Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 907
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di liquidazione per errata applicazione delle agevolazioni fiscali

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 194/2000 si riferisce agli atti di trasferimento di terreni agricoli e non all'iscrizione di ipoteca legale, la quale è un atto autonomo posto a tutela del venditore. Pertanto, l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura proporzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità della condanna alle spese

    La Corte ha deciso per la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate relative all'interpretazione della normativa fiscale.

  • Rigettato
    Richiesta di vittoria delle spese

    Le spese sono state compensate.

  • Rigettato
    Respingere l'appello e confermare la sentenza

    L'appello è stato respinto.

  • Rigettato
    Vittoria delle spese di giudizio

    Le spese sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 907
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 907
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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