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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 96/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 96/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BRESSI GIUSEPPE e dall'avv. BRESSI Parte_1
LA ed elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO II N. 4 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BONURA HARALD MASSIMO ed elettivamente domiciliato in
CORSO VITTORIO EMANUELE II 173 ROMA;
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 5607 del 14 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al tribunale di Roma , in data 28 Marzo 2022 , proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento numero 0972020009021433000 per l'importo complessivo di euro 7.989,79 per omesso versamento di oneri previdenziali per l'anno 2017
Il ricorrente contestava la pretesa contributiva per eccesso di potere , violazione dell'articolo 5 dello statuto della , carenza di legittimazione , violazione dell'obbligo di comunicazione (per non CP_1 aver mai comunicato l'iscrizione d'ufficio del ricorrente).
La si costituiva contestando le avverse deduzioni mentre l' restava CP_1 CP_2 contumace
Il tribunale rigettava il ricorso con la sentenza impugnata
Con l'atto di appello , in via pregiudiziale , il ricorrente denunciaVA la nullità della sentenza che non contiene l'intestazione “Repubblica italiana “ e “in nome del popolo italiano”
Nel merito, con il primo motivo di appello , deduceVA che lo statuto Parte_1 della introduce una previsione che diverge dalle prescrizioni di cui all'articolo 22 della legge CP_1 numero 773 del 1982 in quanto elimina il requisito della continuità nell'esercizio della professione;
evidenzia come la determinazione dei requisiti soggettivi di iscrizione alla non rientri CP_1 nell'ambito degli spazi riservati all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ex articolo tre comma 12 della legge numero 335 del 1995.
Con il secondo motivo di appello lamentava la illogicità della sentenza e la violazione del diritto di difesa evidenziando l'omessa comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla e quindi CP_1
l'impossibilità per il ricorrente di conoscere della pretesa contributiva , se non all'atto della notifica della cartella esattoriale , con violazione del suo diritto di difesa Egli riportava, in ogni caso , di aver svolto altre attività all'estero , nonché di non aver esercitato attività di geometra in Italia rappresentando la sua residenza all'estero e l'iscrizione ad altra forma di previdenza all'estero .
Con il terzo motivo di appello denunciava la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla essendo CP_1 egli iscritto a diversa forma di previdenza obbligatoria;
deduceva che l'articolo 22 della legge 773 del 1982 disponeva che l'iscrizione alla è obbligatoria per coloro che esercitano la libera CP_1 professione con carattere di continuità , se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e argomentava che siffatta norma non avrebbe potuto essere derogata dalla CP_1
In relazione alla possibilità di prova consentita all'articolo 5 dello statuto della (che prevede che CP_1 siano soggetti alla contribuzione previdenziale tutti i geometri che esercitano la professione , che l'esercizio della professione si presume salvo prova contraria , e che , ai sensi della delibera consiliare numero 2 del 2003 , tale prova può essere offerta laddove il geometra non eserciti attività professionale anche in via occasionale e sotto forma di consulenza , non sia titolare di partita iva ) egli assumeva di esercitare l'attività lavorativa in un paese straniero ove il titolo di geometra non era spendibile e che la conoscenze tecniche da cui egli traeva sostentamento per sé e per la propria famiglia erano quelle riconducibili al titolo di ingegnere industriale , conseguito nel paese elvetico
Citava la pronuncia della corte di Cassazione numero 5375 nel 2019 ai sensi della quale la delibera della si poneva in rapporto di contraddizione e incompatibilità con la norma primaria di cui CP_1 all'articolo 22 menzionato.
Con il quarto motivo di appello il ricorrente contestava l'errata valutazione dei documenti istruttori evidenziando che il fatto che egli rivestisse una qualifica tecnica in seno ad una società edile discendeva dal fatto che egli aveva il titolo di studio di ingegnere conseguito all'estero.
Si costituiva la cassa contestando partitamente le avverse deduzioni
Deve premettersi, in relazione al contenuto della sentenza impugnata che la mancata intestazione
"Repubblica Italiana" e l'assenza della frase "in nome del popolo italiano", costituiscono pacificamente mere omissioni materiali di espressioni che l'art.132, primo comma, cod.proc.civ. prevede siano inserite in ogni sentenza, senza incidere sulla validità del provvedimento e sulla sua decisorietà e definitività ( tra le tante Cass. 25635/2008, sent. n. 249 del 12/01/2010 , sent.
n. 10853 del 05/05/2010 ).
I motivi primo , secondo e terzo possono essere trattati assieme e sono infondati. La tesi del contribuente , si basa, sostanzialmente, sulla illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla CP_1
, per la violazione dei limiti all'autonomia regolamentare tracciata dagli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dall'art. 3, c. 12, I. 335/1995; e, quindi, per il presunto contrasto delle norme interne dell'Ente (in particolare, art. 5 dello Statuto) con l'art. 22, I. 773/1982, nella parte in cui tale disposizione subordinerebbe (a tutt'oggi) l'obbligazione contributiva de qua nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d'iscrizione ad altra gestione obbligatoria. Deve premettersi che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della in quanto l'iscrizione alla riguarda CP_1 CP_1 pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della CP_1 nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla " nazionale di previdenza ed CP_1
a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi CP_1 professionali dei geometri.
La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla CP_1
Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della CP_1 provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_1 comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie CP_1 di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione CP_1
In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, Parte_2 alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass. Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 ). Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla CP_1 presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (Cass.
Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 )
Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 5, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003 (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla CP_1 base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, la Corte di legittimità(Sez.
L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 ) ha poi accertato , in tema di casse previdenziali privatizzate, che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Corte di Cassazione (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione all'estero può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la CP_1 contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge
Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1 contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
Il secondo motivo di appello con cui il contribuente lamenta di non essere stato reso edotto dell'iscrizione d'ufficio alla è parimenti infondato. l'Ente impositore, prima dell'iscrizione a CP_1 ruolo, aveva, informato il contribuente dei presupposti dell'imposizione contributiva;
nella nota del
02.6.14 l'ente comunicava l'iscrizione a far data dall'1.1.13 e nella precedente comunicazione dell'11.12.13 invitava il a inviare la documentazione richiesta rappresentando che in Parte_1 difetto la avrebbe provveduto alla sua iscrizione d'ufficio ( allegati 5 e 6 della memoria di CP_1 nel giudizio di primo grado). CP_1
In relazione alla prova circa il mancato svolgimento di attività che richiede l'iscrizione all'albo , di cui al quarto motivo di appello, la ha argomentato che risultava direttore tecnico CP_1 Parte_1 della società EU . Ai sensi dell'art. 87 dpr 207/2010 : “La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato
l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.”
Il ricorrente assume di essere titolare di diploma di laurea in ingegneria conseguita all'estero e di aver svolto attività tecnica grazie alle conoscenze conseguite con il predetto corso di studi;
tuttavia, in difetto dalla prova sulla titolarità di un titolo riconosciuto anche nel nostro paese , resta la considerazione della permanenza di un'iscrizione all'albo dei geometri nel territorio italiano quale unico presupposto legittimante il conferimento dell'incarico lavorativo di cui si controverte.
Per altro verso la circostanza che le restanti attività siano state svolte in territorio estero ove il ricorrente assume di essere residente in virtù del titolo di laurea conseguito nel diverso Stato non altera i termini della questione rilevato che egli ha mantenuto l'iscrizione nell'albo dei geometri all'interno del paese di origine e risponde dell'attività svolta in ragione di detta iscrizione nel territorio nazionale L'appello è infondato deve essere dunque disatteso e le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia contumace. CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della , CP_1 liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Nulla per le spese nei confronti dell' . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste CP_2 CP_2 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 96/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BRESSI GIUSEPPE e dall'avv. BRESSI Parte_1
LA ed elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO II N. 4 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BONURA HARALD MASSIMO ed elettivamente domiciliato in
CORSO VITTORIO EMANUELE II 173 ROMA;
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 5607 del 14 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al tribunale di Roma , in data 28 Marzo 2022 , proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento numero 0972020009021433000 per l'importo complessivo di euro 7.989,79 per omesso versamento di oneri previdenziali per l'anno 2017
Il ricorrente contestava la pretesa contributiva per eccesso di potere , violazione dell'articolo 5 dello statuto della , carenza di legittimazione , violazione dell'obbligo di comunicazione (per non CP_1 aver mai comunicato l'iscrizione d'ufficio del ricorrente).
La si costituiva contestando le avverse deduzioni mentre l' restava CP_1 CP_2 contumace
Il tribunale rigettava il ricorso con la sentenza impugnata
Con l'atto di appello , in via pregiudiziale , il ricorrente denunciaVA la nullità della sentenza che non contiene l'intestazione “Repubblica italiana “ e “in nome del popolo italiano”
Nel merito, con il primo motivo di appello , deduceVA che lo statuto Parte_1 della introduce una previsione che diverge dalle prescrizioni di cui all'articolo 22 della legge CP_1 numero 773 del 1982 in quanto elimina il requisito della continuità nell'esercizio della professione;
evidenzia come la determinazione dei requisiti soggettivi di iscrizione alla non rientri CP_1 nell'ambito degli spazi riservati all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ex articolo tre comma 12 della legge numero 335 del 1995.
Con il secondo motivo di appello lamentava la illogicità della sentenza e la violazione del diritto di difesa evidenziando l'omessa comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla e quindi CP_1
l'impossibilità per il ricorrente di conoscere della pretesa contributiva , se non all'atto della notifica della cartella esattoriale , con violazione del suo diritto di difesa Egli riportava, in ogni caso , di aver svolto altre attività all'estero , nonché di non aver esercitato attività di geometra in Italia rappresentando la sua residenza all'estero e l'iscrizione ad altra forma di previdenza all'estero .
Con il terzo motivo di appello denunciava la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla essendo CP_1 egli iscritto a diversa forma di previdenza obbligatoria;
deduceva che l'articolo 22 della legge 773 del 1982 disponeva che l'iscrizione alla è obbligatoria per coloro che esercitano la libera CP_1 professione con carattere di continuità , se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e argomentava che siffatta norma non avrebbe potuto essere derogata dalla CP_1
In relazione alla possibilità di prova consentita all'articolo 5 dello statuto della (che prevede che CP_1 siano soggetti alla contribuzione previdenziale tutti i geometri che esercitano la professione , che l'esercizio della professione si presume salvo prova contraria , e che , ai sensi della delibera consiliare numero 2 del 2003 , tale prova può essere offerta laddove il geometra non eserciti attività professionale anche in via occasionale e sotto forma di consulenza , non sia titolare di partita iva ) egli assumeva di esercitare l'attività lavorativa in un paese straniero ove il titolo di geometra non era spendibile e che la conoscenze tecniche da cui egli traeva sostentamento per sé e per la propria famiglia erano quelle riconducibili al titolo di ingegnere industriale , conseguito nel paese elvetico
Citava la pronuncia della corte di Cassazione numero 5375 nel 2019 ai sensi della quale la delibera della si poneva in rapporto di contraddizione e incompatibilità con la norma primaria di cui CP_1 all'articolo 22 menzionato.
Con il quarto motivo di appello il ricorrente contestava l'errata valutazione dei documenti istruttori evidenziando che il fatto che egli rivestisse una qualifica tecnica in seno ad una società edile discendeva dal fatto che egli aveva il titolo di studio di ingegnere conseguito all'estero.
Si costituiva la cassa contestando partitamente le avverse deduzioni
Deve premettersi, in relazione al contenuto della sentenza impugnata che la mancata intestazione
"Repubblica Italiana" e l'assenza della frase "in nome del popolo italiano", costituiscono pacificamente mere omissioni materiali di espressioni che l'art.132, primo comma, cod.proc.civ. prevede siano inserite in ogni sentenza, senza incidere sulla validità del provvedimento e sulla sua decisorietà e definitività ( tra le tante Cass. 25635/2008, sent. n. 249 del 12/01/2010 , sent.
n. 10853 del 05/05/2010 ).
I motivi primo , secondo e terzo possono essere trattati assieme e sono infondati. La tesi del contribuente , si basa, sostanzialmente, sulla illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla CP_1
, per la violazione dei limiti all'autonomia regolamentare tracciata dagli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dall'art. 3, c. 12, I. 335/1995; e, quindi, per il presunto contrasto delle norme interne dell'Ente (in particolare, art. 5 dello Statuto) con l'art. 22, I. 773/1982, nella parte in cui tale disposizione subordinerebbe (a tutt'oggi) l'obbligazione contributiva de qua nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d'iscrizione ad altra gestione obbligatoria. Deve premettersi che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della in quanto l'iscrizione alla riguarda CP_1 CP_1 pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della CP_1 nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla " nazionale di previdenza ed CP_1
a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi CP_1 professionali dei geometri.
La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla CP_1
Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della CP_1 provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_1 comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie CP_1 di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione CP_1
In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
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e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, Parte_2 alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass. Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 ). Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla CP_1 presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (Cass.
Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 )
Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 5, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003 (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla CP_1 base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, la Corte di legittimità(Sez.
L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 ) ha poi accertato , in tema di casse previdenziali privatizzate, che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Corte di Cassazione (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione all'estero può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la CP_1 contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge
Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1 contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
Il secondo motivo di appello con cui il contribuente lamenta di non essere stato reso edotto dell'iscrizione d'ufficio alla è parimenti infondato. l'Ente impositore, prima dell'iscrizione a CP_1 ruolo, aveva, informato il contribuente dei presupposti dell'imposizione contributiva;
nella nota del
02.6.14 l'ente comunicava l'iscrizione a far data dall'1.1.13 e nella precedente comunicazione dell'11.12.13 invitava il a inviare la documentazione richiesta rappresentando che in Parte_1 difetto la avrebbe provveduto alla sua iscrizione d'ufficio ( allegati 5 e 6 della memoria di CP_1 nel giudizio di primo grado). CP_1
In relazione alla prova circa il mancato svolgimento di attività che richiede l'iscrizione all'albo , di cui al quarto motivo di appello, la ha argomentato che risultava direttore tecnico CP_1 Parte_1 della società EU . Ai sensi dell'art. 87 dpr 207/2010 : “La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato
l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.”
Il ricorrente assume di essere titolare di diploma di laurea in ingegneria conseguita all'estero e di aver svolto attività tecnica grazie alle conoscenze conseguite con il predetto corso di studi;
tuttavia, in difetto dalla prova sulla titolarità di un titolo riconosciuto anche nel nostro paese , resta la considerazione della permanenza di un'iscrizione all'albo dei geometri nel territorio italiano quale unico presupposto legittimante il conferimento dell'incarico lavorativo di cui si controverte.
Per altro verso la circostanza che le restanti attività siano state svolte in territorio estero ove il ricorrente assume di essere residente in virtù del titolo di laurea conseguito nel diverso Stato non altera i termini della questione rilevato che egli ha mantenuto l'iscrizione nell'albo dei geometri all'interno del paese di origine e risponde dell'attività svolta in ragione di detta iscrizione nel territorio nazionale L'appello è infondato deve essere dunque disatteso e le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia contumace. CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della , CP_1 liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Nulla per le spese nei confronti dell' . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste CP_2 CP_2 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN IA