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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 17/04/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.2928 /2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nata a [...], il [...], C.F. , elett.te
[...] C.F._1 domiciliata in Morolo, Via Piglio n.11, presso lo studio dell'Avv. Rita Schiavi, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.222/1984 CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.222/1984, giacché la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini si era ridotta permanentemente in misura superiore ai 2/3;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
1 contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che la stessa è infondata e va quindi rigettata.
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini non è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di CP_1 lite, in base al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
2 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 17/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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