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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2521/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Franco n. 19, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Angelo Francesco Callea che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella CP_1
Arlotta - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto
dell' (e per esso dell'Agente della Riscossione) di procedere in excutivis per somma di CP_1
denaro non più dovuta per come portata dall'atto gravato stante i documentati fatti
modificativi - estintivi sopravvenuti successivamente alla formazione del titolo ed alla
1 intimazione di pagamento che, perciò, deve essere annullata, ovvero dichiarata nulla e/o
inefficace. Con vittoria di spese e competenze di lite distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dare atto dell'intervenuto sgravio parziale del credito e
dichiarare in parte qua cessata la materia del contendere, con riferimento al credito relativo
al periodo 1° gennaio 2016 - marzo 2019 respingere l'opposizione in quanto inammissibile
e/o infondata. Con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249000712402000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220005298141000, afferente a crediti
La parte ricorrente ha sostenuto l'inesistenza del credito, afferente a contribuzione per
Gestione Commercianti - annualità 2016/2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la parte era decaduta dalla possibilità di contestazione del credito nel merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e che vi era stato sgravio parziale per la contribuzione successiva al 2019, sicché per tale aspetto la materia del contendere era cessata. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Deve dichiararsi la contumacia di , non costituita in Controparte_2
giudizio.
2 In merito, peraltro, occorre considerare che la parte ricorrente ha contestato unicamente
CP_ l'esistenza del credito, sicché la legittimazione passiva deve attribuirsi all' quale ente creditore, non venendo in rilievo eventuali vizi dell'intimazione di pagamento.
CP_
3. L' ha affermato di aver effettuato lo sgravio per la contribuzione oggetto dell'avviso di addebito n. 33420220005298141000 per il periodo successivo a marzo 2019.
Per tali annualità, dunque, se pur la parte ricorrente non ha assunto determinazioni in merito,
deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass.
4167/2020).
In via conseguenziale, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via
CP_ esecutiva per la parte di credito oggetto di sgravio da parte dell'
4. La parte ricorrente ha depositato sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro, con cui è stata dichiarata non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n.
33420230003581159000, riferita a contribuzione per Gestione Commercianti, annualità
2016/2022.
CP_ In merito, per quanto l' non abbia reso i chiarimenti chiesti, deve affermarsi che i crediti sono diversi, atteso che l'avviso di addebito n. 33420220005298141000 attiene ai primi trimestri della contribuzione per gli anni 2016/2021, non compresi nell'avviso di addebito n. 33420230003581159000.
3 Deve escludersi poi l'efficacia di giudicato della sentenza n. 647/2024 del Tribunale di
Cosenza-Sezione Lavoro in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, atteso che manca la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c..
In ogni caso, l'efficacia di giudicato deve escludersi anche perché la questione attiene al merito del credito, non affrontabile nell'odierno giudizio.
Non è contestato, difatti, che l'avviso di addebito è stato notificato il 6.2.2023 e che non è
stato opposto nel termine ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché la pretesa contributiva non può più discutersi nel merito anche nella forma dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
La domanda della parte ricorrente, dunque, deve dichiararsi inammissibile.
5. L'intervenuto sgravio del credito dopo l'introduzione del giudizio determina la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
4 2. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la contribuzione relativa al periodo successivo a marzo 2019;
3. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la parte di credito
CP_ oggetto di sgravio da parte dell'
4. dichiara, per la restante parte del credito, la domanda di parte ricorrente inammissibile;
5. compensa le spese di lite tra le parti costituite;
6. nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Si comunichi
Cosenza, 5.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2521/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Franco n. 19, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Angelo Francesco Callea che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella CP_1
Arlotta - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto
dell' (e per esso dell'Agente della Riscossione) di procedere in excutivis per somma di CP_1
denaro non più dovuta per come portata dall'atto gravato stante i documentati fatti
modificativi - estintivi sopravvenuti successivamente alla formazione del titolo ed alla
1 intimazione di pagamento che, perciò, deve essere annullata, ovvero dichiarata nulla e/o
inefficace. Con vittoria di spese e competenze di lite distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dare atto dell'intervenuto sgravio parziale del credito e
dichiarare in parte qua cessata la materia del contendere, con riferimento al credito relativo
al periodo 1° gennaio 2016 - marzo 2019 respingere l'opposizione in quanto inammissibile
e/o infondata. Con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249000712402000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220005298141000, afferente a crediti
La parte ricorrente ha sostenuto l'inesistenza del credito, afferente a contribuzione per
Gestione Commercianti - annualità 2016/2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la parte era decaduta dalla possibilità di contestazione del credito nel merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e che vi era stato sgravio parziale per la contribuzione successiva al 2019, sicché per tale aspetto la materia del contendere era cessata. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Deve dichiararsi la contumacia di , non costituita in Controparte_2
giudizio.
2 In merito, peraltro, occorre considerare che la parte ricorrente ha contestato unicamente
CP_ l'esistenza del credito, sicché la legittimazione passiva deve attribuirsi all' quale ente creditore, non venendo in rilievo eventuali vizi dell'intimazione di pagamento.
CP_
3. L' ha affermato di aver effettuato lo sgravio per la contribuzione oggetto dell'avviso di addebito n. 33420220005298141000 per il periodo successivo a marzo 2019.
Per tali annualità, dunque, se pur la parte ricorrente non ha assunto determinazioni in merito,
deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass.
4167/2020).
In via conseguenziale, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via
CP_ esecutiva per la parte di credito oggetto di sgravio da parte dell'
4. La parte ricorrente ha depositato sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro, con cui è stata dichiarata non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n.
33420230003581159000, riferita a contribuzione per Gestione Commercianti, annualità
2016/2022.
CP_ In merito, per quanto l' non abbia reso i chiarimenti chiesti, deve affermarsi che i crediti sono diversi, atteso che l'avviso di addebito n. 33420220005298141000 attiene ai primi trimestri della contribuzione per gli anni 2016/2021, non compresi nell'avviso di addebito n. 33420230003581159000.
3 Deve escludersi poi l'efficacia di giudicato della sentenza n. 647/2024 del Tribunale di
Cosenza-Sezione Lavoro in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, atteso che manca la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c..
In ogni caso, l'efficacia di giudicato deve escludersi anche perché la questione attiene al merito del credito, non affrontabile nell'odierno giudizio.
Non è contestato, difatti, che l'avviso di addebito è stato notificato il 6.2.2023 e che non è
stato opposto nel termine ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché la pretesa contributiva non può più discutersi nel merito anche nella forma dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
La domanda della parte ricorrente, dunque, deve dichiararsi inammissibile.
5. L'intervenuto sgravio del credito dopo l'introduzione del giudizio determina la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
4 2. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la contribuzione relativa al periodo successivo a marzo 2019;
3. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la parte di credito
CP_ oggetto di sgravio da parte dell'
4. dichiara, per la restante parte del credito, la domanda di parte ricorrente inammissibile;
5. compensa le spese di lite tra le parti costituite;
6. nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
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Cosenza, 5.7.2025
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