CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) in data 28/01/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Fileccia
(pec: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a Trapani (TP) in [...] CP_1 C.F._2
10/08/1963, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Buscaino (pec:
Email_2 appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 843/2024 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30- 31/12/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«RICORRE
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 All'Ecc.ma Corte di Appello adita affinchè espletati i provvedimenti di rito, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- nel merito, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n° 843/24 del 30/12/24, pubblicata in data 31.12.24, emessa dal Tribunale di Trapani, accogliere la domanda avanzata dal sig. Parte_2
non riconoscendo in favore della sig.ra il di lei di-
[...] CP_1 ritto al percepimento dell'assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 400,00;
- IN SUBORDINE e senza recesso dalla superiore richiesta: ridurre l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Trapani in fa- vore della nella misura di €.100,00. CP_1
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA per entrambi i giudizi.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Rigettare l'appello proposto dal sig. notificato Parte_1 in data 24.02.2025 avverso la sentenza emessa n. 2159/2020 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione collegiale in data 30.12.2024;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 2159/2020 emessa dal Tribunale di Trapani nei punti impugnati dal sig. ; Parte_1
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 06/11/2020, conveniva in giudizio di- CP_1 nanzi al Tribunale di Trapani il coniuge , chieden- Parte_1 do che venisse pronunciata la loro separazione, che venisse addebitata al marito, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e la condan- na del resistente a corrisponderle una somma mensile a titolo contributo al suo mantenimento.
2. Con comparsa del 14/01/2021, si costituiva in giudizio Controparte_2
, aderendo alla domanda di separazione, ma opponendosi
[...] all'accoglimento delle ulteriori domande proposte nei suoi confronti.
3. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 843/2024 dei 30-31/12/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, poneva a carico del re-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € Pt_3
400,00, rigettava le ulteriori domande e disponeva la compensazione in- tegrale delle spese processuali.
4. Con ricorso del 31/01/2025, regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in parziale
[...] riforma della stessa, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispon- dere alla un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 di lei ovvero, in subordine, la riduzione della somma disposta, nonché la condanna della medesima al pagamento delle spese.
5. Con comparsa del 12/05/2025, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento dell'appello proposto e chie- CP_3 dendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 13/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
7. Con unico motivo di appello, censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui lo ha onerato della corresponsione del- la somma mensile di € 400,00 in favore di , a titolo di con- CP_1 tributo al mantenimento della coniuge separata.
8. Il Tribunale di Trapani, al riguardo, ha evidenziato che, l'istruttoria con-
[... dotta, con specifico riferimento alle risultanze dell'esame della teste
, avrebbe smentito le allegazioni del in merito al presunto Tes_1 Pt_1 svolgimento di attività lavorativa da parte dell'odierna appellata come venditrice porta a porta di abbigliamento, dal momento che la donna si sarebbe limitata a riscuotere saltuariamente delle rate in nome e per con- to della titolare dell'esercizio commerciale, tale Di VI PA, sua cara amica. A fronte di ciò, il risulta percettore di un trattamento pen- Pt_1 sionistico per un ammontare mensile netto di circa € 1.470,00.
9. Con il motivo di impugnazione in esame, l'appellante contesta, innanzi- tutto, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli ele- menti probatori offerti in comunicazione, con particolare riguardo agli ap- punti vergati dalla di proprio pugno e relativi alle vendite e agli in- CP_1 cassi effettuati per conto della ditta di abbigliamento “Di VI PA” e alle fotografie dei capi di abbigliamento che la donna portava in casa per la vendita, dai quali emergerebbe l'espletamento del lavoro di addetta alle vendite porta a porta e che, letti unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste (la quale ha asserito di aver incontrato spesso la pres- Tes_2 CP_1 so il negozio di abbigliamento della signora Di VI), dovrebbero condurre a
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 ritenere provata la circostanza che l'appellata svolga attività lavorativa. Evidenzia, inoltre, che la è proprietaria esclusiva di un immobile sito CP_1
a Erice, in via Ulisse n. 34, costituente un'indiscutibile fonte di guadagno, e che la medesima non affronterebbe alcuna spesa abitativa, dal momen- to che continua ad abitare presso l'immobile precedentemente adibito a dimora coniugale.
10. A fronte di ciò, l'appellata contesta di non aver mai svolto attività la- vorativa e di essersi sempre occupata della famiglia e rileva che i capi di abbigliamento che portava in casa erano solo quelli che intendeva acqui- stare per sé ovvero per gli altri componenti della famiglia. Aggiunge, inol- tre, che le eventuali sporadiche consegne a domicilio di capi di abbiglia- mento alle clienti della signora Di VI sarebbero state effettuate in nome e per conto di quest'ultima, a titolo amicale e senza percepire alcuna re- tribuzione. Rappresenta, infine, che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'immobile sito a Erice, via Ulisse n. 34 p.i., sarebbe utiliz- zato in via esclusiva dalla propria madre, e che, pertanto, non sarebbe produttivo di alcun reddito.
11. Dall'istruttoria condotta in primo grado e dall'esame della documen- tazione prodotta agli atti si evincono i seguenti dati:
- l'appellante risulta essere titolare di un Parte_1 reddito da pensione pari a € 1.470,00 mensili circa, come emerso a seguito di ordine di esibizione e approfondimenti a mezzo INPS (cfr. nota dell'INPS del 25/09/2023);
- l'appellata risulta essere priva di occupazione lavo- CP_1 rativa e non risulta titolare di ulteriori fonti di reddito.
- I coniugi sono comproprietari dell'appartamento precedentemen- te adibito a casa coniugale, attualmente abitato in via esclusiva dalla (cfr. visura catastale in atti). CP_1
12. Questa Corte condivide le considerazioni già svolte dal Tribunale di Trapani, in merito all'insufficienza del supporto probatorio fornito dall'appellante a sostegno della tesi dello svolgimento di attività lavorati- va non dichiarata da parte dell'appellata. In particolar modo, va premesso che le fotografie prodotte, le quali ritraggono diversi capi di abbigliamen- to e fogli contenenti l'indicazione di nominativi seguiti da cifre e da opera- zioni matematiche di somma e sottrazione accompagnate, in alcuni casi, dall'indicazione “acc”, sono state espressamente disconosciute dalla Od- do. Tali documenti, in ogni caso, sono privi di riferimenti temporali e non consentono in alcun modo di ritenere che integrino una “contabilità” per quanto embrionale. Parimenti, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_2
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 all'udienza del 06/03/2024, nel corso del procedimento di primo Tes_3 grado, non sono idonee a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della dal momento che la testimone ha dichiarato di aver CP_1 incontrato spesso quest'ultima presso il negozio di abbigliamento di tale Di VI PA, di non averla mai identificata come una dipendente, ma come una cara amica della proprietaria.
13. Il materiale probatorio in questione appare, piuttosto, compatibile con le allegazioni difensive della la quale ha ammesso di aver aiuta- CP_1 to saltuariamente l'amica PA Di VI, titolare dell'esercizio commercia- le, nel riscuotere delle rate da clienti, ma di averlo fatto solo per via dei rapporti amicali, senza percepire alcun compenso.
14. Risulta, del pari, infondata l'ulteriore allegazione dell'appellante, circa la produttività dell'immobile di proprietà esclusiva dell'appellata, giacché quest'ultima ha documentato, mediante la produzione di apposita docu- mentazione anagrafica, che l'immobile in questione, sito in Erice, via Ulis- se n. 34, viene utilizzato dalla madre della e non è, dunque, suscet- CP_1 tibile di rappresentare una fonte di reddito.
15. Alla luce dei dati e degli elementi precedentemente indicati e avuto riguardo della rispettiva posizione economica delle parti, e in particolar modo alla luce della acclarata sperequazione reddituale tra le stesse, della durata della vita matrimoniale e dell'età dell'appellata, questa Corte ritie- ne di condividere la valutazione già effettuata dal Tribunale di Trapani cir- ca la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere all'appellata un assegno mensile dell'importo di
€ 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
16. L'impugnazione proposta è, dunque, infondata e va rigettata.
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
18. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 di con ricorso del 31/01/2025, avverso la sentenza n. CP_1
843/2024 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30-31/12/2024;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità alle previsioni dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) in data 28/01/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Fileccia
(pec: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a Trapani (TP) in [...] CP_1 C.F._2
10/08/1963, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Buscaino (pec:
Email_2 appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 843/2024 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30- 31/12/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«RICORRE
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 All'Ecc.ma Corte di Appello adita affinchè espletati i provvedimenti di rito, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- nel merito, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n° 843/24 del 30/12/24, pubblicata in data 31.12.24, emessa dal Tribunale di Trapani, accogliere la domanda avanzata dal sig. Parte_2
non riconoscendo in favore della sig.ra il di lei di-
[...] CP_1 ritto al percepimento dell'assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 400,00;
- IN SUBORDINE e senza recesso dalla superiore richiesta: ridurre l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Trapani in fa- vore della nella misura di €.100,00. CP_1
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA per entrambi i giudizi.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Rigettare l'appello proposto dal sig. notificato Parte_1 in data 24.02.2025 avverso la sentenza emessa n. 2159/2020 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione collegiale in data 30.12.2024;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 2159/2020 emessa dal Tribunale di Trapani nei punti impugnati dal sig. ; Parte_1
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 06/11/2020, conveniva in giudizio di- CP_1 nanzi al Tribunale di Trapani il coniuge , chieden- Parte_1 do che venisse pronunciata la loro separazione, che venisse addebitata al marito, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e la condan- na del resistente a corrisponderle una somma mensile a titolo contributo al suo mantenimento.
2. Con comparsa del 14/01/2021, si costituiva in giudizio Controparte_2
, aderendo alla domanda di separazione, ma opponendosi
[...] all'accoglimento delle ulteriori domande proposte nei suoi confronti.
3. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 843/2024 dei 30-31/12/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, poneva a carico del re-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € Pt_3
400,00, rigettava le ulteriori domande e disponeva la compensazione in- tegrale delle spese processuali.
4. Con ricorso del 31/01/2025, regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in parziale
[...] riforma della stessa, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispon- dere alla un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 di lei ovvero, in subordine, la riduzione della somma disposta, nonché la condanna della medesima al pagamento delle spese.
5. Con comparsa del 12/05/2025, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento dell'appello proposto e chie- CP_3 dendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 13/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
7. Con unico motivo di appello, censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui lo ha onerato della corresponsione del- la somma mensile di € 400,00 in favore di , a titolo di con- CP_1 tributo al mantenimento della coniuge separata.
8. Il Tribunale di Trapani, al riguardo, ha evidenziato che, l'istruttoria con-
[... dotta, con specifico riferimento alle risultanze dell'esame della teste
, avrebbe smentito le allegazioni del in merito al presunto Tes_1 Pt_1 svolgimento di attività lavorativa da parte dell'odierna appellata come venditrice porta a porta di abbigliamento, dal momento che la donna si sarebbe limitata a riscuotere saltuariamente delle rate in nome e per con- to della titolare dell'esercizio commerciale, tale Di VI PA, sua cara amica. A fronte di ciò, il risulta percettore di un trattamento pen- Pt_1 sionistico per un ammontare mensile netto di circa € 1.470,00.
9. Con il motivo di impugnazione in esame, l'appellante contesta, innanzi- tutto, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli ele- menti probatori offerti in comunicazione, con particolare riguardo agli ap- punti vergati dalla di proprio pugno e relativi alle vendite e agli in- CP_1 cassi effettuati per conto della ditta di abbigliamento “Di VI PA” e alle fotografie dei capi di abbigliamento che la donna portava in casa per la vendita, dai quali emergerebbe l'espletamento del lavoro di addetta alle vendite porta a porta e che, letti unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste (la quale ha asserito di aver incontrato spesso la pres- Tes_2 CP_1 so il negozio di abbigliamento della signora Di VI), dovrebbero condurre a
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 ritenere provata la circostanza che l'appellata svolga attività lavorativa. Evidenzia, inoltre, che la è proprietaria esclusiva di un immobile sito CP_1
a Erice, in via Ulisse n. 34, costituente un'indiscutibile fonte di guadagno, e che la medesima non affronterebbe alcuna spesa abitativa, dal momen- to che continua ad abitare presso l'immobile precedentemente adibito a dimora coniugale.
10. A fronte di ciò, l'appellata contesta di non aver mai svolto attività la- vorativa e di essersi sempre occupata della famiglia e rileva che i capi di abbigliamento che portava in casa erano solo quelli che intendeva acqui- stare per sé ovvero per gli altri componenti della famiglia. Aggiunge, inol- tre, che le eventuali sporadiche consegne a domicilio di capi di abbiglia- mento alle clienti della signora Di VI sarebbero state effettuate in nome e per conto di quest'ultima, a titolo amicale e senza percepire alcuna re- tribuzione. Rappresenta, infine, che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'immobile sito a Erice, via Ulisse n. 34 p.i., sarebbe utiliz- zato in via esclusiva dalla propria madre, e che, pertanto, non sarebbe produttivo di alcun reddito.
11. Dall'istruttoria condotta in primo grado e dall'esame della documen- tazione prodotta agli atti si evincono i seguenti dati:
- l'appellante risulta essere titolare di un Parte_1 reddito da pensione pari a € 1.470,00 mensili circa, come emerso a seguito di ordine di esibizione e approfondimenti a mezzo INPS (cfr. nota dell'INPS del 25/09/2023);
- l'appellata risulta essere priva di occupazione lavo- CP_1 rativa e non risulta titolare di ulteriori fonti di reddito.
- I coniugi sono comproprietari dell'appartamento precedentemen- te adibito a casa coniugale, attualmente abitato in via esclusiva dalla (cfr. visura catastale in atti). CP_1
12. Questa Corte condivide le considerazioni già svolte dal Tribunale di Trapani, in merito all'insufficienza del supporto probatorio fornito dall'appellante a sostegno della tesi dello svolgimento di attività lavorati- va non dichiarata da parte dell'appellata. In particolar modo, va premesso che le fotografie prodotte, le quali ritraggono diversi capi di abbigliamen- to e fogli contenenti l'indicazione di nominativi seguiti da cifre e da opera- zioni matematiche di somma e sottrazione accompagnate, in alcuni casi, dall'indicazione “acc”, sono state espressamente disconosciute dalla Od- do. Tali documenti, in ogni caso, sono privi di riferimenti temporali e non consentono in alcun modo di ritenere che integrino una “contabilità” per quanto embrionale. Parimenti, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_2
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 all'udienza del 06/03/2024, nel corso del procedimento di primo Tes_3 grado, non sono idonee a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della dal momento che la testimone ha dichiarato di aver CP_1 incontrato spesso quest'ultima presso il negozio di abbigliamento di tale Di VI PA, di non averla mai identificata come una dipendente, ma come una cara amica della proprietaria.
13. Il materiale probatorio in questione appare, piuttosto, compatibile con le allegazioni difensive della la quale ha ammesso di aver aiuta- CP_1 to saltuariamente l'amica PA Di VI, titolare dell'esercizio commercia- le, nel riscuotere delle rate da clienti, ma di averlo fatto solo per via dei rapporti amicali, senza percepire alcun compenso.
14. Risulta, del pari, infondata l'ulteriore allegazione dell'appellante, circa la produttività dell'immobile di proprietà esclusiva dell'appellata, giacché quest'ultima ha documentato, mediante la produzione di apposita docu- mentazione anagrafica, che l'immobile in questione, sito in Erice, via Ulis- se n. 34, viene utilizzato dalla madre della e non è, dunque, suscet- CP_1 tibile di rappresentare una fonte di reddito.
15. Alla luce dei dati e degli elementi precedentemente indicati e avuto riguardo della rispettiva posizione economica delle parti, e in particolar modo alla luce della acclarata sperequazione reddituale tra le stesse, della durata della vita matrimoniale e dell'età dell'appellata, questa Corte ritie- ne di condividere la valutazione già effettuata dal Tribunale di Trapani cir- ca la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere all'appellata un assegno mensile dell'importo di
€ 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
16. L'impugnazione proposta è, dunque, infondata e va rigettata.
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
18. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 di con ricorso del 31/01/2025, avverso la sentenza n. CP_1
843/2024 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30-31/12/2024;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità alle previsioni dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6