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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 957/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA sezione prima civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 957/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, presa in decisione all'udienza del 18.3.2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Massaro;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaela Bruno;
Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1376/2023 in giudizio di Pt_1 opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 18 marzo 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione notificato il 26.3.2024, ha proposto appello, iscritto il Parte_1
27.3.2024 al n. R.G. 957/2024 avverso la sentenza n.1373/2023 pubblicata il 18.12.2023, notificata il I marzo 2024, emessa dal Giudice di Pace di che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Pt_1 CP_1 avverso i verbali di accertamento n. A6529/2022 del 19.1.2023 e n. A5399/2022 del 23.1.2023 elevati dal Comando di Polizia Locale della Provincia di con cui era stata contestata al Sig. la Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 142 comma 8, in combinato disposto con il comma 1, CdS, per avere il conducente dell'autovettura Mercedes tg. FB187ZN, di proprietà del ricorrente, superato (in data 23.12.2022 alle ore 07,34 ed in data 8.12.2022 ore 12,58 in località Luzzi Strada Provinciale 234 direzione Rose), il limite di velocità (previsto in 50 Km/h) eccedendo rispetto ad esso di 20 Km/h e, rispettivamente, di 1
Km/h -tenuto conto della tolleranza della misurazione- il limite di velocità di Km/h 50; velocità rilevata a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km 13+850, 13+950, 14+00 (cartello luminoso attivo), la cui perfetta funzionalità è stata verificata al momento in cui è stata installata. Il verbale indica altresì
pagina 1 di 7 che “la contestazione immediata non è necessaria come previsto dall'art. 201 lett. f del CdS….(….)….” Si attesta nei verbali che l'infrazione è stata “…commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata (Decr. Pref. Cosenza Prot. n. 0081048 del 22.10.2018) in riferimento al D.Lgs. (..121/2002 conv)ertito in legge 168/2002”. Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'illegittimità del verbale ed ha condannato la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
[...] Ha rilevato la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, evidenziando la diversità del procedimento di omologazione, rispetto a quello di approvazione.
Il Giudice di Pace, inoltre, ha ritenuto la violazione dell'art. 200 CdS e, nello specifico, dell'obbligo di contestazione immediata, ed ha ritenuto di disapplicare il decreto del Prefetto di Cosenza di autorizzazione della installazione del dispositivo tecnico di controllo a distanza in questione, perché installato su strada urbana a scorrimento veloce a una sola carreggiata e con presenza di strisce a margine della carreggiata e priva di banchina pavimentata a destra che, ha rilevato, non rientra, pertanto, nella previsione degli artt. 2 comma 2 lett. d) CdS, in quanto priva delle caratteristiche minime ivi stabilite ovverossia, si legge nella sentenza, presenza di banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, non essendo presente banchina.
La ha impugnato la sentenza, eccependo la errata interpretazione data dal Giudice Parte_1 di prime cure agli artt. 2 del CdS e 4 del DL 121/2022, evidenziando che la S.P. 234 sul quale è installato l'apparecchio fisso di rilevazione della velocità è una strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine ed ha richiamato sul punto una nota della Provincia del 5.5.2023.
Ha proseguito evidenziando che, essendo rimessa al Prefetto ai sensi del D.L. 121/2002, articolo 4,
“previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade
o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non é possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati” ed essendo il potere del Giudice relativo alla valutazione della legittimità del Decreto prefettizio, ai fini della sua disapplicazione il sindacato giudiziale non può estendersi alle condizioni dell'esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ed al merito dell'attività amministrativa. Ha rilevato che se originariamente l'art. 4 DL 121/2002 , prevedeva che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni“ e che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D (e cioè C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
e, quindi C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D -
Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono pagina 2 di 7 previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate) del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” è ora intervenuta modifica legislativa secondo cui “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, essendo ormai consentita, pertanto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza delle violazioni all'articolo 142 del CdS, previa adozione del Decreto prefettizio anche sulle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali.
Ha allegato inoltre provvedimento del Tribunale del Riesame di Cosenza che, in relazione a sequestro disposto nell'ambito di procedimento penale di apparecchiature elettroniche, fra cui quella in oggetto, ha disposto il dissequestro delle stesse, escludendo ricorrere la fattispecie del reato contestato. Ha chiesto pertanto “…accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali ….; - per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della relativa sanzione amministrativa;
Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”. L'appellato si è costituto resistendo all'impugnazione. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 17.9.2024, presente il solo procuratore di parte appellata, è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per la discussione. All'udienza del 18 marzo 2025, presente il solo procuratore di parte appellata, previa revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il mutamento del rito, questo giudice ha invitato la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il procuratore di parte appellata quindi si è riportato alla comparsa di costituzione nonché alle note ritualmente depositate ed ha chiesto il rigetto dell'appello nonché la condanna di controparte alle spese per il doppio grado di giudizio, con distrazione. Questo giudice, all'esito della discussione, ex art. 281 sexies cpc, ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 cpc.
********************************* L'appello è infondato e deve essere rigettato. Deve ritenersi inconferente la modifica legislativa del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002 intervenuta in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
Prefetto ai sensi del comma 2", Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
pagina 3 di 7 per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”. Per come emerge, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018) in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada rientri nella classificazione di cui alle lettere C ovvero D dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, pur confondendo le caratteristiche della strada urbana di scorrimento (lettera D art. 2 cds a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico) con le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C art 2 Cds ad unica carreggiata) ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della “strada urbana di scorrimento”, ai sensi della lettera “D” dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina pavimentata a destra.
Più esattamente, rileva questo giudice, preso atto della qualifica, precisata da parte appellante (e coerente con la qualifica di strada provinciale, e con la conformazione della strada ad unica carreggiata), della strada quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera C dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, deve escludersi che la strada in oggetto rivesta tali caratteristiche, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente in primo grado che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
pagina 4 di 7 Invero, benché la legge non indichi quale sia la larghezza minima della banchina, occorre ricordare che la banchina è lo “spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata… destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. 12864/2022). Nel caso in esame, per come documentato dal ricorrente in primo grado, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
La sentenza impugnata deve essere confermata anche con riguardo alla nullità dei verbali quale conseguenza della mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità. Va precisato che nel giudizio di primo grado la ha allegato, oltre al certificato di Parte_1 taratura del 21.5.2022, ai decreti di approvazione, al verbale di verifica di funzionalità dell'apparecchio del 20.10.2022, altresì dichiarazione datata 28.2.2022 di conformità dell'apparecchio T-Exspeed v 2.0 avente matricola “002174”, pertanto dell'apparecchio in oggetto, al campione omologato, prototipo campione depositato presso il Ministero dei Trasporti. (cfr. il fascicolo di primo grado della Parte_1
allegato da parte appellante).
[...]
E però, ai sensi dell'art. 197 comma 7 DPR 495/1992 (reg. att. CdS) è previsto che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. Come rilevato dal giudice di prime cure, nei verbali impugnati, con riguardo all'apparecchio di rilevazione della velocità non si fa riferimento al decreto ministeriale di omologazione. A differenza di quanto ritenuto dalla parte appellante, non può ritenersi l'equivalenza della procedura di approvazione a quella di omologazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 10505/2024). In motivazione la Corte nell'ordinanza ora citata ha rilevato che “…letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente
pagina 5 di 7 regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
[...]
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Controparte_2 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo…” (Cass. 10505/2024). Deve concludersi pertanto per l'infondatezza dell'appello proposto, con conseguente rigetto dell'atto di appello e conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti previsti all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dell'obbligo della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza nr. 1376/2023, pubblicata il 18.12.2023, emessa nella causa iscritta al n. 3057/2023 R.G. e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- dà atto della ricorrenza per parte appellante dell'obbligo di pagamento di una ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di iscrizione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 18 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA sezione prima civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 957/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, presa in decisione all'udienza del 18.3.2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Elena Massaro;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaela Bruno;
Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1376/2023 in giudizio di Pt_1 opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 18 marzo 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di citazione notificato il 26.3.2024, ha proposto appello, iscritto il Parte_1
27.3.2024 al n. R.G. 957/2024 avverso la sentenza n.1373/2023 pubblicata il 18.12.2023, notificata il I marzo 2024, emessa dal Giudice di Pace di che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Pt_1 CP_1 avverso i verbali di accertamento n. A6529/2022 del 19.1.2023 e n. A5399/2022 del 23.1.2023 elevati dal Comando di Polizia Locale della Provincia di con cui era stata contestata al Sig. la Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 142 comma 8, in combinato disposto con il comma 1, CdS, per avere il conducente dell'autovettura Mercedes tg. FB187ZN, di proprietà del ricorrente, superato (in data 23.12.2022 alle ore 07,34 ed in data 8.12.2022 ore 12,58 in località Luzzi Strada Provinciale 234 direzione Rose), il limite di velocità (previsto in 50 Km/h) eccedendo rispetto ad esso di 20 Km/h e, rispettivamente, di 1
Km/h -tenuto conto della tolleranza della misurazione- il limite di velocità di Km/h 50; velocità rilevata a mezzo apparecchiatura Kria “T-EXPEED V 2.0” matr. 341 ril. 2174, collocata in postazione fissa, e sottoposta a verifica di funzionalità, regolarmente segnalata e ben visibile, come da cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche km 13+850, 13+950, 14+00 (cartello luminoso attivo), la cui perfetta funzionalità è stata verificata al momento in cui è stata installata. Il verbale indica altresì
pagina 1 di 7 che “la contestazione immediata non è necessaria come previsto dall'art. 201 lett. f del CdS….(….)….” Si attesta nei verbali che l'infrazione è stata “…commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata (Decr. Pref. Cosenza Prot. n. 0081048 del 22.10.2018) in riferimento al D.Lgs. (..121/2002 conv)ertito in legge 168/2002”. Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'illegittimità del verbale ed ha condannato la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
[...] Ha rilevato la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, evidenziando la diversità del procedimento di omologazione, rispetto a quello di approvazione.
Il Giudice di Pace, inoltre, ha ritenuto la violazione dell'art. 200 CdS e, nello specifico, dell'obbligo di contestazione immediata, ed ha ritenuto di disapplicare il decreto del Prefetto di Cosenza di autorizzazione della installazione del dispositivo tecnico di controllo a distanza in questione, perché installato su strada urbana a scorrimento veloce a una sola carreggiata e con presenza di strisce a margine della carreggiata e priva di banchina pavimentata a destra che, ha rilevato, non rientra, pertanto, nella previsione degli artt. 2 comma 2 lett. d) CdS, in quanto priva delle caratteristiche minime ivi stabilite ovverossia, si legge nella sentenza, presenza di banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, non essendo presente banchina.
La ha impugnato la sentenza, eccependo la errata interpretazione data dal Giudice Parte_1 di prime cure agli artt. 2 del CdS e 4 del DL 121/2022, evidenziando che la S.P. 234 sul quale è installato l'apparecchio fisso di rilevazione della velocità è una strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine ed ha richiamato sul punto una nota della Provincia del 5.5.2023.
Ha proseguito evidenziando che, essendo rimessa al Prefetto ai sensi del D.L. 121/2002, articolo 4,
“previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade
o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non é possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati” ed essendo il potere del Giudice relativo alla valutazione della legittimità del Decreto prefettizio, ai fini della sua disapplicazione il sindacato giudiziale non può estendersi alle condizioni dell'esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ed al merito dell'attività amministrativa. Ha rilevato che se originariamente l'art. 4 DL 121/2002 , prevedeva che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni“ e che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D (e cioè C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
e, quindi C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D -
Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono pagina 2 di 7 previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate) del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” è ora intervenuta modifica legislativa secondo cui “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”, essendo ormai consentita, pertanto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza delle violazioni all'articolo 142 del CdS, previa adozione del Decreto prefettizio anche sulle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali.
Ha allegato inoltre provvedimento del Tribunale del Riesame di Cosenza che, in relazione a sequestro disposto nell'ambito di procedimento penale di apparecchiature elettroniche, fra cui quella in oggetto, ha disposto il dissequestro delle stesse, escludendo ricorrere la fattispecie del reato contestato. Ha chiesto pertanto “…accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali ….; - per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della relativa sanzione amministrativa;
Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”. L'appellato si è costituto resistendo all'impugnazione. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 17.9.2024, presente il solo procuratore di parte appellata, è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per la discussione. All'udienza del 18 marzo 2025, presente il solo procuratore di parte appellata, previa revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il mutamento del rito, questo giudice ha invitato la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il procuratore di parte appellata quindi si è riportato alla comparsa di costituzione nonché alle note ritualmente depositate ed ha chiesto il rigetto dell'appello nonché la condanna di controparte alle spese per il doppio grado di giudizio, con distrazione. Questo giudice, all'esito della discussione, ex art. 281 sexies cpc, ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 cpc.
********************************* L'appello è infondato e deve essere rigettato. Deve ritenersi inconferente la modifica legislativa del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002 intervenuta in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
Prefetto ai sensi del comma 2", Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
pagina 3 di 7 per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”. Per come emerge, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018) in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada rientri nella classificazione di cui alle lettere C ovvero D dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, pur confondendo le caratteristiche della strada urbana di scorrimento (lettera D art. 2 cds a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico) con le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C art 2 Cds ad unica carreggiata) ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della “strada urbana di scorrimento”, ai sensi della lettera “D” dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina pavimentata a destra.
Più esattamente, rileva questo giudice, preso atto della qualifica, precisata da parte appellante (e coerente con la qualifica di strada provinciale, e con la conformazione della strada ad unica carreggiata), della strada quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera C dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, deve escludersi che la strada in oggetto rivesta tali caratteristiche, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente in primo grado che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
pagina 4 di 7 Invero, benché la legge non indichi quale sia la larghezza minima della banchina, occorre ricordare che la banchina è lo “spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata… destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. 12864/2022). Nel caso in esame, per come documentato dal ricorrente in primo grado, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
La sentenza impugnata deve essere confermata anche con riguardo alla nullità dei verbali quale conseguenza della mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità. Va precisato che nel giudizio di primo grado la ha allegato, oltre al certificato di Parte_1 taratura del 21.5.2022, ai decreti di approvazione, al verbale di verifica di funzionalità dell'apparecchio del 20.10.2022, altresì dichiarazione datata 28.2.2022 di conformità dell'apparecchio T-Exspeed v 2.0 avente matricola “002174”, pertanto dell'apparecchio in oggetto, al campione omologato, prototipo campione depositato presso il Ministero dei Trasporti. (cfr. il fascicolo di primo grado della Parte_1
allegato da parte appellante).
[...]
E però, ai sensi dell'art. 197 comma 7 DPR 495/1992 (reg. att. CdS) è previsto che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. Come rilevato dal giudice di prime cure, nei verbali impugnati, con riguardo all'apparecchio di rilevazione della velocità non si fa riferimento al decreto ministeriale di omologazione. A differenza di quanto ritenuto dalla parte appellante, non può ritenersi l'equivalenza della procedura di approvazione a quella di omologazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 10505/2024). In motivazione la Corte nell'ordinanza ora citata ha rilevato che “…letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente
pagina 5 di 7 regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
[...]
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la Controparte_2 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo…” (Cass. 10505/2024). Deve concludersi pertanto per l'infondatezza dell'appello proposto, con conseguente rigetto dell'atto di appello e conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti previsti all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dell'obbligo della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza nr. 1376/2023, pubblicata il 18.12.2023, emessa nella causa iscritta al n. 3057/2023 R.G. e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- dà atto della ricorrenza per parte appellante dell'obbligo di pagamento di una ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di iscrizione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 18 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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