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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/11/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. N. 3535/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3535/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 ato ad ALESSANDRIA (AL) il 17/05/1953
E
Parte 2 nata ad [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MISIANO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto dai ricorrenti in Asti
(AT), in data 24/01/1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune per l'anno
1976, alla parte II, n. 11, Serie A, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della relativa sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito.
Essendosi modificate in senso peggiorativo le condizioni economico/patrimoniali della Sig.ra i cui redditi da pensione risultano lievemente inferiori ad €.1.000,00 mensili, Parte 2
Parte 1rispetto a quelle del Sig. il quale, invece, attualmente percepisce redditi da pensione pari ad € 1.400,00 mensili, le parti di comune accordo convengono che il Sig. [...]
Parte 1 d'ora in avanti corrisponderà in favore della Sig.ra a titolo di Parte 2
contributo al manteni-mento la somma di €.100,00 (cento/00) mensili, da cor-rispondersi mediante bonifico anticipato da eseguirsi en-tro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra [...]
Parte 2
I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza eco-nomica e/o rapporto patrimoniale, pertanto, riconoscono che, ad eccezione di quanto sopra previsto a titolo di con-tributo al mantenimento, non hanno più nulla a che pre-tendere l'uno dall'altro, non sussistendo ragione alcuna di reciproca pretesa direttamente o indirettamente con- nessa al rapporto matrimoniale intercorso tra di loro.
Le spese per l'assistenza legale prestata in favore dei co-niugi saranno integralmente compensate nella misura del 50% ciascuno tra le parti, con vincolo di solidarietà dei ricorrenti l'uno nei confronti nell'altro e con facoltà anche di uno solo di essi di adempiere in favore dell'altro salva la eventuale ripetizione di quanto anticipato."
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nato ad [...] il [...] e da [...] nata a [...] il [...], celebrato in A STI in data 24/01/1976, trascritto Parte 2
nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1976
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3535/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 ato ad ALESSANDRIA (AL) il 17/05/1953
E
Parte 2 nata ad [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MISIANO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto dai ricorrenti in Asti
(AT), in data 24/01/1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune per l'anno
1976, alla parte II, n. 11, Serie A, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della relativa sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito.
Essendosi modificate in senso peggiorativo le condizioni economico/patrimoniali della Sig.ra i cui redditi da pensione risultano lievemente inferiori ad €.1.000,00 mensili, Parte 2
Parte 1rispetto a quelle del Sig. il quale, invece, attualmente percepisce redditi da pensione pari ad € 1.400,00 mensili, le parti di comune accordo convengono che il Sig. [...]
Parte 1 d'ora in avanti corrisponderà in favore della Sig.ra a titolo di Parte 2
contributo al manteni-mento la somma di €.100,00 (cento/00) mensili, da cor-rispondersi mediante bonifico anticipato da eseguirsi en-tro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra [...]
Parte 2
I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza eco-nomica e/o rapporto patrimoniale, pertanto, riconoscono che, ad eccezione di quanto sopra previsto a titolo di con-tributo al mantenimento, non hanno più nulla a che pre-tendere l'uno dall'altro, non sussistendo ragione alcuna di reciproca pretesa direttamente o indirettamente con- nessa al rapporto matrimoniale intercorso tra di loro.
Le spese per l'assistenza legale prestata in favore dei co-niugi saranno integralmente compensate nella misura del 50% ciascuno tra le parti, con vincolo di solidarietà dei ricorrenti l'uno nei confronti nell'altro e con facoltà anche di uno solo di essi di adempiere in favore dell'altro salva la eventuale ripetizione di quanto anticipato."
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nato ad [...] il [...] e da [...] nata a [...] il [...], celebrato in A STI in data 24/01/1976, trascritto Parte 2
nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1976
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)