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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4971/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4971/2018 promossa da:
in proprio e quali eredi - nelle rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di marito (il primo) e figli (gli ultimi) della IG.ra , rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_4
Raffaele Troiano, presso il cui studio elett.te domiciliano in Boscoreale (NA), alla via Vittorio
Emanuele n. 43
-Attori- nei confronti
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Ferrara, Controparte_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Sant'Arcangelo a Baiano, 19
-convenuta- nonché di
Dott. Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.03.2025
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori in proprio e n.q. citavano in giudizio i convenuti, onde sentirne dichiarare la civile responsabilità riguardo al decesso della loro dante causa,
, e per l'effetto condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti. Parte_4
Si costituiva la contestando la domanda, ritenendola infondata in fatto e diritto e CP_1 spiegando domanda riconvenzionale, per ottenere la restituzione delle somme, che avrebbe indebitamente corrisposto agli attori, in esecuzione della sentenza definitiva di un precedente giudizio, relativo ai medesimi fatti.
Il dott. nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. CP_2
La causa, istruita attraverso l'espletamento di ctu medico-legale, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione, sollevata dalla , per inammissibilità della CP_1 domanda per formazione del giudicato sul deducibile, solamente in riferimento a , in Parte_1 quanto i figli non erano parte del precedente giudizio.
Secondo la casa di cura convenuta, infatti, gli odierni attori, per non incorrere nella eccepita inammissibilità della domanda avanzata, avrebbero dovuto dichiarare il decesso della congiunta nel giudizio dallo stessa promosso (rg. 600280/2011), proseguirlo e quindi dedurre il fatto in giudizio. La loro inattività, l'accettazione della liquidazione in qualità di eredi ed in proprio, avrebbero fatto sì che la sentenza coprisse il dedotto ed il deducibile.
Effettivamente, la domanda che il IG. propone nel presente giudizio, potendo essere Parte_1 dedotta nel corso del precedente procedimento, quale emendatio della domanda introduttiva dello stesso, per fatti sopravvenuti, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sez. III ord. n. 4410/2025), deve ritenersi coperta dal giudicato, considerato che il danno richiesto, seppur non dedotto in quel giudizio, era deducibile.
Pertanto, la domanda avanzata da va dichiarata inammissibile, mentre quella avanzata Parte_1 dai figli, e , va rigettata nel merito, per le motivazioni che verranno Parte_3 Parte_2 esplicitate nel proseguo.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda: il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità medica in cui sarebbero incorsi i sanitari della di cura convenuta, in relazione al CP_1 decesso della IG.ra . Parte attrice ha premesso, che la domanda trae fondamento dalla Parte_4
pagina 2 di 6 responsabilità medica già accertata con sentenza di codesto Tribunale n. 1830/2015, passata in giudicato, con la quale la era stata condannata al risarcimento del danno iatrogeno subito dalla CP_3 IG.ra , in conseguenza della colposa condotta dei sanitari che la ebbero in cura, il tutto Pt_4 quantificato dal CTU in una percentuale del 35%, alla quale il GU si adeguava. Alle risultanze della menzionata CTU, gli odierni attori fanno risalire il nesso di causalità tra il decesso della congiunta e l'operato del chirurgo in prima istanza, in quanto, da loro asserito, il danno iatrogeno avrebbe eroso l'aspettativa di vita della IG.ra . Pt_4
In particolare, gli attori fanno risalire il collegamento causale tra il decesso e il già accertato danno iatrogeno, al contenuto della relazione del dott. consulente d'ufficio nel giudizio definito, Parte_5 che all'epoca della valutazione si esprimeva in tal modo: “1) per effetto della colposa gestione del caso la paziente precipitò, nelle acuzie dei fatti, in una condizione assai rischiosa quoad vitam;
2) la vicenda clinica ha influito sull'evoluzione e sull'aspettativa di vita della patologia cardiaca di base”.
In realtà, codesto giudicante ritiene che non sia stata raggiunta la prova del nesso di causalità, in quanto il collegio peritale, composto dai dott.ri e , nominato all'esito Persona_1 Persona_2 dell'udienza istruttoria, proprio per accertare il nesso di causa tra la malpratiche subita dalla de cuius e il successivo decesso, non ne ha riconosciuto l'esistenza.
In merito alla richiesta di rinnovazione della ctu, avanzata da parte attrice, va innanzitutto evidenziato che eventuali incompatibilità dei consulenti andavano prontamente denunciate, mentre gli attori nulla hanno osservato sulla scelta dei ccttuu, se non dopo la lettura dell'elaborato dagli stessi redatto.
Si ritiene, inoltre, che non ci sia stata alcuna violazione del contraddittorio, in quanto le parti hanno partecipato alle operazioni peritali e, rispetto al deposito tardivo dell'elaborato, è stato comunque concesso alle parti ulteriore termine per presentare osservazioni.
La mancanza di esplicite risposte alle osservazioni avanzate da parte attrice, non si ritiene elemento sufficiente per decretare la nullità della consulenza, in quanto dalla lettura dell'elaborato si evince che in realtà i ccttuu avevano già preso in considerazione tali osservazioni, che, di fatto, ripetevano il contenuto della loro consulenza di parte, debitamente vagliata dai consulenti d'ufficio.
In sintesi, parte attrice lamenta che il collegio peritale non avrebbe affrontato la tematica sulla mortalità
a lungo termine in soggetti che hanno subito una polmonite, così come ampiamente trattata nella relazione a firma del dott. trasmessa ai Consulenti in data 22/05/2023 e che non avrebbe tenuto Per_3 in considerazione le indicazioni contenute nella CTU svolta nel precedente Giudizio R.G. n.
600280/011, a firma del dott. Parte_5
Tali osservazioni si ritengono infondate, in quanto, con riguardo al primo punto, il collegio peritale non
è stato chiamato a disquisire sulla mortalità a lungo termine in soggetti che hanno subito una pagina 3 di 6 polmonite, ma è stato chiamato ad accertare se era possibile, secondo la probabilità civilistica, accertare l'esistenza del nesso tra il decesso della IG.ra e il danno iatrogeno accertato nel precedente Pt_4 giudizio e, su tale aspetto, il collegio è stato chiaro: “Dagli atti è deducibile ed incontrovertibile che, a partire dall'ultima visita espletata alla de cuius SI.ra in data 04/02/2012 da parte del Dott. Pt_4 sino alla data del decesso avvenuto il 29/08/2014, non è presente altra documentazione Parte_5 sanitaria se non il verbale del 118 (allegato C) e la scheda ISTAT (allegato D) Pertanto, risulta obiettivamente complesso, sul principio civilistico del “più probabile che non”, dimostrare l'ipotesi astratta di un collegamento causale tra il danno iatrogeno riconosciuto dal Dott. ed il Parte_5 decesso della de cuius” (v. pagg. 12-13). I ccttuu precisano che “la causa del decesso della SI.ra
viene attribuita ad una cardiopatia ischemica ipertensiva riconducibile ad un'insufficienza Pt_4 coronarica, quale complicanza della malattia diabetica di cui la IGnora era affetta. Ciò mette in risalto che il decesso, per quanto di nostro interesse, non sia collegato a quei postumi di tipo pneumologico o di tipo neurologico che vengono richiamati in causa nel precedente procedimento”
Non corrisponde al vero che i ccttuu non abbiano tenuto conto delle risultanze della ctu a firma del dott. in quanto prendono espressa posizione sulla stessa, non ravvedendo elementi che Parte_5 possano supportare la tesi attorea: “A sostegno della nostra opinione, ricordiamo che il danno iatrogeno del 35% riconosciuto dal Dott. era riferibile a: 1) Postumi di menomazione Parte_5 cardio-vascolare con passaggio da una classe NYHA ad altra più grave 13%; 2) Relaxatio diaframmatica 7%; 3) Postumi neurologici periferici 7%; 4) Danno estetico conseguente alle piaghe da decubito 5%; 5) Postumi a carattere psichico 5%. Dalla lettura di questo schema emerge, chiaramente, che in relazione all'apparato cardiocircolatorio, soltanto la prima voce risulta correlabile causalmente alle riconosciute cause di morte della de cuius. Orbene, su tale aspetto, il
Dott. nella sua relazione ha precisato che la “… disfunzione cardiaca di pompa e di ritmo Parte_5
(affrontata con farmaci inotropi e cardioversione sia farmacologica sia elettrica) …” era da ritenersi, unitamente agli altri postumi individuati “… stabilizzati e non suscettibili di concrete modificazioni”.
Quindi, si trattava di esiti stabilizzati e la loro evoluzione cronologica, è al presente collegio, sconosciuta, non essendo presenti in atti altra documentazione sanitaria che possa verificare, motivatamente e secondo il principio civilistico del “più probabile che non”, che l'evento morte possa ricondursi alla naturale evoluzione della prefata malpractice inficiante la patologia cardiaca valvolare. Ricordiamo che la motivazione che condusse il Dott. a valutare nella misura del Parte_5
13% il danno iatrogeno cardiaco, verteva sugli esiti di un aggravamento di una patologia valvolare e caratterizzata da una inadeguata assistenza pre e postchirurgica e non di altra patologia cardiaca.
Concludendo, dai dati a nostra disposizione non sussistono sufficienti elementi per poter ricondurre la pagina 4 di 6 morte della SI.ra al danno iatrogeno accertato nel giudizio RG 600280/2011” (pag Parte_4
14).
I ccttuu hanno anche evidenziato che il dott. aveva più volte sottolineato che “Allo stato Parte_5 residuano i descritti postumi (di natura cardiologica, respiratoria, neurologica, psichica ed estetica) che possono ritenersi stabilizzati e non suscettibili di concrete modificazioni”.
Quindi, in realtà, le stesse risultanze dell'elaborato peritale, che aveva riconosciuto un danno iatrogeno in favore della IG.ra , escludevano che detto danno potesse evolvere in maniera negativa, Pt_4 trattandosi di esiti stabilizzati e, a sostegno di ciò, sussiste il fatto che il decesso è avvenuto per cause differenti (cardiopatia ischemica ipertensiva) e che non è presente in atti altra documentazione sanitaria che possa verificare, motivatamente e secondo il principio civilistico del “più probabile che non”, che l'evento morte possa ricondursi alla naturale evoluzione della prefata malpractice inficiante la patologia cardiaca valvolare.
In conclusione, secondo il collegio peritale, le affermazioni del dott. non portano affatto a Parte_5 ritenere dimostrata l'ipotesi di un collegamento causale tra il danno iatrogeno riconosciuto ed il decesso.
In ogni caso, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del nesso e tale onere non si ritiene assolto.
Si ritiene inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per la CP_1 ripetizione delle somme che avrebbe versato in più agli attori, in esecuzione della sentenza n.
1830/2015, rispetto a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto che il non aver dichiarato il decesso avrebbe consentito loro di beneficiare di una somma superiore rispetto a quella che avrebbero dovuto ottenere.
Per orientamento pacifico della Suprema Corte, infatti, quando il soggetto che assume di aver subito un danno biologico muore in corso di causa, per cause indipendenti, diverse ed autonome rispetto all'evento dannoso originario, il risarcimento del danno, a favore degli eredi, deve essere diminuito
(Cass. Sent. n. 679 del 2016), poiché quando la durata della vita futura della vittima di un illecito cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per il fatto che il danneggiato è deceduto, la quantificazione del danno biologico va parametrata alla durata effettiva della stessa.
Tale domanda si ritiene inammissibile, in quanto violativa del giudicato, non potendosi chiedere la restituzione di somme corrisposte in base ad un titolo definitivo. La Suprema Corte ha chiarito che
<La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente pagina 5 di 6 all'esecuzione della sentenza o in corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione>>
(Cass. Civi. sez. I, 15/03/2021, n.7144), per cui, se una sentenza è passata in giudicato (cioè, non è più impugnabile o sono scaduti i termini per l'impugnazione) e non è stata oggetto di alcuna riforma o cassazione, la richiesta di restituzione delle somme pagate sulla base di essa è inammissibile, salvo casi eccezionali come la revocazione.
Appare infondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc.
Secondo parte convenuta, la reticenza degli odierni attori a dichiarare la morte della congiunta non in giudizio, ma solo successivamente, quindi ottenendo un risarcimento ad altro titolo, decisamente sproporzionato rispetto a quanto in realtà dovuto;
la previsione di un ulteriore processo fondato su quel decesso, che andava dichiarato e dedotto in costanza di giudizio e non oltre;
il tutto in assenza di una qualsiasi dimostrazione del nesso di causalità e con duplicazione di danni già chiesti, integrerebbero la fattispecie di cui all'art. 96 cpc.
Si ritiene, che non possa giustificare la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc, la mancata comunicazione del decesso della parte, nell'ambito del precedente giudizio, in quanto, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, il suo mancato esercizio non può portare ad alcuna responsabilità. Si osserva, inoltre, che la domanda di parte attrice era comunque supportata da una consulenza di parte e solamente l'espletamento della ctu ha consentito di escludere la sussistenza del nesso causale, per cui non si ravvedono gli elementi per supportare una condanna ex art. 96 cpc.
Considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
Pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_1 rigetta la domanda di e;
Parte_3 Pt_2 rigetta la domanda riconvenzionale;
spese compensate;
pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice
S.M.C.V., 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4971/2018 promossa da:
in proprio e quali eredi - nelle rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di marito (il primo) e figli (gli ultimi) della IG.ra , rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_4
Raffaele Troiano, presso il cui studio elett.te domiciliano in Boscoreale (NA), alla via Vittorio
Emanuele n. 43
-Attori- nei confronti
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Ferrara, Controparte_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Sant'Arcangelo a Baiano, 19
-convenuta- nonché di
Dott. Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.03.2025
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori in proprio e n.q. citavano in giudizio i convenuti, onde sentirne dichiarare la civile responsabilità riguardo al decesso della loro dante causa,
, e per l'effetto condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti. Parte_4
Si costituiva la contestando la domanda, ritenendola infondata in fatto e diritto e CP_1 spiegando domanda riconvenzionale, per ottenere la restituzione delle somme, che avrebbe indebitamente corrisposto agli attori, in esecuzione della sentenza definitiva di un precedente giudizio, relativo ai medesimi fatti.
Il dott. nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. CP_2
La causa, istruita attraverso l'espletamento di ctu medico-legale, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione, sollevata dalla , per inammissibilità della CP_1 domanda per formazione del giudicato sul deducibile, solamente in riferimento a , in Parte_1 quanto i figli non erano parte del precedente giudizio.
Secondo la casa di cura convenuta, infatti, gli odierni attori, per non incorrere nella eccepita inammissibilità della domanda avanzata, avrebbero dovuto dichiarare il decesso della congiunta nel giudizio dallo stessa promosso (rg. 600280/2011), proseguirlo e quindi dedurre il fatto in giudizio. La loro inattività, l'accettazione della liquidazione in qualità di eredi ed in proprio, avrebbero fatto sì che la sentenza coprisse il dedotto ed il deducibile.
Effettivamente, la domanda che il IG. propone nel presente giudizio, potendo essere Parte_1 dedotta nel corso del precedente procedimento, quale emendatio della domanda introduttiva dello stesso, per fatti sopravvenuti, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sez. III ord. n. 4410/2025), deve ritenersi coperta dal giudicato, considerato che il danno richiesto, seppur non dedotto in quel giudizio, era deducibile.
Pertanto, la domanda avanzata da va dichiarata inammissibile, mentre quella avanzata Parte_1 dai figli, e , va rigettata nel merito, per le motivazioni che verranno Parte_3 Parte_2 esplicitate nel proseguo.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda: il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità medica in cui sarebbero incorsi i sanitari della di cura convenuta, in relazione al CP_1 decesso della IG.ra . Parte attrice ha premesso, che la domanda trae fondamento dalla Parte_4
pagina 2 di 6 responsabilità medica già accertata con sentenza di codesto Tribunale n. 1830/2015, passata in giudicato, con la quale la era stata condannata al risarcimento del danno iatrogeno subito dalla CP_3 IG.ra , in conseguenza della colposa condotta dei sanitari che la ebbero in cura, il tutto Pt_4 quantificato dal CTU in una percentuale del 35%, alla quale il GU si adeguava. Alle risultanze della menzionata CTU, gli odierni attori fanno risalire il nesso di causalità tra il decesso della congiunta e l'operato del chirurgo in prima istanza, in quanto, da loro asserito, il danno iatrogeno avrebbe eroso l'aspettativa di vita della IG.ra . Pt_4
In particolare, gli attori fanno risalire il collegamento causale tra il decesso e il già accertato danno iatrogeno, al contenuto della relazione del dott. consulente d'ufficio nel giudizio definito, Parte_5 che all'epoca della valutazione si esprimeva in tal modo: “1) per effetto della colposa gestione del caso la paziente precipitò, nelle acuzie dei fatti, in una condizione assai rischiosa quoad vitam;
2) la vicenda clinica ha influito sull'evoluzione e sull'aspettativa di vita della patologia cardiaca di base”.
In realtà, codesto giudicante ritiene che non sia stata raggiunta la prova del nesso di causalità, in quanto il collegio peritale, composto dai dott.ri e , nominato all'esito Persona_1 Persona_2 dell'udienza istruttoria, proprio per accertare il nesso di causa tra la malpratiche subita dalla de cuius e il successivo decesso, non ne ha riconosciuto l'esistenza.
In merito alla richiesta di rinnovazione della ctu, avanzata da parte attrice, va innanzitutto evidenziato che eventuali incompatibilità dei consulenti andavano prontamente denunciate, mentre gli attori nulla hanno osservato sulla scelta dei ccttuu, se non dopo la lettura dell'elaborato dagli stessi redatto.
Si ritiene, inoltre, che non ci sia stata alcuna violazione del contraddittorio, in quanto le parti hanno partecipato alle operazioni peritali e, rispetto al deposito tardivo dell'elaborato, è stato comunque concesso alle parti ulteriore termine per presentare osservazioni.
La mancanza di esplicite risposte alle osservazioni avanzate da parte attrice, non si ritiene elemento sufficiente per decretare la nullità della consulenza, in quanto dalla lettura dell'elaborato si evince che in realtà i ccttuu avevano già preso in considerazione tali osservazioni, che, di fatto, ripetevano il contenuto della loro consulenza di parte, debitamente vagliata dai consulenti d'ufficio.
In sintesi, parte attrice lamenta che il collegio peritale non avrebbe affrontato la tematica sulla mortalità
a lungo termine in soggetti che hanno subito una polmonite, così come ampiamente trattata nella relazione a firma del dott. trasmessa ai Consulenti in data 22/05/2023 e che non avrebbe tenuto Per_3 in considerazione le indicazioni contenute nella CTU svolta nel precedente Giudizio R.G. n.
600280/011, a firma del dott. Parte_5
Tali osservazioni si ritengono infondate, in quanto, con riguardo al primo punto, il collegio peritale non
è stato chiamato a disquisire sulla mortalità a lungo termine in soggetti che hanno subito una pagina 3 di 6 polmonite, ma è stato chiamato ad accertare se era possibile, secondo la probabilità civilistica, accertare l'esistenza del nesso tra il decesso della IG.ra e il danno iatrogeno accertato nel precedente Pt_4 giudizio e, su tale aspetto, il collegio è stato chiaro: “Dagli atti è deducibile ed incontrovertibile che, a partire dall'ultima visita espletata alla de cuius SI.ra in data 04/02/2012 da parte del Dott. Pt_4 sino alla data del decesso avvenuto il 29/08/2014, non è presente altra documentazione Parte_5 sanitaria se non il verbale del 118 (allegato C) e la scheda ISTAT (allegato D) Pertanto, risulta obiettivamente complesso, sul principio civilistico del “più probabile che non”, dimostrare l'ipotesi astratta di un collegamento causale tra il danno iatrogeno riconosciuto dal Dott. ed il Parte_5 decesso della de cuius” (v. pagg. 12-13). I ccttuu precisano che “la causa del decesso della SI.ra
viene attribuita ad una cardiopatia ischemica ipertensiva riconducibile ad un'insufficienza Pt_4 coronarica, quale complicanza della malattia diabetica di cui la IGnora era affetta. Ciò mette in risalto che il decesso, per quanto di nostro interesse, non sia collegato a quei postumi di tipo pneumologico o di tipo neurologico che vengono richiamati in causa nel precedente procedimento”
Non corrisponde al vero che i ccttuu non abbiano tenuto conto delle risultanze della ctu a firma del dott. in quanto prendono espressa posizione sulla stessa, non ravvedendo elementi che Parte_5 possano supportare la tesi attorea: “A sostegno della nostra opinione, ricordiamo che il danno iatrogeno del 35% riconosciuto dal Dott. era riferibile a: 1) Postumi di menomazione Parte_5 cardio-vascolare con passaggio da una classe NYHA ad altra più grave 13%; 2) Relaxatio diaframmatica 7%; 3) Postumi neurologici periferici 7%; 4) Danno estetico conseguente alle piaghe da decubito 5%; 5) Postumi a carattere psichico 5%. Dalla lettura di questo schema emerge, chiaramente, che in relazione all'apparato cardiocircolatorio, soltanto la prima voce risulta correlabile causalmente alle riconosciute cause di morte della de cuius. Orbene, su tale aspetto, il
Dott. nella sua relazione ha precisato che la “… disfunzione cardiaca di pompa e di ritmo Parte_5
(affrontata con farmaci inotropi e cardioversione sia farmacologica sia elettrica) …” era da ritenersi, unitamente agli altri postumi individuati “… stabilizzati e non suscettibili di concrete modificazioni”.
Quindi, si trattava di esiti stabilizzati e la loro evoluzione cronologica, è al presente collegio, sconosciuta, non essendo presenti in atti altra documentazione sanitaria che possa verificare, motivatamente e secondo il principio civilistico del “più probabile che non”, che l'evento morte possa ricondursi alla naturale evoluzione della prefata malpractice inficiante la patologia cardiaca valvolare. Ricordiamo che la motivazione che condusse il Dott. a valutare nella misura del Parte_5
13% il danno iatrogeno cardiaco, verteva sugli esiti di un aggravamento di una patologia valvolare e caratterizzata da una inadeguata assistenza pre e postchirurgica e non di altra patologia cardiaca.
Concludendo, dai dati a nostra disposizione non sussistono sufficienti elementi per poter ricondurre la pagina 4 di 6 morte della SI.ra al danno iatrogeno accertato nel giudizio RG 600280/2011” (pag Parte_4
14).
I ccttuu hanno anche evidenziato che il dott. aveva più volte sottolineato che “Allo stato Parte_5 residuano i descritti postumi (di natura cardiologica, respiratoria, neurologica, psichica ed estetica) che possono ritenersi stabilizzati e non suscettibili di concrete modificazioni”.
Quindi, in realtà, le stesse risultanze dell'elaborato peritale, che aveva riconosciuto un danno iatrogeno in favore della IG.ra , escludevano che detto danno potesse evolvere in maniera negativa, Pt_4 trattandosi di esiti stabilizzati e, a sostegno di ciò, sussiste il fatto che il decesso è avvenuto per cause differenti (cardiopatia ischemica ipertensiva) e che non è presente in atti altra documentazione sanitaria che possa verificare, motivatamente e secondo il principio civilistico del “più probabile che non”, che l'evento morte possa ricondursi alla naturale evoluzione della prefata malpractice inficiante la patologia cardiaca valvolare.
In conclusione, secondo il collegio peritale, le affermazioni del dott. non portano affatto a Parte_5 ritenere dimostrata l'ipotesi di un collegamento causale tra il danno iatrogeno riconosciuto ed il decesso.
In ogni caso, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del nesso e tale onere non si ritiene assolto.
Si ritiene inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per la CP_1 ripetizione delle somme che avrebbe versato in più agli attori, in esecuzione della sentenza n.
1830/2015, rispetto a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto che il non aver dichiarato il decesso avrebbe consentito loro di beneficiare di una somma superiore rispetto a quella che avrebbero dovuto ottenere.
Per orientamento pacifico della Suprema Corte, infatti, quando il soggetto che assume di aver subito un danno biologico muore in corso di causa, per cause indipendenti, diverse ed autonome rispetto all'evento dannoso originario, il risarcimento del danno, a favore degli eredi, deve essere diminuito
(Cass. Sent. n. 679 del 2016), poiché quando la durata della vita futura della vittima di un illecito cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per il fatto che il danneggiato è deceduto, la quantificazione del danno biologico va parametrata alla durata effettiva della stessa.
Tale domanda si ritiene inammissibile, in quanto violativa del giudicato, non potendosi chiedere la restituzione di somme corrisposte in base ad un titolo definitivo. La Suprema Corte ha chiarito che
<La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente pagina 5 di 6 all'esecuzione della sentenza o in corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione>>
(Cass. Civi. sez. I, 15/03/2021, n.7144), per cui, se una sentenza è passata in giudicato (cioè, non è più impugnabile o sono scaduti i termini per l'impugnazione) e non è stata oggetto di alcuna riforma o cassazione, la richiesta di restituzione delle somme pagate sulla base di essa è inammissibile, salvo casi eccezionali come la revocazione.
Appare infondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc.
Secondo parte convenuta, la reticenza degli odierni attori a dichiarare la morte della congiunta non in giudizio, ma solo successivamente, quindi ottenendo un risarcimento ad altro titolo, decisamente sproporzionato rispetto a quanto in realtà dovuto;
la previsione di un ulteriore processo fondato su quel decesso, che andava dichiarato e dedotto in costanza di giudizio e non oltre;
il tutto in assenza di una qualsiasi dimostrazione del nesso di causalità e con duplicazione di danni già chiesti, integrerebbero la fattispecie di cui all'art. 96 cpc.
Si ritiene, che non possa giustificare la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc, la mancata comunicazione del decesso della parte, nell'ambito del precedente giudizio, in quanto, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, il suo mancato esercizio non può portare ad alcuna responsabilità. Si osserva, inoltre, che la domanda di parte attrice era comunque supportata da una consulenza di parte e solamente l'espletamento della ctu ha consentito di escludere la sussistenza del nesso causale, per cui non si ravvedono gli elementi per supportare una condanna ex art. 96 cpc.
Considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
Pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_1 rigetta la domanda di e;
Parte_3 Pt_2 rigetta la domanda riconvenzionale;
spese compensate;
pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice
S.M.C.V., 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6