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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MP – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 11/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 859/21 del Tribunale civile di
MP in composizione monocratica pubblicata il 17/12/21 a conclusione del giudizio vertente tra con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - in persona del Dott. Pt_1 P.IVA_1
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) nella qualità di legale rappresentante della medesima giusta procura a C.F._1 rogito Notaio in del 15.06.2021, rep. 40124, racc. 20466, rappresentata e difesa Persona_1 Pt_1 dall'Avv. Alessandra CAPPUCCILLI (C.F.: ), presso lo studio della quale in C.F._2
Pescara, Viale G. Marconi n. 29, è elettivamente domiciliata (PEC: Email_1
-APPELLANTE-
e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele BARISCIANO, Cf. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MP alla via de' Ferrari n. 34, giusta procura in atti (pec: Email_2
-APPELLATA - nonché con sede in Napoli alla Via Santa Brigida Controparte_3
n. 39, C.F. , in persona del procuratore dott. , nato a [...] il P.IVA_3 Controparte_4
23.12.1968, C.F.: , a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto C.F._4 autenticato per notar in data 21 gennaio 2022 rep. 53.130, racc. 24.635, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Guido CAPPUCCILLI (C.F.: ), presso lo studio del quale CodiceFiscale_5 in Pescara al Viale G. Marconi n. 29 elegge domicilio, (pec:
; Email_3
-PARTE INTERVENIENTE ex art. 111 comma 3 cpc-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate,
la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 859/21 il Tribunale di MP ha dichiarato la nullità “delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 2548.20, cui era collegato il conto anticipi n. 2563.12, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto”. Ha accertato e dichiarato che “alla data del 31/3/2018 il conto corrente presentava un saldo a debito per il correntista pari ad euro 5.728,37 in luogo di quello a debito pari ad euro 173.121,19 risultante dagli estratti conto della . Ha condannato la banca al pagamento delle spese Pt_1 processuali, compensando invece le spese di lite tra la società attrice ( e la società Controparte_1 intervenuta Controparte_5
Ha proposto appello Parte_1
E' poi intervenuta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 111 cpc, divenuta titolare del CP_3 credito sub iudice, sostenendo le ragioni dell'appellante. 1) Eccezione di prescrizione. Conto corrente n. 2548.20
L'appellante impugna il capo della decisione che ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca. Sostiene che in primo grado la banca avesse assolto all'onere di allegazione, avendo negato l'esistenza di un fido bancario, eccepito la sussistenza di rimesse aventi valore di pagamento ed affermata infine l'inerzia del titolare del presunto diritto di credito.
Il motivo di impugnazione va disatteso.
E' in atti la lettera inoltrata in data 9/2/94 dalla filiale di MP della Parte_1
alla società che contempla le condizioni regolanti il rapporto di conto
[...] Controparte_1 corrente n. 2548.20. Il documento indica espressamente il tasso legato al “fido” (pari al 10,375%), unitamente ad un tasso per sconfinamento, se autorizzato dalla banca (“tasso 10.375% per sconf se autorizz.”). E' quindi indubbio che il documento in esame espressamente prevede un contratto di apertura di conto corrente affidato.
Il documento riporta la sottoscrizione del correntista (legale rappresentante della . Controparte_1
E' pacifico che il conto corrente venne poi effettivamente aperto e regolato secondo le disposizioni di cui al documento esaminato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti
i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1 TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto.
La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione – si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez.
I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” (Sez. 1,
Ordinanza n. 9196/21).
Il documento contrattuale, redatto dalla banca e sottoscritto dal correntista, dimostra quindi che fu stipulato un contratto di conto corrente in data 9/2/1994 tra l'appellante e l'istituto di credito appellato. Il contratto contempla espressamente una apertura di credito o fido bancario. Nel precisare il conteggio delle competenze, quantifica gli interessi debitori (anche su fido) e la commissione di massimo scoperto.
Del resto, il giudice di legittimità ha statuito che “nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità “ di protezione”, potendo essa “operare soltanto a vantaggio del cliente (art. 127, comma 2 T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del 2024).
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cosiddette rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato. A fronte invece di rimesse cosiddette ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento (cfr., da ultimo, Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del
2024).
Nel suo elaborato il CTU, nominato in primo grado, ha accertato che “Dai conteggi eseguiti […] non risultano rimesse aventi natura solutoria, pertanto, non risultano addebiti illegittimi prescritti”. Pertanto, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, deve ritenersi che, nel caso in esame, non era ravvisabile alcuna rimessa solutoria ma unicamente rimesse ripristinatorie, non soggette al termine decennale di prescrizione.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
2) Eccezione di prescrizione. Conto anticipi n. 2563
L'appellante censura la sentenza in quanto non avrebbe “deciso in merito all'eccezione di prescrizione del diritto a riconteggiare presunte poste indebite […] in relazione al conto anticipi 2563, sebbene lo stesso fosse estinto sin nell'anno 2004”.
Il motivo di doglianza è infondato.
I conti tecnici, cui appartiene quello in esame, rappresentano particolari conti correnti impiegati per la contabilizzazione di specifiche operazioni di finanziamento. Quelli più comunemente utilizzati riguardano le anticipazioni su carta commerciale (fatture ecc,) accordate alle imprese. Tali conti sono funzionalmente collegati al conto corrente bancario e risultano movimentabili esclusivamente dalla banca e non anche dal cliente. Ne deriva che il saldo del conto tecnico misura esclusivamente quali sono, in un dato istante, gli importi anticipati al cliente e da questi non ancora rimborsati alla banca.
Ha quindi un valore meramente contabile ed una efficacia esclusivamente dichiarativa.
Nel caso di specie il conto in esame era pacificamente un conto anticipi. Il timbro, apposto dalla banca sul documento contrattuale, evidenzia come gli “interessi ed accessori, che matureranno periodicamente sul conto corrente speciale” saranno “regolati” sul conto corrente ordinario.
Al riguardo il giudice di legittimità ha chiarito che “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "contoanticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 5/5/2022). Non può dubitarsi che il conto n. 2563 rientri proprio nella seconda fattispecie enucleata dalla Cassazione. Pertanto il suo saldo non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Rappresenta una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Ne deriva che “che il rapporto debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in Pt_1 ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 5/5/2022; idem 20 giugno 2011, n. 13449).
La prescrizione può essere perciò invocata solo relativamente ai crediti maturati nell'ambito del c/c ordinario. Infatti, come ulteriormente chiarito dal giudice di legittimità, “le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono Pt_1 annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente
(Sez. 1, Ordinanza n. 6575 del 16/3/2018).
3) Saldo storico e saldo ricalcolato
L'appellante censura il CTU laddove, nel valutare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, ha parametrato il suo ragionamento sul saldo rideterminato dopo l'espunzione delle competenze ritenute indebite, mentre avrebbe dovuto tener conto esclusivamente dell'originario saldo bancario.
La censura è infondata.
Come condivisibilmente sostenuto dalla Cassazione, le rimesse solutorie vanno individuate sulla base del “legittimo saldo” rideterminato dal CTU e non in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca, ovvero sulla base del “saldo banca”. In caso contrario si finirebbe col contestare infondatamente la rideterminazione del saldo del conto corrente, correttamente disposta dal consulente allo scopo di eliminare ogni addebito indebito. E' “evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Sez. 1, Ordinanza n. 9141/20).
4) Vizio di ultrapetizione Sostiene l'appellante che il primo giudice sia incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo riconosciuto al correntista anche gli interessi attivi, non richiesti dalla società appellata.
La doglianza è infondata.
L'atto di citazione della società concludeva chiedendo al giudice di “Determinare Controparte_1
[…] l'esatto dare/avere tra le parti e, quindi, rideterminare il saldo dei conti correnti analizzati a fronte delle somme illegittimamente addebitate e non dovute”.
L'oggetto della domanda era quindi estremamente ampio, tale da ricomprendere anche il computo degli interessi attivi.
Del resto, il giudice di legittimità ha osservato che “la domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire”. Pertanto “anche una istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi […]in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento” (Sez.
2, sentenza n. 5743/08).
Non vi è dubbio che la rideterminazione del saldo (“l'esatto dare/avere tra le parti”) comporta necessariamente anche il ricalcolo degli interessi attivi.
Quanto alla eccepita prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, il credito del correntista poteva essere fatto valere soltanto al momento della chiusura del conto corrente. Quest'ultimo era ancora in essere alla data di presentazione della domanda giudiziale.
5) Statuizione sulle spese
Sostiene la banca che “la sentenza è errata perché accolla l'intero onere delle spese […] senza tenere conto che le domande spiegate in citazione sono state in parte rigettate”.
Il motivo di appello è fondato.
La sentenza impugnata non ha riconosciuto la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca, disattendendo la domanda di parte attrice. Le competenze addebitate dalla banca, riconosciute dal giudice come non dovute, ammontano ad euro 167.392,82, somma sensibilmente inferiore a quella indicata dall'appellata (secondo cui l'indebito sarebbe stato pari ad euro 232.051,31).
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice comporta la compensazione, in entrambi i gradi di giudizio, delle spese processuali (comprese quelle di CTU) nella misura di un quarto, ponendo a carico della banca appallante la restante parte, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MP – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 11/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 14/1/22 da
[...] nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 859/21 del Tribunale di MP in composizione
[...] monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate in sentenza;
per l'effetto, compensa nella misura di un quarto le spese processuali sostenute da
[...] ed relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico Parte_1 Controparte_1 dell'appellante la restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in euro 10.072,5 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le medesime parti nella misura di un quarto le spese di consulenza già liquidate in primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte;
2) rigetta l'appello nella restante parte.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di MP del 16/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MP – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 11/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 859/21 del Tribunale civile di
MP in composizione monocratica pubblicata il 17/12/21 a conclusione del giudizio vertente tra con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - in persona del Dott. Pt_1 P.IVA_1
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) nella qualità di legale rappresentante della medesima giusta procura a C.F._1 rogito Notaio in del 15.06.2021, rep. 40124, racc. 20466, rappresentata e difesa Persona_1 Pt_1 dall'Avv. Alessandra CAPPUCCILLI (C.F.: ), presso lo studio della quale in C.F._2
Pescara, Viale G. Marconi n. 29, è elettivamente domiciliata (PEC: Email_1
-APPELLANTE-
e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele BARISCIANO, Cf. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MP alla via de' Ferrari n. 34, giusta procura in atti (pec: Email_2
-APPELLATA - nonché con sede in Napoli alla Via Santa Brigida Controparte_3
n. 39, C.F. , in persona del procuratore dott. , nato a [...] il P.IVA_3 Controparte_4
23.12.1968, C.F.: , a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto C.F._4 autenticato per notar in data 21 gennaio 2022 rep. 53.130, racc. 24.635, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Guido CAPPUCCILLI (C.F.: ), presso lo studio del quale CodiceFiscale_5 in Pescara al Viale G. Marconi n. 29 elegge domicilio, (pec:
; Email_3
-PARTE INTERVENIENTE ex art. 111 comma 3 cpc-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate,
la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 859/21 il Tribunale di MP ha dichiarato la nullità “delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 2548.20, cui era collegato il conto anticipi n. 2563.12, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto”. Ha accertato e dichiarato che “alla data del 31/3/2018 il conto corrente presentava un saldo a debito per il correntista pari ad euro 5.728,37 in luogo di quello a debito pari ad euro 173.121,19 risultante dagli estratti conto della . Ha condannato la banca al pagamento delle spese Pt_1 processuali, compensando invece le spese di lite tra la società attrice ( e la società Controparte_1 intervenuta Controparte_5
Ha proposto appello Parte_1
E' poi intervenuta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 111 cpc, divenuta titolare del CP_3 credito sub iudice, sostenendo le ragioni dell'appellante. 1) Eccezione di prescrizione. Conto corrente n. 2548.20
L'appellante impugna il capo della decisione che ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca. Sostiene che in primo grado la banca avesse assolto all'onere di allegazione, avendo negato l'esistenza di un fido bancario, eccepito la sussistenza di rimesse aventi valore di pagamento ed affermata infine l'inerzia del titolare del presunto diritto di credito.
Il motivo di impugnazione va disatteso.
E' in atti la lettera inoltrata in data 9/2/94 dalla filiale di MP della Parte_1
alla società che contempla le condizioni regolanti il rapporto di conto
[...] Controparte_1 corrente n. 2548.20. Il documento indica espressamente il tasso legato al “fido” (pari al 10,375%), unitamente ad un tasso per sconfinamento, se autorizzato dalla banca (“tasso 10.375% per sconf se autorizz.”). E' quindi indubbio che il documento in esame espressamente prevede un contratto di apertura di conto corrente affidato.
Il documento riporta la sottoscrizione del correntista (legale rappresentante della . Controparte_1
E' pacifico che il conto corrente venne poi effettivamente aperto e regolato secondo le disposizioni di cui al documento esaminato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti
i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1 TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto.
La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione – si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez.
I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” (Sez. 1,
Ordinanza n. 9196/21).
Il documento contrattuale, redatto dalla banca e sottoscritto dal correntista, dimostra quindi che fu stipulato un contratto di conto corrente in data 9/2/1994 tra l'appellante e l'istituto di credito appellato. Il contratto contempla espressamente una apertura di credito o fido bancario. Nel precisare il conteggio delle competenze, quantifica gli interessi debitori (anche su fido) e la commissione di massimo scoperto.
Del resto, il giudice di legittimità ha statuito che “nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità “ di protezione”, potendo essa “operare soltanto a vantaggio del cliente (art. 127, comma 2 T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del 2024).
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cosiddette rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato. A fronte invece di rimesse cosiddette ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento (cfr., da ultimo, Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del
2024).
Nel suo elaborato il CTU, nominato in primo grado, ha accertato che “Dai conteggi eseguiti […] non risultano rimesse aventi natura solutoria, pertanto, non risultano addebiti illegittimi prescritti”. Pertanto, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, deve ritenersi che, nel caso in esame, non era ravvisabile alcuna rimessa solutoria ma unicamente rimesse ripristinatorie, non soggette al termine decennale di prescrizione.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
2) Eccezione di prescrizione. Conto anticipi n. 2563
L'appellante censura la sentenza in quanto non avrebbe “deciso in merito all'eccezione di prescrizione del diritto a riconteggiare presunte poste indebite […] in relazione al conto anticipi 2563, sebbene lo stesso fosse estinto sin nell'anno 2004”.
Il motivo di doglianza è infondato.
I conti tecnici, cui appartiene quello in esame, rappresentano particolari conti correnti impiegati per la contabilizzazione di specifiche operazioni di finanziamento. Quelli più comunemente utilizzati riguardano le anticipazioni su carta commerciale (fatture ecc,) accordate alle imprese. Tali conti sono funzionalmente collegati al conto corrente bancario e risultano movimentabili esclusivamente dalla banca e non anche dal cliente. Ne deriva che il saldo del conto tecnico misura esclusivamente quali sono, in un dato istante, gli importi anticipati al cliente e da questi non ancora rimborsati alla banca.
Ha quindi un valore meramente contabile ed una efficacia esclusivamente dichiarativa.
Nel caso di specie il conto in esame era pacificamente un conto anticipi. Il timbro, apposto dalla banca sul documento contrattuale, evidenzia come gli “interessi ed accessori, che matureranno periodicamente sul conto corrente speciale” saranno “regolati” sul conto corrente ordinario.
Al riguardo il giudice di legittimità ha chiarito che “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "contoanticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 5/5/2022). Non può dubitarsi che il conto n. 2563 rientri proprio nella seconda fattispecie enucleata dalla Cassazione. Pertanto il suo saldo non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Rappresenta una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Ne deriva che “che il rapporto debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in Pt_1 ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 5/5/2022; idem 20 giugno 2011, n. 13449).
La prescrizione può essere perciò invocata solo relativamente ai crediti maturati nell'ambito del c/c ordinario. Infatti, come ulteriormente chiarito dal giudice di legittimità, “le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono Pt_1 annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente
(Sez. 1, Ordinanza n. 6575 del 16/3/2018).
3) Saldo storico e saldo ricalcolato
L'appellante censura il CTU laddove, nel valutare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, ha parametrato il suo ragionamento sul saldo rideterminato dopo l'espunzione delle competenze ritenute indebite, mentre avrebbe dovuto tener conto esclusivamente dell'originario saldo bancario.
La censura è infondata.
Come condivisibilmente sostenuto dalla Cassazione, le rimesse solutorie vanno individuate sulla base del “legittimo saldo” rideterminato dal CTU e non in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca, ovvero sulla base del “saldo banca”. In caso contrario si finirebbe col contestare infondatamente la rideterminazione del saldo del conto corrente, correttamente disposta dal consulente allo scopo di eliminare ogni addebito indebito. E' “evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Sez. 1, Ordinanza n. 9141/20).
4) Vizio di ultrapetizione Sostiene l'appellante che il primo giudice sia incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo riconosciuto al correntista anche gli interessi attivi, non richiesti dalla società appellata.
La doglianza è infondata.
L'atto di citazione della società concludeva chiedendo al giudice di “Determinare Controparte_1
[…] l'esatto dare/avere tra le parti e, quindi, rideterminare il saldo dei conti correnti analizzati a fronte delle somme illegittimamente addebitate e non dovute”.
L'oggetto della domanda era quindi estremamente ampio, tale da ricomprendere anche il computo degli interessi attivi.
Del resto, il giudice di legittimità ha osservato che “la domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire”. Pertanto “anche una istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi […]in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento” (Sez.
2, sentenza n. 5743/08).
Non vi è dubbio che la rideterminazione del saldo (“l'esatto dare/avere tra le parti”) comporta necessariamente anche il ricalcolo degli interessi attivi.
Quanto alla eccepita prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, il credito del correntista poteva essere fatto valere soltanto al momento della chiusura del conto corrente. Quest'ultimo era ancora in essere alla data di presentazione della domanda giudiziale.
5) Statuizione sulle spese
Sostiene la banca che “la sentenza è errata perché accolla l'intero onere delle spese […] senza tenere conto che le domande spiegate in citazione sono state in parte rigettate”.
Il motivo di appello è fondato.
La sentenza impugnata non ha riconosciuto la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca, disattendendo la domanda di parte attrice. Le competenze addebitate dalla banca, riconosciute dal giudice come non dovute, ammontano ad euro 167.392,82, somma sensibilmente inferiore a quella indicata dall'appellata (secondo cui l'indebito sarebbe stato pari ad euro 232.051,31).
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice comporta la compensazione, in entrambi i gradi di giudizio, delle spese processuali (comprese quelle di CTU) nella misura di un quarto, ponendo a carico della banca appallante la restante parte, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MP – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 11/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 14/1/22 da
[...] nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 859/21 del Tribunale di MP in composizione
[...] monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate in sentenza;
per l'effetto, compensa nella misura di un quarto le spese processuali sostenute da
[...] ed relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico Parte_1 Controparte_1 dell'appellante la restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in euro 10.072,5 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le medesime parti nella misura di un quarto le spese di consulenza già liquidate in primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte;
2) rigetta l'appello nella restante parte.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di MP del 16/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)