Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3829/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORRADINI OBERDAN
RB UR, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Parte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
17/09/2024 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6223/2023 definita con sentenza n. 2122/2023
pubblicata il 12/12/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
impegnandosi a comunicarsi ogni mutamento di indirizzo e ad assicurarsi la reperibilità telefonica per ogni comunicazione riguardante i figli.
pagina 2 di 5 2) La casa coniugale, (c.a.p.: 41053) NE (MO) sita alla via Grizzaga n°135, condotta in comodato d'uso, rimane di fatto assegnata alla moglie, Il marito si è già trasferito come da autorizzazione della sentenza di separazione.
Per 3) Il padre si impegna a corrispondere direttamente ai figl ed
€.200,00= mensili, rivalutabili annualmente ai sensi dei coefficienti Per_2
Istat, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario entro il 15 di ogni mese.
4) Restano inoltre a carico dei coniugi al 50%, le spese mediche straordinarie e le altre spese previste dal protocollo, vale a dire:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero pagina 3 di 5 e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
5) Gli stessi coniugi dichiarano di non avanzare reciproche pretese di mantenimento essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento ciascuno con redditi propri e di aver già sciolto la comunione legale dei beni, dandosi atto che, ad oggi, non sussistono reciproche pretese o diritti creditori, per alcun titolo, causa e/o ragione e, in ogni caso, dichiarano espressamente di rinunciarvi;
6) L'assegno unico verrà percepito dalla moglie.
7) I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per motivi di lavoro e/o turismo.
8) I coniugi concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esprimono, sin d'ora, l'intenzione di non volersi riconciliare e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale adito.
9) Le spese della procedura restano a carico del marito. ”
P.Q.M
pagina 4 di 5 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MARANELLO
(MO) il 06/01/2000 fra nato a [...] il Parte_1
12/01/1969 e UR RB nata a [...] il [...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune, Anno 2000 Atto n. 1 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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