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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9418 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
3795 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1970 e residente ivi al Corso San Giovanni n. 476, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._2
Carriera Grande n. 32 e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma;
134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/0097489 oppure all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castellano (C.F. ), e C.F._4 con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Napoli, alla via G. Orsini, 42, in virtù di procura depositata telematicamente.
NONCHÈ
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, sedente per la carica in Roma alla Via Circonvallazione Clodia n.
163/167 (00195)
1 (c.f.: ), in persona dell'omonimo Controparte_3 P.IVA_2 titolare, sedente in Crotone alla Piazza Immacolata n. 1 (88900)
(c.f.: ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 P.IVA_3 sedente in Milano alla Via Enrico Cialdini n. 98 (20161)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.25 la ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver lavorato dal 12/01/2021 al 28/02/2022 alle dipendenze della convenuta “
[...]
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time, CP_2 più volte prorogato, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
− dall'01/03/2022 al 30/11/2023 alle dipendenze della convenuta “ Controparte_3
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 2), in modalità
[...] part time, più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL Commercio –
Terziario, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
− dall'01/02/2024 al 31/10/2024 alle dipendenze della convenuta “ Parte_2
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 3), in modalità full time,
[...] più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL Commercio – Terziario, quale promoter;
La ricorrente riferiva di avere lavorato dal 12/01/2021 al 31/10/2024, senza soluzione di continuità alle dipendenze del convenuto , titolare di Controparte_1 fatto degli esercizi commerciali di rivendita apparecchi acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito”, presso cui la ricorrente prestava ininterrottamente la propria attività lavorativa durante l'intero predetto periodo, sempre secondo le modalità della subordinazione, anche nel corso del periodo “non coperto” formalmente dalla stipula di un contratto di lavoro, ossia dall'01/12/2023 al 31/01/2024; rappresentava di essere stata assunta da il 15/12/2020, Controparte_1 presso il già citato centro di San Giorgio a Cremano, alla presenza di Persona_1
(gestore del Centro per l'Udito di Napoli, alla Via Acquaviva), Persona_2
(responsabile delle segretarie) e tale Per_3
2 aggiungeva che il convenuto impartiva le direttive generali nei Controparte_1 confronti della ricorrente oltre che delle altre impiegate, durante l'intero periodo dal
12/01/2021 al 31/10/2024; le direttive specifiche venivano impartite da Per_1
, responsabile del Centro Per l'Udito in Napoli alla Via Acquaviva, che – con
[...] riferimento ad entrambi i centri di applicazione – le impartiva gli appuntamenti da prendere con frequenza settimanale;
la ricorrente riferiva di avere svolto mansioni da addetta ASL: contattava nominativi indicati dal datore di lavoro, proponendo di seguirli nella pratica presso l'ASL territorialmente competente, propedeutica all'acquisto degli apparecchi acustici
(presso il Centro per l'Udito), e concordando con loro i relativi appuntamenti ai quali li accompagnava personalmente;
dal 12/01/2021 al 31/10/2024 la ricorrente dichiarava di aver lavorato costantemente dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:30 nonché dalle 15:00 alle
18:30, per un totale di 40 ore settimanali percependo una retribuzione quantificata unilateralmente ex adverso secondo criteri imprecisati e/o comunque nei termini di cui alle buste paga.
Tanto premesso, chiedeva:
“accertare e dichiarare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia;
2) dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV Livello del CCNL
Terziario – Confcommercio a far data dal 12/05/2021 e/o da quella (e/o quelle) data
(e/o date) ritenuta/e di giustizia;
3) in ogni caso, condannare le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione al pagamento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL di settore, del complessivo importo pari ad € 54.441,44,
a titolo di differenze retributive (di cui € 6.461,38 a titolo di TFR), ovvero di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come da conteggi in calce al presente ricorso (da pagina 17 a pagina 41) per formarne parte integrante;
3 4) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva solo che rilevava di non aver mai rivestito alcuna Controparte_1 carica all'interno delle diverse società convenute, né di aver rivestito la qualità di socio, di essere “soggetto del tutto estraneo alle società convenute” che, mai, dunque, avrebbe potuto impartire direttive alla ricorrente. Concludeva:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la estraneità dai fatti di causa e, quindi, il difetto di legittimazione passiva del signor
; 2) rigettare il ricorso perché carente di prova ed infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provato;
3) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio.”
Pur regolarmente citate, le società convenute non si costituivano e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi di lista, esaminate le note di trattazione scritta e di discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto accertare la “sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia” e, in caso di accertamento positivo, comprendere se ha diritto “all'inquadramento nel IV Livello del
CCNL Terziario”.
Si parta esaminando le dichiarazioni dei testi escussi.
4 riferiva: Testimone_1
“Lavorai per dal 2018 al 2024 girando per le varie sedi della Controparte_1
Campania di rivendita di apparecchi acustici con marchio Centro per l'udito. Conosco la ricorrente. Non ho contenziosi.
È vero che la ricorrente lavorava presso gli esercizi commerciali di rivendita apparecchi acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito” dal 2021 al
2024. era il capo di tutti gli esercizi commerciali e girava per i Controparte_1 singoli esercizi e certamente era presente ove vi fossero problemi.
I centri di rivendita erano a San Giorngio a Cremano, Portici, Mugnano, Giugliano,
Napoli – Vomero, Secondigliano, Vallo della Lucania ecc.
Vedevo la nel centro di San Giorgio a Cremano e di Via Acquaviva in Pt_1
Napoli e talvolta in Portici.
Non so se la ricorrente fu assunta dal Portoghese ma in genere era lui che curava i colloqui per l'assunzione.
Lavorai a San Giorgio a Cremano ma non ho mai visto firmare il contratto di lavoro.
Conosco che gestisce da sempre il centro per l'udito di via Persona_1
Acquaviva dove ha lavorato la . In quel centro era che dava Pt_1 Persona_1 direttive. Vi lavorai anche io ma non ero sottoposta alla . Il Per_1 CP_1 passava anche da quel centro dando le sue direttive alla o anche Per_1 direttamente a tutti noi.
È vero che il convenuto impartiva le direttive generali e alla Controparte_1 ricorrente e alle altre impiegate durante l'intero periodo ciò è avvenuto anche con me.
È vero che le direttive specifiche venivano impartite da , Persona_1 responsabile del Centro Per l'Udito in Napoli alla Via Acquaviva, che – con riferimento ad entrambi i centri di applicazione – le impartiva gli appuntamenti da prendere con frequenza settimanale
È vero che la ricorrente svolgeva costantemente mansioni di addetta ASL, durante
l'intero periodo già indicato: contattava nominativi indicati dal datore di lavoro, proponendo di seguirli nella pratica presso l'ASL territorialmente competente, tutto ciò che era propedeutico all'acquisto degli apparecchi acustici (presso il Centro per
l'Udito), e concordando con loro i relativi appuntamenti ai quali li accompagnava personalmente
5 È vero che la ricorrente lavorava costantemente dal lunedì al venerdì, di mattina dalle 09:00 alle 13:30 nonché di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30.
In caso di malattia non doveva inoltrare certificato medico ma risultava assente e per quelle giornate non era retribuita, ciò capitava anche a me
Non so se la ricorrente abbia mai goduto di ferie, ma durante i periodi di vacanza non eravamo retribuite
Non so se la ricorrente abbia avuto regolare contratto, ma poso riferire che per la malattia, in tutto il periodo, non ha mai dovuto mandare certificati e se assente non veniva retribuita
Come la mi occupavo di pratiche per l'invalidità civile, pratiche asl e tutto Pt_1 quanto necessario per l'acquisto di apparecchi acustici.
Io giravo per tutta la Campania”.
dichiarava: Testimone_2
“Ho lavorato presso il centro per l'udito di Napoli via Acquaviva dal novembre 2023 al giugno 2024 e non ho contenziosi
Quando iniziai la lavorava, curava pratiche per l'ASL. Non aveva un Pt_1 calendario fisso di presenza presso il centro.
A volte ero proprio io a darle le pratiche che doveva poi risolvere alla ASL relative a nominativi che mi arrivavano via mail. Non so dire questa mail da dove provenisse.
Ciò capitava uno o due volte a settimana, io facevo altro lì. Ero addetta alla reception
e rispondevo a telefono.
Non mi risulta che abbia mai dato direttive alla . Controparte_1 Pt_1
Conosco non anche la . Persona_1 Per_2
Non so se la collaborasse con per la selezione del Per_1 CP_1 personale da assumere. Non ho mai visto o fare colloqui per CP_1 Per_1
l'assunzione presso la sede di via Acquaviva.
Io feci il colloquio con nella sede di Via Acquaviva, non ho assistito Persona_1
a colloqui diversi dal mio.
Non ho mai visto nel negozio di via Acquaviva. CP_1
6 Sentivo talvolta la dare direttive alla del tipo: “porta queste Per_1 Pt_1 pratiche alla asl, cura questo cliente”.
Non mi risulta che la indicasse alla la frequenza settimanale Per_1 Pt_1 degli appuntamenti che ella doveva prendere. Non l'ho mai sentito.
Mi risulta che la fosse solo addetta alle pratiche ASL propedeutiche Pt_1 all'acquisto degli apparecchi acustici presso il centro per l'udito.
La ricorrente non aveva giorni e orari fissi in cui veniva nel negozio dove io lavoravo
Non so se in caso di assenza dovesse giustificarla.
Io ad agosto non lavorai, non so la . Pt_1
Facevo parte di una chat creata dalla non ricordo se vi facesse parte Per_1 anche la ricorrente.
Conosco e l'ho incontrato di persona in un'unica occasione, Controparte_1 ma talvolta lo incontravo alle riunioni sul Zoom.
Ero pagata con bonifico. Il mio riferimento nel rapporto di lavoro è sempre stata
. Persona_1
Non so chi fossero i soci del centro per l'udito”
riportava: Persona_1
“Ero socia per il 49 % del Centro Per L'udito di Napoli di via Acquaviva
Conosco la ricorrente dal 2021. La società di cui possedevo il 49 % si rivolgeva a società terze per la lavorazione di un eventuale cliente da protesizzare e forniva il personale addetto a quel cliente.
Erano proprio queste società a fornirci il nominativo dell'eventuale cliente da protesizzare.
La società terza con il cliente potenziale si occupava di tutta l'attività esterna e propedeutica alla protesizzazione. Io mi limitavo a seguire lo sviluppo di tale attività.
La era uno dei collaboratori di queste società esterne che seguivano la Pt_1 protesizzazione di eventuali clienti.
Non ricordo quale fosse la società con la quale collaborava la . Non Pt_1 ricordo se fosse una delle società convenute.
era amministratore della società di cui avevo il 49 %. Controparte_1
Non ricordo il 51% della società di cui detenevo il 49% a chi facesse capo.
7 La non ha mai firmato contratti alla mia presenza. Pt_1
La ha svolto un colloquio per l'assunzione in mia presenza. Pt_1
La mia società si chiamava Centro per l'udito. Ripeto che ho assistito a un colloquio per l'assunzione sostenuto dalla ricorrente. Con me c'era e la Persona_2
. Pt_1
Mi trovavo per altre ragioni presente in quella sede e non so il colloquio che esito abbia avuto.
Non ho mai dato direttive alla ricorrente. Mi accertavo solamente dello stato delle pratiche a lei affidate. Nessuno diceva alla cosa dovesse fare. Pt_1
Non mi risulta che desse direttive alla su quello che Controparte_1 Pt_1 doveva fare. Non ho mai sentito impartire direttive alla ricorrente. CP_1
Non ho mai indicato alla gli appuntamenti che ella doveva prendere. Pt_1
La mi risulta che seguiva anche i pazienti convenzionati ASL Pt_1 accompagnandoli presso la struttura territorialmente competente
La non aveva una sede di lavoro. Pt_1
Attraverso un messaggio contattavo la telefonicamente per accertare lo Pt_1 stato della pratica da lei curata.
Non mi risulta che la sia mai stata dipendete di una dei convenuti. Pt_1
Ho intrattenuto rapporti professionali con la fino al 2024. Pt_1
Non mi risulta ci fosse un gruppo whatsapp del quale faceva parte anche la
. Nel Gruppo segretarie CXU non faceva parte la . Pt_1 Pt_1
La SV mi mostra l'allegato 10 del ricorso chat whatsapp e riconosco di aver interloquito con la ricorrente che risulta nella chat come . Per_2
Riconosco nella stampa di cui all'allegato 12 la conversazione tra me e la ricorrente.
Non so dire da chi fosse retribuita e come fosse retribuita la ricorrente.
Vedevo la un paio di volte la settimana. Passava in Via Acquaviva nella Pt_1 sede del centro per l'udito per ritirare dei documenti, glieli consegnava una segretaria.
Dicevo io alla segretaria di consegnare alla i documenti necessari per Pt_1 seguire l'eventuale protesizzazione.
Non mi risulta che nel dicembre 2023 la abbia avuto un regolare contratto Pt_1 di lavoro.
8 era come la , un soggetto appartenente a società terze Persona_2 Pt_1 che si occupava di protesizzazioni.
Non mi pare che a quel colloquio abbia partecipato tale . Per_3
Non ricordo, ribadisco, a chi facesse capo il 51% della mia società posso escludere che appartenesse a ” Controparte_1
così rispondeva: Tes_3
“Ho lavorato per Global Service e Comunicazioni e Servizi sicuramente.
era titolare del Centro Per L'udito. Controparte_1
gestiva la sede di via Acquaviva del Centro per l'udito. Controparte_4
Lavorai per Global service e Comunicazioni e servizi che collaboravano con il centro per l'udito di San Giorgio a Cremano e quindi con Controparte_1
Conosco la , la conobbi intorno a settembre 2021. Per circa 3 volte la Pt_1 settimana andavo nel Centro Per L'udito di via Acquaviva e la trovavo. Andavo sempre negli stessi giorni, lunedì mercoledì e venerdì con orari variabili e la Pt_1 era quasi sempre in sede. La vedevo lavorare a una scrivania in sede.
Lavorava anche all'esterno per conto di centro per l'udito. Curava le pratiche presso al ASL nell'interesse di clienti interessati all'acquisto di apparecchi acustici.
Nella sede di via Acquaviva c'era . Ho sentito la stessa dare Persona_1 direttive di lavoro alla . Spesso c'era anche , anche lui Pt_1 Controparte_1 dava direttive alla . Pt_1
Non so se la lavorasse o no per le stesse società per le quali lavoravo io. Pt_1
Di fatto io come la lavoravamo per il soggetto Centro per l'udito, non so se Pt_1 sia o no una società, gestito da ed gestiva la Controparte_1 Persona_1 sede di via Acquaviva.
Io lavoravo presso le sedi di via Acquaviva e di Pozzuoli ed ero diretto dal
e dalla CP_1 Per_1
Sono stato assunto con regolare contratto a termine da per la Controparte_1 sede di San Giorgio a Cremano, contratto a termine che non mi risulta sia mai stato rinnovato. Non ho mai firmato i contratti successivi al primo, ma ho sempre ricevuto regolare busta paga.
9 Mi capitava di andare nel centro per l'udito di via Acquaviva dove c'era la Pt_1 anche di pomeriggio e trovarla intenta al lavoro.
Non ricordo se la si sia mai assentata. Non so riferire la disciplina di ferie Pt_1
e permessi del rapporto eventuale della . Pt_1
Ho iniziato verso giugno 2021 la mia collaborazione come consulente per poi proseguire come tecnico da gennaio 2022. Il tecnico svolge la sua prestazione sia in sede sia presso il domicilio degli eventuali protesizzandi. Il paziente può recarsi nelle sedi del centro per l'udito per ricevere la necessaria assistenza tecnica.”
La ricorrente chiede accertarsi la “sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia”: come correttamente rilevato dal Portoghese, la domanda è innanzitutto ossimorica in quanto in via principale la chiede accertarsi che vi sia stato un unico rapporto con i Pt_1 convenuti ma poi ne chiede la condanna in solido o per quanto di ragione. Ella, dunque, ipotizza che tra e le società contumaci non vi sia Controparte_1 distinzione, che le società siano comunque a lui riferibili in un unicum indimostrato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16975 del 25 maggio 2022, è intervenuta delineando i criteri e gli indici sintomatici in tema di unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro, ossia:
a. l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b. l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c. il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d. l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
10 Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta necessariamente il venire meno “dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese“. Tuttavia, gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro possono certamente essere estesi alle singole società, individuando un unitario centro di imputazione qualora sia provato “in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito” che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività.
riferisce “di aver lavorato dal 12/01/2021 al 28/02/2022 Parte_1 alle dipendenze della convenuta “ , in virtù di contratto di lavoro a Controparte_2 tempo determinato, in modalità full time, più volte prorogato, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
dall'01/03/2022 al 30/11/2023 alle dipendenze della convenuta “ , in virtù di contratto di lavoro a tempo Controparte_3 determinato (doc. 2), in modalità part time, più volte prorogato, con inquadramento nel
Livello 6 del CCNL Commercio – Terziario, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
dall'01/02/2024 al 31/10/2024 alle dipendenze della convenuta
“ , in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 3), in Parte_2 modalità full time, più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL
Commercio – Terziario, quale promoter.
Parte ricorrente però non ha in alcun modo specificamente provato che tra i convenuti si possa delineare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, di qualsiasi tipo esso sia stato limitandosi ad affermare apoditticamente che” CP_1
” era “titolare di fatto degli esercizi commerciali di rivendita apparecchi
[...] acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito” e, “attraverso lo schermo soggettivo costituito da molteplici società, era in realtà il solo ed unico effettivo titolare del rapporto di lavoro ex latere datoris.”
Al riguardo la prova testimoniale non soccorre, essendo state le deposizioni assunte per un verso scarsamente attendibili, con particolare riferimento alla teste
, socia di una delle resistenti che nulla ricordava della compagine Persona_1 societaria, per altro verso generiche ai limiti della inutilità.
11 Se, dunque, non v'è prova che il e le società convenute abbiano CP_1 rappresentato un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente, superando l'aspetto ossimorico della domanda, ritiene questo giudice che non possa ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il Pt_1
. CP_1
Il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav.
29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e
12 continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n.
326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n.
8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti e vanno esaminati alla luce delle dichiarazioni testimoniali oltre che dell'esame dei documenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione: la ricorrente opera una distinzione tra direttive generiche impartite dal e CP_1 direttive specifiche impartite da altri. individuava nella Testimone_1 Per_1
l'autrice delle direttive impartite alla ricorrente. riferiva: “Non Testimone_2 mi risulta che abbia mai dato direttive alla .” Controparte_1 Pt_1
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa: certamente la ricorrente partecipava all'organizzazione della protesizzazione dei clienti
13 ma non v'è prova del suo stabile inserimento nell'organizzazione tanto che anche altri si occupavano di seguire le pratiche presso le ASL e non è prova di ciò
l'organizzazione nel gruppo whatsapp creato da Persona_1
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro: anche rispetto a questo la prova raggiunta non è sufficiente. Seppure ha dichiarato di Tes_3 averla sempre incontrata nella sede di via Acquaviva, null'altro di utile è emerso dalla prova testimoniale.
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze: Testimone_1 dichiarava espressamente che la “In caso di malattia non doveva inoltrare Pt_1 certificato medico ma risultava assente e per quelle giornate non era retribuita, ciò capitava anche a me
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa: nulla è emerso a riprova di ciò;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi: specificava “Non so se la ricorrente abbia mai goduto Testimone_1 di ferie, ma durante i periodi di vacanza non eravamo retribuite”
- esclusività, infungibilità soggettiva della prestazione: Nulla è emerso dall'istruttoria
- esercizio di mansioni meramente esecutive: le mansioni di fatto esercitate dalla sono apparse riferibili alla gestione delle pratiche presso la ASL dei clienti da Pt_1 protesizzare, ma il carattere meramente esecutivo di esse non è emerso.
rappresentava che “La società di cui possedevo il 49 % si rivolgeva Persona_1
a società terze per la lavorazione di un eventuale cliente da protesizzare e forniva il personale addetto a quel cliente”.
Dall'istruttoria svolta è dunque emerso che era formalmente estraneo alle CP_1 società convenute, raramente era presso il Centro Per L'udito di Napoli di via
Acquaviva ove alcuni testi hanno riferito della presenza della ricorrente e, dunque, raramente poteva darle direttive ed esercitare il controllo su ciò che ella faceva.
14 La ha lavorato con diversi contratti a tempo determinato con tre differenti Pt_1 società ma non ha provato che queste formassero un unico centro di imputazione del rapporto, né che si tratti di codatorialità. Con la recentissima sentenza n. 26170 del
25.09.2025, la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali”. Le deduzioni contenute in ricorso e l'attività istruttoria svolta non hanno fornito alcun elemento utile per comprendere un'organizzazione imprenditoriale ed economica complessiva involgente la
[...]
la la e CP_2 Controparte_3 Parte_2
, un interesse comune a tutti. Controparte_1
A fronte di tale incerto e claudicante quadro probatorio ritiene il giudicante disatteso l'onere ricadente a carico della ricorrente di provare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione. Ciò rende superfluo l'esame della restante parte della domanda con rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda condannando la ricorrente al pagamento di euro 2200,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 18.12.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1970 e residente ivi al Corso San Giovanni n. 476, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._2
Carriera Grande n. 32 e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma;
134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/0097489 oppure all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castellano (C.F. ), e C.F._4 con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Napoli, alla via G. Orsini, 42, in virtù di procura depositata telematicamente.
NONCHÈ
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, sedente per la carica in Roma alla Via Circonvallazione Clodia n.
163/167 (00195)
1 (c.f.: ), in persona dell'omonimo Controparte_3 P.IVA_2 titolare, sedente in Crotone alla Piazza Immacolata n. 1 (88900)
(c.f.: ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 P.IVA_3 sedente in Milano alla Via Enrico Cialdini n. 98 (20161)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.25 la ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver lavorato dal 12/01/2021 al 28/02/2022 alle dipendenze della convenuta “
[...]
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time, CP_2 più volte prorogato, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
− dall'01/03/2022 al 30/11/2023 alle dipendenze della convenuta “ Controparte_3
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 2), in modalità
[...] part time, più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL Commercio –
Terziario, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
− dall'01/02/2024 al 31/10/2024 alle dipendenze della convenuta “ Parte_2
, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 3), in modalità full time,
[...] più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL Commercio – Terziario, quale promoter;
La ricorrente riferiva di avere lavorato dal 12/01/2021 al 31/10/2024, senza soluzione di continuità alle dipendenze del convenuto , titolare di Controparte_1 fatto degli esercizi commerciali di rivendita apparecchi acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito”, presso cui la ricorrente prestava ininterrottamente la propria attività lavorativa durante l'intero predetto periodo, sempre secondo le modalità della subordinazione, anche nel corso del periodo “non coperto” formalmente dalla stipula di un contratto di lavoro, ossia dall'01/12/2023 al 31/01/2024; rappresentava di essere stata assunta da il 15/12/2020, Controparte_1 presso il già citato centro di San Giorgio a Cremano, alla presenza di Persona_1
(gestore del Centro per l'Udito di Napoli, alla Via Acquaviva), Persona_2
(responsabile delle segretarie) e tale Per_3
2 aggiungeva che il convenuto impartiva le direttive generali nei Controparte_1 confronti della ricorrente oltre che delle altre impiegate, durante l'intero periodo dal
12/01/2021 al 31/10/2024; le direttive specifiche venivano impartite da Per_1
, responsabile del Centro Per l'Udito in Napoli alla Via Acquaviva, che – con
[...] riferimento ad entrambi i centri di applicazione – le impartiva gli appuntamenti da prendere con frequenza settimanale;
la ricorrente riferiva di avere svolto mansioni da addetta ASL: contattava nominativi indicati dal datore di lavoro, proponendo di seguirli nella pratica presso l'ASL territorialmente competente, propedeutica all'acquisto degli apparecchi acustici
(presso il Centro per l'Udito), e concordando con loro i relativi appuntamenti ai quali li accompagnava personalmente;
dal 12/01/2021 al 31/10/2024 la ricorrente dichiarava di aver lavorato costantemente dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:30 nonché dalle 15:00 alle
18:30, per un totale di 40 ore settimanali percependo una retribuzione quantificata unilateralmente ex adverso secondo criteri imprecisati e/o comunque nei termini di cui alle buste paga.
Tanto premesso, chiedeva:
“accertare e dichiarare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia;
2) dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV Livello del CCNL
Terziario – Confcommercio a far data dal 12/05/2021 e/o da quella (e/o quelle) data
(e/o date) ritenuta/e di giustizia;
3) in ogni caso, condannare le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione al pagamento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL di settore, del complessivo importo pari ad € 54.441,44,
a titolo di differenze retributive (di cui € 6.461,38 a titolo di TFR), ovvero di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come da conteggi in calce al presente ricorso (da pagina 17 a pagina 41) per formarne parte integrante;
3 4) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva solo che rilevava di non aver mai rivestito alcuna Controparte_1 carica all'interno delle diverse società convenute, né di aver rivestito la qualità di socio, di essere “soggetto del tutto estraneo alle società convenute” che, mai, dunque, avrebbe potuto impartire direttive alla ricorrente. Concludeva:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la estraneità dai fatti di causa e, quindi, il difetto di legittimazione passiva del signor
; 2) rigettare il ricorso perché carente di prova ed infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provato;
3) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio.”
Pur regolarmente citate, le società convenute non si costituivano e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi di lista, esaminate le note di trattazione scritta e di discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto accertare la “sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia” e, in caso di accertamento positivo, comprendere se ha diritto “all'inquadramento nel IV Livello del
CCNL Terziario”.
Si parta esaminando le dichiarazioni dei testi escussi.
4 riferiva: Testimone_1
“Lavorai per dal 2018 al 2024 girando per le varie sedi della Controparte_1
Campania di rivendita di apparecchi acustici con marchio Centro per l'udito. Conosco la ricorrente. Non ho contenziosi.
È vero che la ricorrente lavorava presso gli esercizi commerciali di rivendita apparecchi acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito” dal 2021 al
2024. era il capo di tutti gli esercizi commerciali e girava per i Controparte_1 singoli esercizi e certamente era presente ove vi fossero problemi.
I centri di rivendita erano a San Giorngio a Cremano, Portici, Mugnano, Giugliano,
Napoli – Vomero, Secondigliano, Vallo della Lucania ecc.
Vedevo la nel centro di San Giorgio a Cremano e di Via Acquaviva in Pt_1
Napoli e talvolta in Portici.
Non so se la ricorrente fu assunta dal Portoghese ma in genere era lui che curava i colloqui per l'assunzione.
Lavorai a San Giorgio a Cremano ma non ho mai visto firmare il contratto di lavoro.
Conosco che gestisce da sempre il centro per l'udito di via Persona_1
Acquaviva dove ha lavorato la . In quel centro era che dava Pt_1 Persona_1 direttive. Vi lavorai anche io ma non ero sottoposta alla . Il Per_1 CP_1 passava anche da quel centro dando le sue direttive alla o anche Per_1 direttamente a tutti noi.
È vero che il convenuto impartiva le direttive generali e alla Controparte_1 ricorrente e alle altre impiegate durante l'intero periodo ciò è avvenuto anche con me.
È vero che le direttive specifiche venivano impartite da , Persona_1 responsabile del Centro Per l'Udito in Napoli alla Via Acquaviva, che – con riferimento ad entrambi i centri di applicazione – le impartiva gli appuntamenti da prendere con frequenza settimanale
È vero che la ricorrente svolgeva costantemente mansioni di addetta ASL, durante
l'intero periodo già indicato: contattava nominativi indicati dal datore di lavoro, proponendo di seguirli nella pratica presso l'ASL territorialmente competente, tutto ciò che era propedeutico all'acquisto degli apparecchi acustici (presso il Centro per
l'Udito), e concordando con loro i relativi appuntamenti ai quali li accompagnava personalmente
5 È vero che la ricorrente lavorava costantemente dal lunedì al venerdì, di mattina dalle 09:00 alle 13:30 nonché di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30.
In caso di malattia non doveva inoltrare certificato medico ma risultava assente e per quelle giornate non era retribuita, ciò capitava anche a me
Non so se la ricorrente abbia mai goduto di ferie, ma durante i periodi di vacanza non eravamo retribuite
Non so se la ricorrente abbia avuto regolare contratto, ma poso riferire che per la malattia, in tutto il periodo, non ha mai dovuto mandare certificati e se assente non veniva retribuita
Come la mi occupavo di pratiche per l'invalidità civile, pratiche asl e tutto Pt_1 quanto necessario per l'acquisto di apparecchi acustici.
Io giravo per tutta la Campania”.
dichiarava: Testimone_2
“Ho lavorato presso il centro per l'udito di Napoli via Acquaviva dal novembre 2023 al giugno 2024 e non ho contenziosi
Quando iniziai la lavorava, curava pratiche per l'ASL. Non aveva un Pt_1 calendario fisso di presenza presso il centro.
A volte ero proprio io a darle le pratiche che doveva poi risolvere alla ASL relative a nominativi che mi arrivavano via mail. Non so dire questa mail da dove provenisse.
Ciò capitava uno o due volte a settimana, io facevo altro lì. Ero addetta alla reception
e rispondevo a telefono.
Non mi risulta che abbia mai dato direttive alla . Controparte_1 Pt_1
Conosco non anche la . Persona_1 Per_2
Non so se la collaborasse con per la selezione del Per_1 CP_1 personale da assumere. Non ho mai visto o fare colloqui per CP_1 Per_1
l'assunzione presso la sede di via Acquaviva.
Io feci il colloquio con nella sede di Via Acquaviva, non ho assistito Persona_1
a colloqui diversi dal mio.
Non ho mai visto nel negozio di via Acquaviva. CP_1
6 Sentivo talvolta la dare direttive alla del tipo: “porta queste Per_1 Pt_1 pratiche alla asl, cura questo cliente”.
Non mi risulta che la indicasse alla la frequenza settimanale Per_1 Pt_1 degli appuntamenti che ella doveva prendere. Non l'ho mai sentito.
Mi risulta che la fosse solo addetta alle pratiche ASL propedeutiche Pt_1 all'acquisto degli apparecchi acustici presso il centro per l'udito.
La ricorrente non aveva giorni e orari fissi in cui veniva nel negozio dove io lavoravo
Non so se in caso di assenza dovesse giustificarla.
Io ad agosto non lavorai, non so la . Pt_1
Facevo parte di una chat creata dalla non ricordo se vi facesse parte Per_1 anche la ricorrente.
Conosco e l'ho incontrato di persona in un'unica occasione, Controparte_1 ma talvolta lo incontravo alle riunioni sul Zoom.
Ero pagata con bonifico. Il mio riferimento nel rapporto di lavoro è sempre stata
. Persona_1
Non so chi fossero i soci del centro per l'udito”
riportava: Persona_1
“Ero socia per il 49 % del Centro Per L'udito di Napoli di via Acquaviva
Conosco la ricorrente dal 2021. La società di cui possedevo il 49 % si rivolgeva a società terze per la lavorazione di un eventuale cliente da protesizzare e forniva il personale addetto a quel cliente.
Erano proprio queste società a fornirci il nominativo dell'eventuale cliente da protesizzare.
La società terza con il cliente potenziale si occupava di tutta l'attività esterna e propedeutica alla protesizzazione. Io mi limitavo a seguire lo sviluppo di tale attività.
La era uno dei collaboratori di queste società esterne che seguivano la Pt_1 protesizzazione di eventuali clienti.
Non ricordo quale fosse la società con la quale collaborava la . Non Pt_1 ricordo se fosse una delle società convenute.
era amministratore della società di cui avevo il 49 %. Controparte_1
Non ricordo il 51% della società di cui detenevo il 49% a chi facesse capo.
7 La non ha mai firmato contratti alla mia presenza. Pt_1
La ha svolto un colloquio per l'assunzione in mia presenza. Pt_1
La mia società si chiamava Centro per l'udito. Ripeto che ho assistito a un colloquio per l'assunzione sostenuto dalla ricorrente. Con me c'era e la Persona_2
. Pt_1
Mi trovavo per altre ragioni presente in quella sede e non so il colloquio che esito abbia avuto.
Non ho mai dato direttive alla ricorrente. Mi accertavo solamente dello stato delle pratiche a lei affidate. Nessuno diceva alla cosa dovesse fare. Pt_1
Non mi risulta che desse direttive alla su quello che Controparte_1 Pt_1 doveva fare. Non ho mai sentito impartire direttive alla ricorrente. CP_1
Non ho mai indicato alla gli appuntamenti che ella doveva prendere. Pt_1
La mi risulta che seguiva anche i pazienti convenzionati ASL Pt_1 accompagnandoli presso la struttura territorialmente competente
La non aveva una sede di lavoro. Pt_1
Attraverso un messaggio contattavo la telefonicamente per accertare lo Pt_1 stato della pratica da lei curata.
Non mi risulta che la sia mai stata dipendete di una dei convenuti. Pt_1
Ho intrattenuto rapporti professionali con la fino al 2024. Pt_1
Non mi risulta ci fosse un gruppo whatsapp del quale faceva parte anche la
. Nel Gruppo segretarie CXU non faceva parte la . Pt_1 Pt_1
La SV mi mostra l'allegato 10 del ricorso chat whatsapp e riconosco di aver interloquito con la ricorrente che risulta nella chat come . Per_2
Riconosco nella stampa di cui all'allegato 12 la conversazione tra me e la ricorrente.
Non so dire da chi fosse retribuita e come fosse retribuita la ricorrente.
Vedevo la un paio di volte la settimana. Passava in Via Acquaviva nella Pt_1 sede del centro per l'udito per ritirare dei documenti, glieli consegnava una segretaria.
Dicevo io alla segretaria di consegnare alla i documenti necessari per Pt_1 seguire l'eventuale protesizzazione.
Non mi risulta che nel dicembre 2023 la abbia avuto un regolare contratto Pt_1 di lavoro.
8 era come la , un soggetto appartenente a società terze Persona_2 Pt_1 che si occupava di protesizzazioni.
Non mi pare che a quel colloquio abbia partecipato tale . Per_3
Non ricordo, ribadisco, a chi facesse capo il 51% della mia società posso escludere che appartenesse a ” Controparte_1
così rispondeva: Tes_3
“Ho lavorato per Global Service e Comunicazioni e Servizi sicuramente.
era titolare del Centro Per L'udito. Controparte_1
gestiva la sede di via Acquaviva del Centro per l'udito. Controparte_4
Lavorai per Global service e Comunicazioni e servizi che collaboravano con il centro per l'udito di San Giorgio a Cremano e quindi con Controparte_1
Conosco la , la conobbi intorno a settembre 2021. Per circa 3 volte la Pt_1 settimana andavo nel Centro Per L'udito di via Acquaviva e la trovavo. Andavo sempre negli stessi giorni, lunedì mercoledì e venerdì con orari variabili e la Pt_1 era quasi sempre in sede. La vedevo lavorare a una scrivania in sede.
Lavorava anche all'esterno per conto di centro per l'udito. Curava le pratiche presso al ASL nell'interesse di clienti interessati all'acquisto di apparecchi acustici.
Nella sede di via Acquaviva c'era . Ho sentito la stessa dare Persona_1 direttive di lavoro alla . Spesso c'era anche , anche lui Pt_1 Controparte_1 dava direttive alla . Pt_1
Non so se la lavorasse o no per le stesse società per le quali lavoravo io. Pt_1
Di fatto io come la lavoravamo per il soggetto Centro per l'udito, non so se Pt_1 sia o no una società, gestito da ed gestiva la Controparte_1 Persona_1 sede di via Acquaviva.
Io lavoravo presso le sedi di via Acquaviva e di Pozzuoli ed ero diretto dal
e dalla CP_1 Per_1
Sono stato assunto con regolare contratto a termine da per la Controparte_1 sede di San Giorgio a Cremano, contratto a termine che non mi risulta sia mai stato rinnovato. Non ho mai firmato i contratti successivi al primo, ma ho sempre ricevuto regolare busta paga.
9 Mi capitava di andare nel centro per l'udito di via Acquaviva dove c'era la Pt_1 anche di pomeriggio e trovarla intenta al lavoro.
Non ricordo se la si sia mai assentata. Non so riferire la disciplina di ferie Pt_1
e permessi del rapporto eventuale della . Pt_1
Ho iniziato verso giugno 2021 la mia collaborazione come consulente per poi proseguire come tecnico da gennaio 2022. Il tecnico svolge la sua prestazione sia in sede sia presso il domicilio degli eventuali protesizzandi. Il paziente può recarsi nelle sedi del centro per l'udito per ricevere la necessaria assistenza tecnica.”
La ricorrente chiede accertarsi la “sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione e/o per i periodi ritenuti di giustizia”: come correttamente rilevato dal Portoghese, la domanda è innanzitutto ossimorica in quanto in via principale la chiede accertarsi che vi sia stato un unico rapporto con i Pt_1 convenuti ma poi ne chiede la condanna in solido o per quanto di ragione. Ella, dunque, ipotizza che tra e le società contumaci non vi sia Controparte_1 distinzione, che le società siano comunque a lui riferibili in un unicum indimostrato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16975 del 25 maggio 2022, è intervenuta delineando i criteri e gli indici sintomatici in tema di unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro, ossia:
a. l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b. l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c. il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d. l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
10 Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta necessariamente il venire meno “dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese“. Tuttavia, gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro possono certamente essere estesi alle singole società, individuando un unitario centro di imputazione qualora sia provato “in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito” che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività.
riferisce “di aver lavorato dal 12/01/2021 al 28/02/2022 Parte_1 alle dipendenze della convenuta “ , in virtù di contratto di lavoro a Controparte_2 tempo determinato, in modalità full time, più volte prorogato, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
dall'01/03/2022 al 30/11/2023 alle dipendenze della convenuta “ , in virtù di contratto di lavoro a tempo Controparte_3 determinato (doc. 2), in modalità part time, più volte prorogato, con inquadramento nel
Livello 6 del CCNL Commercio – Terziario, con inquadramento quale impiegato amministrativo;
dall'01/02/2024 al 31/10/2024 alle dipendenze della convenuta
“ , in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 3), in Parte_2 modalità full time, più volte prorogato, con inquadramento nel Livello 6 del CCNL
Commercio – Terziario, quale promoter.
Parte ricorrente però non ha in alcun modo specificamente provato che tra i convenuti si possa delineare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, di qualsiasi tipo esso sia stato limitandosi ad affermare apoditticamente che” CP_1
” era “titolare di fatto degli esercizi commerciali di rivendita apparecchi
[...] acustici, contrassegnati dal noto marchio “Centro per l'Udito” e, “attraverso lo schermo soggettivo costituito da molteplici società, era in realtà il solo ed unico effettivo titolare del rapporto di lavoro ex latere datoris.”
Al riguardo la prova testimoniale non soccorre, essendo state le deposizioni assunte per un verso scarsamente attendibili, con particolare riferimento alla teste
, socia di una delle resistenti che nulla ricordava della compagine Persona_1 societaria, per altro verso generiche ai limiti della inutilità.
11 Se, dunque, non v'è prova che il e le società convenute abbiano CP_1 rappresentato un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente, superando l'aspetto ossimorico della domanda, ritiene questo giudice che non possa ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il Pt_1
. CP_1
Il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav.
29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e
12 continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n.
326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n.
8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti e vanno esaminati alla luce delle dichiarazioni testimoniali oltre che dell'esame dei documenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione: la ricorrente opera una distinzione tra direttive generiche impartite dal e CP_1 direttive specifiche impartite da altri. individuava nella Testimone_1 Per_1
l'autrice delle direttive impartite alla ricorrente. riferiva: “Non Testimone_2 mi risulta che abbia mai dato direttive alla .” Controparte_1 Pt_1
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa: certamente la ricorrente partecipava all'organizzazione della protesizzazione dei clienti
13 ma non v'è prova del suo stabile inserimento nell'organizzazione tanto che anche altri si occupavano di seguire le pratiche presso le ASL e non è prova di ciò
l'organizzazione nel gruppo whatsapp creato da Persona_1
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro: anche rispetto a questo la prova raggiunta non è sufficiente. Seppure ha dichiarato di Tes_3 averla sempre incontrata nella sede di via Acquaviva, null'altro di utile è emerso dalla prova testimoniale.
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze: Testimone_1 dichiarava espressamente che la “In caso di malattia non doveva inoltrare Pt_1 certificato medico ma risultava assente e per quelle giornate non era retribuita, ciò capitava anche a me
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa: nulla è emerso a riprova di ciò;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi: specificava “Non so se la ricorrente abbia mai goduto Testimone_1 di ferie, ma durante i periodi di vacanza non eravamo retribuite”
- esclusività, infungibilità soggettiva della prestazione: Nulla è emerso dall'istruttoria
- esercizio di mansioni meramente esecutive: le mansioni di fatto esercitate dalla sono apparse riferibili alla gestione delle pratiche presso la ASL dei clienti da Pt_1 protesizzare, ma il carattere meramente esecutivo di esse non è emerso.
rappresentava che “La società di cui possedevo il 49 % si rivolgeva Persona_1
a società terze per la lavorazione di un eventuale cliente da protesizzare e forniva il personale addetto a quel cliente”.
Dall'istruttoria svolta è dunque emerso che era formalmente estraneo alle CP_1 società convenute, raramente era presso il Centro Per L'udito di Napoli di via
Acquaviva ove alcuni testi hanno riferito della presenza della ricorrente e, dunque, raramente poteva darle direttive ed esercitare il controllo su ciò che ella faceva.
14 La ha lavorato con diversi contratti a tempo determinato con tre differenti Pt_1 società ma non ha provato che queste formassero un unico centro di imputazione del rapporto, né che si tratti di codatorialità. Con la recentissima sentenza n. 26170 del
25.09.2025, la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali”. Le deduzioni contenute in ricorso e l'attività istruttoria svolta non hanno fornito alcun elemento utile per comprendere un'organizzazione imprenditoriale ed economica complessiva involgente la
[...]
la la e CP_2 Controparte_3 Parte_2
, un interesse comune a tutti. Controparte_1
A fronte di tale incerto e claudicante quadro probatorio ritiene il giudicante disatteso l'onere ricadente a carico della ricorrente di provare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, in modalità full time, tra la ricorrente e le parti convenute, in solido ovvero per quanto di rispettiva ragione. Ciò rende superfluo l'esame della restante parte della domanda con rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda condannando la ricorrente al pagamento di euro 2200,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 18.12.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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