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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13977/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13977/2020 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Michele Rondinelli
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice: precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Per parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
CP_
ha convenuto in giudizio (nel prosieguo ) deducendo che: a) in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Contr data 20.5.2015, egli aveva sottoscritto con la (nel prosieguo anche Controparte_2 contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di mutuo n. 148941 stipulato con Banca
24 – 7 s.p.a. in data 29.4.2004; b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito Contr CP_ alla polizza di tutela legale n. 91/M10282700 contratta dalla con , avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle Contr controversie promosse sulla base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore, unitamente alla co-mutuataria , il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo (n.r.g. Controparte_3
3038/16), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 1840/19 aveva rigettato le domande condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite;
d)
CP_ nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza.
L'attore ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi €
19.969,51 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo: CP_1
1) l'inoperatività della polizza non essendosi verificato un sinistro rientrante nella garanzia;
ha evidenziato, in particolare, che la sentenza n. 1840/2019 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, aveva rigettato le domande degli attori per aver dichiarato la convenuta priva di legittimazione passiva essendo CP_4 emerso che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della legge n. 130/1999, il credito della sorto nei confronti degli Controparte_5
attori con la stipula del predetto mutuo era stato ceduto a 24-7 Finance s.r.l. Sostiene, CP_ pertanto, che, nel caso in esame, non si sarebbe verificato un sinistro rientrante in garanzia non avendo gli attori promosso alcuna azione giudiziaria nei confronti di
24-7 Finance S.r.l., istituto di credito titolare del ragioni di credito di cui al contratto
Contr di mutuo oggetto di analisi contabile da parte di in forza del contratto Gold dedotto in giudizio;
pagina 2 di 6 2) la prescrizione del diritto. Deduce, in particolare, che l'art. 13, secondo comma, della polizza prevedeva espressamente che “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso a cura Parte_2
dell'assicurato”, che il I comma del medesimo articolo precisava che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse
“cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte
Contr redigere da , che, infine, l'appendice 1 alla polizza assicurativa prevedeva che, nel caso in cui non fosse stata disposta la consulenza, l'insorgenza del sinistro decorreva dal momento del diniego dell'accertamento peritale (testualmente “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CT per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”), che, pertanto, avendo nel caso di specie il giudice rigettato l'istanza volta alla nomina del CT con ordinanza del 12.12.2017 ed essendo stata comunicata la denuncia del sinistro alla compagnia solo il
20.12.2019, il diritto all'indennizzo doveva ritenersi prescritto, anche ai sensi dell'art. 2952 II comma c.c.;
3) l'inoperatività della polizza in assenza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
4) l'inoperatività della polizza, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della contraente Contr
la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
CP_
ha contestato, infine, l'importo richiesto evidenziando, in subordine, che l'importo eventualmente riconosciuto doveva comunque essere ridotto del 50% in ragione del fatto che parte soccombente nel giudizio contro l'istituto di credito era anche , la Controparte_3
quale non era beneficiaria della polizza di tutela legale.
pagina 3 di 6 Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16.1.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda va rigettata.
Contr L'art. 14 del contratto sottoscritto tra l'attore e (doc. 1 attore) richiama espressamente il contenuto della polizza nello stesso si legge “Il cliente aderisce in qualità di CP_6
Assicurato alla polizza Tutela Legale che ha come contraente e Compagnia Controparte_2
di Assicurazione la spett.le [….] La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di € CP_1
100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria […] promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”. Controparte_2
L'art. 13 della polizza tutela legale (doc. 2 attore) prevede poi espressamente che
“L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da Contr
[…]” ; nella successiva appendice (sempre doc. 2) è aggiunto che nel rischio assicurato rientra anche l'ipotesi del “mancato accesso alla CT per quei casi nei quali il Magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”.
Ora, nel caso di specie non può ritenersi realizzato il sinistro oggetto di copertura posto che dalla lettura della sentenza (doc. 11 attore) si evince che le domande formulate sono state rigettate ritenendo il giudice fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da sulla base, peraltro, della mancata tempestiva specifica contestazione da Controparte_4
parte del difensore degli attori del fatto posto da a fondamento della Controparte_4
eccezione, ovvero della cessione, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della legge n. 130/1999, del credito sorto nei confronti degli attori con la stipula del mutuo da a 24-7 Finance s.r.l. Controparte_5
Si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento: “In sede di prima udienza gli attori hanno genericamente contestato la comparsa di costituzione e risposta, senza nulla dedurre in
pagina 4 di 6 modo specifico in ordine all'eccezione formulata dalla convenuta;
tale eccezione è stata rinnovata dalla banca nella stessa prima udienza senza che ne conseguisse una contestazione circostanziata da parte degli attori (cfr. verbale del 20 dicembre 2016); […] In ordine a tale eccezione, gli attori nulla hanno dedotto nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. […]
Solo con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., vale a dire la memoria deputata in modo esclusivo alle indicazioni di prova contraria, gli attori hanno dedotto che il
28 novembre del 2014 ha acquistato da 24-7 Finance s.r.l. un Controparte_7
portafoglio di crediti in cui sono esplicitamente ricompresi anche mutui i cui crediti sono stati ceduti da Banca 24- 7 S.p.a. alla 24-7 Finance s.r.l., come risulta dall'estratto della Gazzetta
Ufficiale del 9 dicembre 2014 [….] In ordine alla mancata contestazione tempestiva dei fatti dedotti dalla convenuta nella comparsa di costituzione, vale precisare che tali fatti sono divenuti pacifici, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, in tal modo consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere un fatto espunto dal novero dei fatti bisognevoli di prova (ecco perché può dirsi che il principio di non contestazione non rappresenta una prova legale o una inversione dell'onere probatorio, essendo piuttosto un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati da parte avversa)”.
Ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per mera completezza (Si legge testualmente nella sentenza “8. A mero fine di completezza: infondatezza delle domande attoree formulate in via principale. Ribadito che le domande degli attori devono essere rigettate per carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, a mero fine di completezza della presente motivazione, visto l'impegno argomentativo degli attori, vale Contr precisare che, quand'anche fosse stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva di le domande sarebbero state rigettate per i motivi che seguono.”) il giudice ha affrontato le doglianze degli attori ritenendole infondate non condividendo le risultanze della perizia redatta Contr da doglianze che il giudice ben avrebbe potuto non esaminare anche in base al noto principio della c.d. ragione più liquida ripetutamente affermato dalla S.C.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per le fasi di pagina 5 di 6 studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria in assenza di istruttoria e
CP_ considerato il deposito da parte di della sola memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3387,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 15/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13977/2020 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Michele Rondinelli
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice: precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Per parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
CP_
ha convenuto in giudizio (nel prosieguo ) deducendo che: a) in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Contr data 20.5.2015, egli aveva sottoscritto con la (nel prosieguo anche Controparte_2 contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di mutuo n. 148941 stipulato con Banca
24 – 7 s.p.a. in data 29.4.2004; b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito Contr CP_ alla polizza di tutela legale n. 91/M10282700 contratta dalla con , avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle Contr controversie promosse sulla base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore, unitamente alla co-mutuataria , il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo (n.r.g. Controparte_3
3038/16), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 1840/19 aveva rigettato le domande condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite;
d)
CP_ nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza.
L'attore ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi €
19.969,51 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo: CP_1
1) l'inoperatività della polizza non essendosi verificato un sinistro rientrante nella garanzia;
ha evidenziato, in particolare, che la sentenza n. 1840/2019 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, aveva rigettato le domande degli attori per aver dichiarato la convenuta priva di legittimazione passiva essendo CP_4 emerso che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della legge n. 130/1999, il credito della sorto nei confronti degli Controparte_5
attori con la stipula del predetto mutuo era stato ceduto a 24-7 Finance s.r.l. Sostiene, CP_ pertanto, che, nel caso in esame, non si sarebbe verificato un sinistro rientrante in garanzia non avendo gli attori promosso alcuna azione giudiziaria nei confronti di
24-7 Finance S.r.l., istituto di credito titolare del ragioni di credito di cui al contratto
Contr di mutuo oggetto di analisi contabile da parte di in forza del contratto Gold dedotto in giudizio;
pagina 2 di 6 2) la prescrizione del diritto. Deduce, in particolare, che l'art. 13, secondo comma, della polizza prevedeva espressamente che “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso a cura Parte_2
dell'assicurato”, che il I comma del medesimo articolo precisava che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse
“cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte
Contr redigere da , che, infine, l'appendice 1 alla polizza assicurativa prevedeva che, nel caso in cui non fosse stata disposta la consulenza, l'insorgenza del sinistro decorreva dal momento del diniego dell'accertamento peritale (testualmente “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CT per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”), che, pertanto, avendo nel caso di specie il giudice rigettato l'istanza volta alla nomina del CT con ordinanza del 12.12.2017 ed essendo stata comunicata la denuncia del sinistro alla compagnia solo il
20.12.2019, il diritto all'indennizzo doveva ritenersi prescritto, anche ai sensi dell'art. 2952 II comma c.c.;
3) l'inoperatività della polizza in assenza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
4) l'inoperatività della polizza, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della contraente Contr
la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
CP_
ha contestato, infine, l'importo richiesto evidenziando, in subordine, che l'importo eventualmente riconosciuto doveva comunque essere ridotto del 50% in ragione del fatto che parte soccombente nel giudizio contro l'istituto di credito era anche , la Controparte_3
quale non era beneficiaria della polizza di tutela legale.
pagina 3 di 6 Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16.1.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda va rigettata.
Contr L'art. 14 del contratto sottoscritto tra l'attore e (doc. 1 attore) richiama espressamente il contenuto della polizza nello stesso si legge “Il cliente aderisce in qualità di CP_6
Assicurato alla polizza Tutela Legale che ha come contraente e Compagnia Controparte_2
di Assicurazione la spett.le [….] La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di € CP_1
100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria […] promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cliente”. Controparte_2
L'art. 13 della polizza tutela legale (doc. 2 attore) prevede poi espressamente che
“L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da Contr
[…]” ; nella successiva appendice (sempre doc. 2) è aggiunto che nel rischio assicurato rientra anche l'ipotesi del “mancato accesso alla CT per quei casi nei quali il Magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”.
Ora, nel caso di specie non può ritenersi realizzato il sinistro oggetto di copertura posto che dalla lettura della sentenza (doc. 11 attore) si evince che le domande formulate sono state rigettate ritenendo il giudice fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da sulla base, peraltro, della mancata tempestiva specifica contestazione da Controparte_4
parte del difensore degli attori del fatto posto da a fondamento della Controparte_4
eccezione, ovvero della cessione, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della legge n. 130/1999, del credito sorto nei confronti degli attori con la stipula del mutuo da a 24-7 Finance s.r.l. Controparte_5
Si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento: “In sede di prima udienza gli attori hanno genericamente contestato la comparsa di costituzione e risposta, senza nulla dedurre in
pagina 4 di 6 modo specifico in ordine all'eccezione formulata dalla convenuta;
tale eccezione è stata rinnovata dalla banca nella stessa prima udienza senza che ne conseguisse una contestazione circostanziata da parte degli attori (cfr. verbale del 20 dicembre 2016); […] In ordine a tale eccezione, gli attori nulla hanno dedotto nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. […]
Solo con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., vale a dire la memoria deputata in modo esclusivo alle indicazioni di prova contraria, gli attori hanno dedotto che il
28 novembre del 2014 ha acquistato da 24-7 Finance s.r.l. un Controparte_7
portafoglio di crediti in cui sono esplicitamente ricompresi anche mutui i cui crediti sono stati ceduti da Banca 24- 7 S.p.a. alla 24-7 Finance s.r.l., come risulta dall'estratto della Gazzetta
Ufficiale del 9 dicembre 2014 [….] In ordine alla mancata contestazione tempestiva dei fatti dedotti dalla convenuta nella comparsa di costituzione, vale precisare che tali fatti sono divenuti pacifici, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, in tal modo consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere un fatto espunto dal novero dei fatti bisognevoli di prova (ecco perché può dirsi che il principio di non contestazione non rappresenta una prova legale o una inversione dell'onere probatorio, essendo piuttosto un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati da parte avversa)”.
Ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per mera completezza (Si legge testualmente nella sentenza “8. A mero fine di completezza: infondatezza delle domande attoree formulate in via principale. Ribadito che le domande degli attori devono essere rigettate per carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, a mero fine di completezza della presente motivazione, visto l'impegno argomentativo degli attori, vale Contr precisare che, quand'anche fosse stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva di le domande sarebbero state rigettate per i motivi che seguono.”) il giudice ha affrontato le doglianze degli attori ritenendole infondate non condividendo le risultanze della perizia redatta Contr da doglianze che il giudice ben avrebbe potuto non esaminare anche in base al noto principio della c.d. ragione più liquida ripetutamente affermato dalla S.C.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per le fasi di pagina 5 di 6 studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria in assenza di istruttoria e
CP_ considerato il deposito da parte di della sola memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3387,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 15/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6