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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26036/2024
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...]
C.F. C.F. 1 con l'Avv. Costantina Mignogna presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, residente in [...]
C.F. C.F._2 con l'Avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio minore: Parte_3 nato a [...] il 13 ottobre
,
2023, cittadino italiano (C.F. C.F. 3
FATTO Con ricorso ex artt. 316/317 e ss. c.c. e 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 15 luglio 2024 la Signora
Parte_1 ha formulato domande volte a definire la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Pt_3 nato fuori dal matrimonio.
La causa è stata assegnata alla Dottoressa Fulvia De Luca in funzione di Giudice Delegato, con provvedimento del 19 luglio 2025.
All'esito della comparsa di costituzione e risposta del Signor Parte_2 del 15 novembre 2024, il Giudice Delegato, con decreto del 19 novembre 2024, ha disposto la comparizione delle parti di fronte al Giudice Onorario Dott.ssa ON Guagnano, al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e di verificare la sussistenza dei presupposti per un accordo complessivo che consenta la trasformazione del rito.
Le parti sono comparse davanti al GOT in data 12 dicembre 2024, raggiungendo accordi provvisori e chiedendo ulteriore udienza per la verifica degli stessi.
Per questo il Giudice Delegato ha disposto nuova udienza di fronte alla Dottoressa ON
Guagnano in data 24 febbraio 2025 che ha rinviato le parti ad una nuova udienza il 30 giugno 2025.
In sede di detta udienza le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, verbalizzato nei seguenti termini: "1. Il figlio Pt_3 resta affidato in via condivisa al padre e alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima in Milano, viale Corsica n. 41 anche ai fini della residenza anagrafica;
Pt_3 anche con l'ausilio della nonna paterna, 2. il padre potrà vedere e tenere con sé il martedì dalle ore 13:00 alle 18:30 e il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 18.30 con i. accompagnamento presso l'abitazione materna nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna;
il giovedì alle ore 8:15 fino al venerdì mattina alle ore 9:00 con accompagnamento presso ii. la madre nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna;
a weekend alternati, dal sabato mattina ore 9.30 fino al lunedì alle ore 9.00 con iii. accompagnamento presso il domicilio materno e, per il futuro, presso la scuola materna;
3.a per le festività del carnevale, i genitori si alterneranno di anno in anno per un periodo minimo di
3 pernotti salvo diverso e più lungo periodo scolastico, per l'anno 2026 Pt_3 starà con il padre;
3.b per le festività Pasquali, secondo il criterio dell'alternanza annuale, dal sabato mattina alle ore
9.30 fino alle ore 18:30 del Lunedi dell'Angelo; per l'anno 2026 Pt_3 trascorrerà la Pasqua con la madre;
4. per le festività natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore in via alternata di anno in anno al 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'anno scolastico prevedendo anche l'alternanza di anno in anno del 24 dicembre e del 25 dicembre;
resta inteso che Natale del
2025 sarà di spettanza materna;
5. per le vacanze estive, per l'anno corrente il padre terrà con sé Pt_3 da giovedì 24 luglio alle ore 8.15 a giovedì 31 luglio ore 18.30 nonché da martedì 5 agosto alle ore 9.00 a venerdì 8 agosto alle ore 18.30; a partire dal 2026, due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno con la madre e dal 2030 i genitori trascorreranno con il minore il 50% dele vacanze scolastiche estive;
6. per i ponti e ogni altra festività calendarizzate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1-2 novembre, 7-
8 dicembre Sant'Ambrogio etc..) saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
7. il genitore che per impedimenti personali/salute di Pt_3 non potrà esercitare il proprio diritto di visita, fermo restando l'aiuto dei nonni, si farà carico della spesa della baby-sitter che accudirà Pt_3 presso la casa materna;
8. i genitori si faranno carico del 50% ciascuno della spesa della baby-sitter, scelta di comune accordo, che accudirà Pt_3 tutte le mattine - escluso il giovedì - fino alle ore 13:00;
9. i genitori potranno recuperare eventuali giorni persi a causa dei rispettivi impegni di lavoro/salute di Pt_3
10. con l'inizio dell'attività scolastiche del minore, i genitori si alterneranno nell'inserimento scolastico del minore, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra di loro;
11. Il padre continuerà a corrispondere alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento mensile del figlio l'importo di euro 600,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, importo soggetto a rivalutazione Istat;
12. Il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese extra secondo le nuove linee guida del
Protocollo del Tribunale di Milano;
13. Il sig. Pt 2 rinuncia all'assegno unico universale che sarà trattenuto al 100% dalla madre, quale genitore collocatario;
14. Le detrazioni fiscali per i figli a carico andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. Spese compensate."
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis. 12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...]
C.F. C.F. 1 con l'Avv. Costantina Mignogna presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, residente in [...]
C.F. C.F._2 con l'Avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio minore: Parte_3 nato a [...] il 13 ottobre
,
2023, cittadino italiano (C.F. C.F. 3
FATTO Con ricorso ex artt. 316/317 e ss. c.c. e 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 15 luglio 2024 la Signora
Parte_1 ha formulato domande volte a definire la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Pt_3 nato fuori dal matrimonio.
La causa è stata assegnata alla Dottoressa Fulvia De Luca in funzione di Giudice Delegato, con provvedimento del 19 luglio 2025.
All'esito della comparsa di costituzione e risposta del Signor Parte_2 del 15 novembre 2024, il Giudice Delegato, con decreto del 19 novembre 2024, ha disposto la comparizione delle parti di fronte al Giudice Onorario Dott.ssa ON Guagnano, al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e di verificare la sussistenza dei presupposti per un accordo complessivo che consenta la trasformazione del rito.
Le parti sono comparse davanti al GOT in data 12 dicembre 2024, raggiungendo accordi provvisori e chiedendo ulteriore udienza per la verifica degli stessi.
Per questo il Giudice Delegato ha disposto nuova udienza di fronte alla Dottoressa ON
Guagnano in data 24 febbraio 2025 che ha rinviato le parti ad una nuova udienza il 30 giugno 2025.
In sede di detta udienza le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, verbalizzato nei seguenti termini: "1. Il figlio Pt_3 resta affidato in via condivisa al padre e alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima in Milano, viale Corsica n. 41 anche ai fini della residenza anagrafica;
Pt_3 anche con l'ausilio della nonna paterna, 2. il padre potrà vedere e tenere con sé il martedì dalle ore 13:00 alle 18:30 e il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 18.30 con i. accompagnamento presso l'abitazione materna nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna;
il giovedì alle ore 8:15 fino al venerdì mattina alle ore 9:00 con accompagnamento presso ii. la madre nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna;
a weekend alternati, dal sabato mattina ore 9.30 fino al lunedì alle ore 9.00 con iii. accompagnamento presso il domicilio materno e, per il futuro, presso la scuola materna;
3.a per le festività del carnevale, i genitori si alterneranno di anno in anno per un periodo minimo di
3 pernotti salvo diverso e più lungo periodo scolastico, per l'anno 2026 Pt_3 starà con il padre;
3.b per le festività Pasquali, secondo il criterio dell'alternanza annuale, dal sabato mattina alle ore
9.30 fino alle ore 18:30 del Lunedi dell'Angelo; per l'anno 2026 Pt_3 trascorrerà la Pasqua con la madre;
4. per le festività natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore in via alternata di anno in anno al 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'anno scolastico prevedendo anche l'alternanza di anno in anno del 24 dicembre e del 25 dicembre;
resta inteso che Natale del
2025 sarà di spettanza materna;
5. per le vacanze estive, per l'anno corrente il padre terrà con sé Pt_3 da giovedì 24 luglio alle ore 8.15 a giovedì 31 luglio ore 18.30 nonché da martedì 5 agosto alle ore 9.00 a venerdì 8 agosto alle ore 18.30; a partire dal 2026, due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno con la madre e dal 2030 i genitori trascorreranno con il minore il 50% dele vacanze scolastiche estive;
6. per i ponti e ogni altra festività calendarizzate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1-2 novembre, 7-
8 dicembre Sant'Ambrogio etc..) saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
7. il genitore che per impedimenti personali/salute di Pt_3 non potrà esercitare il proprio diritto di visita, fermo restando l'aiuto dei nonni, si farà carico della spesa della baby-sitter che accudirà Pt_3 presso la casa materna;
8. i genitori si faranno carico del 50% ciascuno della spesa della baby-sitter, scelta di comune accordo, che accudirà Pt_3 tutte le mattine - escluso il giovedì - fino alle ore 13:00;
9. i genitori potranno recuperare eventuali giorni persi a causa dei rispettivi impegni di lavoro/salute di Pt_3
10. con l'inizio dell'attività scolastiche del minore, i genitori si alterneranno nell'inserimento scolastico del minore, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra di loro;
11. Il padre continuerà a corrispondere alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento mensile del figlio l'importo di euro 600,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, importo soggetto a rivalutazione Istat;
12. Il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese extra secondo le nuove linee guida del
Protocollo del Tribunale di Milano;
13. Il sig. Pt 2 rinuncia all'assegno unico universale che sarà trattenuto al 100% dalla madre, quale genitore collocatario;
14. Le detrazioni fiscali per i figli a carico andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. Spese compensate."
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis. 12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai