CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente nella causa di appello iscritta al n. r.g. 917/2024 promosso da:
nata a [...] in data [...] Parte_1
Con l'avv. FABBRI CLAUDIO
RECLAMANTE
nato a [...] in data [...] Controparte_1
Con l'avv. LIVERANI BARBARA
RECLAMATA
LETTO il reclamo proposto con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 Parte_1 avverso il decreto in data 20 maggio 2024 con il quale il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto cron. n. 4540/2021, ha STABILITO che il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore a carico del sig. rimanga pari Per_1 Parte_1 all'importo di euro 300,00, maggiorato della rivalutazione monetaria già maturata negli anni in base agli indici Istat, anche dopo l'inizio della frequentazione della scuola dell'obbligo da parte della minore;
- RIGETTATO ogni altra domanda proposta dalle parti;
- CONFERMATO per il resto il decreto cron n. 4540/2021; - COMPENSATO le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condannato a rifondere a il restante 50 %, liquidato in euro Parte_1 Controparte_1
1904,50 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
PRESO ATTO che nel corso del presente procedimento di reclamo i difensori hanno riferito che i rispettivi assistiti hanno trovato un accordo a tutela delle rispettive ragioni e delle esigenze della figlia pagina 1 di 3 minore sul presupposto condiviso tra le parti che i redditi dei genitori sono Persona_2 sostanzialmente paritari e che il tempo trascorso dalla figlia con ciascun genitore è sostanzialmente paritario, precisano congiuntamente le seguent;
RILEVATO che nelle note scritte depositate rispettivamente il 22 marzo 2025 e il 31 marzo 2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma del decreto impugnato disporre:
- 1. in favore di entrambi i genitori l'affidamento condiviso della figlia con collocazione della Per_1 minore presso la madre a Riolo Terme (RA), Via Martiri di Marzabotto n. 25;
- 2. che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia ogni qualvolta lo desideri, concordando con la madre con preavviso, nel rispetto delle esigenze della minore;
- 3. il diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia con pernottamento presso la Per_1 propria abitazione (oggi a Cesena, Via R. Lambruschini n. 586), a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica (ore 19 da ottobre a marzo), con obbligo della madre di curare il prelievo della figlia la domenica sera, nonché dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola e/o presso la madre durante il periodo di sospensione scolastica;
- 4. durante le festività natalizie, i genitori terranno la figlia sette giorni ciascuno e, durante il periodo pasquale, tre giorni, alternando annualmente i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre nonché 1 e 6 gennaio e
Pasqua e Lunedì dell'Angelo di ciascun anno;
- 5. durante il periodo 15.6-31.8 di ciascun anno, i genitori possano tenere presso di sé la figlia per 20 giorni consecutivi e/o frazionati, da concordare con preavviso di almeno 15 giorni;
- 6. il giorno del compleanno di i genitori trascorreranno l'intera giornata con la figlia, Per_1 alternando gli anni;
- 7. ciascun genitore provvederà alle necessità della figlia minore nel periodo in cui è collocata Per_1 presso di sé, escludendo qualsivoglia contributo al mantenimento mensile da parte dell'altro genitore;
- 8. la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie destinate alla figlia, secondo l'identificazione contenuta nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, con rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa, previa esibizione della documentazione corrispondente;
-9. in caso di escursioni e/o vacanze all'estero con la figlia, sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore, da manifestarsi con qualsiasi mezzo, fermo restando l'obbligo di comunicare con preavviso di almeno 7 giorni la destinazione e la durata della trasferta;
-
9. la detrazione fiscale delle spese riferite alla figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore;
- 10. in favore della madre la percezione di eventuali assegni familiari o qualsiasi altro contributo per i figli a carico;
- 11. l'obbligo di comunicazione, in capo a ciascun genitore, di eventuali variazioni di reperibilità telefonica e/o anagrafica, anche nei periodi di vacanza con la minore, nonché ogni evento straordinario che riguardi quest'ultima;
- 12. l'impegno di ciascun genitore a prestare il consenso e collaborare in vista del rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- 13. il divieto, in capo a ciascun genitore, di diffondere a terzi e/o sui social o altrove immagini riferite alla minore in assenza del consenso dell'altro genitore;
Per_1
- 14. compensazione delle spese e competenze legali.;
RITENUTO che le richieste delle parti appaiono condivisibili e conformi all'interesse della minore nata l'[...]; Per_1
CONSIDERATO che anche la congiunta richiesta di compensazione delle spese deve essere accolta;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocazione della Per_1 minore presso la madre a Riolo Terme (RA), Via Martiri di Marzabotto n. 25;
- 2. che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia ogni qualvolta lo desideri, concordando con la madre con preavviso, nel rispetto delle esigenze della minore;
- 3. il diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia con pernottamento presso la Per_1 propria abitazione (oggi a Cesena, Via R. Lambruschini n. 586), a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica (ore 19 da ottobre a marzo), con obbligo della madre di curare il prelievo della figlia la domenica sera, nonché dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola e/o presso la madre durante il periodo di sospensione scolastica;
- 4. durante le festività natalizie, i genitori terranno la figlia sette giorni ciascuno e, durante il periodo pasquale, tre giorni, alternando annualmente i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre nonché 1 e 6 gennaio e
Pasqua e Lunedì dell'Angelo di ciascun anno;
- 5. durante il periodo 15.6-31.8 di ciascun anno, i genitori possano tenere presso di sé la figlia per 20 giorni consecutivi e/o frazionati, da concordare con preavviso di almeno 15 giorni;
- 6. il giorno del compleanno di i genitori trascorreranno l'intera giornata con la figlia, Per_1 alternando gli anni;
- 7. ciascun genitore provvederà alle necessità della figlia minore nel periodo in cui è collocata Per_1 presso di sé, escludendo qualsivoglia contributo al mantenimento mensile da parte dell'altro genitore;
- 8. la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie destinate alla figlia, secondo l'identificazione contenuta nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, con rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa, previa esibizione della documentazione corrispondente;
-9. in caso di escursioni e/o vacanze all'estero con la figlia, sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore, da manifestarsi con qualsiasi mezzo, fermo restando l'obbligo di comunicare con preavviso di almeno 7 giorni la destinazione e la durata della trasferta;
-
9. la detrazione fiscale delle spese riferite alla figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore;
- 10. in favore della madre la percezione di eventuali assegni familiari o qualsiasi altro contributo per i figli a carico;
- 11. l'obbligo di comunicazione, in capo a ciascun genitore, di eventuali variazioni di reperibilità telefonica e/o anagrafica, anche nei periodi di vacanza con la minore, nonché ogni evento straordinario che riguardi quest'ultima;
- 12. l'impegno di ciascun genitore a prestare il consenso e collaborare in vista del rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- 13. il divieto, in capo a ciascun genitore, di diffondere a terzi e/o sui social o altrove immagini riferite alla minore in assenza del consenso dell'altro genitore;
Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti
SI COMUNICHI
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025
Il Presidente dott. Antonella Allegra pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente nella causa di appello iscritta al n. r.g. 917/2024 promosso da:
nata a [...] in data [...] Parte_1
Con l'avv. FABBRI CLAUDIO
RECLAMANTE
nato a [...] in data [...] Controparte_1
Con l'avv. LIVERANI BARBARA
RECLAMATA
LETTO il reclamo proposto con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 Parte_1 avverso il decreto in data 20 maggio 2024 con il quale il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto cron. n. 4540/2021, ha STABILITO che il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore a carico del sig. rimanga pari Per_1 Parte_1 all'importo di euro 300,00, maggiorato della rivalutazione monetaria già maturata negli anni in base agli indici Istat, anche dopo l'inizio della frequentazione della scuola dell'obbligo da parte della minore;
- RIGETTATO ogni altra domanda proposta dalle parti;
- CONFERMATO per il resto il decreto cron n. 4540/2021; - COMPENSATO le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condannato a rifondere a il restante 50 %, liquidato in euro Parte_1 Controparte_1
1904,50 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
PRESO ATTO che nel corso del presente procedimento di reclamo i difensori hanno riferito che i rispettivi assistiti hanno trovato un accordo a tutela delle rispettive ragioni e delle esigenze della figlia pagina 1 di 3 minore sul presupposto condiviso tra le parti che i redditi dei genitori sono Persona_2 sostanzialmente paritari e che il tempo trascorso dalla figlia con ciascun genitore è sostanzialmente paritario, precisano congiuntamente le seguent;
RILEVATO che nelle note scritte depositate rispettivamente il 22 marzo 2025 e il 31 marzo 2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma del decreto impugnato disporre:
- 1. in favore di entrambi i genitori l'affidamento condiviso della figlia con collocazione della Per_1 minore presso la madre a Riolo Terme (RA), Via Martiri di Marzabotto n. 25;
- 2. che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia ogni qualvolta lo desideri, concordando con la madre con preavviso, nel rispetto delle esigenze della minore;
- 3. il diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia con pernottamento presso la Per_1 propria abitazione (oggi a Cesena, Via R. Lambruschini n. 586), a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica (ore 19 da ottobre a marzo), con obbligo della madre di curare il prelievo della figlia la domenica sera, nonché dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola e/o presso la madre durante il periodo di sospensione scolastica;
- 4. durante le festività natalizie, i genitori terranno la figlia sette giorni ciascuno e, durante il periodo pasquale, tre giorni, alternando annualmente i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre nonché 1 e 6 gennaio e
Pasqua e Lunedì dell'Angelo di ciascun anno;
- 5. durante il periodo 15.6-31.8 di ciascun anno, i genitori possano tenere presso di sé la figlia per 20 giorni consecutivi e/o frazionati, da concordare con preavviso di almeno 15 giorni;
- 6. il giorno del compleanno di i genitori trascorreranno l'intera giornata con la figlia, Per_1 alternando gli anni;
- 7. ciascun genitore provvederà alle necessità della figlia minore nel periodo in cui è collocata Per_1 presso di sé, escludendo qualsivoglia contributo al mantenimento mensile da parte dell'altro genitore;
- 8. la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie destinate alla figlia, secondo l'identificazione contenuta nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, con rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa, previa esibizione della documentazione corrispondente;
-9. in caso di escursioni e/o vacanze all'estero con la figlia, sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore, da manifestarsi con qualsiasi mezzo, fermo restando l'obbligo di comunicare con preavviso di almeno 7 giorni la destinazione e la durata della trasferta;
-
9. la detrazione fiscale delle spese riferite alla figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore;
- 10. in favore della madre la percezione di eventuali assegni familiari o qualsiasi altro contributo per i figli a carico;
- 11. l'obbligo di comunicazione, in capo a ciascun genitore, di eventuali variazioni di reperibilità telefonica e/o anagrafica, anche nei periodi di vacanza con la minore, nonché ogni evento straordinario che riguardi quest'ultima;
- 12. l'impegno di ciascun genitore a prestare il consenso e collaborare in vista del rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- 13. il divieto, in capo a ciascun genitore, di diffondere a terzi e/o sui social o altrove immagini riferite alla minore in assenza del consenso dell'altro genitore;
Per_1
- 14. compensazione delle spese e competenze legali.;
RITENUTO che le richieste delle parti appaiono condivisibili e conformi all'interesse della minore nata l'[...]; Per_1
CONSIDERATO che anche la congiunta richiesta di compensazione delle spese deve essere accolta;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocazione della Per_1 minore presso la madre a Riolo Terme (RA), Via Martiri di Marzabotto n. 25;
- 2. che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia ogni qualvolta lo desideri, concordando con la madre con preavviso, nel rispetto delle esigenze della minore;
- 3. il diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia con pernottamento presso la Per_1 propria abitazione (oggi a Cesena, Via R. Lambruschini n. 586), a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica (ore 19 da ottobre a marzo), con obbligo della madre di curare il prelievo della figlia la domenica sera, nonché dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola e/o presso la madre durante il periodo di sospensione scolastica;
- 4. durante le festività natalizie, i genitori terranno la figlia sette giorni ciascuno e, durante il periodo pasquale, tre giorni, alternando annualmente i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre nonché 1 e 6 gennaio e
Pasqua e Lunedì dell'Angelo di ciascun anno;
- 5. durante il periodo 15.6-31.8 di ciascun anno, i genitori possano tenere presso di sé la figlia per 20 giorni consecutivi e/o frazionati, da concordare con preavviso di almeno 15 giorni;
- 6. il giorno del compleanno di i genitori trascorreranno l'intera giornata con la figlia, Per_1 alternando gli anni;
- 7. ciascun genitore provvederà alle necessità della figlia minore nel periodo in cui è collocata Per_1 presso di sé, escludendo qualsivoglia contributo al mantenimento mensile da parte dell'altro genitore;
- 8. la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie destinate alla figlia, secondo l'identificazione contenuta nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, con rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa, previa esibizione della documentazione corrispondente;
-9. in caso di escursioni e/o vacanze all'estero con la figlia, sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore, da manifestarsi con qualsiasi mezzo, fermo restando l'obbligo di comunicare con preavviso di almeno 7 giorni la destinazione e la durata della trasferta;
-
9. la detrazione fiscale delle spese riferite alla figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore;
- 10. in favore della madre la percezione di eventuali assegni familiari o qualsiasi altro contributo per i figli a carico;
- 11. l'obbligo di comunicazione, in capo a ciascun genitore, di eventuali variazioni di reperibilità telefonica e/o anagrafica, anche nei periodi di vacanza con la minore, nonché ogni evento straordinario che riguardi quest'ultima;
- 12. l'impegno di ciascun genitore a prestare il consenso e collaborare in vista del rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- 13. il divieto, in capo a ciascun genitore, di diffondere a terzi e/o sui social o altrove immagini riferite alla minore in assenza del consenso dell'altro genitore;
Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti
SI COMUNICHI
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025
Il Presidente dott. Antonella Allegra pagina 3 di 3