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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 2059/2023 R.G.
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Sebino n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Caianiello
( ), come da delega in atti, Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'Amministratore di Sostegno (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 3, presso lo studio dell'avv. Silvia Bono
( , che lo rappresenta e difende, come da delega in atti, Email_2
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di MILANO, per i motivi di cui all'atto di appello, in totale riforma della ordinanza/sentenza depositata il 16 giugno 2023 nel giudizio r.g. 31183/2022 emessa dal pagina 1 di 8 TRBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE Giudice dott.ssa Margherita
MONTE voglia, ogni ulteriore istanza disattesa e respinta, in accoglimento delle eccezioni con il presente atto formulate, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della appellante Parte_1
[...]
Condannare parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari dei due gardi di giudizio, oltre il rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Per rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Controparte_1 CP_2
[...]
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza emessa in data 15-16 giugno Parte_1
2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio n. R.G. 31183/2022, respingendo, con la miglior formula, tutti i motivi d'appello proposti, le eccezioni e le domande ex adverso formulate per le motivazioni esposte in narrativa;
confermare l'ordinanza emessa in data 15-16 giugno 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio n. R.G. 31183/2022, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CpA di entrambi i gradi di giudizi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In nome di il suo Amministratore di Sostegno, proponeva Controparte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti di chiedendo, a titolo di ripetizione Parte_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato che i pagamenti effettuati dal sig. in favore della Controparte_1 sig.ra per un totale complessivo di € 93.000,00, a mezzo dei quattro assegni bancari Parte_1
allegati quale doc. 19 al presente atto, sono privi di qualsivoglia titolo e/o causa giustificativa, condannare la sig.ra a restituire l'importo di € 93.000,00 al sig. Parte_1 CP_1
per il tramite del suo ADS dr. oltre interessi e rivalutazione monetaria, da
[...] Controparte_2
conteggiarsi dalla data del pagamento al saldo effettivo, ovvero a far tempo dal 24.3.2020 al saldo effettivo, Con refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, cpa e IVA”.
pagina 2 di 8 Nel ricorso si evidenziava la situazione personale del ricorrente, affetto da gravi disturbi psichici che avevano compromesso il suo patrimonio e il suo benessere, al punto da indurre i genitori a richiedere al
Giudice del Tribunale di Milano la nomina di un Amministratore di Sostegno a tutela del figlio e che, successivamente, a seguito delle verifiche sui conti correnti bancari di erano emersi Controparte_1 significativi trasferimenti di denaro in favore dell'avv. Mario Umberto Morini e della moglie di quest'ultimo, Tali operazioni risultavano riconducibili al periodo precedente alla Parte_1 nomina dell'Amministratore di Sostegno, quando il sig. aveva conosciuto e frequentato i CP_1
suddetti soggetti.
In particolare, l'allora ricorrente deduceva che:
- nel settembre 2017, il sig. aveva conferito un incarico professionale per prestazioni CP_1 stragiudiziali “di natura generale” all'avv. Morini, concordando un compenso annuo di € 40.000 più oneri, pagato tramite un assegno di € 58.364,80. Il sig. aveva poi emesso un ulteriore CP_1 assegno di € 20.000 in favore dell'avvocato, senza che fosse rilasciata alcuna fattura. A causa delle pressanti richieste economiche, il mandato era stato revocato a dicembre 2017 (cfr. docc. 15, 16,
17 e 18 del fascicolo di primo grado di parte appellata)1;
- venivano inoltre rilevati quattro assegni, per un totale di € 93.000, intestati a (cfr. Parte_1
assegni di cui ai doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Gli assegni, datati tra settembre e dicembre 2017, erano stati incassati da senza che quest'ultima avesse Parte_1
prestato alcuna attività per il o avesse titolo per ricevere tali. Risultava documentato che CP_1 gli assegni erano stati emessi su richiesta e indicazione dell'avv. Morini;
- né l'avv. Morini, né sua moglie avevano emesso fatture per l'ingente importo riscosso dalla sig.ra
Parte_1
Si costituiva la sig.ra eccependo “in via preliminare e pressoché assorbente” il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e affermando che i pagamenti erano stati effettuati per l'attività professionale svolta dall'avv. Morini. Deduceva, in particolare, che il sig. intestando alla CP_1
sig.ra gli assegni di cui al doc. 19, così come richiestogli dall'avv. Morini, aveva accettato la Parte_1 cessione del credito tra i coniugi Morini e e, per tale ragione, non poteva più sollevare Parte_1
contestazioni.
Con ordinanza n. 5683/2023 il Tribunale di Milano ha:
1. accertato che i pagamenti effettuati da in favore di per Controparte_1 Parte_1 un totale complessivo di € 93.000,00, mediante quattro assegni bancari (prodotti sub doc. 19 cit.), sono privi di causa giustificativa, condannando pertanto a restituire l'importo di € Parte_1
93.000,00 a per il tramite del suo Amministratore di Sostegno, dr. Controparte_1
oltre agli interessi calcolati dalla data di riscossione di ciascun assegno fino al Controparte_2
saldo;
2. condannato la convenuta a pagare le spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre il rimborso del 15%, CPA e IVA se dovuta.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
- in materia di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'attore deve provare l'inesistenza di una giusta causa per le attribuzioni patrimoniali, ma solo con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio, potendo fornire tale prova anche mediante presunzioni (Cass. Ord. n.
14428/2021; Cass. Sez. L, Sent. n. 17146/2003);
- nel caso di specie, la convenuta ha allegato come giustificazione dell'emissione degli Parte_1 assegni a suo favore la cessione di crediti vantati dall'avv. Morini nei confronti del sig. CP_1
senza tuttavia indicare altri possibili rapporti giuridici tra le parti;
- incombeva quindi sul ricorrente l'onere di dimostrare l'inesistenza di crediti dell'avv. Morini nei confronti del sig. per un importo complessivo di € 93.000,00, corrispondente agli assegni CP_1 prodotti in giudizio, anche al fine di superare la presunzione ex art. 1988 c.c. circa l'esistenza di un rapporto sottostante all'emissione dei titoli (Cass. n. 21098/2013);
- il ricorrente ha assolto tale onere probatorio dimostrando che l'unico rapporto tra il sig. e CP_1
l'avv. Morini derivava da un contratto di incarico professionale stipulato il 14 settembre 2017, con compenso annuo di € 40.000,00 oltre oneri fiscali e CPA, pagabile in un'unica soluzione. Tale contratto è stato, tuttavia, revocato in data 31 dicembre 2017, come risulta dalla lettera del 2 gennaio 2018 con cui l'avv. Morini ha restituito al sig. vari beni personali e strumenti di CP_1
pagamento;
- in esecuzione del suddetto contratto, l'avv. Morini ha emesso la fattura n. 11 del 15 settembre 2017 per un importo di € 58.364,80, corrispondente alla prima annualità dell'incarico, pagata lo stesso pagina 4 di 8 giorno dal mediante assegno bancario intestato all'avvocato, successivamente incassato;
CP_1 inoltre, il sig. ha emesso un ulteriore assegno di € 20.000,00 in favore dell'avv. Morini in CP_1 data 25 novembre 2017, incassato da quest'ultimo senza rilascio di fattura. Per il recupero di tali somme, l'Amministratore di Sostegno ha promosso un giudizio di annullamento del contratto d'incarico professionale, pendente presso il Tribunale di Milano;
- alla luce di tali circostanze, deve escludersi che i quattro assegni dell'importo complessivo di €
93.000,00, intestati alla sig.ra possano riferirsi oggettivamente alla cessione di crediti Parte_1 professionali vantati dall'avv. Morini nei confronti del sig. Inoltre, poiché il compenso CP_1 per l'incarico professionale era già stato interamente pagato con la fattura emessa il 15 settembre
2017 e considerato che il contratto è stato revocato dopo soli due mesi, deve ritenersi insussistente un credito residuo dell'avv. Morini nei confronti del sig. che potesse essere ceduto alla CP_1
convenuta;
- di conseguenza, risulta accertata l'assenza di una causa giustificativa per il pagamento della somma di € 93.000,00 effettuato dal sig. in favore della convenuta mediante gli assegni CP_1
in contestazione.
Con atto di citazione d'appello, notificato il 13.7.2023, ha proposto appello avverso Parte_1
alla predetta ordinanza, formulando un unico motivo di gravame.
In particolare, l'appellante deduce che dalle stesse premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge in modo chiaro ed evidente: i) che il rapporto è stato intrattenuto con l'avv. Morini Mario
Umberto; ii) che i pagamenti ai quali si fa riferimento sono stati effettuati nei confronti dello stesso per attività da quest'ultimo svolta;
iii) che l'avv. Morini ha ceduto il credito e il sig. ha accettato CP_1 tale cessione (cfr. pag. 7 ricorso introduttivo: “ il quale rammenta di aver Controparte_1 compilato ed intestato gli assegni su richiesta ed indicazione dell'avv. Mario Umberto MORINI”).
Per l'appellante da ciò consegue che, “poiché il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono
l'accordo (in questo caso lo ha personalmente compilato gli assegni), lo stesso è CP_1
opponibile anche al debitore ceduto perché realizzata la condizione necessaria della accettazione della cessione come nel caso in esame”.
L'appellante sostiene, infine, che il giudice di prime cure non ha valutato che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, cui si applica la presunzione di causa anche in assenza di una sua espressa indicazione. Evidenzia, inoltre, che l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore pagina 5 di 8 implica la rinuncia a far valere contestazioni sul credito. Infine, per l'appellante, “perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza”.
Ciò posto, l'appellante chiede, in totale riforma della ordinanza appellata:
a) che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della appellante Parte_1
b) che venga condannata parte ricorrente alla refusione delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Nel giudizio di appello si è altresì costituito rappresentato Controparte_1 dall'Amministratore di Sostegno, il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_2
del gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Alla fissata (prima) udienza del 17.1.2024, l'istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa all'udienza del 29.1.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 29.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
Occorre, innanzitutto, osservare che non risulta possibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure né le parti del provvedimento appellato oggetto di critica e le modifiche conseguentemente richieste in questa sede. Invero, l'appellante non prende alcuna posizione né confuta i passaggi motivazionali della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha evidenziato l'assenza di una giusta causa sottostante ai pagamenti effettuati dal sig. in favore della convenuta, escludendo che gli CP_1 stessi potessero riferirsi alla cessione di crediti professionali vantati dall'avv. Morini, in quanto il compenso per l'unico incarico intercorso tra il professionista e il sig. era già stato interamente CP_1 pagato e il contratto revocato dopo soli due mesi. L'appellante, inoltre, omette di confrontarsi con l'accertamento del Tribunale circa l'insussistenza di un credito che potesse giustificare l'emissione degli assegni in favore della convenuta, risultando così priva di fondamento la presunta giustificazione allegata dalla stessa.
pagina 6 di 8 Tali considerazioni sono tutte rimaste in appello prive di specifica confutazione: l'appellante si limita, infatti, a ripetere, in modo tautologico, la propria ricostruzione dei fatti di causa già esposta dinanzi al
Tribunale nel giudizio di primo grado, reiterando argomentazioni del tutto irrilevanti e inconferenti rispetto alle motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente una causa giustificativa per i pagamenti effettuati dall'odierno appellante a suo favore.
L'appello risulta, pertanto, eccessivamente generico e ai limiti dell'ammissibilità.
In ogni caso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato nel merito, poiché le argomentazioni sviluppate dal Tribunale appaiono corrette e conformi ai principi giuridici applicabili. Inoltre,
l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta cessione del credito, la cui esistenza non risulta dunque dimostrata, né può ritenersi pacifica sulla base delle deduzioni svolte dall'appellato circa le mere indicazioni ricevute dall'avv. Morini per la compilazione degli assegni. Peraltro, anche qualora si volesse ritenere dimostrata l'asserita accettazione della cessione, ciò non precluderebbe in alcun modo il diritto alla ripetizione dell'indebito, dovendosi condividere la valutazione in proposito svolta dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto provato il carattere indebito del pagamento effettuato per l'insussistenza di un credito, nei confronti del in capo all'avv. Morini, asserito creditore CP_1
cedente.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001 a €
260.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 5683/2023 Parte_1
del Tribunale di Milano;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA;
pagina 7 di 8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, giova rilevare che il Giudice Tutelare ha autorizzato l'Amministrazione di Sostegno ad agire in giudizio contro l'avv. Morini (nei confronti del quale pende attualmente il giudizio ordinario presso la Sezione V del Tribunale di Milano, R.G. n. 49534/2021) per ottenere l'annullamento del contratto professionale, invocando l'incapacità naturale di
[...] al momento della stipula e la restituzione di oltre 120.000 €. Nell'ambito del suddetto giudizio, il Tribunale Controparte_1 ha già condannato, con ordinanza ex art. 186 ter cpc (docc. 28 e 29 del fascicolo di primo grado d parte appellata) l'avv. Morini a restituire al la somma di € 61.641,80 (pari alla somma delle mensilità successive alla revoca del CP_1 mandato e delle somme indebitamente percepite), oltre alle spese processuali. pagina 3 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 2059/2023 R.G.
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Sebino n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Caianiello
( ), come da delega in atti, Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'Amministratore di Sostegno (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 3, presso lo studio dell'avv. Silvia Bono
( , che lo rappresenta e difende, come da delega in atti, Email_2
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di MILANO, per i motivi di cui all'atto di appello, in totale riforma della ordinanza/sentenza depositata il 16 giugno 2023 nel giudizio r.g. 31183/2022 emessa dal pagina 1 di 8 TRBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE Giudice dott.ssa Margherita
MONTE voglia, ogni ulteriore istanza disattesa e respinta, in accoglimento delle eccezioni con il presente atto formulate, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della appellante Parte_1
[...]
Condannare parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari dei due gardi di giudizio, oltre il rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Per rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Controparte_1 CP_2
[...]
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza emessa in data 15-16 giugno Parte_1
2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio n. R.G. 31183/2022, respingendo, con la miglior formula, tutti i motivi d'appello proposti, le eccezioni e le domande ex adverso formulate per le motivazioni esposte in narrativa;
confermare l'ordinanza emessa in data 15-16 giugno 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio n. R.G. 31183/2022, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CpA di entrambi i gradi di giudizi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In nome di il suo Amministratore di Sostegno, proponeva Controparte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti di chiedendo, a titolo di ripetizione Parte_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato che i pagamenti effettuati dal sig. in favore della Controparte_1 sig.ra per un totale complessivo di € 93.000,00, a mezzo dei quattro assegni bancari Parte_1
allegati quale doc. 19 al presente atto, sono privi di qualsivoglia titolo e/o causa giustificativa, condannare la sig.ra a restituire l'importo di € 93.000,00 al sig. Parte_1 CP_1
per il tramite del suo ADS dr. oltre interessi e rivalutazione monetaria, da
[...] Controparte_2
conteggiarsi dalla data del pagamento al saldo effettivo, ovvero a far tempo dal 24.3.2020 al saldo effettivo, Con refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, cpa e IVA”.
pagina 2 di 8 Nel ricorso si evidenziava la situazione personale del ricorrente, affetto da gravi disturbi psichici che avevano compromesso il suo patrimonio e il suo benessere, al punto da indurre i genitori a richiedere al
Giudice del Tribunale di Milano la nomina di un Amministratore di Sostegno a tutela del figlio e che, successivamente, a seguito delle verifiche sui conti correnti bancari di erano emersi Controparte_1 significativi trasferimenti di denaro in favore dell'avv. Mario Umberto Morini e della moglie di quest'ultimo, Tali operazioni risultavano riconducibili al periodo precedente alla Parte_1 nomina dell'Amministratore di Sostegno, quando il sig. aveva conosciuto e frequentato i CP_1
suddetti soggetti.
In particolare, l'allora ricorrente deduceva che:
- nel settembre 2017, il sig. aveva conferito un incarico professionale per prestazioni CP_1 stragiudiziali “di natura generale” all'avv. Morini, concordando un compenso annuo di € 40.000 più oneri, pagato tramite un assegno di € 58.364,80. Il sig. aveva poi emesso un ulteriore CP_1 assegno di € 20.000 in favore dell'avvocato, senza che fosse rilasciata alcuna fattura. A causa delle pressanti richieste economiche, il mandato era stato revocato a dicembre 2017 (cfr. docc. 15, 16,
17 e 18 del fascicolo di primo grado di parte appellata)1;
- venivano inoltre rilevati quattro assegni, per un totale di € 93.000, intestati a (cfr. Parte_1
assegni di cui ai doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Gli assegni, datati tra settembre e dicembre 2017, erano stati incassati da senza che quest'ultima avesse Parte_1
prestato alcuna attività per il o avesse titolo per ricevere tali. Risultava documentato che CP_1 gli assegni erano stati emessi su richiesta e indicazione dell'avv. Morini;
- né l'avv. Morini, né sua moglie avevano emesso fatture per l'ingente importo riscosso dalla sig.ra
Parte_1
Si costituiva la sig.ra eccependo “in via preliminare e pressoché assorbente” il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e affermando che i pagamenti erano stati effettuati per l'attività professionale svolta dall'avv. Morini. Deduceva, in particolare, che il sig. intestando alla CP_1
sig.ra gli assegni di cui al doc. 19, così come richiestogli dall'avv. Morini, aveva accettato la Parte_1 cessione del credito tra i coniugi Morini e e, per tale ragione, non poteva più sollevare Parte_1
contestazioni.
Con ordinanza n. 5683/2023 il Tribunale di Milano ha:
1. accertato che i pagamenti effettuati da in favore di per Controparte_1 Parte_1 un totale complessivo di € 93.000,00, mediante quattro assegni bancari (prodotti sub doc. 19 cit.), sono privi di causa giustificativa, condannando pertanto a restituire l'importo di € Parte_1
93.000,00 a per il tramite del suo Amministratore di Sostegno, dr. Controparte_1
oltre agli interessi calcolati dalla data di riscossione di ciascun assegno fino al Controparte_2
saldo;
2. condannato la convenuta a pagare le spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre il rimborso del 15%, CPA e IVA se dovuta.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
- in materia di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'attore deve provare l'inesistenza di una giusta causa per le attribuzioni patrimoniali, ma solo con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio, potendo fornire tale prova anche mediante presunzioni (Cass. Ord. n.
14428/2021; Cass. Sez. L, Sent. n. 17146/2003);
- nel caso di specie, la convenuta ha allegato come giustificazione dell'emissione degli Parte_1 assegni a suo favore la cessione di crediti vantati dall'avv. Morini nei confronti del sig. CP_1
senza tuttavia indicare altri possibili rapporti giuridici tra le parti;
- incombeva quindi sul ricorrente l'onere di dimostrare l'inesistenza di crediti dell'avv. Morini nei confronti del sig. per un importo complessivo di € 93.000,00, corrispondente agli assegni CP_1 prodotti in giudizio, anche al fine di superare la presunzione ex art. 1988 c.c. circa l'esistenza di un rapporto sottostante all'emissione dei titoli (Cass. n. 21098/2013);
- il ricorrente ha assolto tale onere probatorio dimostrando che l'unico rapporto tra il sig. e CP_1
l'avv. Morini derivava da un contratto di incarico professionale stipulato il 14 settembre 2017, con compenso annuo di € 40.000,00 oltre oneri fiscali e CPA, pagabile in un'unica soluzione. Tale contratto è stato, tuttavia, revocato in data 31 dicembre 2017, come risulta dalla lettera del 2 gennaio 2018 con cui l'avv. Morini ha restituito al sig. vari beni personali e strumenti di CP_1
pagamento;
- in esecuzione del suddetto contratto, l'avv. Morini ha emesso la fattura n. 11 del 15 settembre 2017 per un importo di € 58.364,80, corrispondente alla prima annualità dell'incarico, pagata lo stesso pagina 4 di 8 giorno dal mediante assegno bancario intestato all'avvocato, successivamente incassato;
CP_1 inoltre, il sig. ha emesso un ulteriore assegno di € 20.000,00 in favore dell'avv. Morini in CP_1 data 25 novembre 2017, incassato da quest'ultimo senza rilascio di fattura. Per il recupero di tali somme, l'Amministratore di Sostegno ha promosso un giudizio di annullamento del contratto d'incarico professionale, pendente presso il Tribunale di Milano;
- alla luce di tali circostanze, deve escludersi che i quattro assegni dell'importo complessivo di €
93.000,00, intestati alla sig.ra possano riferirsi oggettivamente alla cessione di crediti Parte_1 professionali vantati dall'avv. Morini nei confronti del sig. Inoltre, poiché il compenso CP_1 per l'incarico professionale era già stato interamente pagato con la fattura emessa il 15 settembre
2017 e considerato che il contratto è stato revocato dopo soli due mesi, deve ritenersi insussistente un credito residuo dell'avv. Morini nei confronti del sig. che potesse essere ceduto alla CP_1
convenuta;
- di conseguenza, risulta accertata l'assenza di una causa giustificativa per il pagamento della somma di € 93.000,00 effettuato dal sig. in favore della convenuta mediante gli assegni CP_1
in contestazione.
Con atto di citazione d'appello, notificato il 13.7.2023, ha proposto appello avverso Parte_1
alla predetta ordinanza, formulando un unico motivo di gravame.
In particolare, l'appellante deduce che dalle stesse premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge in modo chiaro ed evidente: i) che il rapporto è stato intrattenuto con l'avv. Morini Mario
Umberto; ii) che i pagamenti ai quali si fa riferimento sono stati effettuati nei confronti dello stesso per attività da quest'ultimo svolta;
iii) che l'avv. Morini ha ceduto il credito e il sig. ha accettato CP_1 tale cessione (cfr. pag. 7 ricorso introduttivo: “ il quale rammenta di aver Controparte_1 compilato ed intestato gli assegni su richiesta ed indicazione dell'avv. Mario Umberto MORINI”).
Per l'appellante da ciò consegue che, “poiché il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono
l'accordo (in questo caso lo ha personalmente compilato gli assegni), lo stesso è CP_1
opponibile anche al debitore ceduto perché realizzata la condizione necessaria della accettazione della cessione come nel caso in esame”.
L'appellante sostiene, infine, che il giudice di prime cure non ha valutato che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, cui si applica la presunzione di causa anche in assenza di una sua espressa indicazione. Evidenzia, inoltre, che l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore pagina 5 di 8 implica la rinuncia a far valere contestazioni sul credito. Infine, per l'appellante, “perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza”.
Ciò posto, l'appellante chiede, in totale riforma della ordinanza appellata:
a) che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della appellante Parte_1
b) che venga condannata parte ricorrente alla refusione delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Nel giudizio di appello si è altresì costituito rappresentato Controparte_1 dall'Amministratore di Sostegno, il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_2
del gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Alla fissata (prima) udienza del 17.1.2024, l'istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa all'udienza del 29.1.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 29.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
Occorre, innanzitutto, osservare che non risulta possibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure né le parti del provvedimento appellato oggetto di critica e le modifiche conseguentemente richieste in questa sede. Invero, l'appellante non prende alcuna posizione né confuta i passaggi motivazionali della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha evidenziato l'assenza di una giusta causa sottostante ai pagamenti effettuati dal sig. in favore della convenuta, escludendo che gli CP_1 stessi potessero riferirsi alla cessione di crediti professionali vantati dall'avv. Morini, in quanto il compenso per l'unico incarico intercorso tra il professionista e il sig. era già stato interamente CP_1 pagato e il contratto revocato dopo soli due mesi. L'appellante, inoltre, omette di confrontarsi con l'accertamento del Tribunale circa l'insussistenza di un credito che potesse giustificare l'emissione degli assegni in favore della convenuta, risultando così priva di fondamento la presunta giustificazione allegata dalla stessa.
pagina 6 di 8 Tali considerazioni sono tutte rimaste in appello prive di specifica confutazione: l'appellante si limita, infatti, a ripetere, in modo tautologico, la propria ricostruzione dei fatti di causa già esposta dinanzi al
Tribunale nel giudizio di primo grado, reiterando argomentazioni del tutto irrilevanti e inconferenti rispetto alle motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente una causa giustificativa per i pagamenti effettuati dall'odierno appellante a suo favore.
L'appello risulta, pertanto, eccessivamente generico e ai limiti dell'ammissibilità.
In ogni caso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato nel merito, poiché le argomentazioni sviluppate dal Tribunale appaiono corrette e conformi ai principi giuridici applicabili. Inoltre,
l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta cessione del credito, la cui esistenza non risulta dunque dimostrata, né può ritenersi pacifica sulla base delle deduzioni svolte dall'appellato circa le mere indicazioni ricevute dall'avv. Morini per la compilazione degli assegni. Peraltro, anche qualora si volesse ritenere dimostrata l'asserita accettazione della cessione, ciò non precluderebbe in alcun modo il diritto alla ripetizione dell'indebito, dovendosi condividere la valutazione in proposito svolta dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto provato il carattere indebito del pagamento effettuato per l'insussistenza di un credito, nei confronti del in capo all'avv. Morini, asserito creditore CP_1
cedente.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001 a €
260.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 5683/2023 Parte_1
del Tribunale di Milano;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA;
pagina 7 di 8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, giova rilevare che il Giudice Tutelare ha autorizzato l'Amministrazione di Sostegno ad agire in giudizio contro l'avv. Morini (nei confronti del quale pende attualmente il giudizio ordinario presso la Sezione V del Tribunale di Milano, R.G. n. 49534/2021) per ottenere l'annullamento del contratto professionale, invocando l'incapacità naturale di
[...] al momento della stipula e la restituzione di oltre 120.000 €. Nell'ambito del suddetto giudizio, il Tribunale Controparte_1 ha già condannato, con ordinanza ex art. 186 ter cpc (docc. 28 e 29 del fascicolo di primo grado d parte appellata) l'avv. Morini a restituire al la somma di € 61.641,80 (pari alla somma delle mensilità successive alla revoca del CP_1 mandato e delle somme indebitamente percepite), oltre alle spese processuali. pagina 3 di 8