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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1424/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1424/2014 R.G. pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1945, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Fiordelisi ed elettivamente domiciliato in Buonabitacolo (SA) alla via Chiesa n. 38;
ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Roberto De Lisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (SA) al Corso del Popolo n. 36.
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
l'arch. , chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale, e nel merito accertare: che la convenuta arch. CP_1
ha svolto la sua attività di direttore dei lavori, ed in particolare si è occupata dei lavori riguardante la parte strutturale (ammesso anche dalla missiva della stessa del
14.09.2020, in cui allegava la parcella professionale in cui chiedeva il compenso per la direzione dei lavori ed in particolare dei lavori strutturali) nella costruzione dei 4 box
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auto descritte nella premessa in fatto del presente atto in favore dell'odierno attore sig.
; accertare quale sono le differenze tra il progetto n. 78/08 e quello in sanatoria Pt_1
n. 1/14 del Comune di Sala Consilina;
accertare e dichiarare che la presenza di gravi difetti come ut supra descritti e che l'aumento di volumetria e la difformità era dovuto al cattivo posizionamento delle fondamenta, dei pilastri e della pilastrata e che tutto
l'edificio risulta così traslato in avanti verso via F.lli Bandiera, non permettendo nean- che la realizzazione dello scivolo (rampa d'accesso) entrata verso i box;
accertare e di- chiarare che il comportamento dell'arch. alla luce delle ripetute, gravi, protrat- CP_1
te e persistenti violazioni dei suoi obblighi, delle quali essa si è resa responsabile nella fattispecie de qua, integra gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, tale da determinare l'abuso edilizio e tale da legittimare la richiesta di danni;
per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. nonché CP_1
condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti
i danni subiti che si quantificano in € 38.850,00 ossia nella spesa da sostenere per sa- nare l'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
In punto di fatto, il sig. premetteva di essere proprietario di un fabbricato sito in Pt_1
via Fratelli Bandiera del Comune di Sala Consilina e di aver ottenuto il Permesso di Co- struire n. 78 del 16.04.2008 per la costruzione di n. 4 parcheggi pertinenziali sull'area distinta in catasto al foglio n. 46, part.lla n. 2936, i cui lavori iniziavano in data
05.08.2008.
Esponeva che il progetto strutturale depositato in data 26.05.2008 prevedeva un muro di sostegno con speroni collegati alla struttura ospitante i quattro box pertinenziali;
che, in corso d'opera, si era resa necessaria la redazione di una perizia di variante (strutturale), poiché la soluzione originaria comportava grossi rischi per la sicurezza in cantiere a causa del terreno poco consistente e della possibilità di frane in fase di scavo e che, in data 7.10.2008, veniva depositato il progetto strutturale in variante che prevedeva una paratia di pali con sovrastante muro di sostegno in c.a. che contenesse il terreno a mon- te.
Precisava che, dopo le dimissioni dell'arch. (progettista e direttore dei lavori) Pt_2
, in data 20.3.2009 veniva nominata quale direttore dei lavori l'arch,
[...] Parte_3
2
tricia, la quale, dopo il completamento delle opere strutturali, in data 24.02.2010 rasse- gnava le proprie dimissioni.
Soggiungeva che, successivamente, l'ing. rifiutava l'incarico di di- Controparte_2 rettore dei lavori avendo riscontrato e segnalato una grossa difformità tra l'opera assen- tita e quella realizzata e, precisamente, l'errato posizionamento della struttura “a circa
90 cm più in avanti” verso via F.lli Bandiera.
Deduceva che i lavori strutturali (fondazione e pilastrata) erano stati eseguiti sotto la di- rezione dei lavori dell'arch. e, pertanto, in data 10.05.2011 la invitava ad intra- CP_1
prendere tutte le azioni necessarie per la risoluzione della problematica.
Rappresentava che, in seguito al sopralluogo effettuato in data 20.09.2011 dall'Ufficio
Tecnico e dai Vigili del Comune di Sala Consilina, gli veniva contestato il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e, in particolare, la “modifica della sagoma del corpo di fabbricato con contestuale aumento della superficie pari a circa mq 11,30 ed incremento di volume pari mc 45,80 circa;
n. 4 ingressi con relative rampe d'accesso in luogo dell'unica corsia in ingresso assentita;
incremento di superficie pari a circa mq 6 del solaio di copertura con la relativa modifica del prospetto principale” e che, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1/14 del 07.01.2014, la redazione del relativo progetto, la perizia di parte con incarico al geom. e l'esecuzione CP_3
dei lavori di ripristino delle opere realizzate in difformità aveva sostenuto ingenti spese.
In punto di diritto, invocava la responsabilità professionale del direttore dei lavori ex artt. 1176, 1218, 1669 e 2043 c.c. sostenendo che i vizi dell'immobile fossero ascrivibili a sua colpa per non aver diligentemente adempiuto al suo incarico e, in particolare, agli obblighi di alta sorveglianza e di verifica della regolare realizzazione dell'opera.
Quantificava in complessivi € 38.500,00 le somme pretese a titolo di risarcimento, la- mentando, oltre alle spese sostenute, anche un danno per errata ubicazione del manufat- to (€ 5.000,00); un danno da perdita di chance per non aver potuto immediatamente vendere i box a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori (€ 8.000,00); un danno del
10%, del valore immobiliare per deprezzamento a causa dell'errata ubicazione del ma- nufatto (€ 10.000,00) e un danno morale o da stress (da liquidare in via equitativa).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2014, si costituiva in giudizio l'arch. instando per il rigetto delle avverse pretese, con Controparte_1
vittoria delle spese di lite e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al paga- mento della somma di € 6.725,01 per l'attività di direttore dei lavori espletata, nonché di
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una somma, nella misura ritenuta dal giudicante, a titolo di risarcimento dei danni mate- riali, morali e di immagine professionale causati con la presente azione.
In particolare, la convenuta evidenziava che alla progettazione strutturale ed alla succes- siva variante in c.o., già depositate presso la sezione distaccata di Padula del Genio Ci- vile prima della propria nomina a direttore dei lavori del 20.03.2009, non era allegato alcun elaborato planimetrico con cui si definiva l'esatta ubicazione del manufatto da realizzare.
Precisava di aver svolto solo attività di controllo in ordine alla realizzazione delle fon- dazioni e della serie di pilastri (c.d. pilastrata) all'interno del fabbricato e nel rispetto del permesso a costruire, sia in ordine all'ubicazione che alla volumetria assentita;
conte- stava la sussistenza di errori di posizionamento del manufatto e la presunta traslazione di circa 90 cm in avanti e chiariva che le difformità riscontrate dall'Ufficio Tecnico e oggetto dell'ordinanza di ingiunzione a demolire del 20.9.2011 erano state eseguite molto tempo dopo le proprie dimissioni, rassegnate in data 24.02.2010 per la presenza in cantiere di personale non regolarmente assunto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2016), con ordinanza del 7.6.2017 ve- niva conferito al nominato C.T.U., dott.ssa l'incarico di prov- Persona_1 vedere “1) a descrivere: a) l'attività professionale di cui risultava incaricata parte con- venuta;
b) l'attività professionale effettivamente svolta dalla convenuta sino al momen- to delle dimissioni;
2) ad indicare se l'attività professionale svolta risulta essere con- forme a quella per la quale risultava incaricata ed, in caso di non conformità, a specifi- care quali siano le eventuali omissioni e/o difformità e se le stesse abbiamo inciso, ed eventualmente in che misura, sulle opere a realizzarsi, quantificando i danni”.
Depositata la relazione peritale in data 03.12.2019, a seguito del decesso dell'avv. Rien- zo, con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 06.04.2021 la convenuta eccepiva la inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree e, comun- que, la prescrizione di ogni diritto del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. e conclu- deva “per il rigetto per inammissibilità e infondatezza delle domande avanzate da
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio e per l'accoglimento delle proposte do- Parte_4
mande riconvenzionali avanzate dalla convenuta. Con vittoria di spese e compensi.”
Con provvedimento del 15.03.2024, lo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, formulava ex art. 185 c.p.c. una proposta conciliativa, accolta dalla sola parte at- trice.
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A seguito di alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, veniva infine fissata udienza car- tolare di discussione e decisione ex 281-sexies c.p.c. per il giorno 22/04/2025; all'esito, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti ap- presso segnati.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del convenuto architetto nell'espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori conferitogli dal com- mittente-attore in relazione alla costruzione dell'opera assentita con Permesso di Co- struire n. 78/08, ossia di quattro parcheggi pertinenziali, e la conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttore dei lavori ex artt. 1176, 1218, 1669 e 2043 c.c. in ordine ai vizi riscontrati nell'opera realizzata.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta, non svolgendo con la dovuta perizia e diligenza i suoi compiti di sorveglianza sulla corretta esecuzione dell'opera, non si è av- veduta dell'erroneo posizionamento della c.d. pilastrata, così comportando la realizza- zione di un'opera difforme rispetto a quella assentita e, dunque, di un abuso edilizio.
In punto di diritto, giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, “in tema di re- sponsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utiliz- zare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conse- guire, onde il onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rien- trano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della confor- mità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'e- secuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigi- lare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ot- temperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'atti- vità del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza
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delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo del- la realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'im- presa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr., ex multis, Cass. n.
9572/2024; Cass. n. 14456/2023; Cass. n. 7336/2019; Cass. n. 8700/2016; Cass. n.
20557/2014; Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; Cass. n. 15255/2005).
Con particolare riguardo al profilo del riparto dell'onere probatorio, vale poi osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pacifico estendere anche all'accertamento dell'inadempimento derivante da responsabilità professionale i principi generali dettati dalle Sezioni Unite con decisione del 13 ottobre 2001, n. 13533, secon- do i quali “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del- la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avve- nuto adempimento” (cfr. Cass. S. U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico, oltre che confermato in sede di interrogato- rio formale (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2016), che alla convenuta, in data
20.03.2009, sia stato conferito dall'attore l'incarico di Direttore dei Lavori per la realiz- zazione di quattro box auto in Sala Consilina alla via Fratelli Bandiera e che la stessa abbia poi rassegnato le proprie dimissioni in data 24.02.2010. In particolare, dall'esame del complessivo compendio probatorio raccolto in istruttoria risulta che la convenuta, subentrando all'arch. , ha svolto il suo incarico nella fase di realizzazione Parte_2
della parte strutturale dei box, ossia delle fondazioni e dei pilastri e che, in seguito alle dimissioni (rassegnate in data 24.02.2010 e comunicate anche all'ente comunale con missiva del 25.02.2010 registrata con prot. n. 3040), in data 10.08.2011 è stato effettua- to dai tecnici comunali un sopralluogo per accertare la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto assentito, cui hanno fatto seguito la richiesta di chiarimenti prot.
11813/2011 del 05.09.2011 circa le incongruenze riscontrate;
l'ingiunzione di demoli- zione di opere abusive n. 27/2011 del 20.09.2011; il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1/14 del 07.01.2014ced il procedimento penale a carico dell'attore, poi con-
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clusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
In ordine all'attività espletata dalla convenuta, alla sua conformità o meno rispetto all'incarico ricevuto ed all'incidenza di eventuali omissioni/difformità sulle opere a rea- lizzarsi, appaiono dirimenti gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del giu- dizio.
Il CTU incaricato, dott.ssa nella relazione peritale in atti ha anzitutto chiarito Per_1 quanto segue: “Evidenziato preliminarmente che dalle produzioni di parte non emergo- no documentazioni e/o atti prodotti nel corso dell'attività svolta dalla convenuta, né emessi dalla professionista, né dall'impresa esecutrice, né dagli organi preposti alla realizzazione del manufatto (amministrazione comunale e/o genio civile), l'attività dell'architetto sembra essersi esplicata prevalentemente nella sorveglianza del CP_1
cantiere, atteso che emerge, dalla lettura degli atti e da quanto manifestato in sede di sopralluogo, che tale attività sia stata svolta relativamente al posizionamento del manu- fatto, ovvero alla realizzazione della maglia strutturale”.
Poi, ha osservato quanto segue: “L'attività peritale svolta dalla scrivente ha teso ad ap- purare se effettivamente il posizionamento del manufatto, a partire dalla maglia struttu- rale realizzata nel corso della Dd.Ll. svolta dalla parte convenuta, abbia realmente de- terminato le modificazioni progettuali lamentate dalla parte attrice, e soprattutto de- terminato le parziali difformità rappresentate dall'amministrazione comunale. Come già evidenziato in precedenza, alcuna documentazione è pervenuta circa l'attività svol- ta dalla convenuta. La scrivente ha, attraverso l'esame delle produzioni di parte, solo potuto desumere che - rispetto alla tempistica dei lavori – l'attività professionale sia stata svolta nella realizzazione del fabbricato, escludendo presumibilmente gli impianti, le opere di rifinitura (apposizione ringhiere e serramenti) e/o sistemazione esterna dello stesso. Tuttavia, sebbene non vi siano certezze in ordine a tali ultime lavorazioni, ciò non compromette l'esaustività delle risposte ai quesiti nel presente elaborato, atteso che le contestazioni mosse dal rispetto all'accertamento di conformità riguar- CP_4
dano proprio la realizzazione del corpo di fabbrica, edificato sotto la sorveglianza e la direzione dei lavori di parte convenuta. Va da sé che, in merito a quest'ultima circo- stanza, l'omissione della Dd.Ll. rispetto all'incarico conferitole è stata quella di non inoltrare tempestiva comunicazione delle parziali difformità emerse in fase di esecuzio- ne rispetto al progetto approvato, emettendo atti che ad oggi avrebbero potuto dare ri- scontro di tale attività. In adempimento al proprio mandato la Dd,Ll. avrebbe dovuto
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redigere un ordine di sospensione dei lavori all'impresa oppure denunciare all'amministrazione le difformità emerse nelle fasi di realizzazione del fabbricato, for- nendo adeguata motivazione circa le variazioni in corso d'opera, che di seguito si rap- presentano. Attraverso l'esame della documentazione, dei grafici di progetto e di sana- toria, le note emesse dal ed i rilievi effettuati in loco, la sottoscritta ha dedotto CP_4 che le difformità riscontrate e segnalate nelle note emesse dall'amministrazione, non consistono in una traslazione di 90cm del manufatto, atteso che, salvo scarse variazioni rientranti nei limiti della tolleranza e del fuori squadro che connota lo stesso, la maglia strutturale non appare essere la “variazione determinante” rispetto al progetto assenti- to. Sembra piuttosto che, nell'effettuare le operazioni di scavo lungo la parte retrostan- te, si sia avuto un incremento della superficie/volume interna ai box, aspetto se voglia- mo risanabile in quanto la maggiore superficie/volumetria rilevata poteva tradursi in volume tecnico di separazione dalla retrostante paratia, ossia rappresentarsi quale “in- tercapedine” non annoverabile nel conteggio delle superfici e dei volumi, in quanto murata e di fatto non utilizzata. Questo circa la “modifica della sagoma del corpo di fabbrica con contestuale incremento di superficie pari a circa mq 11.30 ed incremento di volume pari a circa mc 45.80” rilevata dall'amministrazione comunale nell'ordine di demolizione n.27/11. Reale ed inequivocabile il rilevato “incremento di superficie pari
a circa mq 6.00 del solaio di copertura con relativa modifica del prospetto principale”.
L'ingresso alla scala laterale, infatti, doveva fungere da giunto/separazione tra il nuovo manufatto ed il preesistente fabbricato confinante, lasciando la scala parzialmente sco- perta proprio nella porzione d'ingresso. In fase di realizzazione, la piccola modifica apportata – di allungamento del solaio fino al terminale del fabbricato - ha effettiva- mente variato la scelta progettuale e le superfici di calpestio del solaio di copertura di circa 6,00mq. Quanto, infine, alla corsia unica di accesso con ingresso sul fronte stra- dale, in luogo della quale sono stati realizzati n.4 ingressi con relative rampe, la scri- vente individua un vizio progettuale, ritenendo che la mancata realizzazione della sud- detta corsia abbia piuttosto restituito ai box la funzionalità – finalizzata al requisito di accessibilità – dei locali, atteso che tale corsia – parallela alla strada comunale – do- veva realizzarsi con una larghezza pari a 1,70/1,80 e, con l'ausilio di dissuasori e cate- ne di collegamento, permettere alle auto di incanalarsi in area privata per poi accedere ai vari box. Il percorso anzidetto non è stato realizzato, ma nella fattispecie, pur non avendo avuto riscontri documentali da parte del Direttore dei Lavori oggi convenuta, la scrivente non ritiene alla stessa imputabile la variazione progettuale rilevata in loco,
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atteso che la mancata realizzazione del viale di accesso ai box ha piuttosto consentito la effettiva fruibilità dei locali realizzati, mentre la previsione progettuale avrebbe – al contrario - reso pregiudizio ai manufatti in termini di accessibilità, compromettendone la funzionalità. Dunque, l'attività in questo caso svolta circa la mancata realizzazione del percorso, non è da ritenersi imputabile – a parere della scrivente – allo sfalsamento denunciato dagli attori – peraltro non riscontrato - quanto piuttosto alla diligenza del
Direttore dei Lavori, che con la propria sorveglianza ha fatto sì che non venisse com- promessa la funzionalità dell'opera assentita, trattandosi peraltro di una variante non sostanziale. Ad avvalorare tale tesi basterebbe già l'esame del grafico di progetto, da cui si evince la scarsa possibilità di manovra dei mezzi in ingresso / uscita dai locali;
tuttavia, sui luoghi di causa la scrivente ha documentato fotograficamente la manovra di uscita di un'auto da uno dei box;
dall'osservazione delle foto emerge che il forte di- slivello della sede stradale e la già scarsa larghezza della stessa, impongono all'autovettura in manovra di occupare l'intera carreggiata. Appare veramente difficile immaginare una qualsiasi cilindrata di autovettura effettuare una simile manovra con il limite spaziale dei dissuasori e/o limitatamente al vialetto ipotizzato in progetto.”
Il consulente ha, quindi, precisato: “In sintesi, la scrivente ritiene che l'attività svolta dalla convenuta risulti non conforme a quella per la quale risultava incaricata, atteso che nel novero delle attività siano state omesse le dovute segnalazioni alle autorità competenti – oltre che al committente, sia in ordine alle variazioni in corso d'opera, per le quali si sarebbe potuta trovare una soluzione certamente meno drastica dell'ordine di demolizione poi ricevuto, e sia in ordine al vizio di progettazione rileva- bile dai grafici, in particolare in merito alla corsia d'ingresso con dissuasori e catene, che avrebbero inficiato l'accessibilità ai locali. Tale attività, non effettuata, rientra tra gli obblighi di controllo, denuncia e dimissione dall'incarico previsti dall'art.29 del dpr
380/2001, atteso che nell'esecuzione materiale dell'opera il Direttore dei Lavori assur- ge a figura di sorveglianza e garanzia finalizzata al rispetto delle normative urbanisti- che ed edilizie. Né è emerso che l'architetto, ricevuta la segnalazione dall'ente compe- tente di sopralluogo finalizzato all'accertamento di conformità, si sia attivata per moti- vare le scelte e le realizzazioni effettuate in cantiere sotto la propria sorveglianza.”
In sostanza, il CTU, pur escludendo la traslazione di 90 cm del manufatto dedotta dall'attore ha confermato le difformità rispetto al progetto assentito, descrivendole ana- liticamente e, in quanto difformità relative proprio alla realizzazione del corpo di fab- brica, edificato sotto la sorveglianza e la direzione dei lavori della convenuta, ha ritenu-
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to l'attività professionale da costei svolta non conforme a quella per cui risultava incari- cata, avendo omesso le dovute segnalazioni al committente, nonché di ordinare la so- spensione dei lavori all'impresa o di denunciare all'amministrazione le difformità emer- se nella realizzazione del fabbricato, motivando circa le variazioni realizzate in corso d'opera.
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio si presenta esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione dell'attività professiona- le (oggetto di incarico ed effettivamente svolta) della convenuta, delle relative omissioni e della rispettiva incidenza sull'opera; nonché logica nelle argomentazioni e condivisibi- le nelle conclusioni cui perviene.
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta, nello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori, non abbia operato con la diligenza in concreto richiesta, omettendo di esercitare il necessario controllo sulla realizzazione dell'opera, non adempiendo all'obbligo- evi- denziato dalla summenzionata giurisprudenza- di accertare la conformità sia della pro- gressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opus senza difetti costruttivi. In specie, vale osser- vare che la responsabilità del direttore dei lavori si è sostanziata nell'aver omesso di ri- levare, informandone (anche) il committente, l'incremento della superficie e del volume interni dei box durante le operazioni di scavo;
l'allungamento del solaio fino al termina- le del fabbricato con la copertura dell'ingresso della scala laterale che doveva invece rimanere scoperto e la realizzazione di 4 ingressi con relative rampe in luogo della cor- sia unica di accesso con ingresso sul fronte stradale. Come rilevato anche dal CTU, non vi è traccia di alcun intervento da parte della convenuta finalizzato a rilevare ed even- tualmente correggere nell'interesse del committente le suddette difformità. Prive di ri- scontro probatorio si sono inoltre rilevate le allegazioni difensive della convenuta circa la regolare realizzazione dell'opera durante lo svolgimento del suo incarico.
Alla luce di tali premesse, deve dunque ritenersi che la descritta condotta omissiva abbia inciso nella produzione delle difformità riconosciute dal CTU e sia idonea a fondare la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di attenersi, pur con le dovute preci- sazioni, alle conclusioni del CTU anche in termini di quantificazione dei danni, in quan- to raggiunte all'esito di un esame completo, scrupoloso e coerente della documentazione versata agli atti, esente da vizi logici e, pertanto, perfettamente condivisibile.
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Al riguardo, il CTU ha precisato che “Il danno arrecato per la circostanza rappresenta- ta è da individuarsi nella corresponsabilità assunta – a seguito delle omissioni – rispet- to all'opera difforme, in via solidale al committente ed all'impresa esecutrice, per cui la scrivente ritiene sia individuabile la quantificazione dello stesso nel pagamento in soli- do (con committente ed impresa esecutrice) di:
▪ oneri urbanizzativi e connessi per P.C. in sanatoria, quantificato in €. 5.850,00;
▪ Spese tecniche per P.C.S. €. 4000,00 ;
▪ Demolizioni di opere strutturali e murarie e trasporto e rifiuto materiali per €.
1.200,00
▪ Ripristino facciata esterna per €. 1650,00; Per una cifra complessiva di €
12.700,00 da sostenersi in solido con il committente e l'impresa esecutrice.”
Orbene, in disparte i profili relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore, estranei al presente giudizio, in accoglimento della domanda di risarcimento proposta, la conve- nuta va condannata al pagamento, in favore, dell'attore della somma di euro €
12.700,00.
Vale precisare che nulla è, invece, dovuto all'attore a titolo di risarcimento degli asseriti danni morali/da stress, per errata ubicazione e deprezzamento del manufatto e perdita di chance in quanto solo genericamente dedotti e, dunque, sforniti di prova.
Quanto alle domande formulate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, facendo applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di alloca- zione degli oneri allegatori e probatori, deve essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 6.725,01 a titolo di compenso per l'attività professionale espletata e, di contro, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei lamentati danni materiali e morali e di immagine professionale.
Com'è noto, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che as- sume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore al- legare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pre- tesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, comprovato per quanto sopra esposto il rapporto professionale tra le parti e non essendo stata fornita la prova di fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi della pretesa creditoria, l'attore va condannato al pagamento, in favore della convenuta, del compenso per l'attività di direttore dei lavori svolta, quantificato dall'arch. CP_1
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attrice in riconvenzionale, nella somma di € 6.725,01, oltre interessi legali dalla doman- da al soddisfo. Orbene, posto che sull'attore, convenuto in riconvenzionale, grava l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una gene- rica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda, nel caso di specie deve ritenersi incontestata la quantificazione della pretesa dell'arch.
a titolo di prestazioni professionali;
ciò che infatti contesta il non è il CP_1 Pt_1 quantum dell'avversa pretesa, quanto piuttosto la sua debenza per effetto dell'inesatto adempimento della prestazione professionale in questione.
Al riguardo appare tuttavia opportuno richiamare l'orientamento dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligazione del committente non è automaticamente inficiata ex art. 1460 c.c. dalle inosservanze e dalle inadempienze del professionista. Infatti, secondo i principi espressi dalla Corte nomofilattica, applicabili analogicamente al caso di specie,
"qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inuti- lizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda ri- sarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela" e ciò in quanto "L'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., postula infatti la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005) onde se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utili- tà, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il paga- mento del compenso" (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 29218 del 2017).
Pertanto, alla luce del principio di non contestazione cristallizzato dall'art. 115 c.p.c. e sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, la domanda riconvenzio- nale proposta dall'arch. tesa al riconoscimento del proprio compenso per CP_1
l'attività professionale svolta su commissione del va accolta. Pt_1
Di converso, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di danni impone, invece, di rigettare la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta.
La prevalente soccombenza della convenuta, unitamente all'accoglimento, seppur par- ziale, delle domande riconvenzionali spiegate dalla stessa, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite tra le parti, mentre la restante parte segue il principio di
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soccombenza e viene liquidata come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, corretto in base al criterio del decisum (cfr. Cass. 14.12.2023 n.35073), e delle fasi svolte (studio, intro- duttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a ca- rico di parte convenuta, in quanto prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di per le ragioni di cui in parte mo- Controparte_1 tiva e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento, in favore di CP_5
della somma di € 12.700,00 oltre interessi legali dalla domanda giudi-
[...] ziale fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 6.725,01 a titolo di compenso per l'attività professionale svol- ta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la prevalentemente soccombente a corrispondere Controparte_1
a le spese di lite nella misura di ½, liquidandole nella Parte_1 complessiva somma di € 2.538,50 per compensi professionali, nonché € 283,30 per spese vive, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Compensa tra le parti il restante ½;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, 23.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1424/2014 R.G. pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1945, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Fiordelisi ed elettivamente domiciliato in Buonabitacolo (SA) alla via Chiesa n. 38;
ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Roberto De Lisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (SA) al Corso del Popolo n. 36.
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
l'arch. , chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale, e nel merito accertare: che la convenuta arch. CP_1
ha svolto la sua attività di direttore dei lavori, ed in particolare si è occupata dei lavori riguardante la parte strutturale (ammesso anche dalla missiva della stessa del
14.09.2020, in cui allegava la parcella professionale in cui chiedeva il compenso per la direzione dei lavori ed in particolare dei lavori strutturali) nella costruzione dei 4 box
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auto descritte nella premessa in fatto del presente atto in favore dell'odierno attore sig.
; accertare quale sono le differenze tra il progetto n. 78/08 e quello in sanatoria Pt_1
n. 1/14 del Comune di Sala Consilina;
accertare e dichiarare che la presenza di gravi difetti come ut supra descritti e che l'aumento di volumetria e la difformità era dovuto al cattivo posizionamento delle fondamenta, dei pilastri e della pilastrata e che tutto
l'edificio risulta così traslato in avanti verso via F.lli Bandiera, non permettendo nean- che la realizzazione dello scivolo (rampa d'accesso) entrata verso i box;
accertare e di- chiarare che il comportamento dell'arch. alla luce delle ripetute, gravi, protrat- CP_1
te e persistenti violazioni dei suoi obblighi, delle quali essa si è resa responsabile nella fattispecie de qua, integra gli estremi dell'inadempimento persistente e di non scarsa importanza, tale da determinare l'abuso edilizio e tale da legittimare la richiesta di danni;
per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. nonché CP_1
condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti
i danni subiti che si quantificano in € 38.850,00 ossia nella spesa da sostenere per sa- nare l'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
In punto di fatto, il sig. premetteva di essere proprietario di un fabbricato sito in Pt_1
via Fratelli Bandiera del Comune di Sala Consilina e di aver ottenuto il Permesso di Co- struire n. 78 del 16.04.2008 per la costruzione di n. 4 parcheggi pertinenziali sull'area distinta in catasto al foglio n. 46, part.lla n. 2936, i cui lavori iniziavano in data
05.08.2008.
Esponeva che il progetto strutturale depositato in data 26.05.2008 prevedeva un muro di sostegno con speroni collegati alla struttura ospitante i quattro box pertinenziali;
che, in corso d'opera, si era resa necessaria la redazione di una perizia di variante (strutturale), poiché la soluzione originaria comportava grossi rischi per la sicurezza in cantiere a causa del terreno poco consistente e della possibilità di frane in fase di scavo e che, in data 7.10.2008, veniva depositato il progetto strutturale in variante che prevedeva una paratia di pali con sovrastante muro di sostegno in c.a. che contenesse il terreno a mon- te.
Precisava che, dopo le dimissioni dell'arch. (progettista e direttore dei lavori) Pt_2
, in data 20.3.2009 veniva nominata quale direttore dei lavori l'arch,
[...] Parte_3
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tricia, la quale, dopo il completamento delle opere strutturali, in data 24.02.2010 rasse- gnava le proprie dimissioni.
Soggiungeva che, successivamente, l'ing. rifiutava l'incarico di di- Controparte_2 rettore dei lavori avendo riscontrato e segnalato una grossa difformità tra l'opera assen- tita e quella realizzata e, precisamente, l'errato posizionamento della struttura “a circa
90 cm più in avanti” verso via F.lli Bandiera.
Deduceva che i lavori strutturali (fondazione e pilastrata) erano stati eseguiti sotto la di- rezione dei lavori dell'arch. e, pertanto, in data 10.05.2011 la invitava ad intra- CP_1
prendere tutte le azioni necessarie per la risoluzione della problematica.
Rappresentava che, in seguito al sopralluogo effettuato in data 20.09.2011 dall'Ufficio
Tecnico e dai Vigili del Comune di Sala Consilina, gli veniva contestato il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e, in particolare, la “modifica della sagoma del corpo di fabbricato con contestuale aumento della superficie pari a circa mq 11,30 ed incremento di volume pari mc 45,80 circa;
n. 4 ingressi con relative rampe d'accesso in luogo dell'unica corsia in ingresso assentita;
incremento di superficie pari a circa mq 6 del solaio di copertura con la relativa modifica del prospetto principale” e che, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1/14 del 07.01.2014, la redazione del relativo progetto, la perizia di parte con incarico al geom. e l'esecuzione CP_3
dei lavori di ripristino delle opere realizzate in difformità aveva sostenuto ingenti spese.
In punto di diritto, invocava la responsabilità professionale del direttore dei lavori ex artt. 1176, 1218, 1669 e 2043 c.c. sostenendo che i vizi dell'immobile fossero ascrivibili a sua colpa per non aver diligentemente adempiuto al suo incarico e, in particolare, agli obblighi di alta sorveglianza e di verifica della regolare realizzazione dell'opera.
Quantificava in complessivi € 38.500,00 le somme pretese a titolo di risarcimento, la- mentando, oltre alle spese sostenute, anche un danno per errata ubicazione del manufat- to (€ 5.000,00); un danno da perdita di chance per non aver potuto immediatamente vendere i box a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori (€ 8.000,00); un danno del
10%, del valore immobiliare per deprezzamento a causa dell'errata ubicazione del ma- nufatto (€ 10.000,00) e un danno morale o da stress (da liquidare in via equitativa).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2014, si costituiva in giudizio l'arch. instando per il rigetto delle avverse pretese, con Controparte_1
vittoria delle spese di lite e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al paga- mento della somma di € 6.725,01 per l'attività di direttore dei lavori espletata, nonché di
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una somma, nella misura ritenuta dal giudicante, a titolo di risarcimento dei danni mate- riali, morali e di immagine professionale causati con la presente azione.
In particolare, la convenuta evidenziava che alla progettazione strutturale ed alla succes- siva variante in c.o., già depositate presso la sezione distaccata di Padula del Genio Ci- vile prima della propria nomina a direttore dei lavori del 20.03.2009, non era allegato alcun elaborato planimetrico con cui si definiva l'esatta ubicazione del manufatto da realizzare.
Precisava di aver svolto solo attività di controllo in ordine alla realizzazione delle fon- dazioni e della serie di pilastri (c.d. pilastrata) all'interno del fabbricato e nel rispetto del permesso a costruire, sia in ordine all'ubicazione che alla volumetria assentita;
conte- stava la sussistenza di errori di posizionamento del manufatto e la presunta traslazione di circa 90 cm in avanti e chiariva che le difformità riscontrate dall'Ufficio Tecnico e oggetto dell'ordinanza di ingiunzione a demolire del 20.9.2011 erano state eseguite molto tempo dopo le proprie dimissioni, rassegnate in data 24.02.2010 per la presenza in cantiere di personale non regolarmente assunto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2016), con ordinanza del 7.6.2017 ve- niva conferito al nominato C.T.U., dott.ssa l'incarico di prov- Persona_1 vedere “1) a descrivere: a) l'attività professionale di cui risultava incaricata parte con- venuta;
b) l'attività professionale effettivamente svolta dalla convenuta sino al momen- to delle dimissioni;
2) ad indicare se l'attività professionale svolta risulta essere con- forme a quella per la quale risultava incaricata ed, in caso di non conformità, a specifi- care quali siano le eventuali omissioni e/o difformità e se le stesse abbiamo inciso, ed eventualmente in che misura, sulle opere a realizzarsi, quantificando i danni”.
Depositata la relazione peritale in data 03.12.2019, a seguito del decesso dell'avv. Rien- zo, con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 06.04.2021 la convenuta eccepiva la inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree e, comun- que, la prescrizione di ogni diritto del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. e conclu- deva “per il rigetto per inammissibilità e infondatezza delle domande avanzate da
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio e per l'accoglimento delle proposte do- Parte_4
mande riconvenzionali avanzate dalla convenuta. Con vittoria di spese e compensi.”
Con provvedimento del 15.03.2024, lo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, formulava ex art. 185 c.p.c. una proposta conciliativa, accolta dalla sola parte at- trice.
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A seguito di alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, veniva infine fissata udienza car- tolare di discussione e decisione ex 281-sexies c.p.c. per il giorno 22/04/2025; all'esito, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti ap- presso segnati.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del convenuto architetto nell'espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori conferitogli dal com- mittente-attore in relazione alla costruzione dell'opera assentita con Permesso di Co- struire n. 78/08, ossia di quattro parcheggi pertinenziali, e la conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttore dei lavori ex artt. 1176, 1218, 1669 e 2043 c.c. in ordine ai vizi riscontrati nell'opera realizzata.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta, non svolgendo con la dovuta perizia e diligenza i suoi compiti di sorveglianza sulla corretta esecuzione dell'opera, non si è av- veduta dell'erroneo posizionamento della c.d. pilastrata, così comportando la realizza- zione di un'opera difforme rispetto a quella assentita e, dunque, di un abuso edilizio.
In punto di diritto, giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, “in tema di re- sponsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utiliz- zare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conse- guire, onde il onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rien- trano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della confor- mità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'e- secuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigi- lare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ot- temperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'atti- vità del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza
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delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo del- la realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'im- presa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr., ex multis, Cass. n.
9572/2024; Cass. n. 14456/2023; Cass. n. 7336/2019; Cass. n. 8700/2016; Cass. n.
20557/2014; Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; Cass. n. 15255/2005).
Con particolare riguardo al profilo del riparto dell'onere probatorio, vale poi osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pacifico estendere anche all'accertamento dell'inadempimento derivante da responsabilità professionale i principi generali dettati dalle Sezioni Unite con decisione del 13 ottobre 2001, n. 13533, secon- do i quali “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del- la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avve- nuto adempimento” (cfr. Cass. S. U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico, oltre che confermato in sede di interrogato- rio formale (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2016), che alla convenuta, in data
20.03.2009, sia stato conferito dall'attore l'incarico di Direttore dei Lavori per la realiz- zazione di quattro box auto in Sala Consilina alla via Fratelli Bandiera e che la stessa abbia poi rassegnato le proprie dimissioni in data 24.02.2010. In particolare, dall'esame del complessivo compendio probatorio raccolto in istruttoria risulta che la convenuta, subentrando all'arch. , ha svolto il suo incarico nella fase di realizzazione Parte_2
della parte strutturale dei box, ossia delle fondazioni e dei pilastri e che, in seguito alle dimissioni (rassegnate in data 24.02.2010 e comunicate anche all'ente comunale con missiva del 25.02.2010 registrata con prot. n. 3040), in data 10.08.2011 è stato effettua- to dai tecnici comunali un sopralluogo per accertare la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto assentito, cui hanno fatto seguito la richiesta di chiarimenti prot.
11813/2011 del 05.09.2011 circa le incongruenze riscontrate;
l'ingiunzione di demoli- zione di opere abusive n. 27/2011 del 20.09.2011; il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1/14 del 07.01.2014ced il procedimento penale a carico dell'attore, poi con-
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clusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
In ordine all'attività espletata dalla convenuta, alla sua conformità o meno rispetto all'incarico ricevuto ed all'incidenza di eventuali omissioni/difformità sulle opere a rea- lizzarsi, appaiono dirimenti gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del giu- dizio.
Il CTU incaricato, dott.ssa nella relazione peritale in atti ha anzitutto chiarito Per_1 quanto segue: “Evidenziato preliminarmente che dalle produzioni di parte non emergo- no documentazioni e/o atti prodotti nel corso dell'attività svolta dalla convenuta, né emessi dalla professionista, né dall'impresa esecutrice, né dagli organi preposti alla realizzazione del manufatto (amministrazione comunale e/o genio civile), l'attività dell'architetto sembra essersi esplicata prevalentemente nella sorveglianza del CP_1
cantiere, atteso che emerge, dalla lettura degli atti e da quanto manifestato in sede di sopralluogo, che tale attività sia stata svolta relativamente al posizionamento del manu- fatto, ovvero alla realizzazione della maglia strutturale”.
Poi, ha osservato quanto segue: “L'attività peritale svolta dalla scrivente ha teso ad ap- purare se effettivamente il posizionamento del manufatto, a partire dalla maglia struttu- rale realizzata nel corso della Dd.Ll. svolta dalla parte convenuta, abbia realmente de- terminato le modificazioni progettuali lamentate dalla parte attrice, e soprattutto de- terminato le parziali difformità rappresentate dall'amministrazione comunale. Come già evidenziato in precedenza, alcuna documentazione è pervenuta circa l'attività svol- ta dalla convenuta. La scrivente ha, attraverso l'esame delle produzioni di parte, solo potuto desumere che - rispetto alla tempistica dei lavori – l'attività professionale sia stata svolta nella realizzazione del fabbricato, escludendo presumibilmente gli impianti, le opere di rifinitura (apposizione ringhiere e serramenti) e/o sistemazione esterna dello stesso. Tuttavia, sebbene non vi siano certezze in ordine a tali ultime lavorazioni, ciò non compromette l'esaustività delle risposte ai quesiti nel presente elaborato, atteso che le contestazioni mosse dal rispetto all'accertamento di conformità riguar- CP_4
dano proprio la realizzazione del corpo di fabbrica, edificato sotto la sorveglianza e la direzione dei lavori di parte convenuta. Va da sé che, in merito a quest'ultima circo- stanza, l'omissione della Dd.Ll. rispetto all'incarico conferitole è stata quella di non inoltrare tempestiva comunicazione delle parziali difformità emerse in fase di esecuzio- ne rispetto al progetto approvato, emettendo atti che ad oggi avrebbero potuto dare ri- scontro di tale attività. In adempimento al proprio mandato la Dd,Ll. avrebbe dovuto
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redigere un ordine di sospensione dei lavori all'impresa oppure denunciare all'amministrazione le difformità emerse nelle fasi di realizzazione del fabbricato, for- nendo adeguata motivazione circa le variazioni in corso d'opera, che di seguito si rap- presentano. Attraverso l'esame della documentazione, dei grafici di progetto e di sana- toria, le note emesse dal ed i rilievi effettuati in loco, la sottoscritta ha dedotto CP_4 che le difformità riscontrate e segnalate nelle note emesse dall'amministrazione, non consistono in una traslazione di 90cm del manufatto, atteso che, salvo scarse variazioni rientranti nei limiti della tolleranza e del fuori squadro che connota lo stesso, la maglia strutturale non appare essere la “variazione determinante” rispetto al progetto assenti- to. Sembra piuttosto che, nell'effettuare le operazioni di scavo lungo la parte retrostan- te, si sia avuto un incremento della superficie/volume interna ai box, aspetto se voglia- mo risanabile in quanto la maggiore superficie/volumetria rilevata poteva tradursi in volume tecnico di separazione dalla retrostante paratia, ossia rappresentarsi quale “in- tercapedine” non annoverabile nel conteggio delle superfici e dei volumi, in quanto murata e di fatto non utilizzata. Questo circa la “modifica della sagoma del corpo di fabbrica con contestuale incremento di superficie pari a circa mq 11.30 ed incremento di volume pari a circa mc 45.80” rilevata dall'amministrazione comunale nell'ordine di demolizione n.27/11. Reale ed inequivocabile il rilevato “incremento di superficie pari
a circa mq 6.00 del solaio di copertura con relativa modifica del prospetto principale”.
L'ingresso alla scala laterale, infatti, doveva fungere da giunto/separazione tra il nuovo manufatto ed il preesistente fabbricato confinante, lasciando la scala parzialmente sco- perta proprio nella porzione d'ingresso. In fase di realizzazione, la piccola modifica apportata – di allungamento del solaio fino al terminale del fabbricato - ha effettiva- mente variato la scelta progettuale e le superfici di calpestio del solaio di copertura di circa 6,00mq. Quanto, infine, alla corsia unica di accesso con ingresso sul fronte stra- dale, in luogo della quale sono stati realizzati n.4 ingressi con relative rampe, la scri- vente individua un vizio progettuale, ritenendo che la mancata realizzazione della sud- detta corsia abbia piuttosto restituito ai box la funzionalità – finalizzata al requisito di accessibilità – dei locali, atteso che tale corsia – parallela alla strada comunale – do- veva realizzarsi con una larghezza pari a 1,70/1,80 e, con l'ausilio di dissuasori e cate- ne di collegamento, permettere alle auto di incanalarsi in area privata per poi accedere ai vari box. Il percorso anzidetto non è stato realizzato, ma nella fattispecie, pur non avendo avuto riscontri documentali da parte del Direttore dei Lavori oggi convenuta, la scrivente non ritiene alla stessa imputabile la variazione progettuale rilevata in loco,
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atteso che la mancata realizzazione del viale di accesso ai box ha piuttosto consentito la effettiva fruibilità dei locali realizzati, mentre la previsione progettuale avrebbe – al contrario - reso pregiudizio ai manufatti in termini di accessibilità, compromettendone la funzionalità. Dunque, l'attività in questo caso svolta circa la mancata realizzazione del percorso, non è da ritenersi imputabile – a parere della scrivente – allo sfalsamento denunciato dagli attori – peraltro non riscontrato - quanto piuttosto alla diligenza del
Direttore dei Lavori, che con la propria sorveglianza ha fatto sì che non venisse com- promessa la funzionalità dell'opera assentita, trattandosi peraltro di una variante non sostanziale. Ad avvalorare tale tesi basterebbe già l'esame del grafico di progetto, da cui si evince la scarsa possibilità di manovra dei mezzi in ingresso / uscita dai locali;
tuttavia, sui luoghi di causa la scrivente ha documentato fotograficamente la manovra di uscita di un'auto da uno dei box;
dall'osservazione delle foto emerge che il forte di- slivello della sede stradale e la già scarsa larghezza della stessa, impongono all'autovettura in manovra di occupare l'intera carreggiata. Appare veramente difficile immaginare una qualsiasi cilindrata di autovettura effettuare una simile manovra con il limite spaziale dei dissuasori e/o limitatamente al vialetto ipotizzato in progetto.”
Il consulente ha, quindi, precisato: “In sintesi, la scrivente ritiene che l'attività svolta dalla convenuta risulti non conforme a quella per la quale risultava incaricata, atteso che nel novero delle attività siano state omesse le dovute segnalazioni alle autorità competenti – oltre che al committente, sia in ordine alle variazioni in corso d'opera, per le quali si sarebbe potuta trovare una soluzione certamente meno drastica dell'ordine di demolizione poi ricevuto, e sia in ordine al vizio di progettazione rileva- bile dai grafici, in particolare in merito alla corsia d'ingresso con dissuasori e catene, che avrebbero inficiato l'accessibilità ai locali. Tale attività, non effettuata, rientra tra gli obblighi di controllo, denuncia e dimissione dall'incarico previsti dall'art.29 del dpr
380/2001, atteso che nell'esecuzione materiale dell'opera il Direttore dei Lavori assur- ge a figura di sorveglianza e garanzia finalizzata al rispetto delle normative urbanisti- che ed edilizie. Né è emerso che l'architetto, ricevuta la segnalazione dall'ente compe- tente di sopralluogo finalizzato all'accertamento di conformità, si sia attivata per moti- vare le scelte e le realizzazioni effettuate in cantiere sotto la propria sorveglianza.”
In sostanza, il CTU, pur escludendo la traslazione di 90 cm del manufatto dedotta dall'attore ha confermato le difformità rispetto al progetto assentito, descrivendole ana- liticamente e, in quanto difformità relative proprio alla realizzazione del corpo di fab- brica, edificato sotto la sorveglianza e la direzione dei lavori della convenuta, ha ritenu-
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to l'attività professionale da costei svolta non conforme a quella per cui risultava incari- cata, avendo omesso le dovute segnalazioni al committente, nonché di ordinare la so- spensione dei lavori all'impresa o di denunciare all'amministrazione le difformità emer- se nella realizzazione del fabbricato, motivando circa le variazioni realizzate in corso d'opera.
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio si presenta esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione dell'attività professiona- le (oggetto di incarico ed effettivamente svolta) della convenuta, delle relative omissioni e della rispettiva incidenza sull'opera; nonché logica nelle argomentazioni e condivisibi- le nelle conclusioni cui perviene.
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta, nello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori, non abbia operato con la diligenza in concreto richiesta, omettendo di esercitare il necessario controllo sulla realizzazione dell'opera, non adempiendo all'obbligo- evi- denziato dalla summenzionata giurisprudenza- di accertare la conformità sia della pro- gressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opus senza difetti costruttivi. In specie, vale osser- vare che la responsabilità del direttore dei lavori si è sostanziata nell'aver omesso di ri- levare, informandone (anche) il committente, l'incremento della superficie e del volume interni dei box durante le operazioni di scavo;
l'allungamento del solaio fino al termina- le del fabbricato con la copertura dell'ingresso della scala laterale che doveva invece rimanere scoperto e la realizzazione di 4 ingressi con relative rampe in luogo della cor- sia unica di accesso con ingresso sul fronte stradale. Come rilevato anche dal CTU, non vi è traccia di alcun intervento da parte della convenuta finalizzato a rilevare ed even- tualmente correggere nell'interesse del committente le suddette difformità. Prive di ri- scontro probatorio si sono inoltre rilevate le allegazioni difensive della convenuta circa la regolare realizzazione dell'opera durante lo svolgimento del suo incarico.
Alla luce di tali premesse, deve dunque ritenersi che la descritta condotta omissiva abbia inciso nella produzione delle difformità riconosciute dal CTU e sia idonea a fondare la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di attenersi, pur con le dovute preci- sazioni, alle conclusioni del CTU anche in termini di quantificazione dei danni, in quan- to raggiunte all'esito di un esame completo, scrupoloso e coerente della documentazione versata agli atti, esente da vizi logici e, pertanto, perfettamente condivisibile.
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Al riguardo, il CTU ha precisato che “Il danno arrecato per la circostanza rappresenta- ta è da individuarsi nella corresponsabilità assunta – a seguito delle omissioni – rispet- to all'opera difforme, in via solidale al committente ed all'impresa esecutrice, per cui la scrivente ritiene sia individuabile la quantificazione dello stesso nel pagamento in soli- do (con committente ed impresa esecutrice) di:
▪ oneri urbanizzativi e connessi per P.C. in sanatoria, quantificato in €. 5.850,00;
▪ Spese tecniche per P.C.S. €. 4000,00 ;
▪ Demolizioni di opere strutturali e murarie e trasporto e rifiuto materiali per €.
1.200,00
▪ Ripristino facciata esterna per €. 1650,00; Per una cifra complessiva di €
12.700,00 da sostenersi in solido con il committente e l'impresa esecutrice.”
Orbene, in disparte i profili relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore, estranei al presente giudizio, in accoglimento della domanda di risarcimento proposta, la conve- nuta va condannata al pagamento, in favore, dell'attore della somma di euro €
12.700,00.
Vale precisare che nulla è, invece, dovuto all'attore a titolo di risarcimento degli asseriti danni morali/da stress, per errata ubicazione e deprezzamento del manufatto e perdita di chance in quanto solo genericamente dedotti e, dunque, sforniti di prova.
Quanto alle domande formulate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, facendo applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di alloca- zione degli oneri allegatori e probatori, deve essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 6.725,01 a titolo di compenso per l'attività professionale espletata e, di contro, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei lamentati danni materiali e morali e di immagine professionale.
Com'è noto, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che as- sume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore al- legare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pre- tesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, comprovato per quanto sopra esposto il rapporto professionale tra le parti e non essendo stata fornita la prova di fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi della pretesa creditoria, l'attore va condannato al pagamento, in favore della convenuta, del compenso per l'attività di direttore dei lavori svolta, quantificato dall'arch. CP_1
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attrice in riconvenzionale, nella somma di € 6.725,01, oltre interessi legali dalla doman- da al soddisfo. Orbene, posto che sull'attore, convenuto in riconvenzionale, grava l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una gene- rica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda, nel caso di specie deve ritenersi incontestata la quantificazione della pretesa dell'arch.
a titolo di prestazioni professionali;
ciò che infatti contesta il non è il CP_1 Pt_1 quantum dell'avversa pretesa, quanto piuttosto la sua debenza per effetto dell'inesatto adempimento della prestazione professionale in questione.
Al riguardo appare tuttavia opportuno richiamare l'orientamento dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligazione del committente non è automaticamente inficiata ex art. 1460 c.c. dalle inosservanze e dalle inadempienze del professionista. Infatti, secondo i principi espressi dalla Corte nomofilattica, applicabili analogicamente al caso di specie,
"qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inuti- lizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda ri- sarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela" e ciò in quanto "L'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., postula infatti la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005) onde se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utili- tà, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il paga- mento del compenso" (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 29218 del 2017).
Pertanto, alla luce del principio di non contestazione cristallizzato dall'art. 115 c.p.c. e sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, la domanda riconvenzio- nale proposta dall'arch. tesa al riconoscimento del proprio compenso per CP_1
l'attività professionale svolta su commissione del va accolta. Pt_1
Di converso, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di danni impone, invece, di rigettare la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta.
La prevalente soccombenza della convenuta, unitamente all'accoglimento, seppur par- ziale, delle domande riconvenzionali spiegate dalla stessa, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite tra le parti, mentre la restante parte segue il principio di
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soccombenza e viene liquidata come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, corretto in base al criterio del decisum (cfr. Cass. 14.12.2023 n.35073), e delle fasi svolte (studio, intro- duttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a ca- rico di parte convenuta, in quanto prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di per le ragioni di cui in parte mo- Controparte_1 tiva e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento, in favore di CP_5
della somma di € 12.700,00 oltre interessi legali dalla domanda giudi-
[...] ziale fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 6.725,01 a titolo di compenso per l'attività professionale svol- ta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la prevalentemente soccombente a corrispondere Controparte_1
a le spese di lite nella misura di ½, liquidandole nella Parte_1 complessiva somma di € 2.538,50 per compensi professionali, nonché € 283,30 per spese vive, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Compensa tra le parti il restante ½;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, 23.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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