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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2617 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2617 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a SAN SEVERO (FG) in [...] Parte_1 C.F._1
13/01/1961, e residente in [...] Cascina Porcella n.1, elettivamente domiciliato in Novara, via Baluardo La Marmora presso lo studio dell'avv. LEONI MICHELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F.: ), nata a PA UG (MI) in [...] CP_1 C.F._2
23/07/1966, e residente in Pombia (NO), vicolo Castellazzo n. 4 elettivamente domiciliata in
Borgomanero via Novara n. 66, presso lo studio dell'avv. BAGNO GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in NO
NA (MI) il giorno 01/09/1984, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di NO NA di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NO NA di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti del matrimonio del Comune di NO NA;
3. i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge;
4. revocare in capo al sig. l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 pari ad € 400,00, essendo il medesimo divenuto economicamente autosufficiente. Le parti concordemente convengono che l'ultimo versamento a titolo di contributo verrà effettuato nel mese di giugno 2024.
5. dichiararsi la perdita del cognome da parte della Signora Pt_1 CP_1
6. confermare l'uso dell'immobile (casa coniugale) alla sig.ra che ivi abita”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in NO Parte_1 CP_1
NA (MI) in data 01/09/1984, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984.
Dall'unione matrimoniale sono nati (22/02/1985), (07/05/1991) e (22/06/2004) Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/01/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale n.188/2021 emessa dal Tribunale di Novara il 23/03/2021, trascritta nell'atto di matrimonio.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene invero il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti possano essere recepite, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO NA (MI), in data 01/09/1984 da e , con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in particolare con riferimento alla revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di , condizione che deve intendersi qui trascritta e riportata, e provvede in Per_1 conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 2 di 3 4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1 Pt_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO NA (MI) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2617 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a SAN SEVERO (FG) in [...] Parte_1 C.F._1
13/01/1961, e residente in [...] Cascina Porcella n.1, elettivamente domiciliato in Novara, via Baluardo La Marmora presso lo studio dell'avv. LEONI MICHELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F.: ), nata a PA UG (MI) in [...] CP_1 C.F._2
23/07/1966, e residente in Pombia (NO), vicolo Castellazzo n. 4 elettivamente domiciliata in
Borgomanero via Novara n. 66, presso lo studio dell'avv. BAGNO GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in NO
NA (MI) il giorno 01/09/1984, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di NO NA di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NO NA di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti del matrimonio del Comune di NO NA;
3. i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge;
4. revocare in capo al sig. l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 pari ad € 400,00, essendo il medesimo divenuto economicamente autosufficiente. Le parti concordemente convengono che l'ultimo versamento a titolo di contributo verrà effettuato nel mese di giugno 2024.
5. dichiararsi la perdita del cognome da parte della Signora Pt_1 CP_1
6. confermare l'uso dell'immobile (casa coniugale) alla sig.ra che ivi abita”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in NO Parte_1 CP_1
NA (MI) in data 01/09/1984, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984.
Dall'unione matrimoniale sono nati (22/02/1985), (07/05/1991) e (22/06/2004) Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/01/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale n.188/2021 emessa dal Tribunale di Novara il 23/03/2021, trascritta nell'atto di matrimonio.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene invero il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti possano essere recepite, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO NA (MI), in data 01/09/1984 da e , con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 83, parte II, Serie A, anno 1984;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in particolare con riferimento alla revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di , condizione che deve intendersi qui trascritta e riportata, e provvede in Per_1 conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 2 di 3 4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1 Pt_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO NA (MI) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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