Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 629/2023, oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da:
, c.f. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PISA al Lungarno Mediceo n. 30, presso lo studio dell'Avv. NATALIA
GIULIANI, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo
- parte opponente - contro
, c.f. , in persona del con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ROMA alla Via Arenula n. 70
- parte opposta contumace –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate con le note scritte per l'udienza del 27.6.2024):
“che il Presidente del Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e del termine per la notifica del ricorso e del decreto a , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore o chi per esso, con sede in Roma via Arenula 70, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Cagliari, via Dante Alighieri 23, Voglia accogliere il presente ricorso per le ragioni indicate in premessa e che devono intendersi integralmente richiamate;
per l'effetto, Voglia annullare il provvedimento di revoca opposto provvedendo, di conseguenza, alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nel procedimento nr. 412/2012 RGC – Tribunale di Nuoro - dal difensore della parte ammessa al G.P., come da nota spese già allegata all'istanza di liquidazione allegata quale doc. 5) al presente ricorso,
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Proc. n. 629/2023 R.A.C. Sentenza - pagina 1
tenendo conto dell'attività professionale svolta nel procedimento RG 412/2012, documentata con le produzioni odierne (cfr. doc. 2-4). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
e istanza di remissione in termini depositato il 22.6.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver depositato telematicamente il ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 16.6.2023 presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Nuoro ma di aver ricevuto il rifiuto del deposito soltanto il 21.6.2023, quando i termini per l'opposizione erano ormai perenti (dal 18.6.2023), per fatto imputabile alla cancelleria di questo Tribunale.
La ricorrente ha chiesto, quindi, la rimessione nei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 153 co 2 c.p.c.
Nel merito, la ha dichiarato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal COA Pt_1 di Nuoro nell'ambito del giudizio avente RG 412/2012 diretto ad ottenere la divisione dei beni caduti nella successione del padre nei confronti dei coeredi Persona_1 Persona_2 [...]
e CP_3 Persona_3
La causa, istruita documentalmente e con prove orali, si era conclusa con l'integrale accoglimento della domanda attorea e con la condanna di al pagamento in favore dell'Erario Persona_2
delle spese di lite liquidate nella somma di € 6.000,00, oltre spese forfettarie e accessori (Tribunale di Nuoro, Sent. n. 394/2019).
Nel giudizio avente RG 412/2012, veniva depositata istanza di liquidazione per i compensi legali unitamente alla memoria di replica e, a seguito di richiesta di integrazione documentale, veniva depositata, in data 25.6.2019, la documentazione reddituale richiesta.
A seguito di diversi solleciti (20.11.2019 e 23.2.2022), il 19.4.2022 la ricorrente provvedeva a prendere posizione sulla comproprietà di 1/6 dei beni di cui alla divisione ereditaria e, in data
13.10.2022, depositava l'ulteriore documentazione integrativa in ottemperanza ad una nuova richiesta del Giudice.
Con provvedimento del 24.5.2023, depositato in cancelleria il 29.5.2023 e comunicato in pari data, veniva revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio per superamento dei limiti di reddito in relazione alle annualità 2011 e 2012.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento di revoca per violazione degli artt. 76
e segg. DPR 115/2002, ne ha chiesto quindi l'annullamento, rilevando come il superamento dei redditi
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per gli anni 2011 e 2012 fosse stato erroneamente computato, attribuendo a , Parte_1
disoccupata, i redditi da lavoro dipendente della sorella Parte_2
Le dichiarazioni reddituali di quest'ultima, infatti, erano state allegate giacché la ricorrente -avendo un reddito da lavoro dipendente pari a zero- aveva dichiarato di ricevere aiuti economici dalla sorella che, tuttavia, non conviveva con la sorella ammessa al patrocinio a spese Parte_2
dello Stato.
2. Con provvedimento del 14.7.2023 è stata fissata la prima udienza ed assegnati i termini per la notifica al resistente.
Disposto, in prima udienza il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., con provvedimento del
26.3.2024, emesso all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 9.1.2024, è stata dichiarata la contumacia del ed è stata fissata l'udienza ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 281 Controparte_1
sexies, ult. co., c.p.c.
La ricorrente ha, quindi, provveduto a depositare le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.6.2024, discutendo la causa, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione ed allegando la nota spese.
Con successiva ordinanza del 19.5.2025, il Tribunale si è riservato in ordine al deposito della sentenza a norma degli artt. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies, ult. co., c.p.c.
***
3. La ricorrente ha opposto, ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, il decreto del Tribunale di Nuoro del
24.5.2023 che ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte ammessa
[...]
. Parte_1
La ricorrente ha, in primo luogo, affermato la tempestività dell'opposizione e, in secondo luogo, ha, comunque, chiesto di essere rimessa in termini.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1369 del 2023, Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 27418 del 2017), pronunciatasi nella vigenza dell'abrogato rito sommario di cognizione, ha affermato che il ricorso in opposizione dovesse essere depositato a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto oggetto di opposizione (il più breve termine di 20 giorni era stato abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. 150/2011). A fondamento del proprio orientamento, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., n. 1369/2023 cit.) ha richiamato l'interpretazione conforme a Costituzione promossa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106/2016: «ciò premesso, deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte
Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, D. Lgs.
10settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta
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comunicazione, previsto dall'art. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e
4, I. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 cost. In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n.
234/2016)».
Si ritiene che l'interpretazione costituzionalmente conforme, elaborata dalla Corte costituzionale, interpretando in via sistematica l'art. 15 del d.lgs. 150/2011 e il non più vigente art. 702 quater c.p.c., sia meritevole di applicazione, mutatis mutandis, anche nel nuovo contesto normativo introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) che ha abrogato il rito sommario di cognizione.
Il sistema di norme che regolano, oggi, il processo semplificato di cognizione, disciplinato dagli artt.
281 decies e ss. c.p.c., prevede l'impugnabilità della sentenza nei modi ordinari e, quindi, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero nel termine lungo di 6 mesi dalla sua pubblicazione.
In continuità dell'interpretazione conforme a Costituzione, espressa dalla sentenza Cort. Cost. n.
106/2016, si ritiene, dunque, che il ricorso in opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 debba essere depositato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione decreto, compiuta a norma dell'art. 285 c.p.c., ovvero nel termine lungo di 6 mesi previsto dall'art. 328 c.p.c.
3.1. Nel caso di specie, il termine di decadenza di trenta giorni non è stato violato perché non vi è stata alcuna notificazione a norma dell'art. 285 c.p.c. del decreto di revoca ma v'è stata solo la comunicazione del decreto da parte della cancelleria. Abrogato, infatti, l'art. 702 quater c.p.c., nessun rilievo può avere la mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Si applica, dunque, il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di revoca per il deposito del ricorso in opposizione che, nel caso di specie, è stato ampiamente rispettato (cfr. PEC di comunicazione del decreto di revoca).
In subordine, nel caso in cui si ritenesse, comunque, applicabile il termine breve di trenta giorni, assimilando le nozioni di notificazione e di comunicazione, si osserva che il termine decadenziale è stato rispettato perché la comunicazione del decreto di revoca è avvenuta il 29.5.2023 e il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto, al più tardi, in data 21.6.2023 -anche se occorre ritenere valido il precedente deposito del 16.6.2023 (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1369 del 18/01/2023, massimata: «in tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del
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provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto»).
In ogni caso, non si applica il termine di decadenza di venti giorni, come prospettato dalla ricorrente, perché tale termine decadenziale, originariamente previsto dall'art. 170 cit., è stato abrogato dall'art. 34, co. 17, del d.lgs. 150/2011, sicché il ricorso in opposizione dev'essere ritenuto senz'altro tempestivo.
4. È opportuno precisare, inoltre, che il contraddittorio risulta integro perché, nell'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, unico litisconsorte necessario è il
[...]
che, in questo giudizio, è rimasto contumace (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. Controparte_1
22281 del 15/10/2020, massimata: «in tema di spese di giustizia, l'avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il , che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento Controparte_1
di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002»).
5. Nel merito, l'opposizione va accolta.
Nel decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito di Parte_1
rilevante ai fini della verifica del superamento della soglia ex art. 76 TU spese di giustizia, è
[...]
stato determinato, per gli anni 2011 e 2012, attribuendo alla parte ammessa al patrocinio dello Stato,
, i redditi da lavoro dipendente della sorella (cfr. CU Parte_1 Parte_2
depositate che si riferiscono tutte a ). Dalla lettura del decreto di revoca, si Parte_2
evince agevolmente che le somme indicate come redditi da lavoro dipendente di Pt_1 Parte_1
per gli anni 2011 e 2012 sono identiche a quelle risultanti dalle CU di . Parte_2
Di contro, ha autocertificato, nel 2019, di essere disoccupata dal 2005 e di aver Parte_1
svolto saltuariamente dei lavori come baby-sitter e collaboratrice domestica e di non aver presentato la dichiarazione dei redditi (cfr. autocertificazione del 25.6.2019).
D'altra parte, non v'era una situazione di convivenza fra le due sorelle, come si evince dallo stato di famiglia di (cfr. stato di famiglia del 14.6.2019), sicché i redditi di Parte_1 [...]
non possono essere sommati a quelli di perché, solo in caso di Parte_2 Parte_1
convivenza, l'art. 76 TU spese di giustizia dispone che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Infine, il fatto che abbia autocertificato, sotto la propria responsabilità, di essere Parte_1
aiutata dalla sorella non implica che l'aiuto economico abbia prodotto un Parte_2
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reddito rilevante, per la parte ammessa, pari al totale dei redditi da lavoro dipendente propri di
[...]
Parte_2
In definitiva, non vi sono elementi per ritenere che abbia superato il limite Parte_1 reddituale di € 10.628,16 previsto per l'anno 2011 e di € 10.766,33 previsto per il 2012 poiché, nel
2011, ha avuto un reddito rilevante di € 6.893,90 e, nel 2012, ha avuto un reddito rilevante di €
6.713,57 (cfr. autocertificazione relativa ai redditi percepiti attraverso i propri lavori saltuari e la certificazione del Comune di Pisa relativa ai contributi per il canone di locazione).
5.1. L'opposizione contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato investe il Giudice dell'opposizione di tutto il rapporto obbligatorio intercorrente fra la parte revocata e il e, quindi, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca CP_1 Controparte_1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a tutto il periodo di durata della causa.
Ebbene, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata in data 21.9.2011,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Coa di Nuoro è intervenuta in data
7.11.2011 (cfr. istanza di ammissione e delibera di ammissione prodotte) e la sentenza che ha definito il giudizio è stata pubblicata in data 22.5.2019 (cfr. sentenza depositata).
Per ciascun anno di durata della causa (le annualità del 2011 e del 2012 sono già stata verificate nel precedente paragrafo) non risultano essere venuti meno i presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per l'anno 2013, ha autocertificato un reddito di € 6.061,08, composto dai Parte_1
proventi dei lavori saltuari svolti e dal contributo per la locazione erogato dal Comune di Pisa (cfr. autocertificazione e certificazione del Comune di Pisa).
Per l'anno 2014, ha autocertificato un reddito € 7.253,08, composto dai proventi Parte_1
dei lavori saltuari svolti e dal contributo per la locazione erogato dal Comune di Pisa (cfr. autocertificazione e certificazione del Comune di Pisa).
Per l'anno 2015, ha autocertificato un reddito di € 6.920,41, composto dai Parte_1
proventi dei lavori saltuari svolti e dal contributo per la locazione erogato dal Comune di Pisa (cfr. autocertificazione e certificazione del Comune di Pisa).
Per l'anno 2016, ha autocertificato un reddito di € 6.743,64, composto dai Parte_1
proventi dei lavori saltuari svolti e dal contributo per la locazione erogato dal Comune di Pisa (cfr. autocertificazione e certificazione del Comune di Pisa).
Per l'anno 2017, ha autocertificato un reddito di € 6.795,58, composto dai Parte_1
proventi dei lavori saltuari svolti e dal contributo per la locazione erogato dal Comune di Pisa (cfr. autocertificazione e certificazione del Comune di Pisa).
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Per l'anno 2018, ha dichiarato redditi da lavoro autonomo per € 302,11 (cfr. Parte_1 certificazione dell'Agenzia delle entrate e cfr. provvigioni vendita prodotti Yves Rocher) e ha autocertificato un reddito complessivo di € 6.247,91 (cfr. autocertificazione).
Per l'anno 2019, ha dichiarato redditi da lavoro autonomo pari ad € 1.120,78 Parte_1
(cfr. certificazione dell'Agenzia delle entrate e cfr. provvigioni vendita prodotti Yves Rocher).
Con riferimento all'annualità 2019, occorre, peraltro, tener conto dei soli redditi della maturati Pt_1
sino alla data di pubblicazione della sentenza.
L'art. 136, co. 1, del TU spese di giustizia prescrive, infatti, che: «se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione». Tale norma è confermata dall'art. 79, co. 1, lett. d) del TU spese di giustizia che prevede, a carico della parte ammessa: «l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione».
Il fatto che la legge richieda di comunicare l'anno successivo la variazione reddituale intervenuta l'anno precedente -norma che si spiega con il principio generale secondo cui i redditi percepiti in un'annualità vengono dichiarati al Fisco l'anno successivo- non esonera il Giudice dal discernere, nell'ambito di una certa annualità, i redditi intervenuti prima da quelli intervenuti dopo la chiusura del procedimento. A questo scopo, il Giudice può esercitare i poteri di informazione di cui all'art. 79, co. 3, TU spese di giustizia.
Tale interpretazione è confermata dall'art. 134 TU spese di giustizia che presuppone proprio il caso in cui: a) l'Erario abbia pagato le spese di lite nei confronti dell'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, b) l'Erario non abbia recuperato le spese dalla parte soccombente e c) la parte non abbiente abbia conseguito risorse economiche, grazie alla vittoria in giudizio. Ebbene in tal caso, la norma in commento non prevede la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ma attribuisce allo Stato, a certe condizioni, un diritto di rivalsa nei confronti della parte non abbiente, arricchitasi grazie al processo: «se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa».
Esclusi, dunque, i possibili redditi provenienti dal conseguimento dei beni ereditari (cfr. sentenza del
Tribunale di Nuoro n. 299/2019), si osserva che i redditi della relativi all'anno 2019 (cfr. Pt_1 certificato dell'Agenzia delle entrate e visura catastale storica da cui non risultano beni immobili intestati alla non superano, in ogni caso, i limiti previsti dall'art. 76 TU spese di giustizia, per Pt_1 quell'annualità.
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In conclusione, dev'essere revocato il decreto del Tribunale di Nuoro che ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e, per l'effetto, deve Parte_1 Parte_1
considerarsi a tutti gli effetti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
6. La ricorrente ha chiesto la liquidazione, a carico dell'Erario, dell'onorario dell'avvocato relativo al processo avente RG 412/2012.
La domanda è inammissibile in questo giudizio per il difetto di legittimazione attiva di
[...]
a richiedere, in luogo dell'avvocato che l'ha difesa in quel giudizio, il decreto di CP_4
liquidazione dell'onorario professionale relativo alla causa avente RG 412/2012.
La liquidazione degli onorari dev'essere, infatti, richiesta dall'avvocato medesimo, che è il solo soggetto a vantare un credito a tale titolo nei confronti dell'Erario, nell'ambito del giudizio in cui l'attività professionale è stata prestata a norma degli artt. 82 e 83, co. 2, del TU spese di giustizia.
La Suprema Corte (da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 1398 del 2025) ha chiarito la questione, osservando che «il Giudice che accoglie l'opposizione alla revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non può liquidare il compenso al difensore, che a tal fine è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo pertanto tale liquidazione avvenire nella forma dell'art. 83 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 (vedi in tal senso Cass. 10.12.2021 n. 39386) e ancora (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 286 del
2022): «il giudice che accolga l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.
150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non [può] altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002».
In conclusione, occorre dichiarare inammissibile nell'ambito la domanda di liquidazione dell'onorario d'avvocato relativo alla prestazione professionale svolta nel giudizio avente RG
412/2012 e il procuratore potrà richiedere la liquidazione dell'onorario spettante nell'ambito di quel giudizio.
7. Per quanto riguarda le spese di lite relative a questo giudizio, occorre muovere dal rilievo che, in virtù dell'accoglimento dell'opposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti parte Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche ai fini di questo giudizio. Il giudizio di opposizione ex art. 170 Tu spese di giustizia va, infatti, qualificato, ai sensi dell'art. 75 Tu spese di giustizia, come giudizio derivato dal procedimento principale e pertanto l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato relativa al procedimento avente RG 412/2012 produce effetto anche rispetto a questo procedimento.
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Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 12761 del 2025) ha chiarito che:
«occorre partire dal principio secondo cui l'ammissione della parte al beneficio del Patrocinio a
Spese dello Stato si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale
(Cass., Sez. 2, 5/12/2022, n. 35691). Conduce a tale risultato l'esegesi della disposizione generale
(applicabile in ogni ambito penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) contenuta nell'art.
75, primo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse”, la quale, come osservato di recente da Cass., Sez. 2, 2/11/2023, n. 30380, in parte qua non massimata, «impone di affermare che l'ammissione riguarda non solo il processo per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere strumentale che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di dover riproporre, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome richieste di ammissione. Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell'art. 136, terzo comma, stesso d.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. Cass., Sez. 6-2, 6/12/2017, n. 29144)», sia perché l'efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l'attività difensiva pregressa, sia perché l'effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate. In questi termini, osserva la ridetta pronuncia, si sono espresse anche le Sezioni penali di questa Corte allorché hanno osservato che, «in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione» (Cass. Pen., Sez. 4, 27/06/2007, n. 29990; Cass.
Pen., Sez. 3, 04/04/2018, n. 22757in motivazione;
Cass. Sez. U pen. n. 25931/08). Ciò comporta che il difensore della parte ammessa al Patrocinio che abbia svolto la sua attività difensiva nella procedura di opposizione (o subprocedimento) a carattere incidentale, avente ad oggetto il provvedimento di revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, ha diritto ad una
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remunerazione soggetta alla riduzione di cui all'art. 130 T.U. n. 115 del 2002, diversamente da quanto accade nel caso in cui l'opposizione sia proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione, le cui spese non sono soggette ad alcuna riduzione, in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso (Cass., Sez. 2, 5/12/2022, n. 35691), posto che nel primo caso sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello
Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, mentre nel secondo sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio (cfr. Cass., Sez. 6-2, 7/1/2022, n. 35691;
Sez. 6 - 2, 7/1/2022, n. 286; Cass., Sez. 2, 15/5/2014, n. 10705; Cass., Sez. 6-2, 27/1/2015, n. 1539;
Cass., Sez. U, 23/12/2016, n. 26907/2016)».
È necessario precisare che non ha chiarito di aver rinunciato al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato in relazione a questo giudizio poiché si è limitata a chiedere la «vittoria di spese e compensi del presente procedimento», conclusione perfettamente compatibile col disposto dell'art. 133 Tu spese di giustizia. In quest'ottica, il deposito di una mera nota spese anziché di un'istanza di liquidazione ex artt. 82 e 83, co. 2, Tu spese di giustizia (che comunque può essere presentata anche dopo la chiusura del procedimento) non può essere considerato indice della rinuncia al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché la rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve risultare univocamente da un atto attribuibile alla parte personalmente così come dev'essere sottoscritta dalla parte personalmente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In conclusione, deve considerarsi, in forza del provvedimento del COA di Nuoro Parte_1
del 7.11.2011, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche nell'ambito di questo giudizio avente RG 629/2023.
Ciò premesso, è risultata vittoriosa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei confronti del Parte_1
nell'ambito di questo giudizio. Controparte_1
Il , tuttavia, non può essere condannato a pagare all'Erario le spese di questo Controparte_1
giudizio per il principio, ampiamente consolidato in giurisprudenza, secondo cui un'amministrazione dello Stato non può essere condannata a pagare le spese di lite all'Erario (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 18162 del 2023 ove si legge: «poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art.
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83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)»).
In conclusione, occorre dichiarare che non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio e che il procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrà avanzare domanda di liquidazione dei propri onorari, anche all'esito della pubblicazione della presente sentenza, con la precisazione la parte ammessa dovrà comprovare la permanenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno antecedente all'istaurazione di questo giudizio e per tutta la durata della presente procedura.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) revoca il decreto del Tribunale di Nuoro del 24.5.2023 che ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nell'ambito del giudizio avente RG 412/2012; Parte_1
2) dichiara inammissibile, in questo giudizio, la domanda di liquidazione degli onorari dell'avvocato relativi al giudizio avente RG 412/2012;
3) nulla sulle spese.
Nuoro, 23.5.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
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