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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033367473000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente 1 difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 7.2.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anno 2006.
Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella. L'ADER si è parimenti costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della "intimazione" richiamata in cartella.
Va tuttavia rilevato che tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo, costituito dall'anzidetta intimazione, perfezionatasi il 7.2.19, e la notifica della cartella impugnata, eseguita il 7.2.25, è decorso più di un quinquennio, con conseguente maturazione della prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948
n. 4 c.c.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale.
-Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo - anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento esecutivi o ordinanze-ingiunzioni.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa, nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella e la notifica di essa cartella.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
AN AG
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033367473000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente 1 difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 7.2.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anno 2006.
Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella. L'ADER si è parimenti costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della "intimazione" richiamata in cartella.
Va tuttavia rilevato che tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo, costituito dall'anzidetta intimazione, perfezionatasi il 7.2.19, e la notifica della cartella impugnata, eseguita il 7.2.25, è decorso più di un quinquennio, con conseguente maturazione della prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948
n. 4 c.c.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale.
-Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo - anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento esecutivi o ordinanze-ingiunzioni.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa, nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella e la notifica di essa cartella.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
AN AG