Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 368/2024, promossa ex art. 392 c.p.c. in fase di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 36530/2023, depositata in data
29/12/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, dagli Avv. Dario Rossi, Bruno Cossu e
Savina Bomboi, ed elettivamente domiciliato in Genova, piazza Cattaneo, n. 26/11
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, dall'Avv. Domenico Ghio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Novi Ligure (AL), viale A. Saffi, n. 11
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE
“Voglia la Corte d'Appello,
a) in accoglimento della domanda proposta da con l'atto di citazione di Parte_1
primo grado, confermare le statuizioni del Tribunale di Genova di cui alla sentenza
n.3443/2016 e, per l'effetto, condannare parte convenuta a corrispondere (rectius restituire) all'attore la somma di € 26.635,49 (di cui € 10.998,01 per sorte ed €.15.634,98 per spese legali relative al primo e secondo grado del giudizio) da quest'ultimo versata in data
Genova n.1293/2020 oltre interessi come per legge a far data dal 22.01.2021.
b) condannare, altresì, al pagamento delle spese e dei compensi dovuti Controparte_1 per i giudizi di appello, di cassazione e per il presente giudizio di rinvio”.
PER IL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova rigettare integralmente le domande proposte dal Dott. , confermando integralmente le statuizioni di cui alla Sentenza n. Parte_1
1293/2020 del 30.12.2020 della Corte di Appello di Genova - Sezione II Civile nel procedimento n. R.G. 12/2017.
Con vittoria delle spese e delle competenze per il presente giudizio di rinvio e per quello di
Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6/11/2012 , medico chirurgo Parte_1
specializzato in medicina del lavoro, già parlamentare europeo negli anni 2004-2009, nell'anno 2001 portavoce dell'Associazione di fatto denominata “ ” (cui Controparte_2
aderivano singoli ed associazioni) costituita al fine di organizzare il Public Forum mondiale da svolgersi a Genova tra il 16/07/2001 e il 22/07/2001, in concomitanza del vertice G8, tenutosi a Genova nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2001, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova che ricopriva nel 2001 la carica di vicequestore vicario a Controparte_1
Genova, quale autore delle espressioni diffamatorie pronunciate nei suoi confronti nel corso di un'intervista pubblicata (a firma del giornalista ) in data 14/07/2011 sulla Persona_1 testata giornalistica “Il Secolo XIX”. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 domande attoree e chiedendone l'integrale rigetto. Il convenuto sosteneva che vi era stato un travisamento delle frasi pubblicate ed eccepiva l'esercizio del diritto di critica.
Assunte prove testimoniali e documentali, il Tribunale, con sentenza n. 3443/2016, pubblicata il 14/11/2016, accoglieva la domanda proposta da accertando Parte_1
il contenuto illecito e diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate da Controparte_1 nell'intervista pubblicata in data 14/07/2011 da “Il Secolo XIX” e condannava il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati all'attore nella misura di euro 10.000,00, oltre che alla rifusione delle spese di lite, sul presupposto della natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da nel corso dell'intervista, della mancata prova da Controparte_1 parte di quest'ultimo della veridicità delle proprie affermazioni e della conseguente esclusione dell'esimente del diritto di critica. Avverso detta sentenza interponeva appello dinnanzi alla Corte di Appello di Genova
instando per la sua integrale riforma, con rigetto dell'originaria domanda Controparte_1
proposta da . Parte_1
Si costituiva nel giudizio quest'ultimo, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato e per la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1293/2020 del 30/12/2020, la Corte di Appello, ritenuto l'appello fondato, riformava la pronuncia gravata, rigettando le domande proposte da e Parte_1
condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. In particolare, la
Corte riteneva che le espressioni oggetto della doglianza dell'originario attore rappresentassero opinioni personali di per le quali fosse ravvisabile la Controparte_1 veridicità dei fatti, quanto meno “putativa”, rientrante quindi nell'esercizio del diritto di critica.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione, enucleando Parte_1
cinque diversi motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36530/2023 del 29/12/2023 accoglieva i motivi dal secondo al quarto, rigettando il primo, dichiarando assorbiti il quinto ed il sesto e rinviando la causa, per nuovo esame e per determinazione delle spese, alla Corte di Appello di “Milano”, statuizione che, a seguito di procedimento di correzione materiale, è stata corretta con successivo decreto in data 29.01.2024, con l'indicazione della Corte di Appello di Genova quale giudice competente a decidere in relazione al giudizio di rinvio.
procedeva con citazione notificata in data 28/03/2024, alla riassunzione Parte_1
dinnanzi a questa Corte, quale giudice del rinvio, (oltre che davanti alla Corte di Appello di
Milano, il cui giudizio veniva definito con la sentenza prodotta in atti n. 2481/2024 di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.) invocando, sulla base dei ritenuti esiti del giudizio di legittimità, l'accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado, con conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 3443/2016 e la condanna della controparte alla corresponsione delle spese legali del primo e secondo grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute per il giudizio di Cassazione e per quello di rinvio.
Si costituiva nel giudizio di riassunzione instando per l'integrale rigetto Controparte_1
delle domande proposte da e chiedendo la conferma della sentenza Parte_1
emessa dalla Corte di Appello di Genova.
Con ordinanza del 11/09/2024, questa Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza del 1/04/2025, concedendo i termini ex lege previsti, all'esito della quale la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Suprema con l'ordinanza n. 36530/2023 con cui ha disposto il rinvio a questa Corte di Appello ha affermato:
“7.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 51 e 598 c.p.
Il ricorrente si duole della circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto legittimamente esercitato il diritto di cronaca, in quanto il fatto attribuito era vero. Il ricorrente osserva come, sin da prima che fosse fatta l'intervista, egli aveva invece smentito ogni suo coinvolgimento con i black-block, ed aveva depositato prove documentali delle sue dichiarazioni volte a prendere le distanze da quel movimento violento.
Ed infatti.
8.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta un omesso esame, in subordine, di tali fatti, ossia della circostanza di avere più volte e chiaramente espresso la sua posizione di distacco da manifestazioni ed intenzioni violente.
9.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 51 e 595 c.p.
Si assume che, anche ammessa la veridicità della dichiarazione di non avere un proprio servizio d'ordine, non si poteva da questo fatto ricavarne un altro ben diverso, ossia che dunque era colluso con i facinorosi e che, peraltro, li invitava ad andare a Genova. Parte_1
Questi tre motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme.
Essi sono fondati.
Giova riassumere la tesi dei giudici di appello: il diritto di critica è ammesso nei limiti in cui non si attribuiscono fatti falsi (e naturalmente ci si contenga con le espressioni usate).
Il questore ha esercitato questo diritto sulla base di un fatto vero, ossia il fatto che Parte_1 ha dichiarato di non avere un servizio d'ordine in proprio e che alla sicurezza avrebbe dovuto pensarci lo Stato: questo fatto è vero, in quanto ha effettivamente pronunciato Parte_1
quelle espressioni. Il resto, ossia la circostanza che da tale dichiarazione di , il Parte_1 ha ricavato che avrebbe potuto incitare i black block a farsi vivi – data CP_1 Parte_1
l'assenza di un servizio d'ordine- che v'era dunque collusione del movimento con i violenti, tutto ciò è una semplice opinione, legittima quanto è legittima la critica.
Questo ragionamento è del tutto illogico.
Vero che, ai fini della legittimità della critica, occorre verificare se il fatto su cui è fondata è vero o è falso, ma è altresì vero che il fatto di cui va verificata la veridicità è quello ritenuto diffamatorio, quello la cui attribuzione può comportare diffamazione, non un qualsiasi altro,
e nemmeno un fatto da quello presupposto. non si è doluto della circostanza che il questore gli ha attribuito la frase “non Parte_1 abbiamo noi un servizio d'ordine, ci pensi lo Stato”; si è doluto della circostanza che gli è stato attributo un determinato e diverso comportamento, da quella frase dedotto: che egli in tal modo incitava i facinorosi a presentarsi alla manifestazione e che dunque era in un certo senso colluso con costoro. Ed ognuno vede come il fatto, la cui verità andava verificata, non era quello presupposto (dichiarazione di non avere un proprio servizio d'ordine), bensì quello che da tale fatto presupposto veniva indotto, ossia: in tal modo tu agevoli azioni violente, inviti i teppisti a venire alla manifestazione.
Altro evidente errore logico è quello di avere ritenuto che da un fatto (la dichiarazione di non avere un proprio servizio d'ordine) il questore ha infierito una mera opinione, senza tener conto che invece, partendo da un fatto (la dichiarazione di ), si inducono altri fatti, Parte_1
non opinioni: il questore ha attribuito, per induzione, un fatto diverso da quello presupposto, ossia: dunque stai incitando i violenti a partecipare alla manifestazione.
L'errore logico sta nel fatto di non avere individuato il fatto rilevante: la verifica della veridicità del fatto va effettuata rispetto a quello, tra i fatti, la cui attribuzione comporta diffamazione,
e non rispetto ad altri fatti, magari presupposti o che costituiscono il precedente logico di quello diffamante.
Per dire meglio: il dichiarante, dato un fatto certo- ossia la dichiarazione di circa Parte_1
l'assenza di un proprio servizio di ordine- ne ha ricavato un altro incerto-ossia che in tal modo incitava i violenti a partecipare. Parte_1
Ora, si capisce chiaramente come, in questo ragionamento, da un fatto ne è indotto un altro, ed è quello indotto di cui si duole il ricorrente, e rispetto al quale va fatta la valutazione circa la sua portata diffamatoria.
I giudici di appello confondono chiaramente fatti con opinioni: se da una dichiarazione (che pure è un fatto) si induce un legame tra due gruppi di persone, o si induce un effetto dell'uno
( ) sull'altro (i black – Block), si induce un altro fatto: che poi l'induzione in sé sia Parte_1
frutto di una opinione è altro discorso, e non bisogna confondere i fatti con il nesso che - mediante opinione- tra quei fatti di istituisce.
E' mediante una opinione che il questore ha indotto da un fatto (la dichiarazione di ) Parte_1
un altro fatto (che costui incitava i violenti a partecipare), ma i fatti restano fatti e le opinioni pure.
Attribuire a taluno di avere incitato alla violenza, o di essere colluso con violenti significa attribuirgli dei fatti, ossia precise circostanze che delimitano comportamenti ed azioni: se poi
l'attribuzione di questi fatti è frutto di opinione è questione irrilevante ai fini che ci occupa. Un banale esempio può chiarire: se taluno vede aggirarsi vicino ad una casa dove è CP_3
stato commesso un furto, e di conseguenza lo accusa di essere lui il ladro, il fatto diffamante, della cui verità ci si deve occupare, è l'accusa di avere rubato, non quella (fatto presupposto all'aver rubato) di trovarsi nelle vicinanze della casa. E che questa induzione sia frutto di una opinione o sia governata da oggettivi elementi o da leggi scientifiche, non comporta che il procedimento induttivo vada confuso con i suoi risultati.
La conseguenza è dunque che la portata diffamatoria della opinione espressa dal questore va verificata non già considerando quale fatto diffamatorio la dichiarazione del ricorrente
(“non abbiamo servizio d'ordine”), ma considerando se sia diffamatoria l'attribuzione a costui del diverso fatto, da quella dichiarazione indotto, circa l'esistenza di un legame con i facinorosi, o circa l'incitamento a partecipare alla manifestazione rassicurandoli. E' di questo fatto, indotto dal dichiarante, che il ricorrente si duole, non di avere reso una dichiarazione circa la mancanza di un proprio servizio di ordine: la legittimità del diritto di critica va valutata tenendo conto che il fatto che, mediante tale critica, è attribuito all' , è di avere Parte_1 influenzato un comportamento violento: che è ciò di cui si duole il ricorrente”.
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è vincolata al dictum della Corte Suprema ai sensi dell'art. 384 c.p.c. per cui “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
Giova ricordare il contenuto dell'intervista di cui è causa e le espressioni di CP_1
secondo cui “ invece aveva annunciato: <
[...] Parte_1 servizio d'ordine interno, tocca allo Stato garantire la sicurezza>>. Da queste parole avremmo già dovuto capire che c'era una componente del movimento no global che intendeva utilizzare i black bloc”. Cosa intende dire? “Se gli organizzatori di una manifestazione creano un servizio d'ordine manifestano la volontà di non accettare atti di violenza. Quando annunciava, al contrario, che il servizio d'ordine non ci sarebbe Parte_1
stato, mandava un segnale ai black bloc. Il segnale era: venite tranquilli, venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi”.…. “Si, i black bloc non erano infiltrati, erano stati invitati. E gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”
Questa Corte, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema, è investita della valutazione “circa la…portata diffamatoria” (pag. 8 dell'ordinanza della Corte Suprema) del “fatto” dedotto da da quello “presupposto” (dichiarazione di di Controparte_1 Parte_1 non avere un proprio servizio d'ordine), e quindi del “fatto” riferito da al Controparte_1
giornalista ed attribuito ad di aver agevolato azioni violente, aver invitato i Parte_1
teppisti a venire e partecipare alla manifestazione, di aver incitato i black blok farsi vivi (in tal senso la Corte Suprema), nonché della verifica della “veridicità” del “fatto” “ritenuto diffamatorio” (pag. 7 dell'ordinanza della Corte Suprema).
Tali accertamenti rimessi alla valutazione di questa Corte, debbono partire dalla statuizione della Corte Suprema, sopra anticipata, per cui il vice questore vicario ha attribuito CP_1
a , per induzione, un “fatto” diverso da quello presupposto e non ha inferito Parte_1
una mera opinione personale.
Ciò premesso, osserva questa Corte che va riconosciuta la natura diffamatoria delle espressioni riferite da a in quanto lesive del suo onore Controparte_1 Parte_1
e della sua reputazione. Il “fatto” che si addebita all'attore in riassunzione è quello di aver condiviso moralmente se non addirittura favorito la commissione di atti di violenza da parte di un numero indeterminato di persone, invitate “in massa” a venire “attrezzati” alle manifestazioni. La gravità delle accuse mosse dall' , del resto, è percepita dallo Parte_1 stesso che fin dall'inizio del giudizio di primo grado ha negato di aver Controparte_1 attribuito ad alcuna responsabilità in ordine ai reati commessi dai black bloc, “né Parte_1
avrebbe ipotizzato dei collegamenti organici tra le frange violente ed il GSF, tramite il portavoce (pag. 43-45 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado), aggiungendo che l'espressione “mandava un segnale” era differente da quella di “intendeva mandare un segnale” ai black bloc, così – afferma - astenendosi dal voler addebitare ad Parte_1
alcuna intenzionalità di chiamata dei black bloc.
[...]
Premesso – rileva la Corte - che anche letteralmente non si percepisce la differenza proposta dalla Difesa di risultando dalla piana lettura dell'espressione Controparte_1 che egli ha chiaramente imputato a l'aver inviato un segnale ai facinorosi di Parte_1
partecipare alle manifestazioni organizzate dal GSF, si osserva che le espressioni addebitate all' consistite nell'aver invitato in massa i facinorosi a venire Parte_1
“tranquilli,… in massa,… attrezzati,… tra noi” ben possono essere lette come attribuzione di specifici fatti suscettibili di configurare un concorso o un favoreggiamento nelle azioni violente commesse dai black bloc, veicolando l'informazione che abbia in Parte_1
tal modo agevolato, appunto, le suddette azioni violente, invitato ed incitato i teppisti a partecipare alla manifestazione rassicurandoli, e financo quella per cui questi avesse un legame e fosse colluso con loro. Come affermato dalla Corte Suprema a Controparte_1 attribuito ad , così chiaramente indicato nominativamente nell'intervista, dei fatti Parte_1
specifici di indubbia valenza diffamatoria - in sé offensivi che altrimenti non avrebbe senso l'invocazione dell'esimente da parte del convenuto – integranti financo una rilevanza penale quale, appunto, il concorso e/o il favoreggiamento dei reati commessi dai black bloc nei giorni della manifestazione del G8, tanto che su detti fatti la successiva verifica giudiziale è poi sfociata nell'accertamento penale e nella condanna di alcuni dei manifestati per i reati di devastazione e saccheggio (Cass. n. 42130/2012), fornendo l'intervista, quanto alla persona di , una lettura inveritiera in chiave retrospettiva. Parte_1
A questo riguardo, ed in secondo luogo, è dato riscontrare l'assenza di una condizione imprescindibile per l'invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, ossia la verità del fatto sul quale si innesta l'attribuzione ad del “fatto” derivato da parte di Parte_1
di cui di discute. Controparte_1
In materia di diritto di critica, consistente nel giudizio necessariamente soggettivo rispetto ai fatti riportati, la verità degli stessi, seppur non deve essere intesa in senso rigorosamente oggettivo come accade nel diritto di cronaca, costituisce comunque un requisito essenziale perchè l'articolo lesivo della reputazione del soggetto interessato non assuma carattere antigiuridico e dunque non si ponga in conflitto con i principi dell'ordinamento giuridico.
Si tratta di un indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in materia di diffamazione a mezzo stampa ha affermato: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive”(Cfr fra tante Cass. Civ. Ord. 25420/2017; n. 19204/2023).
In altre parole, la critica è lecita e non configura un'ipotesi di diffamazione soltanto qualora il commento o l'opinione espressa dall'autore rispettino un nucleo di verità, dovendosi tradurre in un giudizio soggettivo avente ad oggetto un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali. E' necessario in sostanza un onere di previo riscontro della rispondenza al vero di quanto asserito.
Ebbene, i fatti addebitati ad quale conseguenza del fatto presupposto (la mancata Parte_1 predisposizione di un servizio d'ordine rimesso allo Stato), ossia quelli ritenuti diffamatori sopra menzionati, sono privi di alcuna concatenazione logica con il fatto costituente la premessa del ragionamento e sono privi di riscontro. Non è emerso dall'istruttoria, né quindi è stato provato dal convenuto, che abbia posto in essere alcuno dei Parte_1
comportamenti che gli ha addebitato, ossia, come riassume la Cassazione, Controparte_4
di aver incitato i facinorosi a presentarsi alla manifestazione, i black blok a farsi vivi, di avere un legame con i facinorosi invitandoli “a partecipare alla manifestazione, rassicurandoli”, essendo al contrario emerso che aveva ripetutamente affermato, prima delle Parte_1
giornate del 19, 20 e 21 luglio 2001, che le manifestazioni dovevano essere pacifiche e che andavano escluse le frange più estreme ed isolati i violenti. Le stesse pubblicazioni dell'epoca prodotte da (nelle quali si dà atto della dichiarazione Controparte_1 dell' che il GSF non avrebbe organizzato alcun servizio d'ordine), come messo in Parte_1 rilevo dalla Difesa dell'attore in riassunzione, contengono, altresì, le proclamazioni pubbliche e pacifiste del portavoce dell'associazione ( “Il superpoliziotto e le Parte_2 tute in grigio”, pubblicato su “La Repubblica” del 25.06.2001, doc.6 fasc.1° grado CP_1
“Gli autonomi: toglietevi le tute bianche”, pubblicato su “Il Secolo XIX” del CP_5
12.07.2001, doc.9 fasc.1° grado Alberto Puppo “Così assedieremo il G8”, CP_1 pubblicato su “La Repubblica” del 12.07.2001” doc. 8 fasc.1° grado CP_1 Parte_3
“Mutande, servizio d'ordine e azioni”, in “Genova. Mente locale” del 12.07.2001, doc.
[...]
7 fasc.1° grado “Attacco alla zona rossa, anti G8 in ordine sparso” CP_1 Controparte_6 pubblicato su “L'Unità” del 12.07.2001, doc. 10, fasc.1° grado , e non forniscono CP_1
quindi elemento di giustificazione a sostegno delle diffamazioni espresse.
Le prove orali assunte in Tribunale (cfr. teste ), hanno consentito Testimone_1 Tes_2 di accertare che negli incontri preparatori del vertice che si tennero con le forze dell'ordine fu chiarito dai rappresentanti delle associazioni aderenti al GSF che questi non si sarebbe dotato di un servizio d'ordine, circostanza che fu portata a conoscenza direttamente del capo della polizia dr. il quale assicurò i rappresentanti del GSF che era compito CP_7 delle Forze dell'Ordine reprimere o isolare i manifestanti violenti e separarli da quelli pacifici, ma null'altro è emerso che consenta di fornire la prova dei fatti addebitati al convenuto.
Parte convenuta in riassunzione afferma che la vicenda va inquadrata nell'ambito della critica politica, e che, quindi, occorre tener conto delle peculiarità della relativa disciplina, in ragione del ruolo ricoperto da di portavoce del GSF, motivo per cui egli è Parte_1 stato citato nell'intervista in questione, nonché di notissimo europarlamentare. Secondo, poi, parte convenuta in riassunzione, dovrebbe tenersi conto, al fine di valutare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, del contesto in cui sono state rese le dichiarazioni di pronunciate in realtà per spiegare un errore di sottovalutazione da parte Controparte_1 delle forze dell'ordine che poteva derivare dall'annuncio di , e richiama, altresì, a Parte_1 sostegno del proprio assunto le prove “giudiziarie” dell'accoglienza fornita ai violenti nelle strutture del GSP, ossia a) il furgone con le mazze;
b) i black bloc allo stadio Carlini;
c) il gruppo anarchico SMASH alla scuola Diaz;
d) il rifugio dei black bloc nella struttura GSF di piazzale M. L. King, nonché quali altri fatti/verità “documentati”: le conseguenze della mancanza del servizio d'ordine, la cui scelta non era solo dovuta solo alla cultura della non violenza, come affermato da , ma tra contrasti di opinioni, ad altre ragioni;
- il Parte_1
linguaggio violento del Movimento (in particolare le dichiarazioni di;
- i Testimone_3 documenti della Commissione Parlamentare d'inchiesta (da cui emergeva anche l'anima violenta ed eversiva dei manifestanti di piazza).
L'assunto difensivo del convenuto è infondato.
Se è vero che un uomo politico è più esposto del comune cittadino alle critiche e ai giudizi della opinione pubblica, in ragione del mandato rappresentativo che ha ricevuto e, dunque, della necessità di rendere conto del suo operato, non va dimenticato che la critica è valutazione argomentata di condotte, espressioni e/o idee. Perché vi sia esercizio del diritto di critica, è necessario che il giudizio (anche severo, anche irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto, come sopra anticipato. Altrimenti, il fatto rappresenta niente altro che occasione e pretesto per esprimere e/o sfogare sentimenti ostili e/o offensivi verso persone che con esso non hanno relazione. Nel caso in esame, ove oltretutto non si tratta, come afferma la Corte Suprema, dell'espressione di un giudizio, ma dell'attribuzione di fatti, vengono imputati ad , appunto, dei fatti ben specifici che Parte_1 non trovano alcun addentellato nell'istruttoria documentale e/o testimoniale svolta, neppure in termini di verità putativa. Le espressioni diffamatorie non si limitano a generiche considerazioni sulla gestione deficitaria della manifestazione e sulla decisione della mancata previsione di un servizio d'ordine da parte degli organizzatori, ma si traducono, giova ribadire, nell'enunciazione di un fatto specifico e nella sua specifica attribuzione ad una persona (avere l incitato, invitato i facinorosi a partecipare alla Parte_1
manifestazione), astrattamente suscettibile di essere verificato secondo le categorie del vero/falso e dimostrabile in via testimoniale o documentale, ma per quanto detto rimasto privo di riscontri. La tesi difensiva della parte convenuta è diretta a dimostrare in via generale la contiguità tra settori del GSF e settori violenti, ma nel caso in esame, come affermato dalla Difesa dell'attore, non si tratta di accertare se tra i molteplici gruppi associativi, nazionali e internazionali, che hanno aderito al GSF e partecipavano alle manifestazioni, ve ne erano alcuni che avevano avuto un collegamento, una commissione o una collusione con gruppi violenti, ma di accertare se vi fosse un legame, un collegamento o un rapporto di collusione di con i violenti, o se egli li avesse intenzionalmente agevolati, Parte_1
secondo la precisa attribuzione di tali fatti che emerge dalla lettura delle dichiarazioni rese dall'intervista di e dal dictum della Corte Suprema, circostanza non Controparte_1
emersa, oltre che primariamente esclusa dallo stesso nelle difese iniziali. CP_1
Ne consegue che deve essere accolta la domanda di contro Parte_1 CP_1 con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno che va
[...] liquidato in conformità alla domanda/richiesta dell'originario attore di conferma delle statuizioni del Tribunale di Genova di cui alla sentenza n. 3443/2016, che ha liquidato in suo favore la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza, somma già corrisposta da poi restituita a quest'ultimo da a seguito Controparte_1 Parte_1
della sentenza della Corte di Appello di Genova, nel medesimo importo di cui sopra.
L'importo liquidato in primo grado dal Tribunale di Genova e richiesto da parte attrice appare congruo (e finanche contenuto alla luce dei criteri individuati dalle tabelle milanesi), tenuto conto della notorietà del diffamante e del diffamato, della diffusione delle notizie sull'edizione del quotidiano “Il Secolo XIX” a tiratura nazionale, anche se con particolare e grande diffusione sul territorio regionale e genovese ove si sono svolti i fatti e gli eventi cui si riferisce la diffamazione;
della natura delle offese, di particolare gravità in quanto potenzialmente aventi una rilevanza penale.
Può quindi essere accolta la domanda dell'attore riassunzione, ritenendo la Corte che possa essere confermata anche l'entità del compenso, conforme ai criteri del decreto ministeriale
D.M. n. 55/2014, liquidato dal Tribunale di Genova a titolo di spese legali del giudizio di primo grado.
Le spese di lite di tutti i successivi gradi del giudizio seguono la soccombenza, e sono a carico di Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo Controparte_1
scaglione del decisum in base ai valori medi, con eccezione della fase di trattazione/istruttoria che si liquida nei valori minimi per il giudizio di appello e di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 36530/2023, depositata in data 29/12/2013, così decide:
-in accoglimento della domanda proposta da con l'atto di citazione di primo Parte_1
grado, conferma le statuizioni del Tribunale di Genova di cui alla sentenza n.3443/2016 e, per l'effetto, condanna il convenuto in riassunzione corrispondere, e Controparte_1 quindi a restituire all'attore in riassunzione la somma di € 26.635,49 (di cui Parte_1
€ 10.998,01 per sorte ed €.15.634,98 per spese legali relative al primo e secondo grado del giudizio) da quest'ultimo versata in data 21.01.2021, in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1293/2020 oltre interessi come per legge a far data dal 22.01.2021;
-condanna il convenuto in riassunzione l pagamento in favore dell'attore Controparte_1
in riassunzione delle spese di lite del giudizio di appello che liquida in euro Parte_1
4.888,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.082,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
nonché del giudizio di rinvio, che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 15/4/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno