Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n 1052/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Collegio, composto dai magistrati: Dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. Dott. Costanza COMUNALE Giudice Dott. Giulia SIMONI Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1052/2024, pendente
tra
nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo PALAZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani, 7, come da procura allegata ricorso;
Fax:0574/510967 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Contro
. nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
. ), rappresentata e difesa anche C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Laura BRESCIe Marco SANTINI, elettivamente domiciliata il loro studio in Prato, via F. Ferrucci, 203/c, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
Fax:0574/536817 E Pec: vvocati.prato Email_2
Pec: vvocati.pra .it Email_4
Resistente
in esito alla scadenza dei termini per note sostitutive dell'udienza del 29 gennaio 2025, ha emesso la presente SENTENZA Sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente:
“ voglia l'Illo.mo Tribunale di Prato:- modificare le condizioni della sentenza di divorzio congiunto, stabilendo di: a) revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra non ricorrendone i presupposti in ragione delle Controparte_1 circostanze menzionate in atti;
b) revocare il contributo di mantenimento in favore del figlio , a carico del sig. ER
, non ricorrendone i presupposti in ragione delle circostanze menzionate in atti, T_
atto della cessazione del contributo al mantenimento del figlio , come ER
1
Per la resistente:
“ In via istruttoria: ordinare al l'esibizione - della documentazione attestante la quantificazione e T_ la liquidazi TFR;
- dei documenti attestanti i rapporti finanziari (bancari e non) facenti capo a quegli per il triennio 2022-2023 e 2024, aggiornati ai saldi alla data della domanda;
ammettere prova per testi sui seguenti capitoli
1. dcv che nel mese di gennaio 2024 avete reso edotto vostro padre della Parte_1 vostra volontà di frequentare gli studi universitari iscrivendovi alla facoltà di psicologia;
2. dcv che nell'occasione vostro padre vi ha comunicato che, qualora vi foste iscritto all'università, non avrebbe provveduto economicamente a sostenervi negli studi
3. dcv che confermate il contenuto dello scritto a vostro pugno che si mostra (doc.10). Si indica a teste sui capitoli 1,2 e 3 residente in [...]
4. dcv che siete a conoscenza d di diagnostica quale Persona_3
“disturbo dello spettro bipolare” 5. dcv che assume quotidianamente la terapia farmacologia prescrittagli dal ER dott. come da documento che si mostra (doc. 8) 6. dcv che si Persona_4 ER sotto te a visita psichiatrica di controllo presso la U te Mentale Adulti della Azienda AUSL Toscana Centro come da documentazione che si mostra (doc.9)
7. dcv che verifica quotidianamente che la terapia farmacologica Controparte_1 prescritta venga assunta da e che quegli si Persona_4 ER sottoponga alle visite periodiche di controllo Si indicano a testi sui capitoli 4,5,6 e 7 e residente in [...]via Siena
8. dcv che in assenza della madre vi assicurate personalmente che assuma la ER terapia farmacologica prescritta dal dott. Persona_4 Si indica a teste Testimone_2
9. dcv che vostra madre cura quotidianamente l'assunzione da parte Controparte_1 vostra della terapia farm itta dal dott. Persona_4
10. dcv che più volte al giorno dimenticate fatti avvenuti nell'immediato passato (amnesie brevi) Si indica a teste residente a [...]. Persona_3 Sempre in via uto riguardo alla richiesta di prova orale formulata dalla difesa di con la memoria 183 comma 6 n. 2: Parte_1 sulla richiesta ibizione rigettare la richiesta di esibizione formulata dal per avere la in allegato T_ CP_2 alla memoria ex art. 473 bis n. 17 comma 2 cpc spontaneamente prodotto in giudizio quanto richiesto in esibizione dal (cfr. docc. 24, 25, 26 e 28) T_ sulla richiesta di prova orale si ribadisce che non c'è contestazione sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova salvo precisare (i) che la vacanza in Romagna di è stata di 6 giorni e non di 7; ER (ii) che nel corso del viaggio a Madrid la compag ha potuto assistere ad alcuna
2 partita del Real Madrid;
(iii) che la palestra Time Out di Prato è frequentata da ER con una frequenza di 2 / 3 volte a settimana. Nel merito: Rigettare in parte qua il ricorso proposto da e per l'effetto 1. revocare il Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio on la sentenza n. 539/2021 ER che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e Controparte_1 Parte_1
2. confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio ER versando alla un assegno mensile di euro 200 entro il giorno 14 di og CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie
3.1 in tesi confermare l'assegnazione della casa ex familiare in Prato via delle Ripalte n. 25 a affinché ivi conviva con il figlio Controparte_1 ER
3.2. in i in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale disporre che sia Parte_1 tenuto a versare a un assegno divorzile di euro 400 me Controparte_1
4. in ogni caso con il favore delle spese di lite. ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, premetteva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con in data 14 settembre Controparte_1
1996, in regime di separazione dei beni, dal quale sono nati, rispettivamente, il 3.3.1997. il figlio , e il 07.01.2004, il figlio;
ER ER
- che a seguito di contrasti insorti i coniugi. dopo la omologa della separazione consensuale avevano ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza del Tribunale di Prato, n 539/2021 (RG 866/2021), emessa in data 19 luglio 2021;
- che la pronuncia prevedeva fra le varie condizioni, l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza ER preferenziale presso l'abitazione familiare assegnata alla madre in Prato, Via delle Ripalte 25; la residenza presso la predetta abitazione anche del figlio maggiorenne;
un contributo al mantenimento di quest'ultimo, pari ad ER euro 200,00 mensili per un periodo di 2 anni (anche in presenza di una raggiunta indipendenza economica); un contributo al mantenimento del figlio minorenne per un importo pari ad euro 450,00 mensili. nonché, per ER entrambi, il contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie;
- che i coniugi si davano atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, rinunciando all'assegno divorzile e, a far data da detta sentenza di divorzio, avevano sempre vissuto in distinte abitazioni;
- che il ricorrente, dipendente in qualità di tecnico tessile, della FOLLATURA MOCALI S.r.l., a far data dal gennaio 2022 era in pensione, con una riduzione delle entrate reddituali, mentre la dipendente sino all'età di 44 CP_1 anni, risulta oggi titolare di trattamento pensionistico, oltre ad un rilevante patrimonio derivante da successione ereditaria;
- che entrambi i figli, oramai maggiorenni, erano autonomi economicamente in quanto , di anni 29, era occupato con contratto di lavoro a tempo ER
3 indeterminato in qualità di impiegato presso la COFARDIS Spa, mentre
, di anni 20, era stato assunto con contratto a tempo determinato per ER tre anni in qualità di tecnico di laboratorio presso la Parte_2
- che entrambi i figli erano conviventi con madre presso la casa coniugale alla medesima assegnata;
- che a seguito delle nuove circostanze erano venuti meno i presupposti per l'assegno di mantenimento a favore dei figli e per l'assegnazione della casa familiare. Sulla base di tali allegazioni, attesa la sopravvenienza di giustificati motivi, si rivolgeva al Tribunale per ottenere la revoca dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1 con condanna alla restituzione di quanto percepito dalla data dall'assunzione del figlio ovvero, in subordine, dalla data del deposito del ricorso, con ER il favore delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale Controparte_1 deduceva:
- che in sede di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano congiuntamente precisato che l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio , maggiorenne ma non del tutto ER economicamente autosufficiente, fosse previsto per un periodo non inferire a due anni, con la precisazione che sen corso dei due anni il figlio non avesse raggiunto l'indipendenza economica, l'assegno sarebbe stato mantenuto sino al raggiungimento di tale indipendenza;
- che il figlio era stato assunto alle dipendenze della n ER Controparte_3 data 16 giugno 2019 e al momento del deposito del ricorso per divorzio aveva un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad € 1272,00, mentre all'attualità era di € 1351,00;
- che , inoltre, era affetto da disturbo bipolare conclamato ed era in ER carico al UFC Salute mentale adulti della AUSL SC CENTRO , e per mantenere il proprio compenso doveva seguire terapia farmacologica giornaliera;
- che il figlio secondogenito, , assunto con contratto di lavoro di ER apprendistato dal mese di agosto 2023, era stato indotto a lasciare gli studi universitari per il rifiuto opposto dal padre;
- di essere titolare di trattamento pensionistico con un reddito annuo da pensione di € 8905,39 e di avere aperto un conto deposito e un conto corrente ordinario con i propri fratelli a seguito della morte della madre, con una giacenza complessiva di € 130.000,00, successivamente estinti suddividendo gli importi ed incassando ciascuno la somma di € 39.018,48;
- che il ricorrente aveva percepito sino al gennaio 2022 un reddito annuo da lavoro di € 36.501,00, non diminuito ma aumentato a seguito del pensionamento, beneficiando anche del TFR;
4 - che, peraltro, dal mese di giugno 2024, le era stata diagnosticata una infiltrazione cancerigna in corrispondenza del pilastro ascellare destro, con necessità di essere sottoposta a intervento chirurgico;
- che, in ogni caso, fino alla modifica delle disposizioni ricorreva il diritto a mantenere le somme corrisposte, non ripetibili.
Concludeva, pertanto, per la revoca del contributo per il mantenimento del figlio , mantenendo le altre disposizioni a favore del figlio e di ER ER assegnazione della casa coniugale;
in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva disporsi assegno divorzile in suo favore, in ogni caso con il favore delle spese di lite. La causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti ed infine, a seguito della concessione dei termini di cui all'art 473 bis 28, cpc, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di T_
, quanto all'assegno di mantenimento disposto a favore dei figli
[...] maggiorenni ed alla assegnazione della casa familiare alla deve CP_1 essere accolto nei limiti delle seguenti argomentazioni.
1. L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Nel caso di minori - quale era all'epoca della sentenza di divorzio il secondo genito l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore ER non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di
5 modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Deve essere sottolineato che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo
6 scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Proprio in linea con tale impostazione è stato precisato che “ la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” ( Cass., 11 gennaio 2007, n 407 in termini analoghi Cass. 13354/2017).
2. LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL MANTENIMENTO
Ancora, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C., il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
7 Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa ottica, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n 4224). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
3. LA SITUAZIONE DEI FIGLI MA E NI Premessi i principi generali, nella fattispecie concreta occorre prendere atto che una prima valutazione è stata già svolta dal Tribunale, con la sentenza
8 emessa nel luglio 2021, sul presupposto delle conclusioni rassegnate congiuntamente. All'epoca, sia pure su un sostanziale accordo prospettato dalle parti, la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme da questo tribunale all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei figli entrambi ancora conviventi con la madre. Il ricorrente, a sostegno delle richieste di revoca del mantenimento, ha fatto richiamo in primo luogo al mutamento dell'equilibrio esistente rispetto all'ex coniuge, nonché alla condizione di autosufficienza economica oramai raggiunta da entrambi i figli: il primogenito , già maggiorenne ER all'epoca della presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e assunto a tempo indeterminato;
all'epoca minore, ER che dopo essere divenuto maggiorenne è stata assunta, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, dall'azienda Parte_2
Ebbene, nel caso in esame, le informazioni di carattere economico fornite appaiono sufficientemente riscontrate, e ciò, in linea di massima giustifica una rivisitazione degli importi stabiliti, sotto gli ulteriori profili che saranno esaminati e, comunque, in misura circoscritta nel tempo rispetto a quanto preteso dal ricorrente. Invero, quanto alle entrate reddituali ed alla situazione patrimoniale del ricorrente, non ha rilevanza la circostanza allegata delle minori entrate in conseguenza del pensionamento, poiché dalla documentazione prodotta ( dichiarazione dei redditi 2021-2023 ed estratti conto) non risulta che negli anni 2021/2022 vi sia stata una significativa contrazione delle entrate reddituale, mentre né vi sono elementi che le spese per l'alloggio siano aumentate rispetto alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto al raggiungimento della piena autonomia lavorativa dei figli, è documentato che il secondo genito, , in effetti risulta essere stato ER assunto, con contratto di apprendistato, presso la dal mese di Parte_2 agosto 2023, in qualità di addetto alle analisi chimiche di laboratorio e con una retribuzione di € 1703,14. A distanza di quasi due anni dall'assunzione, deve ritenersi senz'altro conclusa la fase formativa e concludersi per la raggiunta autonomia e indipendenza economica del ragazzo. In tale quadro, non rilevano in questa sede i condizionamenti nel percorso formativo di studi da parte del padre, poiché è indiscutibile che sia in ogni caso venuto meno il presupposto per il mantenimento, nell'ottica delle scelte comunque fatte proprie. Quanto a , sul quale sono incentrare le maggiori resistente della madre ER convivente, è documentato che dal 19 giugno 2019 è impiegato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Controparte_3 percependo un reddito mensile di € 1563,58 che nel tempo, almeno sino al febbraio 2024, è sostanzialmente immutato.
9 Dal punto di vista economico, di scarsa incidenza sono le spese correlate alla patologia di cui risulta affetto sin dal 13 marzo 2018, quindi da epoca antecedente rispetto all'assetto concordato dalle parti e senza alcuna incidenza sui redditi. All'epoca, gli stessi genitori hanno evidentemente valutato che tale situazione non era tale da considerare raggiunta la piena indipendenza economica, prevedendo la permanenza di un assegno mensile di € 200.00 a carico del padre, per un periodo non inferiore ad anni due dalla sottoscrizione del ricorso, anche se il medesimo, nelle more, dovesse nelle more raggiungere l'indipendenza economica. Tuttavia, secondo i principi sopra richiamati – facendo salvo l'obbligo di assistenza alimentare pur sempre esistente- non è plausibile che l'obbligo di mantenimento rimanga a tempo indeterminato. All'attualità, quindi, si impone una rivalutazione delle condizioni, dovendosi richiamare quel principio di auto responsabilità, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità oramai prevalso (Cass., 14.8.2020, n 17183), facendo applicazione dei “ criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari”. A distanza di quattro anni dalla sentenza, infatti, la prospettiva di un ragazzo oramai ventottenne è mutata in quanto i redditi percepiti devono considerarsi sufficienti a mantenere una propria indipendenza senza gravare sui genitori e dovendosi piuttosto adeguare il tenore di vita alle entrate, in assenza di prospettive di ulteriori miglioramenti professionali. Con decorrenza dalla date di pubblicazione della sentenza, quindi, anche per non si giustifica l'assegno di mantenimento a carico dei genitori. ER
4. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, deve essere considerato che il provvedimento di assegnazione richiede di tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, nel senso precisato, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., 12.10.2018, n 25604). In tale contesto, venuto meno il diritto all'assegno di mantenimento, cessano le condizioni per l'assegnazione della casa familiare, con la conseguenza che la stessa dovrà essere utilizzata in corrispondenza ai titoli di proprietà.
10 5. LA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE Infine, quanto alla domanda riconvenzionale della proposta in via CP_1 subordinata, anche qui va in generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale. In tale contesto, anche qui non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio-economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia. Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. del 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa. Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
11 Le Sezioni Unite, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e auto- responsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali è basato il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia, - questo è il punto di caduta di tale ricostruzione - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) . In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n
12 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi, criterio superato a partire dalle pronunce richiamate, non è il medesimo accertamento che occorre compiere al fine di riconoscere se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo perequativa( Cass., n 11178 del 2019). In precedenza, era infatti sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, desumibile dal confronto reddituale, e quello che l'ex coniuge richiedente poteva permettersi dopo il divorzio. Diversamente, secondo il più recente arresto giurisprudenziale, occorre oggi stabilire se e in che misura si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa. Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019). Sulla scorta di tali principi, in definitiva, occorre accertare: 1) se a seguito del divorzio si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico;
2) se nel matrimonio abbiano concordato il sacrificio di uno per dedicarsi alle esigenze familiari;
3) se tali scelte abbiano inciso sul patrimonio comune e personale, con onere di prova per il richiedente;
4) quale sia lo spostamento causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass- 11 agosto 2021, n 22738). Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a “realistiche” occasioni professionali-reddituali, che è il richiedente l'assegno ad avere l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., 28.7.2022, n 23583). Escludendo l'incidenza della ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, l'attenzione deve essere focalizzata sull'eventuale riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
13 dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n 5605) nonché sul complessivo sacrificio sopportato per le rinunce a “realistiche”, seppur potenziali, occasioni di lavoro ( Cass., 8.9.2021, n 24250). Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale. sia in sede di omologa delle condizioni separazione, sia con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio escluso, seppure implicitamente, la sussistenza sia della componente compensativa, che assistenziale, riconoscendo che entrambi i coniugi erano in grado di sostenersi autonomamente. Ad oggi, le circostanze sopravvenute non consentono di ritenere che tali condizioni possano essere oggetto di differenti valutazioni, poiché non è dimostrato che , rispetto alla pronuncia del 2021, la resistente abbia subito un peggioramento della propria situazione economica riconducibile causalmente proprio alla frattura coniugale ( Cass. 05/11/2021, n 32198), ovvero, talmente significativo, da ripristinare la funzione assistenziale del mantenimento da parte dell'ex coniuge. Nella nuova prospettiva ermeneutica richiamata, il quadro rappresentato dalle parti porta a concludere che, già al momento della sentenza era venuta meno ogni funzione c.d. assistenziale dell'assegno divorzile, tanto più nella considerazione della definitiva cessazione di ogni vincolo di solidarietà coniugale ancora sussistente, sia pure in forma sempre più attenuata, nella fase di separazione. Invero, né gli ordini di esibizione, né le circostanze oggetto dei capitoli di prova formulati dalla resistente consentirebbero di pervenire ad una differente valutazione in ordine alla cessazione oramai definitiva delle funzioni da riconoscere all'assegno divorzile. E ciò tanto più di fronte ad minore sperequazione tra i redditi per effetto della disponibilità di quote di beni immobili di provenienza ereditaria e di somme rilevanti sul conto corrente, Ad ogni modo, poiché è il coniuge richiedente l'assegno a dovere indicare e dimostrare le rinunce effettuate, in questa fase non può che darsi atto che, rispetto alla situazione già oggetto di valutazione, nessun ulteriore elemento è suscettibile di essere offerto attraverso i mezzi di prova formulati per giustificare - sotto l'aspetto compensativo perequativo ovvero assistenziale- una differente valutazione da parte del tribunale. Di qui, in assenza di sopravvenuti elementi di valutazione, la domanda della ovrà essere disattesa. CP_1
Segue la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 (ai minimi in presenza di istruttoria solo documentale) per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, compensandole per un terzo, in ragione della parziale adesione alla richiesta di revoca del mantenimento del figlio
, del mancato accoglimento della domanda di ripetizione nonché della ER
14 decorrenza della revoca delle disposizioni vigenti alla data della presente decisione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa: visti gli art 337 septies c.c. , 473-bis.22, 473-bis.29 cpc, Dispone la revisione delle condizioni previste nella sentenza n. sentenza del Tribunale di Prato, n 539/2021, emessa in data 19 luglio 2021 (in relazione al proc. civile iscritto al nr 866/2021RG) e, per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa familiare a nonché gli assegni previsti per il mantenimento Controparte_1 dei figli e , con decorrenza dalla pubblicazione della presente ER ER sentenza, secondo quanto precisato in motivazione;
Rigetta la domanda di ripetizione degli importi corrisposti fino alla data di revoca degli assegni di mantenimento;
Condanna
alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, Controparte_1 che liquida in complessivi € 3809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA come per legge, compensandole nella misura di un terzo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025 del Tribunale di Prato , su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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