Decreto cautelare 1 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2022, proposto da
RO IO, RE ER, LI IC, AN ZA, UC AG, OY GA LA, AL OR, LA IN, LA RT, IU HE, ON AS, NA CI, LA IP, IS AM, VA IO, AN AN, NT UO, IO UG, CA RE, RI FA, AN US, RG CA, MA IA EL, NO BO, TO CC, LL SI, TO SI, RO AN, BE OT, VA TI MA, RI LE, VI GO, VI AP, TO TA, AN NI, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Gianluca Piccinni, Federico Tedeschini, Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;
contro
Presidenza del SI dei ministri, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della circolare del Ministero della giustizia del 13 gennaio 2022 che ha istituzionalizzato l’obbligo del green pass rafforzato per l’accesso degli avvocati sopra i 50 anni di età nei tribunali, e di tutti gli atti applicativi della medesima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del SI dei ministri e del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, veniva rigettata con ordinanza non riformata in appello (v. Cons. Stato, sez. III, ord., 22 luglio 2022, n. 3237 che dichiarava improcedibile l’appello cautelare)
4. Con memoria depositata il 10 marzo 2025, parte ricorrente rappresentava di non avere piú interesse all’annullamento dell’atto gravato: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 30 maggio 2025.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De IA, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO