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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1685 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1685 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il 18/09/ ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LL IA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3
NI IA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 14/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa familiare sita in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), via Madrid n.1 resta assegnata, con tutte le pertinenze, accessori e beni di arredamento, alla signora ed ivi dimorerà Parte_2
insieme alla figlia maggiorenne Per_1
2) il vano garage sito in Santarcangelo di Romagna (RN), via Rughi, di proprietà di entrambi e di pertinenza della casa coniugale, verrà utilizzato dai signori e al 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno;
3) i coniugi dichiarano che il mutuo relativo all'abitazione è stato estinto;
4) stante la maggiore età della figlia il signor avrà ampia facoltà di incontrare la stessa, Per_1 Pt_1
concordando direttamente con lei le modalità degli incontri, nel rispetto comunque delle esigenze della signora Pt_2
5) allo stesso modo i genitori concorderanno insieme alla figlia, eventuali fine settimana da trascorrere con il padre;
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Pt_2
figlia, la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che verrà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà annualmente, anche senza preventiva richiesta, secondo gli indici ISTAT. La predetta somma verrà versata dal signor tramite bonifico bancario sul conto Pt_1
corrente intestato alla signora IBAN IT38 J076 0113 2000 004; Pt_2
7) eventuali spese straordinarie pela la figlia saranno poste a carico del padre in ragione del 60%; Per_1
8) gli impegni del signor di cui ai punti 6) e 7) che precedono si intenderanno vigenti fino al Pt_1
pagina 2 di 3 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia dovendosi considerare Per_1
immediatamente cessati al raggiungimento di tale indipendenza per espressa volontà dei ricorrenti;
9) i genitori continueranno comunque a collaborare, come avvenuto sinora, nell'esclusivo interesse della figlia.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.12.1994 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 502 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1685 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il 18/09/ ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LL IA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3
NI IA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 14/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa familiare sita in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), via Madrid n.1 resta assegnata, con tutte le pertinenze, accessori e beni di arredamento, alla signora ed ivi dimorerà Parte_2
insieme alla figlia maggiorenne Per_1
2) il vano garage sito in Santarcangelo di Romagna (RN), via Rughi, di proprietà di entrambi e di pertinenza della casa coniugale, verrà utilizzato dai signori e al 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno;
3) i coniugi dichiarano che il mutuo relativo all'abitazione è stato estinto;
4) stante la maggiore età della figlia il signor avrà ampia facoltà di incontrare la stessa, Per_1 Pt_1
concordando direttamente con lei le modalità degli incontri, nel rispetto comunque delle esigenze della signora Pt_2
5) allo stesso modo i genitori concorderanno insieme alla figlia, eventuali fine settimana da trascorrere con il padre;
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Pt_2
figlia, la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che verrà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà annualmente, anche senza preventiva richiesta, secondo gli indici ISTAT. La predetta somma verrà versata dal signor tramite bonifico bancario sul conto Pt_1
corrente intestato alla signora IBAN IT38 J076 0113 2000 004; Pt_2
7) eventuali spese straordinarie pela la figlia saranno poste a carico del padre in ragione del 60%; Per_1
8) gli impegni del signor di cui ai punti 6) e 7) che precedono si intenderanno vigenti fino al Pt_1
pagina 2 di 3 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia dovendosi considerare Per_1
immediatamente cessati al raggiungimento di tale indipendenza per espressa volontà dei ricorrenti;
9) i genitori continueranno comunque a collaborare, come avvenuto sinora, nell'esclusivo interesse della figlia.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.12.1994 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 502 Parte II Serie A Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3