Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 509
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Sentenza 18 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Lucia Angela Marletta del Tribunale Ordinario di Cosenza, riguarda un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto un ricorso contro verbali di accertamento di violazione del codice della strada. L'appellante contestava l'illegittimità della sentenza di primo grado, sostenendo che la strada in cui era avvenuta l'infrazione fosse classificabile come extraurbana secondaria, e quindi non soggetta all'obbligo di contestazione immediata. L'appellato, al contrario, sosteneva la legittimità dei verbali, evidenziando la corretta applicazione delle norme relative all'installazione di dispositivi di rilevazione della velocità.

Il giudice ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che la strada in questione non presentava le caratteristiche necessarie per essere considerata extraurbana secondaria, in particolare per l'assenza di una banchina adeguata. Inoltre, ha sottolineato la mancanza di omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità, evidenziando che l'approvazione non equivale all'omologazione, come stabilito dalla giurisprudenza. Pertanto, ha confermato la nullità dei verbali e condannato l'appellante al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 509
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 509
    Data del deposito : 18 marzo 2025

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