Articolo 6 della Legge 4 novembre 1981, n. 628
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 maggio 1982
Art. 6.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione "prosciutto veneto berico-euganeo" o semplicemente "prosciutto veneto" accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto veneto berico-euganeo" o "prosciutto veneto" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.
Entrata in vigore il 9 maggio 1982