Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2011, n. 1145
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

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Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente - addebitando allo stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro, valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte).

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  • 1LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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    In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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  • 5Licenziamento per giusta causa e infrazioni precedenti non contestate (di F. Graziotto)
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 2 maggio 2017

    Con la sentenza n. 22322 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2011, n. 1145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1145
Data del deposito : 19 gennaio 2011

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