Articolo 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 191Articolo 193
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 192.
(Omologazione ed approvazione)
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. ((Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.))
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal ((presente)) regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
L'interessato e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il ((presente)) regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ((Ministero)) dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. ((Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.))
5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. ((Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.))
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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