Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 16/01/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4450/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA nato a [...] il [...], C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1
ENDOLA 32/B SARNO, presso lo st ANNA, che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE E
, corrente in via Piemonte n. 38 in Roma, partita iva Controparte_1
, ed in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
, a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria P.IVA_2
in persona del suo direttore genera-le dr. Controparte_3 CP_4
, come da delega depositata unitamente
[...] decreto ingiuntivo, dall'avv. Mario Mancusi, codice fiscale , e C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Longobardi, codice fiscale
, sito in Nocera Inferiore alla via Villanova 21/41; C.F._3
OPPOSTO
( – già ) (doc. 1), in persona del Controparte_5 P.IVA_3 CP_5 de in , via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. Persona_1
42351; racc. 15678) ( ) già , a Controparte_6 P.IVA_4 CP_7 seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal CodiceFiscale_4 notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958), con domicilio eletto Persona_1 presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
INTERVENTORE EX ART. 111 CPC CONCLUSIONI
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
29/01/2008, prodotto in atti insieme al relativo estratto conto ex art. 50 TUB. Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, fondandosi il decreto ingiuntivo su un contratto con CR LA AN, il cui credito sarebbe stato ceduto pro soluto alla odierna ricorrente nel Controparte_1 contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/99 e art. 58 d.legs n. 385/93, secondo la ricorrente provata per tabulas, oltre che pienamente efficace ed opponibile alla parte resistente, in virtù dell'allegato Foglio delle Inserzioni n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 15/03/2014. Parte opponente eccepiva che dall'allegato Foglio inserzioni n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 15/03/2014, emergeva che la cessione dei crediti in favore della rientrante CP_1 nelle cc.dd. cessioni in blocco, non conteneva la specifica indicazione del credito ceduto;
a fronte della mancata indicazione specifica del singolo credito ceduto, il contratto di cessione faceva espresso riferimento ad alcune caratteristiche al fine di individuare i contratti rientranti nella cessione. Nel predetto allegato, a pag. 2 (corrispondente alla pag. 14 della G.U.) si specifica che […] “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora , maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre 2013 (escluso) , accessori, spese , ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratto di finanziamento rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del “credito ai consumatori “ tempo per tempo vigente e da contratti di credito personale non soggetti alla suddetta disciplina e non gartantiti da ipoteca che alla data del 30 settembre 2013 risultavano di titolarità di IC s.p.a. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) :
1) Contratti di finanziamento che al 30 settembre 2013 erano classificati da parte della CR s.p.a. “in sofferenza”, nell'accezione di cui alla circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti) e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata al debitore;
2) Contratto di finanziamento i cui debitori principali siano una o più persone fisiche;
3) Contratti di finanziamento che siano retti dal diritto italiano;
4) Contratti di finanziamento denominati in euro:
5) Contratti di finanziamento in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto, ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine. Secondo parte opponente il credito di cui al decreto ingiuntivo non poteva ritenersi rientrante nella cessione, difettando il requisito di cui al punto 5 delle surrichiamate caratteristiche, non risultando agli atti alcuna intimazione di pagamento con relativa decadenza dal beneficio del termine inviata dalla CR PA all'opponente entro la data
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 del 30 settembre 2013. Evidenziava che parte ricorrente aveva allegato agli atti una diffida di pagamento da parte della , quale procuratrice della già presunta Controparte_2 cessionaria, , del 25/06/2014, non rientrando pertanto il credito di Controparte_1 cui al decreto ingiuntivo tra quelli di cui alla cessione in blocco, con conseguente difetto di legittimazione della società opposta. Eccepiva, inoltre, che il contratto di finanziamento risultava sottoscritto con la società CR LA AN s.p.a., avente denominazione e sede legale diverse dalla CR s.p.a., presunta cedente. Evidenziava inoltre l'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia, concludendo per la l'usurarietà "ab origine del contratto" e l'illegittimità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c. con esclusione dell'applicabilità degli interessi ai sensi del medesimo articolo. Si costituiva la società in data 13/12/2016 che premetteva quanto segue: CP_1 con il contratto 271461 sottoscritto con CR il 29/012008 l'opponente riceveva un finanziamento per complessivi € 14.934,00 impegnandosi a restituire la somma ricevuta, unitamente ai relativi interessi e spese, in 60 rate mensili dell'importo di 317,30 cadauna. Il TAEG previsto era pari al 11,28%; il finanziamento veniva richiesto per l'acquisto del veicolo Audi tg. CL603GY presso la e l'importo di € 14.000,00 (il Controparte_8 finanziato al netto di spese istruttorie e assicurative) veniva erogato direttamente a favore del venditore in data 29.01.2008; non rispettava il Controparte_8 Parte_1 piano rateale ndo di conseguenza izione debitoria;
dall'esame dell'estratto conto certificato della CR PA risultano pagate solo le prime 2 rate e l'ultimo pagamento della rata n.2, risultava effettuato in data valuta 18/4/2008; nonostante gli svariati solleciti inviati da CR (ex multis, doc. 3: lett. Maggio 2008; giungo 2008; luglio 2008) l'odierno opponente non provvedeva a corrispondere regolarmente le rate previste;
stante il perdurare dell'inadempimento nel gennaio 2010 veniva comunicata al debitore la decadenza dal beneficio del termine;
alla data del 28/02/2014 il debito relativo al contratto n. 1524520 ammontava ad € 18.658,39, come risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato nel corso della fase monitoria e riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 18.631,51, al netto degli interessi legali maturati nell'anno 2014 (al 28/02/14) erroneamente non richiesti in ricorso Il debito complessivo di € 18.658,39 è relativo a € 16.629,24 per rate insolute alla DBT 27/01/2010 di cui: a) € 14.546,67 per sorte capitale b) € 2.082,57 per interessi convenzionali 6 al T.A.N del 9,90 % Oltre che : 1) € 783,77 per interessi moratori al 31/12/2009 al tasso del 1,30 % mensile;
2) € 2,74 per interessi moratori dal 01/01/2010 alla DBT 27/01/2010 al tasso del 1,30% mensile;
3) € 134,86 per interessi legali dal 28/01/2010 al 31/12/2010 sulle rate insolute di € 16.629,24 al tasso legale del 1%; 4) € 249,44 per interessi legali al 31/12/2011 sulle rate insolute di € 16.629,24 al tasso legale del 1,50%; 5) € 415,73 per interessi legali al 31/12/2012 sulle rate insolute di € 16.629,24 al tasso legale del 2,50%; 6) € 415,73 per interessi legali al 31/12/2013 sulle rate insolute di € 16.629,24 al tasso legale del 2,50%; 7) € 26,88 per interessi legali dal 01/01/2014 al 28/2/2014 sulle rate insolute di €16.629,24 al tasso legale del 1%. Ciò premesso contestava l'eccepito difetto di legittimazione attiva della , allegando CP_1 estratto dell'elenco delle pratiche cedute con l'operazione di cartolarizzazione di cui trattasi, tra le quali figura appunto quella di Parte_1
Eccepiva che anche la circostanza secondo cui il contratto fu sottoscritto dal debitore con la CR LA AN PA (e non con la cedente CR PA) risultava priva di pregio, considerata la sovrapposizione e coincidenza di CR PA e CR LA
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 AN PA, come si evince dalla visura allegata, essendo stata la IC LA AN una società appartenente al specializzata nel settore delle carte di Controparte_9 credito e nel credito a consumo che nel febbraio 2008 cambiò la denominazione in;
dal mese di aprile 2009 a seguito di incorporazione di Controparte_10
a ragione sociale della nuova società fu CR FA Controparte_11
IN BA PA;
dal novembre 2010 la CR FA IN BA PA cessò per fusione in CR S.P.A. Con riguardo alla eccepita usurarietà del contratto evidenziava la genericità della contestazione non avendo l'opponente allegato degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario, non riferendo quando e come si sarebbe concretizzato il superamento del tasso soglia (che invero nemmeno viene individuato), e non producendo alcun documento a supporto;
parte opponente con l'unica e generica contestazione fonda l'asserita usurarietà del finanziamento sulla tesi della sommatoria di interessi corrispettivi e interessi di mora, tesi ritenuta erronea dalla giurisprudenza. Il giudice formulava proposta conciliativa che veniva disattesa dall'opponente e concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo;
rigettava le richieste istruttorie e fissava l'udienza per discussione ed eventuale decisione ex art. 281 sexies cpc. Si costituiva, in data 24/4/2023, a seguito di contratto di cessione del 28/10/2021,
[...]
, intervenendo ex art. 111 c.p.c. e riportandosi a tutto quanto ribadito da CP_5
CP_1
preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo la provato l'avvenuta cessione del credito, rientrando il credito tra quelli oggetto CP_1 di cartolarizzazione, come risulta dalla documentazione prodotta. Risulta altresì documentalmente che la IC LA AN era una società appartenente al specializzata nel settore delle carte di credito e nel Controparte_9 credito a consumo che nel febbraio 2008 cambiò la denominazione in Controparte_10
; dal mese di aprile 2009 a seguito di incorporazione di
[...] Controparte_11 agione sociale della nuova società fu CR FA F
[...] novembre 2010 la CR FA IN BA PA cessò per fusione in CR S.P.A. Va precisato, inoltre, che l'intervento nel processo ad opera di quale asserita CP_5 cessionaria del credito vantato da CR, deve essere ricond revisione di cui all'articolo 111 cpc, secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'articolo 111 cpc la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cf. Cass. 22424/2009). Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'articolo 111 cpc, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che il cedente mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex articolo 111 comma 3, il successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020). Nel caso di specie, però, non tutte le parti costituite hanno prestato il proprio consenso all'estromissione dell'originaria opposta richiesta dalla cessionaria, mancando il consenso del debitore ceduto, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale.
2. Sul merito. Passando al merito l'opposizione è infondata e va rigettata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie il creditore ha assolto il proprio onere della prova depositando il contratto n. 271461 concluso con ed ha prodotto un estratto conto Parte_1 certificato che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 50 TUB, è del tutto idoneo a certificare la pretesa creditoria vantata: trattasi infatti di estratto conto riportante nel dettaglio, oltre alle voci di incasso rate, ogni addebito di spesa previsto dalle condizioni generali di contratto, corredato dei relativi storni se intervenuto l'incasso. Parte opposta ha prodotto altresì il dettaglio dell'erogazione. L'opponente non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto né l'allegato inadempimento limitandosi ad eccepire l'insussistente difetto di legittimazione e l'asserita usurarietà del finanziamento. Il debitore non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati. In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito (“risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n.526). L'attore / opponente dovrà allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). L'onere probatorio va ripartito attribuendo al debitore l'onere di argomentare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato e gli ulteriori elementi presenti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, sarà invece onere della banca allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi. Nel caso di specie il debitore non ha assolto al suindicato onere di allegazione. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite devono essere liquidate in favore della parte opposta vittoriosa. Appare opportuno invece disporne la compensazione nei rapporti tra l'opponente e l'interventore, tenuto conto della limitata attività espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4450 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_5
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 572/16, che va dichiarato definitivamente esecutivo
2.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e che si liquidano in € 5077,00 per
[...] rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge;
3. compensa tra le altre parti le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 05/02/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4450/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6