Articolo 197 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 196Articolo 198
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1 gennaio 1993
Art. 197.
(Azionamento dei veicoli a braccia)
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993