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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1171 DELL'ANNO 2024
FRA
CP_1
E
FRA
CP_2
Oggi ventidue maggio 2025 ore 10,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi in collegamento da remoto
Per la parte attrice l'avv. DI GIACOMO ANTONINO e DI GIACOMO STEFANO
( ) ; C.F._1
Per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sostituzione dell'Avv. TOMMASELLI
CLARA e PEREGO IA ( ) VIA A. VOLTA, 1 21100 C.F._2
VARESE; ( ) VIA MORANDI 1 Controparte_3 C.F._3
ANGOLO VIA CORREGGIO 20900 MONZA;
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
-Precisano le conclusioni come in atti
Il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1171/2024 R.G e promossa da
C.F. ) con il patrocinio degli CP_1 C.F._4
avv. DI GIACOMO ANTONINO e DI GIACOMO STEFANO
( ) ; , con elezione di domicilio in VIA SORDA C.F._1
SAMPIERI, 27 97015 MODICA presso avv. DI GIACOMO ANTONINO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOMMASELLI CP_2 P.IVA_1
CLARA e PEREGO IA ( ) VIA A. VOLTA, 1 C.F._2
21100 VARESE;
) Controparte_3 C.F._3
VIA MORANDI 1 ANGOLO VIA CORREGGIO 20900 MONZA;
, con elezione di domicilio in VIA MORANDI 1 ANGOLO VIA CORREGGIO 20900 MONZA, presso e nello studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della esposizione delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ricorrente, sig.ra avendo premesso: CP_1
che è stata riconosciuta titolare di indennità di accompagnamento dal 02.05.2022 e che a detto titolo, per arretrati, le era stato liquidato l'importo di euro 8.940,72 , che successivamente veniva effettuata una prima trattenuta per prestazione assistenziale diversa dall'indennità di accompagnamento pari ad €. 5.105,91; che, inoltre, dalla somma rimasta di €. 3.834,81 veniva effettuata ulteriore trattenuta pari ad €. 1.461,07 e in conseguenza di ciò le veniva liquidato solamente l'importo di euro 2.373,74; quanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'illegittimità della compensazione effettuata dall' pari ad euro 5.105,91 e della CP_2
trattenuta di € 1.461,07 o della diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia e per
l'effetto condannare parte resistente alla conseguenziale restituzione”. Alla prima udienza del 19.10.2024, in assenza di costituzione in giudizio, veniva dichiarata la contumacia dell' : il giudice pertanto fissava nuova udienza di discussione del CP_2
18.2.2025; a questa udienza emetteva il seguente provvedimento istruttorio: “ordina
all' di fornire a questo giudice nel termine di gg. 60 da oggi, informazioni circa la CP_2
riliquidazione della prestazione 044490207331525 – cat . INVCIV o di altra se esistente
a favore di cod fisc. specificando le causali CP_1 C.F._4 delle riduzioni della prestazione: 1) di euro 5.105,91; 2) di euro 1461,07 fornendo
documentazione a supporto sia delle prestazioni di cui gode sia della rideterminazione
successiva”; con il medesimo provvedimento rinviava la causa al 22.5.2025 per la discussione;
“medio tempore” si costituiva producendo la documentazione a CP_2
supporto della rideterminazione dell'importo a credito della ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda;
all'udienza fissata, quindi, veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Due sono le questioni da affrontare per la decisione della controversia: la prima investe la ripetibilità delle somme erogate da aventi natura assistenziale, la seconda la compensazione delle somme a credito CP_2
dell' con quelle erogate per provvidenze anch'esse di natura assistenziale. CP_4
Sotto il primo profilo questo tribunale condivide il principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di indebito assistenziale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). In particolare, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Il principio si applica anche alla rideterminazione della prestazione a seguito di insussistenza del requisito reddituale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. ( Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020). Per quanto sia da escludere la ripetizione delle somme, quanto meno dal momento dell'accertamento della non debenza della prestazione, merita attenzione anche l'ulteriore profilo della controversia, ossia occorre verificare se possa operarsi la compensazione fra le due prestazioni assistenziali. Sul punto la risposta non può che essere negativa:
“La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità
civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate …. in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. … Il credito per indennità di accompagnamento è, comunque, impignorabile e l'articolo 1246 numero 3
del codice civile dispone la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile (Cass.
Sentenza n. 30220 del 20/11/2019 ; v. anche Cass. Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018).
Da quanto precede deriva l'illegittimità del provvedimento dell' del 13.9.2023 e del CP_2
successivo provvedimento del 3.7.2024 con obbligo di restituzione delle somme illegittimamente trattenute da . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 854,00 oltre anticipazioni,
rimborso forfettario spese e altri accessori se dovuti, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
In accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità della compensazione effettuata dall' pari ad euro 5.105,91 e della trattenuta di € 1.461,07 sull'importo di euro CP_2
8.940,72 dovuto alla ricorrente per effetto dei provvedimenti del 13.9.2023 e del
3.7.2024; per l'effetto ne ordina la restituzione con gli accessori di legge dal dovuto al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
in euro 854,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese e altri accessori se dovuti,
con distrazione in favore degli Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo.
Così deciso in Monza il 22.5.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.