Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente - addebitando allo stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro, valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte).
Commentari • 8
- 1. LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …
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Con la sentenza n. 22322 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2011, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8436/2007 proposto da:
LI CL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 19, presso lo studio dell'avvocato D'AMBROSIO RODOLFO, rappresentato e difeso dall'avvocato NAPPI Severino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SCOCCIMARRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER Carlo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIBOLDI ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 910/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2006 R.G.N. 6673/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADÒ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.2/20.4.2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che rigettava la domanda proposta da IO CA per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Scoccimarro spa il 22.9.2000.
Osservava in sintesi la corte territoriale, nel convalidare la legittimità del licenziamento impugnato, che gli esiti dell'istruttoria davano atto di una condotta del lavoratore poco trasparente nella gestione della cassa, che, proprio in ragione delle mansioni svolte, non poteva che minare la fiducia del datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso CA IO con due motivi.
Resiste con controricorso la Scoccimarro spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, osservando che la corte territoriale, disattendendo il principio di specificità ed immutabilità della contestazione, aveva qualificato come circostanza legittimante il licenziamento il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati, e conclusisi con il mero rimprovero, laddove la contestazione aveva riguardato ben diverse circostanze, e precisamente l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa, la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e L. n. 300 del 1970, art.7, ed, in proposito, osserva che la Corte Territoriale, con motivazione contraddittoria e perplessa, aveva omesso di valutare la proporzionalità della sanzione ai fatti contestati, nonché la effettiva lesione arrecata dagli stessi al vincolo fiduciario. Il primo motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha ritenuto che gli esiti dell'istruttoria, analiticamente ricostruiti, anche con riferimento alle giustificazioni, "obiettivamente contraddittorie", progressivamente fornite dal lavoratore, confermando il complesso dei fatti addebitati (emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, esistenza di eccedenze di cassa, violazione delle regole aziendali che imponevano l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro), davano riscontro ad "una condotta poco trasparente nella gestione della cassa", che risultava di per sè idonea, in ragione delle mansioni svolte, a pregiudicare il vincolo fiduciario col datore di lavoro.
Ha osservato, peraltro, la corte napoletana che il fatto "che l'azienda in passato avesse avviato procedimenti disciplinari nei confronti del CA per comportamenti simili a quello tenuto, sfociati in un mero rimprovero, non appariva argomento idoneo a fondare la tesi di una sproporzione tra il comportamento tenuto dal lavoratore e la sanzione intimata", confermando, anzi, pure tali circostanze la inaffidabilità del dipendente e l'incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte.
Ne deriva che del tutto infondata appare la censura di violazione del principio di immutabilità della contestazione, non senza rammentare, comunque, che tale principio se preclude di valutare, ai fini del licenziamento, motivi diversi da quelli contestati, non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore a due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, si da apprezzare la complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (cfr. ad es. Cass. n. 21795/2009; Cass. n. 7734/2003). Inammissibile è, invece, il secondo motivo, per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c.. A norma, infatti, dell'art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in una enunciazione di carattere generale ed astratto, inidonea a individualizzare l'errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regula iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008). Per come è di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato ("L'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità che concerne la valutazione della logicità e congruità della motivazione in relazione ai fatti oggetto di contestazione") si risolve in un quesito, del tutto astratto, sui criteri che presiedono al controllo di legittimità sulla base del vizio di motivazione, in difetto di alcuna connessione con le norme stesse che si prospettano violate e con le relative circostanze fattuali di riferimento. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 24,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011