Articolo 200 del Codice della navigazione
Articolo 199Articolo 201
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21 aprile 1942
Art. 200.
(Polizia esercitata dalle navi da guerra).

In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita' consolare.

Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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