/03/2020, registrato telematicamente in data
18/3/2020 al n. 6248, serie 1T, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo per un complessivo importo di € 7.091,00, ritenendo l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato ed evidenziando, nel merito, che l'art. 2 comma 4 bis riguarda le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di trascrizioni di atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze e non anche le ipotesi di iscrizione ipotecaria, cui si riferisce l'avviso di liquidazione impugnato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Illegittimità perché fondata su presupposti errati.
Nell'avviso impugnato non è presente alcuna spiegazione del motivo logico giuridico secondo cui il Sig.
Ricorrente_1 non avrebbe diritto a godere delle agevolazioni previste dall'art. 2 comma 4 bis della L. 194/2019, pregiudicando, in modo irreparabile, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della
Costituzione. Dalla previsione di cui all'articolo 2 comma 4 bis della 194/2019 risulta evidente che a fruire dell'agevolazione sono alternativamente: 1) i trasferimenti di terreni agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale;
2) tutte le operazioni fondiarie poste in essere attraverso Società_1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio di primo grado, se il Legislatore avesse voluto limitare l'agevolazione in favore di Società_1 ai soli trasferimenti immobiliari (così come disciplinato per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti) non avrebbe certamente utilizzato la più ampia dicitura “operazioni fondiarie” che, invece, oltre ad includere i trasferimenti immobiliari comprende anche le ulteriori fattispecie correlate ai trasferimenti stessi.
2) Illegittimità della condanna alle spese. La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'articolo 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio. Il principio di soccombenza non è assoluto, essendo prevista la possibilità di compensare in tutto od in parte le spese delle parti, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrano altri giusti motivi.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che l'atto di appello ripropone in sostanza i motivi del ricorso di primo grado. L'avviso di liquidazione contestato contiene tutti gli elementi previsti dalle normative vigenti ed è stato formulato su un modello prestabilito dell'Agenzia delle Entrate – Territorio come evidenziato dagli stessi giudici nella sentenza impugnata. Nel merito della controversia, relativamente all'applicazione della normativa invocata da parte ricorrente di cui al DL 194/2009, art.2 comma 4 bis, si rileva che la stessa deve trovare completa esecuzione nelle ipotesi di trascrizioni di atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze e non anche alle ipotesi di iscrizione ipotecaria. Si rammenta che, a seguito dell'iscrizione di ipoteca legale effettuata dal Conservatore dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2834 c.c, si è reso automaticamente applicabile e dovuto il relativo tributo e quindi la richiesta della relativa imposta ipotecaria. Presupposto, quindi, dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal Conservatore, a seguito della trascrizione dell'atto di compravendita, a garanzia del credito della parte venditrice per il pagamento rateale del prezzo del bene, nell'importo indicato nell'atto di compravendita. In merito al secondo punto di contestazione si rappresenta che il criterio della soccombenza è contemplato dalla norma e va riferito all'esito finale della lite. La condanna alle spese consiste in una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, potendo, tra l'altro, essere pronunciata anche se la parte vittoriosa non ne abbia fatto esplicita richiesta, a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.
La parte appellante ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'avviso di liquidazione contestato è stato redatto utilizzando un modello prestabilito dell'Agenzia delle
Entrate – Territorio ed è sufficientemente motivato, come evidenziato dagli stessi giudici nella sentenza impugnata.
Oggetto della presente controversia è l'applicazione della agevolazione e/o esenzione di cui all'art. 2, comma
4 bis, del D.L. 194/2000 con riferimento all'ulteriore imposta ipotecaria dovuta per l'iscrizione ex lege della formalità dell'ipoteca legale, connessa alla dilazione/rateizzazione di parte del prezzo di vendita, concessa da Società_1 all'acquirente. La previsione di cui all'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 194/2000 testualmente recita:
“al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e di relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché, le operazioni fondiarie operate attraverso l'istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (Società_1), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%”. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 77 del 22 dicembre 2023, la garanzia prevista dall'articolo 13, comma 4-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193 (iscrizione di ipoteca legale) si aggiunge nel solo caso tassativo di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli ai quali viene consentito il pagamento rateale del prezzo;
in tale ipotesi di iscrizione di ipoteca legale, non si rinviene alcuna previsione esentativa o agevolativa espressa, come invece avviene per gli onorari notarili, ridotti alla metà dall'articolo 2, comma 4 bis del decreto legge n. 194 del 2009. A ciò si aggiunga che tale ultima disposizione nel prevedere l'agevolazione in parola non poteva riferirsi ad una fattispecie introdotta solo successivamente, nel 2016. La Direzione dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'articolo 2 comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 sia limitata agli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dell'Società_1 e non si estenda anche all'iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione di tali trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella dizione “operazioni fondiarie” utilizzata nella stessa norma. Nella risoluzione si precisa che l'ipoteca legale
è posta a tutela di Società_1, nella veste di venditore del terreno, a fronte dell'eventuale omesso versamento delle rate da parte dell'acquirente giovane imprenditore, e che la garanzia rappresentata dall'ipoteca legale non costituisce un “unicum” con l'operazione fondiaria ai fini dell'applicazione del trattamento di favore previsto per l'imposta ipotecaria sul trasferimento del terreno, quanto piuttosto un atto autonomo, posto a tutela di un soggetto diverso dall'acquirente. Ne consegue che l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile, a garanzia del pagamento rateale del prezzo dovuto per l'aggiudicazione dei terreni da parte di giovani imprenditori, va assoggettata all'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento, commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Non si applica, per contro, l'imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n.
194/2009. L'interpretazione richiamata risulta aderente al principio più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze 16 maggio 2019, n. 13145, 21 giugno 2017, n. 15407; sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, 7 maggio 2008, n. 11106). L'appello non è meritevole di accoglimento.
Le questioni trattate nel presente giudizio concernenti l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e 13, commi 4-quater e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in relazione ad atti di trasferimento di terreni agricoli che coinvolgono l
Società_1, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS IE, OR
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4125/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 948/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 17258 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante: in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello, con vittoria delle spese processuali.
Conclusioni parte appellata: Respingere l'appello del ricorrente e confermare la sentenza n.
948/10/2023 impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma n. 948/2023, depositata in data 23/01/2023, che ha rigettato (con condanna alle spese) il ricorso dallo stesso presentato avverso l'avviso di liquidazione, campione certo n. 17258, relativo all'atto a rogito del
Notaio Nominativo_2 rep. n. 29315 racc. 14938 del 3/03/2020, registrato telematicamente in data
18/3/2020 al n. 6248, serie 1T, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo per un complessivo importo di € 7.091,00, ritenendo l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato ed evidenziando, nel merito, che l'art. 2 comma 4 bis riguarda le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di trascrizioni di atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze e non anche le ipotesi di iscrizione ipotecaria, cui si riferisce l'avviso di liquidazione impugnato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Illegittimità perché fondata su presupposti errati.
Nell'avviso impugnato non è presente alcuna spiegazione del motivo logico giuridico secondo cui il Sig.
Ricorrente_1 non avrebbe diritto a godere delle agevolazioni previste dall'art. 2 comma 4 bis della L. 194/2019, pregiudicando, in modo irreparabile, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della
Costituzione. Dalla previsione di cui all'articolo 2 comma 4 bis della 194/2019 risulta evidente che a fruire dell'agevolazione sono alternativamente: 1) i trasferimenti di terreni agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale;
2) tutte le operazioni fondiarie poste in essere attraverso Società_1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio di primo grado, se il Legislatore avesse voluto limitare l'agevolazione in favore di Società_1 ai soli trasferimenti immobiliari (così come disciplinato per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti) non avrebbe certamente utilizzato la più ampia dicitura “operazioni fondiarie” che, invece, oltre ad includere i trasferimenti immobiliari comprende anche le ulteriori fattispecie correlate ai trasferimenti stessi.
2) Illegittimità della condanna alle spese. La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'articolo 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio. Il principio di soccombenza non è assoluto, essendo prevista la possibilità di compensare in tutto od in parte le spese delle parti, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrano altri giusti motivi.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che l'atto di appello ripropone in sostanza i motivi del ricorso di primo grado. L'avviso di liquidazione contestato contiene tutti gli elementi previsti dalle normative vigenti ed è stato formulato su un modello prestabilito dell'Agenzia delle Entrate – Territorio come evidenziato dagli stessi giudici nella sentenza impugnata. Nel merito della controversia, relativamente all'applicazione della normativa invocata da parte ricorrente di cui al DL 194/2009, art.2 comma 4 bis, si rileva che la stessa deve trovare completa esecuzione nelle ipotesi di trascrizioni di atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze e non anche alle ipotesi di iscrizione ipotecaria. Si rammenta che, a seguito dell'iscrizione di ipoteca legale effettuata dal Conservatore dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2834 c.c, si è reso automaticamente applicabile e dovuto il relativo tributo e quindi la richiesta della relativa imposta ipotecaria. Presupposto, quindi, dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal Conservatore, a seguito della trascrizione dell'atto di compravendita, a garanzia del credito della parte venditrice per il pagamento rateale del prezzo del bene, nell'importo indicato nell'atto di compravendita. In merito al secondo punto di contestazione si rappresenta che il criterio della soccombenza è contemplato dalla norma e va riferito all'esito finale della lite. La condanna alle spese consiste in una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, potendo, tra l'altro, essere pronunciata anche se la parte vittoriosa non ne abbia fatto esplicita richiesta, a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.
La parte appellante ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'avviso di liquidazione contestato è stato redatto utilizzando un modello prestabilito dell'Agenzia delle
Entrate – Territorio ed è sufficientemente motivato, come evidenziato dagli stessi giudici nella sentenza impugnata.
Oggetto della presente controversia è l'applicazione della agevolazione e/o esenzione di cui all'art. 2, comma
4 bis, del D.L. 194/2000 con riferimento all'ulteriore imposta ipotecaria dovuta per l'iscrizione ex lege della formalità dell'ipoteca legale, connessa alla dilazione/rateizzazione di parte del prezzo di vendita, concessa da Società_1 all'acquirente. La previsione di cui all'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 194/2000 testualmente recita:
“al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e di relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché, le operazioni fondiarie operate attraverso l'istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (Società_1), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%”. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 77 del 22 dicembre 2023, la garanzia prevista dall'articolo 13, comma 4-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193 (iscrizione di ipoteca legale) si aggiunge nel solo caso tassativo di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli ai quali viene consentito il pagamento rateale del prezzo;
in tale ipotesi di iscrizione di ipoteca legale, non si rinviene alcuna previsione esentativa o agevolativa espressa, come invece avviene per gli onorari notarili, ridotti alla metà dall'articolo 2, comma 4 bis del decreto legge n. 194 del 2009. A ciò si aggiunga che tale ultima disposizione nel prevedere l'agevolazione in parola non poteva riferirsi ad una fattispecie introdotta solo successivamente, nel 2016. La Direzione dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'articolo 2 comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 sia limitata agli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dell'Società_1 e non si estenda anche all'iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione di tali trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella dizione “operazioni fondiarie” utilizzata nella stessa norma. Nella risoluzione si precisa che l'ipoteca legale
è posta a tutela di Società_1, nella veste di venditore del terreno, a fronte dell'eventuale omesso versamento delle rate da parte dell'acquirente giovane imprenditore, e che la garanzia rappresentata dall'ipoteca legale non costituisce un “unicum” con l'operazione fondiaria ai fini dell'applicazione del trattamento di favore previsto per l'imposta ipotecaria sul trasferimento del terreno, quanto piuttosto un atto autonomo, posto a tutela di un soggetto diverso dall'acquirente. Ne consegue che l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile, a garanzia del pagamento rateale del prezzo dovuto per l'aggiudicazione dei terreni da parte di giovani imprenditori, va assoggettata all'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento, commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Non si applica, per contro, l'imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n.
194/2009. L'interpretazione richiamata risulta aderente al principio più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze 16 maggio 2019, n. 13145, 21 giugno 2017, n. 15407; sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, 7 maggio 2008, n. 11106). L'appello non è meritevole di accoglimento.
Le questioni trattate nel presente giudizio concernenti l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e 13, commi 4-quater e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in relazione ad atti di trasferimento di terreni agricoli che coinvolgono l
Società_1, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.