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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2546/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MARA ANNA TUTONE Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. WALLY SALVAGNINI Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
e con
, (C.F.: ) in persona della curatrice speciale della Minore CP_2 CodiceFiscale_3
avv. Lorenza Boscarelli;
- Terzo intervenuto su nomina del Tribunale-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato le conclusioni come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.
§ § §
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, in via principale, a parziale modifica dell'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Piacenza, in data 5 ottobre 2022, nel proc. n. 962/2020 R.G.C., di affidare la Minore alla madre in modalità super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c. ed in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse corrispondente all'interesse della Minore mantenere l'affido della stessa al
Servizio sociale di Castelvetro Piacentino, di disporre che l'assegno Unico e Universale erogato dall' venga percepito interamente dalla Ricorrente sulla quale grava ogni onere di accudimento e CP_3
cura della Minore, ordinando al Resistente la restituzione delle somme percepite sinora, quantomeno dal deposito del ricorso e confermando, per il resto, gli accordi di natura economica e quelli inerenti il rapporto padre-figlia.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - nell'ambito della causa civile n.
962/2020 R.G.C., promossa avanti il Tribunale di Piacenza da in ordine alla Parte_1
domanda di affido, mantenimento e diritto di visita della minore , il Tribunale, con CP_2 ordinanza del 5 ottobre 2022, confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale di CP_2
Castelvetro Piacentino, con collocamento presso la madre e possibilità di vedere il padre tramite i
Servizi sociali affidatari, secondo modalità non disturbanti per la Minore stessa e recepiva gli accordi economici intervenuti fra le parti in data 12.5.2021, in forza dei quali è tenuto a corrispondere CP_1
alla , a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, ivi compresa la retta di frequenza dell'asilo nido;
all'epoca del precedente giudizio, era solo formalmente indagato per il reato di maltrattamenti a carico della odierna CP_1
ricorrente e delle due figlie della stessa, e (nate da precedente Controparte_4 Controparte_5 matrimonio) nell'ambito del procedimento penale n. 1126-2020 RGNR mentre, in data 27 maggio
2022, ne veniva disposto il suo rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale ed attualmente il procedimento penale è in fase istruttoria;
- il , dopo un unico CP_1
incontro protetto con la figlia, aveva rifiutato ogni contatto con la stessa e con il Servizio Sociale, non rendendosi più disponibile a portare avanti gli incontri protetti e troncando definitivamente ogni rapporto con la figlia, che ha bisogni speciali a causa delle proprie gravi condizioni di salute che il padre conosce perfettamente;
- in data 16 marzo 2023 a infatti, sono state diagnosticate due CP_2
gravissime malattie genetiche fortemente invalidanti che al momento non conoscono cura, ossia la sindrome di Rett e la sindrome di Andersen all'esito di una serie di visite ed esami clinici e Per_1 genetici presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, l'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, il
Policlinico San Donato, l'Istituto Maugeri di Pavia nonché presso l'U.O. Medicina Riabilitativa di pagina 2 di 11 Parma di cui si è fatta carico solo la madre con costi e spese di trasferta sopportati interamente dalla stessa;
- il 18 novembre 2022, veniva poi visitata a Parma ove la dott.ssa riscontrava una CP_2 Per_2
“involuzione globale e scarsa iniziativa motoria in particolare per la statica eretta che non viene ancora esercitata” e già in esito a tale visita venivano prescritti ausili per la gestione della minore al domicilio e all'asilo quali seggiolone posturale e tavolino avvolgente, sdraietta da doccia, passeggino ortopedico, deambulatore ed anche in questo caso, la madre si attivava in autonomia per reperire tutti gli ausili occorrenti alla Minore, sempre senza alcun supporto paterno;
- il 22 maggio 2023 aveva CP_2 un episodio parossistico, rottura del contatto, sguardo fisso e “deviato” cagionato da un episodio di convulsioni pertanto veniva portata sempre dalla madre al pronto soccorso dell'Ospedale di Cremona ove veniva ricoverata in codice giallo e rimaneva in O.B.I. sino al giorno 23 maggio 2023; - a fronte dell'aggravarsi del quadro clinico, veniva portata sempre dalla madre presso l'Istituto Gaslini di CP_2
Genova, in data 5 luglio 2023 ed anche in questo caso, le spese di viaggio venivano sostenute interamente dalla madre;
- purtroppo, il 23 agosto 2023, ha avuto un nuovo episodio convulsivo e CP_2
pertanto, la piccola è stata trasportata in ambulanza nuovamente al Pronto Soccorso di Cremona e poi il
21 settembre 2023 nuovamente al Mondino di Pavia ove le veniva prescritto un farmaco salvavita che la piccola deve assumere quotidianamente oltre ad ulteriore farmaco da somministrare nel caso in cui le crisi epilettiche dovessero durare più di tre minuti ma, purtroppo, il 23 settembre 2023 vi è stato un nuovo accesso di al pronto Soccorso di Cremona per febbre alta e dispnea;
- la serietà e CP_2
soprattutto la gravità delle condizioni di impongono alla madre di seguire scrupolosamente il CP_2 piano terapeutico prescritto dall'Istituto Mondino di Pavia con farmaci da ritirare solo alla farmacia dell'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda ove la ricorrente si reca sistematicamente da sola in quanto il padre in tutto questo contesto rimane sempre assente e disinteressato alle condizioni di salute della figlia;
l'impegno della Ricorrente nell'assistere la figlioletta è costante e quotidiano poiché la stessa, oltre alle visite mediche espletate in numerose sedi lontane dal Comune di residenza (Pavia, Milano,
Parma, Genova, ecc), che comportano spese di viaggio e spostamenti sempre e solo a carico della madre, deve interfacciarsi costantemente con numerose figure professionali (ad esempio assistenti sociali che hanno la delega sanitaria sulla minore, insegnanti e maestre alle quali la signora ha Parte_1 dovuto spiegare l'utilizzo del farmaco salvavita qualora avesse una crisi epilettica in orario CP_2 scolastico) ed inoltre, due volte a settimana la Ricorrente accompagna a Fiorenzuola d'Arda per le CP_2
sedute di fisioterapia;
- fortunatamente il datore di lavoro della madre si è sinora dimostrato molto comprensivo ma purtroppo, le busta paga dell'esponente già molto ridotte (all'incirca tra i 640 e i 590 euro mensili) subiranno - per effetto della recente riduzione oraria - una ulteriore decurtazione;
- inizialmente la Ricorrente poteva anche contare sull'erogazione al 100% dell'assegno unico e pagina 3 di 11 universale per i figli minori ma nel corso dell'anno 2022, il padre ha preteso di ricevere la propria metà del bonus nonostante avesse già interrotto ogni rapporto con la figlia e ben sapesse che ogni onere CP_2
di accudimento e cura era interamente in capo alla madre;
- vani sono stati i tentativi bonari di richiedere a controparte di rivedere la propria posizione, rinunciando alla sua parte di assegno in favore della madre, anzi, in data 28 novembre 2022 , tramite il proprio legale, intimava alla Ricorrente CP_1
la restituzione del 50% delle somme percepite per intero dalla stessa a titolo di assegno unico, sollecitando il pagamento entro 7 giorni della somma di € 700,00 pena “il coinvolgimento dell'Autorità
Giudiziaria, in tutte le competenti sedi”, per cui la Ricorrente si vedeva costretta a rinunciare (in una sorta di “compensazione”) a richiedere al il rimborso delle spese straordinarie anticipate per CP_1
per circa un anno;
- a partire dal mese di luglio 2023, il padre decideva, altresì, unilateralmente di CP_2
ridurre il contributo al mantenimento per togliendo ulteriori € 100,00 dall'assegno mensile. CP_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza, in data 19 dicembre 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 16 aprile 2024, assegnando termine al Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine alla Parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva, Controparte_1
in via principale, per il rigetto della domanda di affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e di assegnazione dell'assegno unico al 100% in favore della Ricorrente ed in via riconvenzionale, chiedendo l'affidamento della Minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre nonché, in considerazione del comprovato stato di salute e della disoccupazione del Resistente, in ipotesi di conferma della paternità all'esito del promuovendo giudizio, di disporre, in rettifica dell'ordinanza del 5.10.2022, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore ad € 150,00, oltre spese straordinarie nella misura del 30% a carico del padre ed assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50%; laddove, invece, all'esito del promuovendo giudizio ex art. 243 c.c., venisse accertata l'insussistenza del rapporto di filiazione, disporre l'immediata revoca dell'assegno di mantenimento;
in subordine, ove lo si ritenesse più rispondente all'interesse della Minore, chiedeva di confermare l'affidamento ai
Servizi Sociali, invitando quest'ultimi a porsi in maniera più collaborativa nei confronti del signor
, disponendo, altresì, che l'assegno unico continui ad essere percepito da entrambi i genitori Parte_1
nella misura del 50%.
pagina 4 di 11 In particolare, il Resistente deduceva che: - la volontà del padre di vedere la bambina veniva ostacolata dalla totale assenza di disponibilità da parte dei Servizi Sociali;
- sino a settembre 2023, aveva lavorato come operaio alle dipendenze della Ditta Dea Doccia di Pochintesta Cristian, osservando i seguenti orari: 07:30-12:00; 14:00-18:30, per cui aveva più volte chiesto ai Servizi Sociali di fissare gli incontri in una diversa fascia oraria ma questi non erano mai venuti incontro alle necessità del padre, che per alcuni problemi di salute oncologici a novembre 2022 ed a marzo 2023, si sottoponeva a due interventi di asportazione di melanomi;
- ad oggi, il quadro clinico del non si è affatto stabilizzato, CP_1
essendogli stato diagnosticato, a maggio 2023, un altro nevo displasico arto superiore destro, per cui lo stesso dovrà sottoporsi ad un altro intervento che sta procrastinando, nella speranza che, nelle more, riesca a definire ogni questione relativa alla piccola - i Servizi Sociali affidatari, solo all'esito di CP_2
vari solleciti da parte del difensore del resistente, nel gennaio 2024, hanno redatto un calendario di visite, concedendo al padre di vedere la figlia;
- la , quale genitore collocatario della piccola Parte_1
ha variato la propria residenza, senza averne dato comunicazione al padre, così come disposto CP_2 dall'art. 337 sexies c.c.; - la richiesta del Resistente di ricevere la propria metà dell'assegno unico familiare sarebbe del tutto legittima posto che, con ordinanza del 5.10.2022 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 962/2020, il Collegio aveva recepito gli accordi economici raggiunti dalle Parti all'udienza del 12.5.2021, i quali prevedevano il versamento da parte del della somma di € CP_1
300,00 al mese, a titolo di contribuzione al mantenimento della piccola oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie mentre nulla veniva pattuito circa le sorti dell'assegno unico e considerato che la bambina veniva affidata ai Servizi Sociali e non alla madre in via esclusiva, l'assegno unico doveva continuare ad essere percepito da ciascun genitore nella misura del 50%; - il resistente ha iniziata a nutrire seri dubbi in ordine alla propria paternità, a seguito dagli accertamenti genetici espletati sulla Minore e sui genitori, da cui è emerso che il né alcun membro della sua famiglia di origine sono portatori dei CP_1
geni da cui derivano le patologie della piccola mentre una delle figlie della signora nata CP_2 Parte_1
dalla precedente relazione è affetta da una malattia genetica, per cui ha deciso di promuovere il giudizio di disconoscimento della paternità nell'ambito del quale è stata nominata l'avv. Lorenza
Boscarelli, quale curatore speciale della Minore.
Con memoria ex art. 473- bis .17 c.p.c. la Ricorrente, alla luce delle difese svota dal , che si era CP_1
dimostrato un genitore inadeguato e totalmente disinteressato alla figlia e la cui condotta è potenzialmente in grado di danneggiare la Minore, modificava le proprie conclusioni, chiedendo la decadenza dalla Responsabilità genitoriale paterna, con nomina del curatore speciale per la Minore, eccependo, in relazione ai dubbi circa la paternità del , che proprio gli accertamenti genetici CP_1 eseguiti da presso l'Istituto Mondino avevano dimostrato che la malattia insorta de novo CP_2
pagina 5 di 11 (Sindrome di Andersen-Tawil) era stata trasmessa alla Minore proprio dal padre portatore del gene e rappresentando che il padre, dal mese di febbraio 2024, aveva sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore con la quale continuava a non avere alcun tipo di rapporto.
All'udienza del 16 aprile 2024, il Giudice delegato, preso atto che era pendete innanzi a questo
Tribunale il giudizio di disconoscimento della paternità promosso dal , nell'ambito del quale era CP_1 stata nominata come Curatrice speciale del minore l'avv. Lorenza Boscarelli e rilevato che la madre aveva proposto, altresì, domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nominava anche nel presente giudizio l'avv. Boscarelli, quale curatrice speciale della minore assegnando CP_2
alla stessa termine sino al 13 maggio 2024 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse della Minore e rinviando la causa all'udienza del 28 maggio 2024.
Con comparsa in data 13 maggio 2024, si costituiva in giudizio l'avv. Lorenza Boscarelli, in qualità di curatrice speciale della minore , la quale chiedeva disporsi l'acquisizione di una relazione CP_2
aggiornata del Servizio Sociale di Castelvetro Piacentino, cui la bimba è affidata, sulle condizioni di quest'ultima e sulla situazione famigliare.
All'udienza del 28 maggio 2024, le Parti raggiungevano un accordo provvisorio sugli aspetti di natura economica, rideterminando in € 220,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico CP_2 del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e prevedendo, al contempo, che l'assegno unico universale sarebbe stato percepito integralmente dalla madre, collocataria della Minore;
le Parti si impegnavano, altresì, a prendere contatti con l'Istituto di medicina legale di Parma per eseguire il test di paternità, con le modalità più tutelanti per di talché, il Giudice delegato recepiva l'accordo CP_2 provvisorio raggiunto dalle Parti, in quanto ritenuto rispondente all'interesse della Minore e rinviava la causa all'udienza del 1° ottobre 2024, successivamente differita al 5 novembre 2025, su istanza della
Difesa di parte resistente, assegnando ai Servizi sociali affidatari termine sino al 26 settembre 2024 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta nell'interesse del nucleo familiare di cui fa parte la minore CP_2
Alla predetta udienza, la Difesa di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per trattenere la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., al fine di prendere posizione sulle risultanze della consulenza genetico-forense espletata per accertare il rapporto parentale fra e Controparte_1 CP_2
nonché sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta;
di talché, il Giudice
[...] delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13 febbraio 2025 - che si svolgeva in modalità cartolare - per trattenere la causa in decisione, assegnando alle Parti termine sino al 13 dicembre 2024 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
termine sino al 14 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e termine sino al 29 gennaio 2025 per il pagina 6 di 11 deposito delle memorie di replica nonché termine ai Servizi sociali affidatari per depositare una relazione conclusiva sull'attività svolta.
Depositate le memorie di cui alla predetta norma, con ordinanza in data 14 febbraio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
Circa il regime di affidamento della minore in conformità alle conclusioni del Servizio sociale CP_2
di Castelvetro Piacentino ed alla luce del percorso positivamente sostenuto dalla madre, che si è mostrata sempre capace di riconoscere i bisogni della Minore, di sapersene prendere cura in modo adeguato e soprattutto, di saper chiedere aiuto quando necessario, anche alla luce del quadro di salute particolarmente complesso della piccola si ritiene siano venuti meno i presupposti per CP_2 mantenere l'affidamento al Servizio sociale, risultando la madre perfettamente in grado di assumere autonomamente le decisioni nell'interesse della figlia minore, anche quelle relative alla salute e alla sua istruzione, risultando, al contempo, non rispondente all'interesse della minore stessa l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, richiesto dal padre, per le ragioni di seguito precisate.
Come è noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, il padre si è reso gravemente inadempiente ai propri obblighi genitoriali, mostrando un totale disinteresse nei confronti della piccola la quale risulta affetta da gravi CP_2
patologie genetiche che la rendono bisognosa di interventi di cura ed assistenza speciali, ai quali fa fronte esclusivamente la madre, che si dedica alla figlia in maniera esclusiva, non potendo fare alcun pagina 7 di 11 affidamento sulla figura paterna.
Al contrario, il non solo ha interrotto ormai da tempo ogni tipo di contatto con il Servizio CP_1
sociale affidatario che, pertanto, non ha potuto proporre alcun percorso di sostegno alla genitorialità in favore dell'uomo ma ha interrotto anche ogni rapporto con la figlia con la quale non ha alcun contatto, né provvede al suo mantenimento.
Inoltre, nel corso del giudizio, il padre ha anche proposto un ricorso finalizzato al disconoscimento della figlia minore in un momento in cui unitamente alla madre, stava affrontando un percorso CP_2
diagnostico e di cura molto provante, con trasferte e ricoveri ospedalieri continui, in relazione al quale, il padre ha mostrato totale disinteresse, nonostante fosse stato reso edotto delle condizioni di salute della figlia da parte del Servizio sociale affidatario, non mostrando neanche un briciolo di empatia e vicinanza alla madre ed alla bambina ma preoccupandosi, al contrario, di tentare di provare di non essere il padre di fermo restando che, anche dopo la conferma della paternità, CP_2
non ha ripreso alcun contatto con la piccola, né sta provvedendo a versare il mantenimento CP_1 concordato dalle Parti all'udienza del 5 novembre 2024, a fronte invece di una grande disponibilità da parte della madre la quale, nonostante il avesse promosso l'azione di disconoscimento di CP_1
paternità ed a fronte del dichiarato stato di disoccupazione dello stesso, si era resa disponibile a trovare un nuovo accordo di natura economica, con una diminuzione del contributo al mantenimento di nella misura di € 220,00 mensili e con la percezione al 100% dell'assegno Unico a favore CP_2 della madre, la quale manifestava, altresì, la propria disponibilità per incaricare l'Istituto di Medicina
Legale di Parma di eseguire il test del DNA sulla minore e sui genitori, anche se alcun dubbio la
Ricorrente ha mai avuto sulla paternità del . CP_1
Il costante atteggiamento altalenante nei confronti della figlia evidenzia l'incapacità dell'uomo a fronteggiare i bisogni e le necessità di Ci troviamo di fronte ad una inadempienza che incide, CP_2
con riferimento alla Minore, non solo sul piano strettamente materiale ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'inadempimento del padre al proprio dovere di contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita della propria figlia e denota un'evidente carenza di responsabilizzazione nei confronti della stessa.
Infine, si rileva che il si è reso anche autore di condotte maltrattanti nei confronti della CP_1
odierna ricorrente e delle due figlie della stessa, e (nate da Controparte_4 Controparte_5
precedente matrimonio) in relazione alle quali è stato condannato dal Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento penale n. 1126-2020 RGNR, alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
Quindi, anche in accoglimento delle richieste del P.M., deve disporsi l'affidamento esclusivo della pagina 8 di 11 minore alla madre con la quale la Minore ha sempre vissuto, disponendosi, altresì, ai sensi CP_2 dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può, però, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alle visite padre-figlia le stesse potranno riprendere, in accordo tra i genitori, solo quando il padre mostrerà serio e concreto interesse ad un recupero del rapporto con la figlia ed all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità ed inoltre, dato l'allontanamento del padre ed il tempo trascorso dall'ultimo incontro con la Minore, di appena cinque anni e con gravi patologie genetiche
(al cui ascolto diretto, in ragione della sua tenera età, non si è deciso di procedere, anche perché tale ascolto non avrebbe offerto ulteriori elementi utili al fine del decidere), la ripresa delle frequentazioni padre-figlia dovrà avvenire, inizialmente, in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa.
Alla luce anche delle sovraesposte motivazioni e della perdurante condotta omissiva del Resistente che continua a non avere alcun rapporto con la figlia ed a mostrare assoluta noncuranza anche verso i gravi problemi di salute di non ritenendo di contribuire neppure sporadicamente alle spese CP_2
per le trasferte e per gli esami che la bambina a cui la bambina è stata sottoposta né si è reso disponibile ad affiancare la madre durante i diversi ricoveri ospedalieri a cui purtroppo la Minore è andata incontro, in palese violazione dei propri obblighi genitoriali, nonché degli accordi di natura economica raggiunti dalle parti nel corso del giudizio, magari versando anche solo quanto nella sua disponibilità a titolo di contributo al mantenimento della figlia, si ritiene altresì di comminare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in accoglimento della relativa richiesta svolta pagina 9 di 11 dalla Ricorrente nel presente giudizio.
Ed invero, reputa questo Collegio che la condotta del Resistente, che rifiuta di fatto il suo stesso ruolo genitoriale, tanto da aver messo in dubbio la sua stessa paternità, si traduca per la figlia, che già vive una condizione di salute altamente compromessa, in un grave nocumento, tenuto conto che l'assenza della figura fisica unitamente alla mancanza del referente genitoriale anche nelle prove più dolorose della vita espone psicologicamente la Minore ad una frustrazione e ad una mutilazione affettiva maggiore rispetto a quella che sussisterebbe in mancanza del genitore stesso;
di talché, attesa l'irreversibilità del danno che la crescita della piccola nell'attuale situazione di “limbo” produce, esponendola a situazioni di incertezza assoluta sul piano sentimentale e referenziale, si giustifica l'adozione di una misura radicale quale si configura la previsione di cui all'art. 330 c.c..
Per quanto concerne gli aspetti economici, vanno confermati gli accordi provvisori raggiunti dalle
Parti all'udienza del 5 novembre 2025 in merito al contributo al mantenimento della Minore, indicato nella somma di € 220,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F., oltre all'assegno unico universale per che viene percepito integralmente CP_2
dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva della figlia minore.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia-complessità bassa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale della figlia minore Controparte_1
CP_2
- affida in via esclusiva la minore alla madre con la quale convive. Le decisioni di CP_2 maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della Minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
- pone a carico del Resistente il versamento di un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 220,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F.;
pagina 10 di 11 - si dà atto che l'assegno unico universale per la minore a decorrere dal mese di dicembre CP_2
2023, sarà percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva della figlia minore;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA, come per legge;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, in quanto la minore risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € CP_2
3.809,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Piacenza, 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2546/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MARA ANNA TUTONE Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. WALLY SALVAGNINI Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
e con
, (C.F.: ) in persona della curatrice speciale della Minore CP_2 CodiceFiscale_3
avv. Lorenza Boscarelli;
- Terzo intervenuto su nomina del Tribunale-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato le conclusioni come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.
§ § §
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, in via principale, a parziale modifica dell'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Piacenza, in data 5 ottobre 2022, nel proc. n. 962/2020 R.G.C., di affidare la Minore alla madre in modalità super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c. ed in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse corrispondente all'interesse della Minore mantenere l'affido della stessa al
Servizio sociale di Castelvetro Piacentino, di disporre che l'assegno Unico e Universale erogato dall' venga percepito interamente dalla Ricorrente sulla quale grava ogni onere di accudimento e CP_3
cura della Minore, ordinando al Resistente la restituzione delle somme percepite sinora, quantomeno dal deposito del ricorso e confermando, per il resto, gli accordi di natura economica e quelli inerenti il rapporto padre-figlia.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - nell'ambito della causa civile n.
962/2020 R.G.C., promossa avanti il Tribunale di Piacenza da in ordine alla Parte_1
domanda di affido, mantenimento e diritto di visita della minore , il Tribunale, con CP_2 ordinanza del 5 ottobre 2022, confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale di CP_2
Castelvetro Piacentino, con collocamento presso la madre e possibilità di vedere il padre tramite i
Servizi sociali affidatari, secondo modalità non disturbanti per la Minore stessa e recepiva gli accordi economici intervenuti fra le parti in data 12.5.2021, in forza dei quali è tenuto a corrispondere CP_1
alla , a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, ivi compresa la retta di frequenza dell'asilo nido;
all'epoca del precedente giudizio, era solo formalmente indagato per il reato di maltrattamenti a carico della odierna CP_1
ricorrente e delle due figlie della stessa, e (nate da precedente Controparte_4 Controparte_5 matrimonio) nell'ambito del procedimento penale n. 1126-2020 RGNR mentre, in data 27 maggio
2022, ne veniva disposto il suo rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale ed attualmente il procedimento penale è in fase istruttoria;
- il , dopo un unico CP_1
incontro protetto con la figlia, aveva rifiutato ogni contatto con la stessa e con il Servizio Sociale, non rendendosi più disponibile a portare avanti gli incontri protetti e troncando definitivamente ogni rapporto con la figlia, che ha bisogni speciali a causa delle proprie gravi condizioni di salute che il padre conosce perfettamente;
- in data 16 marzo 2023 a infatti, sono state diagnosticate due CP_2
gravissime malattie genetiche fortemente invalidanti che al momento non conoscono cura, ossia la sindrome di Rett e la sindrome di Andersen all'esito di una serie di visite ed esami clinici e Per_1 genetici presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, l'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, il
Policlinico San Donato, l'Istituto Maugeri di Pavia nonché presso l'U.O. Medicina Riabilitativa di pagina 2 di 11 Parma di cui si è fatta carico solo la madre con costi e spese di trasferta sopportati interamente dalla stessa;
- il 18 novembre 2022, veniva poi visitata a Parma ove la dott.ssa riscontrava una CP_2 Per_2
“involuzione globale e scarsa iniziativa motoria in particolare per la statica eretta che non viene ancora esercitata” e già in esito a tale visita venivano prescritti ausili per la gestione della minore al domicilio e all'asilo quali seggiolone posturale e tavolino avvolgente, sdraietta da doccia, passeggino ortopedico, deambulatore ed anche in questo caso, la madre si attivava in autonomia per reperire tutti gli ausili occorrenti alla Minore, sempre senza alcun supporto paterno;
- il 22 maggio 2023 aveva CP_2 un episodio parossistico, rottura del contatto, sguardo fisso e “deviato” cagionato da un episodio di convulsioni pertanto veniva portata sempre dalla madre al pronto soccorso dell'Ospedale di Cremona ove veniva ricoverata in codice giallo e rimaneva in O.B.I. sino al giorno 23 maggio 2023; - a fronte dell'aggravarsi del quadro clinico, veniva portata sempre dalla madre presso l'Istituto Gaslini di CP_2
Genova, in data 5 luglio 2023 ed anche in questo caso, le spese di viaggio venivano sostenute interamente dalla madre;
- purtroppo, il 23 agosto 2023, ha avuto un nuovo episodio convulsivo e CP_2
pertanto, la piccola è stata trasportata in ambulanza nuovamente al Pronto Soccorso di Cremona e poi il
21 settembre 2023 nuovamente al Mondino di Pavia ove le veniva prescritto un farmaco salvavita che la piccola deve assumere quotidianamente oltre ad ulteriore farmaco da somministrare nel caso in cui le crisi epilettiche dovessero durare più di tre minuti ma, purtroppo, il 23 settembre 2023 vi è stato un nuovo accesso di al pronto Soccorso di Cremona per febbre alta e dispnea;
- la serietà e CP_2
soprattutto la gravità delle condizioni di impongono alla madre di seguire scrupolosamente il CP_2 piano terapeutico prescritto dall'Istituto Mondino di Pavia con farmaci da ritirare solo alla farmacia dell'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda ove la ricorrente si reca sistematicamente da sola in quanto il padre in tutto questo contesto rimane sempre assente e disinteressato alle condizioni di salute della figlia;
l'impegno della Ricorrente nell'assistere la figlioletta è costante e quotidiano poiché la stessa, oltre alle visite mediche espletate in numerose sedi lontane dal Comune di residenza (Pavia, Milano,
Parma, Genova, ecc), che comportano spese di viaggio e spostamenti sempre e solo a carico della madre, deve interfacciarsi costantemente con numerose figure professionali (ad esempio assistenti sociali che hanno la delega sanitaria sulla minore, insegnanti e maestre alle quali la signora ha Parte_1 dovuto spiegare l'utilizzo del farmaco salvavita qualora avesse una crisi epilettica in orario CP_2 scolastico) ed inoltre, due volte a settimana la Ricorrente accompagna a Fiorenzuola d'Arda per le CP_2
sedute di fisioterapia;
- fortunatamente il datore di lavoro della madre si è sinora dimostrato molto comprensivo ma purtroppo, le busta paga dell'esponente già molto ridotte (all'incirca tra i 640 e i 590 euro mensili) subiranno - per effetto della recente riduzione oraria - una ulteriore decurtazione;
- inizialmente la Ricorrente poteva anche contare sull'erogazione al 100% dell'assegno unico e pagina 3 di 11 universale per i figli minori ma nel corso dell'anno 2022, il padre ha preteso di ricevere la propria metà del bonus nonostante avesse già interrotto ogni rapporto con la figlia e ben sapesse che ogni onere CP_2
di accudimento e cura era interamente in capo alla madre;
- vani sono stati i tentativi bonari di richiedere a controparte di rivedere la propria posizione, rinunciando alla sua parte di assegno in favore della madre, anzi, in data 28 novembre 2022 , tramite il proprio legale, intimava alla Ricorrente CP_1
la restituzione del 50% delle somme percepite per intero dalla stessa a titolo di assegno unico, sollecitando il pagamento entro 7 giorni della somma di € 700,00 pena “il coinvolgimento dell'Autorità
Giudiziaria, in tutte le competenti sedi”, per cui la Ricorrente si vedeva costretta a rinunciare (in una sorta di “compensazione”) a richiedere al il rimborso delle spese straordinarie anticipate per CP_1
per circa un anno;
- a partire dal mese di luglio 2023, il padre decideva, altresì, unilateralmente di CP_2
ridurre il contributo al mantenimento per togliendo ulteriori € 100,00 dall'assegno mensile. CP_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza, in data 19 dicembre 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 16 aprile 2024, assegnando termine al Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine alla Parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva, Controparte_1
in via principale, per il rigetto della domanda di affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e di assegnazione dell'assegno unico al 100% in favore della Ricorrente ed in via riconvenzionale, chiedendo l'affidamento della Minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre nonché, in considerazione del comprovato stato di salute e della disoccupazione del Resistente, in ipotesi di conferma della paternità all'esito del promuovendo giudizio, di disporre, in rettifica dell'ordinanza del 5.10.2022, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore ad € 150,00, oltre spese straordinarie nella misura del 30% a carico del padre ed assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50%; laddove, invece, all'esito del promuovendo giudizio ex art. 243 c.c., venisse accertata l'insussistenza del rapporto di filiazione, disporre l'immediata revoca dell'assegno di mantenimento;
in subordine, ove lo si ritenesse più rispondente all'interesse della Minore, chiedeva di confermare l'affidamento ai
Servizi Sociali, invitando quest'ultimi a porsi in maniera più collaborativa nei confronti del signor
, disponendo, altresì, che l'assegno unico continui ad essere percepito da entrambi i genitori Parte_1
nella misura del 50%.
pagina 4 di 11 In particolare, il Resistente deduceva che: - la volontà del padre di vedere la bambina veniva ostacolata dalla totale assenza di disponibilità da parte dei Servizi Sociali;
- sino a settembre 2023, aveva lavorato come operaio alle dipendenze della Ditta Dea Doccia di Pochintesta Cristian, osservando i seguenti orari: 07:30-12:00; 14:00-18:30, per cui aveva più volte chiesto ai Servizi Sociali di fissare gli incontri in una diversa fascia oraria ma questi non erano mai venuti incontro alle necessità del padre, che per alcuni problemi di salute oncologici a novembre 2022 ed a marzo 2023, si sottoponeva a due interventi di asportazione di melanomi;
- ad oggi, il quadro clinico del non si è affatto stabilizzato, CP_1
essendogli stato diagnosticato, a maggio 2023, un altro nevo displasico arto superiore destro, per cui lo stesso dovrà sottoporsi ad un altro intervento che sta procrastinando, nella speranza che, nelle more, riesca a definire ogni questione relativa alla piccola - i Servizi Sociali affidatari, solo all'esito di CP_2
vari solleciti da parte del difensore del resistente, nel gennaio 2024, hanno redatto un calendario di visite, concedendo al padre di vedere la figlia;
- la , quale genitore collocatario della piccola Parte_1
ha variato la propria residenza, senza averne dato comunicazione al padre, così come disposto CP_2 dall'art. 337 sexies c.c.; - la richiesta del Resistente di ricevere la propria metà dell'assegno unico familiare sarebbe del tutto legittima posto che, con ordinanza del 5.10.2022 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 962/2020, il Collegio aveva recepito gli accordi economici raggiunti dalle Parti all'udienza del 12.5.2021, i quali prevedevano il versamento da parte del della somma di € CP_1
300,00 al mese, a titolo di contribuzione al mantenimento della piccola oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie mentre nulla veniva pattuito circa le sorti dell'assegno unico e considerato che la bambina veniva affidata ai Servizi Sociali e non alla madre in via esclusiva, l'assegno unico doveva continuare ad essere percepito da ciascun genitore nella misura del 50%; - il resistente ha iniziata a nutrire seri dubbi in ordine alla propria paternità, a seguito dagli accertamenti genetici espletati sulla Minore e sui genitori, da cui è emerso che il né alcun membro della sua famiglia di origine sono portatori dei CP_1
geni da cui derivano le patologie della piccola mentre una delle figlie della signora nata CP_2 Parte_1
dalla precedente relazione è affetta da una malattia genetica, per cui ha deciso di promuovere il giudizio di disconoscimento della paternità nell'ambito del quale è stata nominata l'avv. Lorenza
Boscarelli, quale curatore speciale della Minore.
Con memoria ex art. 473- bis .17 c.p.c. la Ricorrente, alla luce delle difese svota dal , che si era CP_1
dimostrato un genitore inadeguato e totalmente disinteressato alla figlia e la cui condotta è potenzialmente in grado di danneggiare la Minore, modificava le proprie conclusioni, chiedendo la decadenza dalla Responsabilità genitoriale paterna, con nomina del curatore speciale per la Minore, eccependo, in relazione ai dubbi circa la paternità del , che proprio gli accertamenti genetici CP_1 eseguiti da presso l'Istituto Mondino avevano dimostrato che la malattia insorta de novo CP_2
pagina 5 di 11 (Sindrome di Andersen-Tawil) era stata trasmessa alla Minore proprio dal padre portatore del gene e rappresentando che il padre, dal mese di febbraio 2024, aveva sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore con la quale continuava a non avere alcun tipo di rapporto.
All'udienza del 16 aprile 2024, il Giudice delegato, preso atto che era pendete innanzi a questo
Tribunale il giudizio di disconoscimento della paternità promosso dal , nell'ambito del quale era CP_1 stata nominata come Curatrice speciale del minore l'avv. Lorenza Boscarelli e rilevato che la madre aveva proposto, altresì, domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nominava anche nel presente giudizio l'avv. Boscarelli, quale curatrice speciale della minore assegnando CP_2
alla stessa termine sino al 13 maggio 2024 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse della Minore e rinviando la causa all'udienza del 28 maggio 2024.
Con comparsa in data 13 maggio 2024, si costituiva in giudizio l'avv. Lorenza Boscarelli, in qualità di curatrice speciale della minore , la quale chiedeva disporsi l'acquisizione di una relazione CP_2
aggiornata del Servizio Sociale di Castelvetro Piacentino, cui la bimba è affidata, sulle condizioni di quest'ultima e sulla situazione famigliare.
All'udienza del 28 maggio 2024, le Parti raggiungevano un accordo provvisorio sugli aspetti di natura economica, rideterminando in € 220,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico CP_2 del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e prevedendo, al contempo, che l'assegno unico universale sarebbe stato percepito integralmente dalla madre, collocataria della Minore;
le Parti si impegnavano, altresì, a prendere contatti con l'Istituto di medicina legale di Parma per eseguire il test di paternità, con le modalità più tutelanti per di talché, il Giudice delegato recepiva l'accordo CP_2 provvisorio raggiunto dalle Parti, in quanto ritenuto rispondente all'interesse della Minore e rinviava la causa all'udienza del 1° ottobre 2024, successivamente differita al 5 novembre 2025, su istanza della
Difesa di parte resistente, assegnando ai Servizi sociali affidatari termine sino al 26 settembre 2024 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta nell'interesse del nucleo familiare di cui fa parte la minore CP_2
Alla predetta udienza, la Difesa di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per trattenere la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., al fine di prendere posizione sulle risultanze della consulenza genetico-forense espletata per accertare il rapporto parentale fra e Controparte_1 CP_2
nonché sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta;
di talché, il Giudice
[...] delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13 febbraio 2025 - che si svolgeva in modalità cartolare - per trattenere la causa in decisione, assegnando alle Parti termine sino al 13 dicembre 2024 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
termine sino al 14 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e termine sino al 29 gennaio 2025 per il pagina 6 di 11 deposito delle memorie di replica nonché termine ai Servizi sociali affidatari per depositare una relazione conclusiva sull'attività svolta.
Depositate le memorie di cui alla predetta norma, con ordinanza in data 14 febbraio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
Circa il regime di affidamento della minore in conformità alle conclusioni del Servizio sociale CP_2
di Castelvetro Piacentino ed alla luce del percorso positivamente sostenuto dalla madre, che si è mostrata sempre capace di riconoscere i bisogni della Minore, di sapersene prendere cura in modo adeguato e soprattutto, di saper chiedere aiuto quando necessario, anche alla luce del quadro di salute particolarmente complesso della piccola si ritiene siano venuti meno i presupposti per CP_2 mantenere l'affidamento al Servizio sociale, risultando la madre perfettamente in grado di assumere autonomamente le decisioni nell'interesse della figlia minore, anche quelle relative alla salute e alla sua istruzione, risultando, al contempo, non rispondente all'interesse della minore stessa l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, richiesto dal padre, per le ragioni di seguito precisate.
Come è noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. Sez. 1, Sent. n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, il padre si è reso gravemente inadempiente ai propri obblighi genitoriali, mostrando un totale disinteresse nei confronti della piccola la quale risulta affetta da gravi CP_2
patologie genetiche che la rendono bisognosa di interventi di cura ed assistenza speciali, ai quali fa fronte esclusivamente la madre, che si dedica alla figlia in maniera esclusiva, non potendo fare alcun pagina 7 di 11 affidamento sulla figura paterna.
Al contrario, il non solo ha interrotto ormai da tempo ogni tipo di contatto con il Servizio CP_1
sociale affidatario che, pertanto, non ha potuto proporre alcun percorso di sostegno alla genitorialità in favore dell'uomo ma ha interrotto anche ogni rapporto con la figlia con la quale non ha alcun contatto, né provvede al suo mantenimento.
Inoltre, nel corso del giudizio, il padre ha anche proposto un ricorso finalizzato al disconoscimento della figlia minore in un momento in cui unitamente alla madre, stava affrontando un percorso CP_2
diagnostico e di cura molto provante, con trasferte e ricoveri ospedalieri continui, in relazione al quale, il padre ha mostrato totale disinteresse, nonostante fosse stato reso edotto delle condizioni di salute della figlia da parte del Servizio sociale affidatario, non mostrando neanche un briciolo di empatia e vicinanza alla madre ed alla bambina ma preoccupandosi, al contrario, di tentare di provare di non essere il padre di fermo restando che, anche dopo la conferma della paternità, CP_2
non ha ripreso alcun contatto con la piccola, né sta provvedendo a versare il mantenimento CP_1 concordato dalle Parti all'udienza del 5 novembre 2024, a fronte invece di una grande disponibilità da parte della madre la quale, nonostante il avesse promosso l'azione di disconoscimento di CP_1
paternità ed a fronte del dichiarato stato di disoccupazione dello stesso, si era resa disponibile a trovare un nuovo accordo di natura economica, con una diminuzione del contributo al mantenimento di nella misura di € 220,00 mensili e con la percezione al 100% dell'assegno Unico a favore CP_2 della madre, la quale manifestava, altresì, la propria disponibilità per incaricare l'Istituto di Medicina
Legale di Parma di eseguire il test del DNA sulla minore e sui genitori, anche se alcun dubbio la
Ricorrente ha mai avuto sulla paternità del . CP_1
Il costante atteggiamento altalenante nei confronti della figlia evidenzia l'incapacità dell'uomo a fronteggiare i bisogni e le necessità di Ci troviamo di fronte ad una inadempienza che incide, CP_2
con riferimento alla Minore, non solo sul piano strettamente materiale ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'inadempimento del padre al proprio dovere di contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita della propria figlia e denota un'evidente carenza di responsabilizzazione nei confronti della stessa.
Infine, si rileva che il si è reso anche autore di condotte maltrattanti nei confronti della CP_1
odierna ricorrente e delle due figlie della stessa, e (nate da Controparte_4 Controparte_5
precedente matrimonio) in relazione alle quali è stato condannato dal Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento penale n. 1126-2020 RGNR, alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
Quindi, anche in accoglimento delle richieste del P.M., deve disporsi l'affidamento esclusivo della pagina 8 di 11 minore alla madre con la quale la Minore ha sempre vissuto, disponendosi, altresì, ai sensi CP_2 dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può, però, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alle visite padre-figlia le stesse potranno riprendere, in accordo tra i genitori, solo quando il padre mostrerà serio e concreto interesse ad un recupero del rapporto con la figlia ed all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità ed inoltre, dato l'allontanamento del padre ed il tempo trascorso dall'ultimo incontro con la Minore, di appena cinque anni e con gravi patologie genetiche
(al cui ascolto diretto, in ragione della sua tenera età, non si è deciso di procedere, anche perché tale ascolto non avrebbe offerto ulteriori elementi utili al fine del decidere), la ripresa delle frequentazioni padre-figlia dovrà avvenire, inizialmente, in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa.
Alla luce anche delle sovraesposte motivazioni e della perdurante condotta omissiva del Resistente che continua a non avere alcun rapporto con la figlia ed a mostrare assoluta noncuranza anche verso i gravi problemi di salute di non ritenendo di contribuire neppure sporadicamente alle spese CP_2
per le trasferte e per gli esami che la bambina a cui la bambina è stata sottoposta né si è reso disponibile ad affiancare la madre durante i diversi ricoveri ospedalieri a cui purtroppo la Minore è andata incontro, in palese violazione dei propri obblighi genitoriali, nonché degli accordi di natura economica raggiunti dalle parti nel corso del giudizio, magari versando anche solo quanto nella sua disponibilità a titolo di contributo al mantenimento della figlia, si ritiene altresì di comminare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in accoglimento della relativa richiesta svolta pagina 9 di 11 dalla Ricorrente nel presente giudizio.
Ed invero, reputa questo Collegio che la condotta del Resistente, che rifiuta di fatto il suo stesso ruolo genitoriale, tanto da aver messo in dubbio la sua stessa paternità, si traduca per la figlia, che già vive una condizione di salute altamente compromessa, in un grave nocumento, tenuto conto che l'assenza della figura fisica unitamente alla mancanza del referente genitoriale anche nelle prove più dolorose della vita espone psicologicamente la Minore ad una frustrazione e ad una mutilazione affettiva maggiore rispetto a quella che sussisterebbe in mancanza del genitore stesso;
di talché, attesa l'irreversibilità del danno che la crescita della piccola nell'attuale situazione di “limbo” produce, esponendola a situazioni di incertezza assoluta sul piano sentimentale e referenziale, si giustifica l'adozione di una misura radicale quale si configura la previsione di cui all'art. 330 c.c..
Per quanto concerne gli aspetti economici, vanno confermati gli accordi provvisori raggiunti dalle
Parti all'udienza del 5 novembre 2025 in merito al contributo al mantenimento della Minore, indicato nella somma di € 220,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F., oltre all'assegno unico universale per che viene percepito integralmente CP_2
dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva della figlia minore.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia-complessità bassa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale della figlia minore Controparte_1
CP_2
- affida in via esclusiva la minore alla madre con la quale convive. Le decisioni di CP_2 maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della Minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
- pone a carico del Resistente il versamento di un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 220,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F.;
pagina 10 di 11 - si dà atto che l'assegno unico universale per la minore a decorrere dal mese di dicembre CP_2
2023, sarà percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva della figlia minore;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA, come per legge;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, in quanto la minore risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € CP_2
3.809,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Piacenza, 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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