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16 febbraio 1963
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1 gennaio 2011
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23 agosto 2016
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1 gennaio 2018
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30 giugno 2019
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1 gennaio 2022
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Art. 51.
Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione. (14)
((Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalita' delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione)) .
------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.
Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione. (14)
((Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalita' delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione)) .
------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.
Commentario • 1
- 1. Parere sullo schema di lo schema di “Regolamento per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento della banca dati regionale dell’imposta locale immobiliare…Garante Privacy · 12 settembre 2024 · 0.9982484
[doc. web n. 10062397] Parere sullo schema di lo schema di “Regolamento per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della banca dati regionale dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n.17” della Regione Friuli-Venezia Giulia - 12 settembre 2024 Registro dei provvedimenti n. 540 del 12 settembre 2024 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; …
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Giurisprudenza • 8
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