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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5248/2024 promossa
DA
, C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 nella propria qualità di amministratore di sostegno del fratello, , C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Como, piazza Giovanni Paolo II n.17 presso lo studio dell'Avv. Lino Davide Tiburzi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Roma, via Arno n. 70, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in Italia per la gestione dei sinistri di Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio fiscale:
[...] Email_1 dell'Avv. Davide Di Marzio che la rappresenta e difende in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E DI
, C.F. e C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, entrambi residenti in [...] ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Cesano Maderno, corso Roma n. 132 presso lo studio dell'Avv.ssa Marianna Ballerini che li rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l8.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione, così ritenere e giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la civile responsabilità del veicolo Chevrolet AT (targata DY574WM) di proprietà del GN condotto dal GN ed assicurato da CP_4 Controparte_3 la cui mandataria italiana con Controparte_5 rappresentanza ex lege è la nella causazione del sinistro di cui è causa, e per Controparte_1
l'effetto dichiarare nella sua qualità di mandataria italiana con rappresentanza ex Controparte_1 lege della , in solido con i GNi Controparte_5 CP_4
ed , ciascuno per il proprio titolo e per i motivi di cui in atti, tenuti al
[...] Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal GN a seguito del sinistro del Parte_2
14.06.2023 e, per l'effetto, condannare in solido con i GNi ed Controparte_6 CP_4
a corrispondere in favore del signor , la complessiva Controparte_3 Parte_2 somma di €.955.808,74 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'invalidità temporanea successiva alla data della perizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo, oltre al rimborso del costo di degenza per
l'RSA Villa San Benedetto Menni, pari ad €.90,50 giornalieri dalla data di ricovero, 05.04.2024, fino alla data della sentenza ed in via equitativa per il futuro sulla base dell'aspettativa media di vita, pari ad 81,4 anni.
- tenuto conto della manifesta temerarietà delle eccezioni avversarie a fronte della cristaLLna evidenza dei fatti di causa, rilevato il totale rifiuto al versamento di qualsivoglia importo a titolo provvisionale anche nonostante l'esplicito invito del G.I. di cui all'udienza del 09.01.2025, condannare CP_1 al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale
[...] aggravata ex art. 96 c.p.c..
IN OGNI CASO con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, anticipazioni e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 22 - si chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, nonché interrogatorio formale del
GN sui capitoli di seguito formulati: Controparte_3
1) Vero che, in data 14.06.2023, il GN , mentre era in sella al velocipede F.LL Parte_2
IA di sua proprietà, è stato vittima di un sinistro stradale a Desio, in Via Caduti di Nassirya.
2) Vero che, in data 14.06.2023, il GN , mentre era in sella al velocipede F.LL Parte_2
IA di sua proprietà, veniva urtato dall'autovettura Chevrolet AT (tg. DY574WM) di proprietà del GN e condotta dal GN . CP_4 Controparte_3
3) Vero che lo scontro tra il velocipede del GN e l'autovettura condotta dal Parte_2
GN si è verificato in corrispondenza dell'attraversamento ciclopedonale Controparte_3 posto in Via Caduti di Nassirya;
4) Vero che il GN , al momento dell'urto, stava attraversando la carreggiata, Parte_2 sull'apposito attraversamento ciclopedonale, con provenienza civici pari e direzione civici dispari;
5) Vero che l'impatto tra il frontale dell'autovettura e il lato destro del velocipede ha prodotto, post caricamento del ciclista sul cofano motore e sfondamento del parabrezza e deformazioni fino al tetto dell'autovettura, un lancio del corpo del ciclista a circa 20 metri di distanza.
6) Vero che, al momento dell'urto, il velocipede si trovava in corrispondenza al frontale dell'autovettura condotta dal GN . Controparte_3
7) Vero che la velocità di marcia dell'autoveicolo condotto dal GN in Controparte_3 prossimità dell'attraversamento ciclabile, era inadeguato rispetto al luogo in cui stava transitando.
8) Vero che dalla posizione di guida del GN era possibile avvistare Controparte_3 preventivamente la presenza del velocipede del GN in attraversamento da Parte_2 sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia dell'automobile.
9) Vero che, al momento dell'urto, il GN viaggiava ad una velocità modesta Parte_2
a seguito dell'azionamento dei freni del proprio velocipede.
10) Vero che, al momento dell'impatto, era disattivato il surplus di potenza generato dal motore elettrico della e-bike del GN . Parte_2
11) Vero che, se il GN fosse stato attento alla guida ed avesse osservato Controparte_3 preventivamente l'area in attraversamento, sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con il velocipede del
GN . Parte_2
12) Vero che l'attraversamento da parte del GN avveniva in corrispondenza Parte_2 dell'unico attraversamento ciclopedonale presente nell'area.
13)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...]
il Verbale n.48772/P (già n.48838/P) per aver violato l'art.141, commi 3 e 8 C.d.S. Controparte_3
pagina 3 di 22 “poiché il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare la velocità in prossimità di rotatoria con presenza di attraversamento ciclo-pedonale”.
14)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...] il Verbale n.48774/P (già n.48839/P) per aver violato l'art.191, c. 1 e 4 C.d.S. Controparte_3
“poiché il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di dare la precedenza, rallentando e fermandosi a velocipede che si trovava nell'immediata prossimità di un attraversamento ciclo- pedonale (..). A seguito di lesioni riportate dal coinvolto si procede al ritiro della patente del trasgressore ai sensi dell'art. 223 CDS. La patente ritirata verrà trasmessa alla competente
Prefettura”.
15)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...]
il Verbale n. 48773/P (già n.48718/P) per aver violato l'art.79, commi 1 e 4 C.d.S. Controparte_3 poiché i pneumatici dell'asse anteriore del veicolo condotto dal GN erano Controparte_3 tra loro differenti.
16)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, il GN è stato condotto, in Parte_2 codice rosso e in pericolo di vita, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San ER di MO.
17)Vero che in data 14.06.2023, dal Pronto Soccorso, il GN veniva trasferito Parte_2 in stato di coma e con prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell'Ospedale San ER di MO, come da doc. n.5 che mi si rammostra.
18)Vero che, a seguito del sinistro stradale del 14.06.2023, il GN “ha riportato: - Parte_2 trauma cranico grave con necessità di posizionamento di catetere di monitoraggio della pressione intracranica (..) e posizionamento di catetere di derivazione ventricolare esterna (..) -trauma dorsale - trauma toracico con plurime fratture costali - trauma addominale”, come da doc. n.5 che mi si rammostra.
19)Vero che in data 10.07.2023 il GN veniva dimesso dall'Ospedale San Parte_2
ER di MO e trasferito presso il Presidio “Villa Beretta” (Ospedale Valduce) di Costa
SN (LC), ove veniva ricoverato nel reparto di “recupero e riabilitazione funzionale”, come da doc. n.11 che mi si rammostra.
20) Vero che in data 9.11.2023 il GN veniva trasferito, dapprima, presso la Parte_2
RSA Foscolo - Gruppo La Villa di Guanzate (CO), poi, presso la Clinica Villa San Benedetto Menni di
Albese con CA (CO), come da doc. n.12 che mi si rammostra.
21) Vero che, in seguito al sinistro del 14.06.2023, il GN ha subito i seguenti Parte_2 danni: “politrauma della strada (trauma cranico, toracico,
pagina 4 di 22 dorsale amielico) produttivo di: - trauma cranico con emorragia sub-aracnoidea, ematoma acuto subdurale, frattura scomposta parieto-temporale dx, frattura zigomatica dx, frattura mastoidea sn, - trauma toracico con fratture costali multiple (dalla I alla IV a destra), e frattura del disco D6-D7, - contusioni polmonari bilaterali”, come da doc. n.16 che mi si rammostra.
22) Vero che, ad oggi, il GN è ancora ricoverato presso la presso la Clinica Parte_2
Villa San Benedetto Menni per “tetraparesi in Stato Vegetativo” ed “è allettato, con sponde al letto, portatore di PEG e di tracheocannula”.
23) Vero che, a seguito del sinistro occorso in data 14.06.2023, il GN ha Parte_2 subito un danno patrimoniale per complessivi €.4.787,74, come da docc. da n.17 a 22 che mi si rammostrano.
24) Confermo di aver redatto la perizia sub doc. n.16, che mi si rammostra, e contestualmente confermo quanto ivi da me riportato.
Si indicano i seguenti testimoni: (…).
Si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testimoni, sui capitoli di prova delle
Controparti che verranno eventualmente ammessi dall'Ill.mo Giudicante.
Si chiede, altresì, disporsi CTU cinematica al fine di descrivere l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, di confermare le cause che lo hanno determinato (per quanto già accertate dal
Consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale), nonché di quantificare i danni subiti al velocipede di proprietà del GN . Parte_2
Si chiede, altresì, sin d'ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di stimare il danno emergente relativo al velocipede del GN danneggiatosi nell'urto e la Parte_2 congruità delle spese sostenute”.
PER Controparte_1
“Questa difesa si riporta ai precedenti scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
1. In via preliminare, fermo l'onere della prova a carico di parte attrice, rimettere la causa sul ruolo e disporre una CTU tecnico comparativa e ricostruttiva ed una CTU cinematica, disponendo ogni opportuno provvedimento consequenziale;
2. In ogni caso, dichiarare inammissibili, infondate e, comunque, rigettare le domande svolte dall'attore, per quanto dedotto nei precedenti atti e nella comparsa conclusionale, oltre che sfornite di prova anche in relazione al quantum debeatur;
3. In via gradata, accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre congruamente il quantum della condanna al pagina 5 di 22 risarcimento dei pretesi danni sofferti da parte attrice, il tutto sempre entro i limiti dei massimali contrattualmente convenuti e previa decurtazione della franchigia operante;
4. condannare parte attrice al pagamento delle spese di rito”.
PER E Controparte_3 CP_4
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo ai convenuti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi ragione e/o titolo dallo stesso a titolo di risarcimento dei danni agli attori.
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti con particolare riferimento a qualsivoglia responsabilità per il sinistro de quo in capo ai convenuti.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da controparte, si chiede sin d'ora di manlevare i GNi , C.F. Controparte_3
e dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno C.F._3 CP_4
e per l'effetto condannare società nella sua qualità di mandataria italiana con Controparte_1 rappresentanza ex lege della , compagnia Controparte_5 CP_5 assicuratrice del veicolo de quo, alla relativa corresponsione.
Con ogni e più opportuna riserva.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reiterano le istanze istruttorie.
Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge”.
IN FATTO
, nella qualità di amministratore di sostegno di , ha convenuto Parte_1 Parte_2 in questa sede , e al fine di sentirli Controparte_3 CP_4 Controparte_5 condannare, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei gravissimi danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti dall'amministrato, proprio fratello, in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 14.06.2023, sclusivamente imputabile ad il quale, alla guida Controparte_3 dell'autoveicolo Chevrolet AT, targato DY574WM, di proprietà di ed assicurato con CP_4
, la cui mandataria in Italia era la Controparte_5 CP_1
aveva urtato il velocipede di proprietà e nell'occasione condotto dal fratello lungo la via Caduti di
[...]
Nassirya del Comune di Desio, poco dopo la rotonda di intersezione con la via Caravaggio. pagina 6 di 22 Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti evocati contestando a vario titolo la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato.
nella suesposta qualità, ha eccepito, preliminarmente, la nuLLtà dell'atto di citazione Controparte_1 ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva, l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, la mancata adeguata dimostrazione del fatto storico, del danno lamentato e del nesso eziologico tra lo quest'ultimo ed il sinistro asseritamente subito.
Ha dedotto, inoltre, che la responsabilità del conducente l'autovettura assicurata era stata esclusa dalle dichiarazioni rese da entrambi agli operanti e che avrebbe adeguatamente dovuto tenersi conto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento gravemente colposo imputabile allo stesso il quale, a bordo del proprio velocipede, aveva imboccato e percorso Parte_2 contromano, nonostante la presenza di una pista ciclabile, la via Caduti di Nassirya, così violando l'art. 182, commi 4 e 9, d. lgs. n. 285/1992 e l'art. 377, comma 2, d.P.R. n. 495/1992.
Ha rappresentato, infine, l'esosità della richiesta risarcitoria azionata, non sufficientemente documentata né sotto l'aspetto del danno patrimoniale né, tanto meno, sotto quello del danno non patrimoniale allegato.
e hanno eccepito, a propria volta: Controparte_3 CP_4
- che in data 15.6.2023 il primo si trovava alla guida del veicolo Chevrolet a percorrere la via
Caduti di Nassirya, intersezione con via Caravaggio, e, dopo aver attraversato la rotatoria ivi presente, era improvvisamente sopraggiunto da destra un velocipede che, uscendo da dietro una macchina parcheggiata sulla destra, aveva reso impossibile evitare l'impatto nonostante stesse in quel mentre procedendo a velocità molto moderata, avendo appena rallentato la propria andatura in corrispondenza della rotatoria;
- che, se è vero che la polizia locale del Comune di Desio aveva comminato al conducente le sanzioni previste a seguito della violazione degli artt. 79, 141 e 191 del codice della strada, con sentenza n. 193/2024 emessa in data 16.2.2024 il Giudice di Pace di MO aveva accolto l'opposizione proposta, annullando il provvedimento applicativo di sanzione n. 48774/P-
48839/P per violazione dell'art. 191, essendo stato ivi accertato che il velocipede non si trovasse “in prossimità di un attraversamento ciclo-pedonale” ma fosse molto più avanti e distante da esso;
- che una tale circostanza e l'apparizione del velocipede a sorpresa da dietro una macchina parcheggiata erano più che idonee ad escludere la responsabilità di , Controparte_3 essendosi il sinistro verificato per fatto e colpa esclusiva del il quale, non Parte_2
pagina 7 di 22 trovandosi “in prossimità di un attraversamento ciclo-pedonale” ma molto più avanti e distante, aveva reso impossibile il proprio avvistamento e, di conseguenza, evitare l'impatto.
In subordine, nell'ipotesi in cui ne fosse stata riconosciuta una responsabilità, esclusiva o concorrente, hanno chiesto di essere integralmente manlevati da nella propria qualità di Controparte_1 mandataria italiana con rappresentanza ex lege di Controparte_5
, compagnia assicuratrice del veicolo.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta ed istruita la causa previa ammissione ed espletamento di una
C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 24.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previo deposito delle note difensive, anche conclusionali, sostitutiva della discussione, la causa è stata assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
IN DIRITTO
Alla luce della documentazione complessivamente prodotta e dell'appendice istruttoria effettuata in questa sede, costituita dall'espletamento di una C.T.U. medico-legale necessaria per quantificare il danno non patrimoniale residuato all'attore a seguito del sinistro, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo sia fondata e, seppur nei limiti di seguito precisati, meriti di essere accolta, potendosi superare l'applicabilità al caso di specie della disciplina presuntiva prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c., stante la colpa esclusiva imputabile ad nella verificazione Controparte_3 del sinistro per cui è causa.
Come noto, con riferimento alla disciplina, ivi contenuta, applicabile alla circolazione stradale in caso di scontro tra veicoli, tra essi compresi le biciclette, la presunzione juris tantum secondo cui, “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, può ritenersi superata solo allorquando, all'esito della valutazione di tutti gli elementi di prova emergenti dagli atti, sia stato individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 12524/00 e Cass. Civ. n. 4639/02).
In sostanza, anche qualora venga accertato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli in via esclusiva la responsabilità nella verificazione del sinistro è comunque necessario indagare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione concreta verificatasi, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla condotta tenuta e, quindi, alla causazione dell'evento (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 12692/98 e Cass. n. 10304/2009).
pagina 8 di 22 Sotto tale aspetto, la presunzione di pari colpa prevista dalla norma svolge una funzione sussidiaria nel senso che opera solo se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso sicché l'accertamento della colpa dell'uno non esonera, comunque, l'altro dall'onere di fornire la prova liberatoria (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 9528/2012).
Effettuate tali doverose premesse, quanto alla dinamica del sinistro dal verbale, prodotto dall'attore ai documenti n. 3b-4, redatto dalla polizia locale del Comune di Desio intervenuta nell'immediatezza dei fatti emerge che “il conducente del veicolo "A" Chevrolet AT percorreva la via Caduti di Nassiriya con provenienza Via Maestri del Lavoro in direzione di via Rossini quando giunto all'intersezione con via Caravaggio impegnava la rotatoria e proseguiva dritto su Caduti di Nassiriya ed in prossimità dell'attraversamento ciclopedonale posto su via Caduti di Nassiriya veniva a coLLsione con il veicolo B velocipede F.LL IA che con provenienza civici pari e direzione civici dispari attraversava la carreggiata. L'urto interessava la parte anteriore del veicolo A e la parte laterale destra del veicolo B.
A seguito dell'urto il conducente del veicolo "B" veniva da prima caricato frontalmente all'altezza del gruppo ottico anteriore destro dal veicolo "A" causando la rottura del parabrezza e l'ammaccatura al cofano motore, e in seguito rovinava a terra, il veicolo "A" proseguiva la sua marcia per poi accostarsi sulla banchina lato civici dispari di via Caduti di Nassiriya mentre il veicolo B rimaneva nella posizione statica assunta dopo l'urto” (cfr. in tal senso la pagina 3 del documento n. 4).
La seguente vista sateLLtare estratta da pagina 3 della perizia cinematica predisposta a cura del consulente nominato dal P.M. nel procedimento penale instaurato a carico del conducente convenuto, conforme a quanto rilevato dagli agenti di P.L. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, è esplicativa del punto d'impatto rinvenuto in loco:
pagina 9 di 22 Da tale perizia, prodotta in questa sede al documento n. 28 e pienamente utilizzabile ai fini del decidere, essendosi comunque garantito il contraddittorio e il diritto di difesa di tutte le altre parti a seguito della produzione effettuata dall'attore con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., e, in particolar modo, dalle tracce di vernice rinvenute sul lato destro del telaio del velocipede, dalle deformazioni di quest'ultimo, localizzate da sinistra verso destra, e dall'impronta delle forma e delle caratteristiche geometriche quali individuabili in più punti sul lato anteriore dell'autovettura si evince come sia quest'ultima che la bicicletta abbiano subito danni caratteristici di un impatto ortogonale così rappresentato nella seguente fotografia riportata a pagina 5:
La superiore fotografia e la piena compatibilità della deformazione della bicicletta con un urto avvenuto sulla sua parte laterale destra smentisce in radice la tesi sostenuta da tutti i convenuti, già di per sé poco compatibile con i primi accertamenti effettuati dagli agenti di polizia locale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, secondo cui l'attraversamento ad opera dell'attore sarebbe avvenuto da pagina 10 di 22 destra verso sinistra (con proiezione dalla visuale dell'automobilista) e non, come documentato da tutto quanto a breve sarà chiarito, da sinistra verso destra.
Prima di esaminare nelle specifico tale questione è, però, il caso di aggiungere che il medesimo consulente ha anche rilevato come al momento dell'impatto la velocità dell'autovettura fosse verosimilmente pari o prossima a 45 Km/h che, seppur rientrante nei limiti di velocità previsti per il tratto di strada percorso, era poco consona - ed ancor meno prudenziale - rispetto al luogo ove era presegnalata la presenza di un attraversamento ciclabile con segnaletica verticale posta preventivamente in uscita dalla rotatoria, così come altrettanto agevolmente evincibile dalla seguente fotografia riportata a pagina 7, a cui è stata aggiunta una freccia di colore rosso per meglio indicare il segnale, che riproduce lo stato dei luoghi immediatamente prima dell'attraversamento pedonale che è stato teatro del sinistro:
Può, quindi, ragionevolmente convenirsi che la segnaletica orizzontale, pure visibile in corrispondenza dell'attraversamento, avrebbe dovuto indurre il conducente del mezzo a moderare ulteriormente la velocità, finanche a fermarsi, al fine di dare la precedenza a tutti coloro che avevano già impegnato l'attraversamento (ciclo)pedonale e, quindi, fossero già per c.d. in transito o, comunque, stessero completando tale manovra.
pagina 11 di 22 Il consulente del P.M. ha, però, diligentemente fornito più d'un elemento per consentire di effettuare in questa sede anche una valutazione quanto più possibile oggettiva e coerente con la dinamica descritta della condotta del ciclista sulla scorta della visuale avuta poco prima di iniziare l'attraversamento, previa analisi della segnaletica stradale che gli stava innanzi, come si evince dalla seguente fotografia tratta da pagina 8:
Il consulente della Procura, a parere del Tribunale più che correttamente, ha delineato la responsabilità colposa del conducente l'autovettura il quale, dalla propria posizione di guida, avrebbe indiscutibilmente dovuto (e potuto) avvistare per tempo la presenza del velocipede in attraversamento da sinistra verso destra (e non già da destra verso sinistra) rispetto alla propria direttrice di marcia e, se non l'ha fatto, è perché la propria velocità non era consona alle condizioni della strada, avendo dovuto essere ulteriormente ridotta, e di gran lunga, rispetto ai 45 Km/h percorsi stante l'attraversamento ciclo-
pagina 12 di 22 pedonale imminente, sicché il proprio tempo di reazione di avvistamento del pericolo ne è stato inevitabilmente compromesso, sempreché se ne sia effettivamente reso conto.
Logica e coerente, quindi, è la conclusione, secondo cui “il sinistro stradale, per cui il procedimento penale in epigrafe, si è verificato nel momento in cui l'indagato alla guida Controparte_3 dell'autovettura Chevrolet AT tg. DY574WM in uscita dalla rotatoria presente all'intersezione tra
Via Caduti di Nassirya con Via Caravaggio nel territorio del Comune di Desio, direzione Desio centro, investiva il velocipede condotto da in attraversamento di Via Caduti di Parte_2
Nassirya da sinistra verso destra rispetto la direttrice di marcia dell'autovettura. L'attraversamento da parte del ciclista avveniva in corrispondenza dell'unico attraversamento pedonale presente nell'area
(..). L'indagato, evidentemente non attento ad osservare fronte marcia, non si avvedeva della presenza del ciclista fino all'impatto il quale si verificava, mentre l'auto marciava ad una velocità di circa 45 km/h” (cfr. in tal senso a pagina 13 del documento n. 28 prodotto dall'attore).
Del tutto indimostrata è rimasta, invece, la versione - diametralmente opposta - di una diversa modalità di attraversamento, non essendo dirimenti a tal fine, in quanto prive di un ben che minimo valore probatorio, le dichiarazioni rese agli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti sia dal conducente che dal proprietario e non avendola alcuno di essi, tanto meno la compagnia assicurativa parimenti costituitasi in giudizio, ulteriormente suffragata in corso di causa stante, tra l'altro, l'assenza di testimoni oculari da poter escutere.
A parere del Tribunale, quindi, a nulla rilevando in questa sede l'eventuale annullamento, peraltro solo parziale, disposto dal Giudice di Pace di MO delle sanzioni amministrative irrogategli, è indiscutibile la responsabilità colposa imputabile al conducente l'autovettura, essendo essa riconducibile alla violazione dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, d. lgs. n. 285/1992, secondo cui:
1. “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da pagina 13 di 22 fanciuLL indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Parimenti responsabile è il proprietario del mezzo ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., non avendo egli neppure allegato che la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà.
Dovendosi a questo punto ponderare anche il comportamento del ciclista, il Tribunale lo ritiene esente da ogni responsabilità se si considera che l'impatto si è verificato allorquando l'attraversamento, peraltro effettuato sulle strisce pedonali (ed anche ciclabili), era ormai giunto nella propria fase terminale essendo avvenuto, come si evince dalla fotografia riprodotta a pagina 9 di questa decisione, più o meno a metà della semicarreggiata percorsa dall'autoveicolo e neppure emergendo che l'andatura del ciclista fosse elevata, avendo il consulente del P.M. affermato che, pur non essendo stato possibile stabilire con certezza se nella fase pre-urto quest'ultimo avesse inserito “il surplus di potenza generato dal motore elettrico applicato al velocipede”, è ragionevole escluderne l'inserimento, così come la velocità elevata, definita anzi “molto modesta”, stante la posizione di quiete finale assunta dal corpo in esito alla caduta (cfr. in tal senso a pagina 10 del documento n. 28).
Un'ultima annotazione, peraltro utile e dirimente per escluderne anche l'obbligo di scendere dalla bicicletta nell'accingersi all'attraversamento, deriva dalle disposizioni di cui all'art. 377 del regolamento attuativo del codice della strada che, al capitolo 2, così recita: “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”.
Letto a contrario se ne evince, infatti, che nel caso in cui il traffico non sia particolarmente intenso e/o se le circostanze del caso concreto non lo richiedano i ciclisti, nell'attraversare la strada, ivi comprese le strisce pedonali, possono rimanere in sella alla propria bicicletta e, nel caso di specie, nessuno ha mai adombrato, tanto meno emerge dagli accertamenti effettuati dalla polizia locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti, che le condizioni del traffico veicolare imponessero in quel preciso frangente all'attore di scendere dalla propria bicicletta e di condurla a mano per l'intero percorso di attraversamento della carreggiata che avrebbe dovuto affrontare.
Essendo stata esercitata in questa sede sia l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del danno e del proprietario del mezzo sia l'azione diretta di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni private nei confronti della relativa compagnia assicurativa, tutti i soggetti convenuti dovranno rispondere, in via solidale tra loro, del 100% del danno subito dall'attore, la fonte dell'obbligazione dell'assicuratore del responsabile civile non essendo in tal caso rappresentata pagina 14 di 22 esclusivamente dal fatto illecito bensì da una fattispecie complessa alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il soggetto leso e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto (cosiddetta solidarietà imperfetta o ad interesse unisoggettivo, cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU. 29.07.1983 n . 5218 e Cass. Civ., SS.UU. ,
29.07.1983 n . 5219).
Venendo alla liquidazione del danno, ritiene, anzitutto, il Tribunale doversi integralmente richiamare in questa sede le conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato in corso di causa in quanto logiche, coerenti e supportate, oltre che dall'esame obiettivo del periziando, dall'analisi di tutta la documentazione medica riversata in atti, oltreché neppure contestate (anzi, a dire il vero, condivise) dai C.T.P. nominati dalle parti.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale il Tribunale ritiene applicabili, stante la loro riconosciuta vocazione nazionale, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile costituito presso il
Tribunale di Milano che già contemplano, nella valutazione del danno non patrimoniale declinato per punti di invalidità, dei valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto a queLL relazionali, sia quanto alla sofferenza soggettiva), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice rimoduli la liquidazione anche oltre i valori minimi e massimi solo, però, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti che, in quanto tali, vanno preliminarmente allegate e conseguentemente dimostrate dal soggetto su cui incombe l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, il C.TU., esaminata tutta la documentazione medica prodotta ed alla luce dell'esame del periziando, ha accertato come in conseguenza del sinistro per cui è causa Parte_2 abbia riportato il seguente politrauma: “trauma cranico con ESA metatraumatica, ematoma acuto subdurale (posizionamento PIC a dx. e DVE), tetraparesi in stato vegetativo (GCS: S, E1V1M3) e nel
Maggio 2024 valutazione presso Ospedale Besta di Milano, con riformulata diagnosi in SMC plus, frattura scomposta parieto-temporale dx., frattura zigomatica dx., frattura mastoidea sin., contusioni polmonari bilaterali, fratture costali dalla I^ alla IV^ dx., ematoma surrenalico dx., frattura amielica
D6-D7, stabilizzata chirurgicamente il 26.06.2023, colonizzazione bronchiale per MSSA e TVP femorale dx. (posizionamento di filtro cavale il 22.06.2023)” e vi e' rapporto causale con l'evento per cui è causa e le lesioni subite dal periziando (limitazioni neurologiche ed articolari funzionali)”.
Da tali menomazioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 148 giorni al 100%, con un consequenziale grado di sofferenza psicofisica pari a 5 in una scala da 1 a 5, e residuati postumi di invalidità permanente incidenti sull'integrità psicofisica globale valutabili nella misura dell'85%, pagina 15 di 22 con consequenziale grado di sofferenza psicofisica, anche in tal caso, valutabile nella misura di 5 in una scala da 1 a 5.
La somma astrattamente liquidabile a titolo di danno non patrimoniale deriva dal seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 85%
Punto danno biologico € 9.473,43
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.736,72
Punto danno non patrimoniale € 14.210,15
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 148
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 587.826,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 881.740,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 1.028.697,00
Invalidità temporanea totale € 22.200,00
Totale danno biologico temporaneo € 22.200,00
Totale generale: € 903.940,00
Totale con personalizzazione massima € 1.050.897,00
Nel caso di specie, stante la particolare incidenza del danno sulla sofferenza soggettiva del danneggiato nei termini indicati dal C.T.U., ritiene il Tribunale equo aumentare nella misura del 30% il punto standard di invalidità permanente ed attribuire, per ciascun giorno di inabilità temporanea, la somma di
€ 150,00.
Ne consegue la liquidazione della somma di € 784.173,80, di cui 764.173,80 a titolo di danno non patrimoniale scaturente dall'invalidità residuata di natura permanente e 22.000,00 a titolo di danno non pagina 16 di 22 patrimoniale scaturente dall'invalidità accertata di natura temporanea, a cui aggiungere € 60,00 per spese mediche documentate e, così, complessivamente, € 784.233,80.
A dire del C.T.U. la retta di degenza giornaliera per il ricovero presso la RSA- Clinica San Benedetto
Menni di Albese con CA (CO), ove attualmente si trova ricoverato il danneggiato, che è struttura accreditata convenzionata SSN Regione Lombardia al costo/giorno di € 90.50, è sostenuta integralmente dal e, a ben vedere, non è stato sufficientemente documentato rappresenti una CP_7 spesa attuale né, tanto meno, una spesa futura risarcibile in questa sede.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse costituisce un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
La prima va effettuata applicando su tale somma gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia queLL del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutata alla data del fatto (non cambierebbe se la devalutazione risalisse alla scadenza del periodo di inabilità temporanea) la somma si riduce ad € 762.073,66 e, successivamente rivalutata sino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi maturati nelle more, è definitivamente pari ad €
851.393,23.
Sulla somma in tal modo determinata andranno, infine, corrisposti gli eventuali interessi moratori nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale asseritamente subito, la difesa attorea ha richiesto rifondersi ulteriori €
4.767,74, di cui 1.115,65 per spese mediche, riabilitative, sanitarie e per la cura della persona, 232,09 pagina 17 di 22 per esborsi sostenuti per la procedura di amministrazione di sostegno, 2.440,00 per la relazione medico legale di parte predisposta dal dott. 300,00 per la rottura del cellulare Samsung Galaxy A53 Per_1
5G e 700,00 per la rottamazione della bicicletta elettrica F.LL E 26 (cfr. in tal senso i CP_8 CP_9 documenti 17, 18, 19, 20 a-b-c, 21 e 22).
Trattasi di spese, ad eccezione di quelle relative al cellulare ed alla bicicletta di cui non v'è neppure un indizio che sia stata necessario sostituire, certamente risarcibili in quanto strettamente connesse al sinistro per cui è causa sicché i convenuti vanno anche condannati, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attore l'ulteriore importo di € 3.767,74, maggiorato dei soli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta da entrambi i convenuti, la compagnia assicurativa va, infine, condannata a tenerli indenni di tutto quanto dovessero essere costretti a corrispondere in favore di parte attrice, sia a titolo risarcitorio che di spese legali, per effetto ed in conseguenza della presente decisione.
Le spese di lite, tra l'attore ed i convenuti, ivi comprese quelle relative alla fase di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum e dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate.
Sulla scorta dei medesimi criteri, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., la compagnia assicurativa va condannata a rifondere in favore del conducente e del proprietario del mezzo le spese di lite sostenute per resistere all'azione risarcitoria proposta nei propri confronti.
Le spese di C.T.U. separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 Controparte_5
.
[...]
Con il proprio foglio di precisazione delle conclusioni l'attore ha anche chiesto valutarsi, alla luce del comportamento processuale serbato da la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. Controparte_1
96, comma 3, c.p.c., valorizzando sotto tale aspetto la cristaLLna evidenza dei fatti di causa ed il reiterato rifiuto di versare qualsivoglia importo a titolo provvisionale, che ben avrebbe potuto essere effettuato anche solo alla luce della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., ed il totale disinteresse dell'esplicito invito avanzatole dal Tribunale all'udienza del 9.1.2025 di corrispondere quantomeno la somma di € 100.000,00 (cfr. in tal senso i documenti n. 32 e 33).
Come noto, la condanna, effettuata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite e introduce nell'ordinamento una forma di danno pagina 18 di 22 punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, il che esclude che i beneficiari abbiano effettivamente subito un danno.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'accoglimento della domanda non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, bensì dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto sopportare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della controparte e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2011 n.
17485).
Ebbene, nel caso di specie, la difesa espletata dalla compagnia assicurativa è apparsa del tutto disaLLneata con le risultanze documentali, avendo effettuato una ricostruzione della dinamica del sinistro non emergente da alcunché se non dalle dichiarazioni, prive però di qualsivoglia valenza probatoria, rese sia dal conducente che dal proprietario del mezzo assicurato.
La difesa non è mutata, rimanendo sempre identica a sé stessa, neppure a seguito del deposito della perizia espletata dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica nel parallelo procedimento penale instaurato a carico del responsabile del sinistro, la quale ha ulteriormente avallato la responsabilità esclusiva, già piuttosto evidente ab origine, del conducente l'autovettura assicurata.
Nulla di male, ovviamente, nel difendere la propria posizione ma ciò che più stupisce è l'avere deliberatamente ignorato, non soltanto l'evidenza documentale in atti e l'assenza di testimoni oculari del sinistro che potessero confermare la versione delle modalità di svolgimento fornita dall'assicurato, ma persino l'invito, effettuato da questo stesso magistrato con ordinanza emessa in data 9.1.2025, di
“versare un congruo acconto in favore dell'attore che, anche volendo applicare in via presuntiva il concorso di responsabilità previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c.,”, era stato ivi equitativamente determinato nella complessiva somma di € 100.000,00.
Condotta processuale che, se non propriamente connotata da mala fede, è certamente idonea ad integrare la colpa grave prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto, quand'anche si fosse voluto sostenere la non esclusiva responsabilità del conducente/assicurato, nulla le avrebbe consentito di derogare quantomeno alla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Ai fini della quantificazione del danno, in mancanza di ulteriori e migliori criteri concretamente utilizzabili, il Tribunale ritiene opportuno indicarlo in misura forfettaria sull'ammontare delle spese di lite (i soli compensi) liquidate in questa sede, ponendo a carico della compagnia assicurativa un ulteriore 20% circa dei soli compensi giudiziali. pagina 19 di 22 Da ultimo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti;
la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura faLLmentare;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, e dell'art. 60, comma 2, secondo cui “nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, integrandosi nella condotta di guida tenuta dal conducente l'autovettura l'astratta configurabilità del reato di lesioni personali colpose gravissime ex art. 590 bis
c.p. possono indicarsi in , e i soggetti Controparte_3 CP_4 Controparte_5 nei cui confronti recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 14.6.2023, alle ore 15:25 circa, lungo la via
Caduti di Nassirya del Comune di Desio, poco dopo la rotonda di intersezione con la via Caravaggio, che ha coinvolto il velocipede condotto da e l'autovettura Chevrolet AT, Parte_2 targata DY574WM, di proprietà di ed assicurata con CP_4 Controparte_5
, è esclusivamente imputabile al conducente l'autovettura,
[...] CP_3
[...]
2. per l'effetto, condanna , nella qualità di conducente, nella Controparte_3 CP_4 qualità di proprietario, e mandataria con rappresentanza in Italia di Insurance Joint- Controparte_1
Stock Company Dallbogg Life & Health, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di assicuratrice per la R.C.A., in solido tra loro, a corrispondere in favore di , nella Parte_1 propria qualità di amministratore di sostegno di , a titolo di risarcimento integrale Parte_2 dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultimo in conseguenza del sinistro, la complessiva somma di
784.233,80, già rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla data odierna, oltre interessi moratori nella misura legale maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo;
pagina 20 di 22 3. condanna nella qualità di conducente, nella qualità di Controparte_3 CP_4 proprietario, e mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a Controparte_5 corrispondere in favore di , nella propria qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a titolo di risarcimento integrale dei danni patrimoniali patiti da quest'ultimo in Parte_2 conseguenza del sinistro, la complessiva somma di 3.767,74, maggiorato dei soli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna e quale mandataria con Controparte_3 CP_4 Controparte_1 rappresentanza in Italia di , in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., a rifondere a , nella propria qualità di amministratrice di Parte_1 sostegno di , le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si Parte_2 liquidano, quanto alla fase di negoziazione assistita, in € 5.344,00 e, quanto alla quella propriamente giudiziale, in complessivi € 30.921,60, di cui 1.738,60 per spese esenti e 29.183,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
5. condanna quale mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ad Controparte_5 CP_3
e le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si
[...] CP_4 liquidano, quanto alla fase di negoziazione assistita, in € 5.344,00 e, quanto alla quella propriamente giudiziale, in complessivi € 9.845,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
6. pone definitivamente a carico di nella qualità di mandataria con rappresentanza in Controparte_1
Italia di , le spese di C.T.U. liquidate come da Controparte_5 separato provvedimento;
7. visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_1 qualità di mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a , nella qualità di
[...] Parte_1 amministratore di sostegno di , la somma di € 2.000,00, già rivalutata alla data Parte_2 odierna, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
8. condanna in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza in Italia di , a tenere indenni Controparte_5
pagina 21 di 22 e di tutto quanto saranno costretti a corrispondere a Controparte_3 CP_4 [...]
, nella qualità di amministratore di sostegno di per effetto ed in Parte_1 Parte_2 conseguenza della presente decisione, ivi compreso a titolo di spese di lite;
9. pone definitivamente a carico di in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza in Italia di , le Controparte_5 spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto;
10. visti gli artt. 59, comma 1, e 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, indica in , Controparte_3
e i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro CP_4 Controparte_5 eventualmente prenotata a debito, essendone esente . Parte_1
Così deciso in MO in data 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5248/2024 promossa
DA
, C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 nella propria qualità di amministratore di sostegno del fratello, , C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Como, piazza Giovanni Paolo II n.17 presso lo studio dell'Avv. Lino Davide Tiburzi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Roma, via Arno n. 70, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in Italia per la gestione dei sinistri di Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio fiscale:
[...] Email_1 dell'Avv. Davide Di Marzio che la rappresenta e difende in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E DI
, C.F. e C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, entrambi residenti in [...] ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Cesano Maderno, corso Roma n. 132 presso lo studio dell'Avv.ssa Marianna Ballerini che li rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l8.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione, così ritenere e giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la civile responsabilità del veicolo Chevrolet AT (targata DY574WM) di proprietà del GN condotto dal GN ed assicurato da CP_4 Controparte_3 la cui mandataria italiana con Controparte_5 rappresentanza ex lege è la nella causazione del sinistro di cui è causa, e per Controparte_1
l'effetto dichiarare nella sua qualità di mandataria italiana con rappresentanza ex Controparte_1 lege della , in solido con i GNi Controparte_5 CP_4
ed , ciascuno per il proprio titolo e per i motivi di cui in atti, tenuti al
[...] Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal GN a seguito del sinistro del Parte_2
14.06.2023 e, per l'effetto, condannare in solido con i GNi ed Controparte_6 CP_4
a corrispondere in favore del signor , la complessiva Controparte_3 Parte_2 somma di €.955.808,74 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'invalidità temporanea successiva alla data della perizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo, oltre al rimborso del costo di degenza per
l'RSA Villa San Benedetto Menni, pari ad €.90,50 giornalieri dalla data di ricovero, 05.04.2024, fino alla data della sentenza ed in via equitativa per il futuro sulla base dell'aspettativa media di vita, pari ad 81,4 anni.
- tenuto conto della manifesta temerarietà delle eccezioni avversarie a fronte della cristaLLna evidenza dei fatti di causa, rilevato il totale rifiuto al versamento di qualsivoglia importo a titolo provvisionale anche nonostante l'esplicito invito del G.I. di cui all'udienza del 09.01.2025, condannare CP_1 al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale
[...] aggravata ex art. 96 c.p.c..
IN OGNI CASO con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, anticipazioni e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 22 - si chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, nonché interrogatorio formale del
GN sui capitoli di seguito formulati: Controparte_3
1) Vero che, in data 14.06.2023, il GN , mentre era in sella al velocipede F.LL Parte_2
IA di sua proprietà, è stato vittima di un sinistro stradale a Desio, in Via Caduti di Nassirya.
2) Vero che, in data 14.06.2023, il GN , mentre era in sella al velocipede F.LL Parte_2
IA di sua proprietà, veniva urtato dall'autovettura Chevrolet AT (tg. DY574WM) di proprietà del GN e condotta dal GN . CP_4 Controparte_3
3) Vero che lo scontro tra il velocipede del GN e l'autovettura condotta dal Parte_2
GN si è verificato in corrispondenza dell'attraversamento ciclopedonale Controparte_3 posto in Via Caduti di Nassirya;
4) Vero che il GN , al momento dell'urto, stava attraversando la carreggiata, Parte_2 sull'apposito attraversamento ciclopedonale, con provenienza civici pari e direzione civici dispari;
5) Vero che l'impatto tra il frontale dell'autovettura e il lato destro del velocipede ha prodotto, post caricamento del ciclista sul cofano motore e sfondamento del parabrezza e deformazioni fino al tetto dell'autovettura, un lancio del corpo del ciclista a circa 20 metri di distanza.
6) Vero che, al momento dell'urto, il velocipede si trovava in corrispondenza al frontale dell'autovettura condotta dal GN . Controparte_3
7) Vero che la velocità di marcia dell'autoveicolo condotto dal GN in Controparte_3 prossimità dell'attraversamento ciclabile, era inadeguato rispetto al luogo in cui stava transitando.
8) Vero che dalla posizione di guida del GN era possibile avvistare Controparte_3 preventivamente la presenza del velocipede del GN in attraversamento da Parte_2 sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia dell'automobile.
9) Vero che, al momento dell'urto, il GN viaggiava ad una velocità modesta Parte_2
a seguito dell'azionamento dei freni del proprio velocipede.
10) Vero che, al momento dell'impatto, era disattivato il surplus di potenza generato dal motore elettrico della e-bike del GN . Parte_2
11) Vero che, se il GN fosse stato attento alla guida ed avesse osservato Controparte_3 preventivamente l'area in attraversamento, sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con il velocipede del
GN . Parte_2
12) Vero che l'attraversamento da parte del GN avveniva in corrispondenza Parte_2 dell'unico attraversamento ciclopedonale presente nell'area.
13)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...]
il Verbale n.48772/P (già n.48838/P) per aver violato l'art.141, commi 3 e 8 C.d.S. Controparte_3
pagina 3 di 22 “poiché il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare la velocità in prossimità di rotatoria con presenza di attraversamento ciclo-pedonale”.
14)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...] il Verbale n.48774/P (già n.48839/P) per aver violato l'art.191, c. 1 e 4 C.d.S. Controparte_3
“poiché il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di dare la precedenza, rallentando e fermandosi a velocipede che si trovava nell'immediata prossimità di un attraversamento ciclo- pedonale (..). A seguito di lesioni riportate dal coinvolto si procede al ritiro della patente del trasgressore ai sensi dell'art. 223 CDS. La patente ritirata verrà trasmessa alla competente
Prefettura”.
15)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, la Polizia Locale di Desio notificava al GN
[...]
il Verbale n. 48773/P (già n.48718/P) per aver violato l'art.79, commi 1 e 4 C.d.S. Controparte_3 poiché i pneumatici dell'asse anteriore del veicolo condotto dal GN erano Controparte_3 tra loro differenti.
16)Vero che, a seguito del sinistro del 14.06.2023, il GN è stato condotto, in Parte_2 codice rosso e in pericolo di vita, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San ER di MO.
17)Vero che in data 14.06.2023, dal Pronto Soccorso, il GN veniva trasferito Parte_2 in stato di coma e con prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell'Ospedale San ER di MO, come da doc. n.5 che mi si rammostra.
18)Vero che, a seguito del sinistro stradale del 14.06.2023, il GN “ha riportato: - Parte_2 trauma cranico grave con necessità di posizionamento di catetere di monitoraggio della pressione intracranica (..) e posizionamento di catetere di derivazione ventricolare esterna (..) -trauma dorsale - trauma toracico con plurime fratture costali - trauma addominale”, come da doc. n.5 che mi si rammostra.
19)Vero che in data 10.07.2023 il GN veniva dimesso dall'Ospedale San Parte_2
ER di MO e trasferito presso il Presidio “Villa Beretta” (Ospedale Valduce) di Costa
SN (LC), ove veniva ricoverato nel reparto di “recupero e riabilitazione funzionale”, come da doc. n.11 che mi si rammostra.
20) Vero che in data 9.11.2023 il GN veniva trasferito, dapprima, presso la Parte_2
RSA Foscolo - Gruppo La Villa di Guanzate (CO), poi, presso la Clinica Villa San Benedetto Menni di
Albese con CA (CO), come da doc. n.12 che mi si rammostra.
21) Vero che, in seguito al sinistro del 14.06.2023, il GN ha subito i seguenti Parte_2 danni: “politrauma della strada (trauma cranico, toracico,
pagina 4 di 22 dorsale amielico) produttivo di: - trauma cranico con emorragia sub-aracnoidea, ematoma acuto subdurale, frattura scomposta parieto-temporale dx, frattura zigomatica dx, frattura mastoidea sn, - trauma toracico con fratture costali multiple (dalla I alla IV a destra), e frattura del disco D6-D7, - contusioni polmonari bilaterali”, come da doc. n.16 che mi si rammostra.
22) Vero che, ad oggi, il GN è ancora ricoverato presso la presso la Clinica Parte_2
Villa San Benedetto Menni per “tetraparesi in Stato Vegetativo” ed “è allettato, con sponde al letto, portatore di PEG e di tracheocannula”.
23) Vero che, a seguito del sinistro occorso in data 14.06.2023, il GN ha Parte_2 subito un danno patrimoniale per complessivi €.4.787,74, come da docc. da n.17 a 22 che mi si rammostrano.
24) Confermo di aver redatto la perizia sub doc. n.16, che mi si rammostra, e contestualmente confermo quanto ivi da me riportato.
Si indicano i seguenti testimoni: (…).
Si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testimoni, sui capitoli di prova delle
Controparti che verranno eventualmente ammessi dall'Ill.mo Giudicante.
Si chiede, altresì, disporsi CTU cinematica al fine di descrivere l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, di confermare le cause che lo hanno determinato (per quanto già accertate dal
Consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale), nonché di quantificare i danni subiti al velocipede di proprietà del GN . Parte_2
Si chiede, altresì, sin d'ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di stimare il danno emergente relativo al velocipede del GN danneggiatosi nell'urto e la Parte_2 congruità delle spese sostenute”.
PER Controparte_1
“Questa difesa si riporta ai precedenti scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
1. In via preliminare, fermo l'onere della prova a carico di parte attrice, rimettere la causa sul ruolo e disporre una CTU tecnico comparativa e ricostruttiva ed una CTU cinematica, disponendo ogni opportuno provvedimento consequenziale;
2. In ogni caso, dichiarare inammissibili, infondate e, comunque, rigettare le domande svolte dall'attore, per quanto dedotto nei precedenti atti e nella comparsa conclusionale, oltre che sfornite di prova anche in relazione al quantum debeatur;
3. In via gradata, accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre congruamente il quantum della condanna al pagina 5 di 22 risarcimento dei pretesi danni sofferti da parte attrice, il tutto sempre entro i limiti dei massimali contrattualmente convenuti e previa decurtazione della franchigia operante;
4. condannare parte attrice al pagamento delle spese di rito”.
PER E Controparte_3 CP_4
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo ai convenuti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi ragione e/o titolo dallo stesso a titolo di risarcimento dei danni agli attori.
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti con particolare riferimento a qualsivoglia responsabilità per il sinistro de quo in capo ai convenuti.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da controparte, si chiede sin d'ora di manlevare i GNi , C.F. Controparte_3
e dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno C.F._3 CP_4
e per l'effetto condannare società nella sua qualità di mandataria italiana con Controparte_1 rappresentanza ex lege della , compagnia Controparte_5 CP_5 assicuratrice del veicolo de quo, alla relativa corresponsione.
Con ogni e più opportuna riserva.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reiterano le istanze istruttorie.
Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge”.
IN FATTO
, nella qualità di amministratore di sostegno di , ha convenuto Parte_1 Parte_2 in questa sede , e al fine di sentirli Controparte_3 CP_4 Controparte_5 condannare, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei gravissimi danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti dall'amministrato, proprio fratello, in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 14.06.2023, sclusivamente imputabile ad il quale, alla guida Controparte_3 dell'autoveicolo Chevrolet AT, targato DY574WM, di proprietà di ed assicurato con CP_4
, la cui mandataria in Italia era la Controparte_5 CP_1
aveva urtato il velocipede di proprietà e nell'occasione condotto dal fratello lungo la via Caduti di
[...]
Nassirya del Comune di Desio, poco dopo la rotonda di intersezione con la via Caravaggio. pagina 6 di 22 Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti evocati contestando a vario titolo la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato.
nella suesposta qualità, ha eccepito, preliminarmente, la nuLLtà dell'atto di citazione Controparte_1 ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva, l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, la mancata adeguata dimostrazione del fatto storico, del danno lamentato e del nesso eziologico tra lo quest'ultimo ed il sinistro asseritamente subito.
Ha dedotto, inoltre, che la responsabilità del conducente l'autovettura assicurata era stata esclusa dalle dichiarazioni rese da entrambi agli operanti e che avrebbe adeguatamente dovuto tenersi conto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento gravemente colposo imputabile allo stesso il quale, a bordo del proprio velocipede, aveva imboccato e percorso Parte_2 contromano, nonostante la presenza di una pista ciclabile, la via Caduti di Nassirya, così violando l'art. 182, commi 4 e 9, d. lgs. n. 285/1992 e l'art. 377, comma 2, d.P.R. n. 495/1992.
Ha rappresentato, infine, l'esosità della richiesta risarcitoria azionata, non sufficientemente documentata né sotto l'aspetto del danno patrimoniale né, tanto meno, sotto quello del danno non patrimoniale allegato.
e hanno eccepito, a propria volta: Controparte_3 CP_4
- che in data 15.6.2023 il primo si trovava alla guida del veicolo Chevrolet a percorrere la via
Caduti di Nassirya, intersezione con via Caravaggio, e, dopo aver attraversato la rotatoria ivi presente, era improvvisamente sopraggiunto da destra un velocipede che, uscendo da dietro una macchina parcheggiata sulla destra, aveva reso impossibile evitare l'impatto nonostante stesse in quel mentre procedendo a velocità molto moderata, avendo appena rallentato la propria andatura in corrispondenza della rotatoria;
- che, se è vero che la polizia locale del Comune di Desio aveva comminato al conducente le sanzioni previste a seguito della violazione degli artt. 79, 141 e 191 del codice della strada, con sentenza n. 193/2024 emessa in data 16.2.2024 il Giudice di Pace di MO aveva accolto l'opposizione proposta, annullando il provvedimento applicativo di sanzione n. 48774/P-
48839/P per violazione dell'art. 191, essendo stato ivi accertato che il velocipede non si trovasse “in prossimità di un attraversamento ciclo-pedonale” ma fosse molto più avanti e distante da esso;
- che una tale circostanza e l'apparizione del velocipede a sorpresa da dietro una macchina parcheggiata erano più che idonee ad escludere la responsabilità di , Controparte_3 essendosi il sinistro verificato per fatto e colpa esclusiva del il quale, non Parte_2
pagina 7 di 22 trovandosi “in prossimità di un attraversamento ciclo-pedonale” ma molto più avanti e distante, aveva reso impossibile il proprio avvistamento e, di conseguenza, evitare l'impatto.
In subordine, nell'ipotesi in cui ne fosse stata riconosciuta una responsabilità, esclusiva o concorrente, hanno chiesto di essere integralmente manlevati da nella propria qualità di Controparte_1 mandataria italiana con rappresentanza ex lege di Controparte_5
, compagnia assicuratrice del veicolo.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta ed istruita la causa previa ammissione ed espletamento di una
C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 24.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previo deposito delle note difensive, anche conclusionali, sostitutiva della discussione, la causa è stata assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
IN DIRITTO
Alla luce della documentazione complessivamente prodotta e dell'appendice istruttoria effettuata in questa sede, costituita dall'espletamento di una C.T.U. medico-legale necessaria per quantificare il danno non patrimoniale residuato all'attore a seguito del sinistro, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo sia fondata e, seppur nei limiti di seguito precisati, meriti di essere accolta, potendosi superare l'applicabilità al caso di specie della disciplina presuntiva prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c., stante la colpa esclusiva imputabile ad nella verificazione Controparte_3 del sinistro per cui è causa.
Come noto, con riferimento alla disciplina, ivi contenuta, applicabile alla circolazione stradale in caso di scontro tra veicoli, tra essi compresi le biciclette, la presunzione juris tantum secondo cui, “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, può ritenersi superata solo allorquando, all'esito della valutazione di tutti gli elementi di prova emergenti dagli atti, sia stato individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 12524/00 e Cass. Civ. n. 4639/02).
In sostanza, anche qualora venga accertato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli in via esclusiva la responsabilità nella verificazione del sinistro è comunque necessario indagare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione concreta verificatasi, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla condotta tenuta e, quindi, alla causazione dell'evento (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 12692/98 e Cass. n. 10304/2009).
pagina 8 di 22 Sotto tale aspetto, la presunzione di pari colpa prevista dalla norma svolge una funzione sussidiaria nel senso che opera solo se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso sicché l'accertamento della colpa dell'uno non esonera, comunque, l'altro dall'onere di fornire la prova liberatoria (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 9528/2012).
Effettuate tali doverose premesse, quanto alla dinamica del sinistro dal verbale, prodotto dall'attore ai documenti n. 3b-4, redatto dalla polizia locale del Comune di Desio intervenuta nell'immediatezza dei fatti emerge che “il conducente del veicolo "A" Chevrolet AT percorreva la via Caduti di Nassiriya con provenienza Via Maestri del Lavoro in direzione di via Rossini quando giunto all'intersezione con via Caravaggio impegnava la rotatoria e proseguiva dritto su Caduti di Nassiriya ed in prossimità dell'attraversamento ciclopedonale posto su via Caduti di Nassiriya veniva a coLLsione con il veicolo B velocipede F.LL IA che con provenienza civici pari e direzione civici dispari attraversava la carreggiata. L'urto interessava la parte anteriore del veicolo A e la parte laterale destra del veicolo B.
A seguito dell'urto il conducente del veicolo "B" veniva da prima caricato frontalmente all'altezza del gruppo ottico anteriore destro dal veicolo "A" causando la rottura del parabrezza e l'ammaccatura al cofano motore, e in seguito rovinava a terra, il veicolo "A" proseguiva la sua marcia per poi accostarsi sulla banchina lato civici dispari di via Caduti di Nassiriya mentre il veicolo B rimaneva nella posizione statica assunta dopo l'urto” (cfr. in tal senso la pagina 3 del documento n. 4).
La seguente vista sateLLtare estratta da pagina 3 della perizia cinematica predisposta a cura del consulente nominato dal P.M. nel procedimento penale instaurato a carico del conducente convenuto, conforme a quanto rilevato dagli agenti di P.L. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, è esplicativa del punto d'impatto rinvenuto in loco:
pagina 9 di 22 Da tale perizia, prodotta in questa sede al documento n. 28 e pienamente utilizzabile ai fini del decidere, essendosi comunque garantito il contraddittorio e il diritto di difesa di tutte le altre parti a seguito della produzione effettuata dall'attore con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., e, in particolar modo, dalle tracce di vernice rinvenute sul lato destro del telaio del velocipede, dalle deformazioni di quest'ultimo, localizzate da sinistra verso destra, e dall'impronta delle forma e delle caratteristiche geometriche quali individuabili in più punti sul lato anteriore dell'autovettura si evince come sia quest'ultima che la bicicletta abbiano subito danni caratteristici di un impatto ortogonale così rappresentato nella seguente fotografia riportata a pagina 5:
La superiore fotografia e la piena compatibilità della deformazione della bicicletta con un urto avvenuto sulla sua parte laterale destra smentisce in radice la tesi sostenuta da tutti i convenuti, già di per sé poco compatibile con i primi accertamenti effettuati dagli agenti di polizia locale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, secondo cui l'attraversamento ad opera dell'attore sarebbe avvenuto da pagina 10 di 22 destra verso sinistra (con proiezione dalla visuale dell'automobilista) e non, come documentato da tutto quanto a breve sarà chiarito, da sinistra verso destra.
Prima di esaminare nelle specifico tale questione è, però, il caso di aggiungere che il medesimo consulente ha anche rilevato come al momento dell'impatto la velocità dell'autovettura fosse verosimilmente pari o prossima a 45 Km/h che, seppur rientrante nei limiti di velocità previsti per il tratto di strada percorso, era poco consona - ed ancor meno prudenziale - rispetto al luogo ove era presegnalata la presenza di un attraversamento ciclabile con segnaletica verticale posta preventivamente in uscita dalla rotatoria, così come altrettanto agevolmente evincibile dalla seguente fotografia riportata a pagina 7, a cui è stata aggiunta una freccia di colore rosso per meglio indicare il segnale, che riproduce lo stato dei luoghi immediatamente prima dell'attraversamento pedonale che è stato teatro del sinistro:
Può, quindi, ragionevolmente convenirsi che la segnaletica orizzontale, pure visibile in corrispondenza dell'attraversamento, avrebbe dovuto indurre il conducente del mezzo a moderare ulteriormente la velocità, finanche a fermarsi, al fine di dare la precedenza a tutti coloro che avevano già impegnato l'attraversamento (ciclo)pedonale e, quindi, fossero già per c.d. in transito o, comunque, stessero completando tale manovra.
pagina 11 di 22 Il consulente del P.M. ha, però, diligentemente fornito più d'un elemento per consentire di effettuare in questa sede anche una valutazione quanto più possibile oggettiva e coerente con la dinamica descritta della condotta del ciclista sulla scorta della visuale avuta poco prima di iniziare l'attraversamento, previa analisi della segnaletica stradale che gli stava innanzi, come si evince dalla seguente fotografia tratta da pagina 8:
Il consulente della Procura, a parere del Tribunale più che correttamente, ha delineato la responsabilità colposa del conducente l'autovettura il quale, dalla propria posizione di guida, avrebbe indiscutibilmente dovuto (e potuto) avvistare per tempo la presenza del velocipede in attraversamento da sinistra verso destra (e non già da destra verso sinistra) rispetto alla propria direttrice di marcia e, se non l'ha fatto, è perché la propria velocità non era consona alle condizioni della strada, avendo dovuto essere ulteriormente ridotta, e di gran lunga, rispetto ai 45 Km/h percorsi stante l'attraversamento ciclo-
pagina 12 di 22 pedonale imminente, sicché il proprio tempo di reazione di avvistamento del pericolo ne è stato inevitabilmente compromesso, sempreché se ne sia effettivamente reso conto.
Logica e coerente, quindi, è la conclusione, secondo cui “il sinistro stradale, per cui il procedimento penale in epigrafe, si è verificato nel momento in cui l'indagato alla guida Controparte_3 dell'autovettura Chevrolet AT tg. DY574WM in uscita dalla rotatoria presente all'intersezione tra
Via Caduti di Nassirya con Via Caravaggio nel territorio del Comune di Desio, direzione Desio centro, investiva il velocipede condotto da in attraversamento di Via Caduti di Parte_2
Nassirya da sinistra verso destra rispetto la direttrice di marcia dell'autovettura. L'attraversamento da parte del ciclista avveniva in corrispondenza dell'unico attraversamento pedonale presente nell'area
(..). L'indagato, evidentemente non attento ad osservare fronte marcia, non si avvedeva della presenza del ciclista fino all'impatto il quale si verificava, mentre l'auto marciava ad una velocità di circa 45 km/h” (cfr. in tal senso a pagina 13 del documento n. 28 prodotto dall'attore).
Del tutto indimostrata è rimasta, invece, la versione - diametralmente opposta - di una diversa modalità di attraversamento, non essendo dirimenti a tal fine, in quanto prive di un ben che minimo valore probatorio, le dichiarazioni rese agli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti sia dal conducente che dal proprietario e non avendola alcuno di essi, tanto meno la compagnia assicurativa parimenti costituitasi in giudizio, ulteriormente suffragata in corso di causa stante, tra l'altro, l'assenza di testimoni oculari da poter escutere.
A parere del Tribunale, quindi, a nulla rilevando in questa sede l'eventuale annullamento, peraltro solo parziale, disposto dal Giudice di Pace di MO delle sanzioni amministrative irrogategli, è indiscutibile la responsabilità colposa imputabile al conducente l'autovettura, essendo essa riconducibile alla violazione dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, d. lgs. n. 285/1992, secondo cui:
1. “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da pagina 13 di 22 fanciuLL indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Parimenti responsabile è il proprietario del mezzo ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., non avendo egli neppure allegato che la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà.
Dovendosi a questo punto ponderare anche il comportamento del ciclista, il Tribunale lo ritiene esente da ogni responsabilità se si considera che l'impatto si è verificato allorquando l'attraversamento, peraltro effettuato sulle strisce pedonali (ed anche ciclabili), era ormai giunto nella propria fase terminale essendo avvenuto, come si evince dalla fotografia riprodotta a pagina 9 di questa decisione, più o meno a metà della semicarreggiata percorsa dall'autoveicolo e neppure emergendo che l'andatura del ciclista fosse elevata, avendo il consulente del P.M. affermato che, pur non essendo stato possibile stabilire con certezza se nella fase pre-urto quest'ultimo avesse inserito “il surplus di potenza generato dal motore elettrico applicato al velocipede”, è ragionevole escluderne l'inserimento, così come la velocità elevata, definita anzi “molto modesta”, stante la posizione di quiete finale assunta dal corpo in esito alla caduta (cfr. in tal senso a pagina 10 del documento n. 28).
Un'ultima annotazione, peraltro utile e dirimente per escluderne anche l'obbligo di scendere dalla bicicletta nell'accingersi all'attraversamento, deriva dalle disposizioni di cui all'art. 377 del regolamento attuativo del codice della strada che, al capitolo 2, così recita: “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”.
Letto a contrario se ne evince, infatti, che nel caso in cui il traffico non sia particolarmente intenso e/o se le circostanze del caso concreto non lo richiedano i ciclisti, nell'attraversare la strada, ivi comprese le strisce pedonali, possono rimanere in sella alla propria bicicletta e, nel caso di specie, nessuno ha mai adombrato, tanto meno emerge dagli accertamenti effettuati dalla polizia locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti, che le condizioni del traffico veicolare imponessero in quel preciso frangente all'attore di scendere dalla propria bicicletta e di condurla a mano per l'intero percorso di attraversamento della carreggiata che avrebbe dovuto affrontare.
Essendo stata esercitata in questa sede sia l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del danno e del proprietario del mezzo sia l'azione diretta di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni private nei confronti della relativa compagnia assicurativa, tutti i soggetti convenuti dovranno rispondere, in via solidale tra loro, del 100% del danno subito dall'attore, la fonte dell'obbligazione dell'assicuratore del responsabile civile non essendo in tal caso rappresentata pagina 14 di 22 esclusivamente dal fatto illecito bensì da una fattispecie complessa alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il soggetto leso e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto (cosiddetta solidarietà imperfetta o ad interesse unisoggettivo, cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU. 29.07.1983 n . 5218 e Cass. Civ., SS.UU. ,
29.07.1983 n . 5219).
Venendo alla liquidazione del danno, ritiene, anzitutto, il Tribunale doversi integralmente richiamare in questa sede le conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato in corso di causa in quanto logiche, coerenti e supportate, oltre che dall'esame obiettivo del periziando, dall'analisi di tutta la documentazione medica riversata in atti, oltreché neppure contestate (anzi, a dire il vero, condivise) dai C.T.P. nominati dalle parti.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale il Tribunale ritiene applicabili, stante la loro riconosciuta vocazione nazionale, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile costituito presso il
Tribunale di Milano che già contemplano, nella valutazione del danno non patrimoniale declinato per punti di invalidità, dei valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto a queLL relazionali, sia quanto alla sofferenza soggettiva), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice rimoduli la liquidazione anche oltre i valori minimi e massimi solo, però, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti che, in quanto tali, vanno preliminarmente allegate e conseguentemente dimostrate dal soggetto su cui incombe l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, il C.TU., esaminata tutta la documentazione medica prodotta ed alla luce dell'esame del periziando, ha accertato come in conseguenza del sinistro per cui è causa Parte_2 abbia riportato il seguente politrauma: “trauma cranico con ESA metatraumatica, ematoma acuto subdurale (posizionamento PIC a dx. e DVE), tetraparesi in stato vegetativo (GCS: S, E1V1M3) e nel
Maggio 2024 valutazione presso Ospedale Besta di Milano, con riformulata diagnosi in SMC plus, frattura scomposta parieto-temporale dx., frattura zigomatica dx., frattura mastoidea sin., contusioni polmonari bilaterali, fratture costali dalla I^ alla IV^ dx., ematoma surrenalico dx., frattura amielica
D6-D7, stabilizzata chirurgicamente il 26.06.2023, colonizzazione bronchiale per MSSA e TVP femorale dx. (posizionamento di filtro cavale il 22.06.2023)” e vi e' rapporto causale con l'evento per cui è causa e le lesioni subite dal periziando (limitazioni neurologiche ed articolari funzionali)”.
Da tali menomazioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 148 giorni al 100%, con un consequenziale grado di sofferenza psicofisica pari a 5 in una scala da 1 a 5, e residuati postumi di invalidità permanente incidenti sull'integrità psicofisica globale valutabili nella misura dell'85%, pagina 15 di 22 con consequenziale grado di sofferenza psicofisica, anche in tal caso, valutabile nella misura di 5 in una scala da 1 a 5.
La somma astrattamente liquidabile a titolo di danno non patrimoniale deriva dal seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 85%
Punto danno biologico € 9.473,43
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.736,72
Punto danno non patrimoniale € 14.210,15
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 148
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 587.826,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 881.740,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 1.028.697,00
Invalidità temporanea totale € 22.200,00
Totale danno biologico temporaneo € 22.200,00
Totale generale: € 903.940,00
Totale con personalizzazione massima € 1.050.897,00
Nel caso di specie, stante la particolare incidenza del danno sulla sofferenza soggettiva del danneggiato nei termini indicati dal C.T.U., ritiene il Tribunale equo aumentare nella misura del 30% il punto standard di invalidità permanente ed attribuire, per ciascun giorno di inabilità temporanea, la somma di
€ 150,00.
Ne consegue la liquidazione della somma di € 784.173,80, di cui 764.173,80 a titolo di danno non patrimoniale scaturente dall'invalidità residuata di natura permanente e 22.000,00 a titolo di danno non pagina 16 di 22 patrimoniale scaturente dall'invalidità accertata di natura temporanea, a cui aggiungere € 60,00 per spese mediche documentate e, così, complessivamente, € 784.233,80.
A dire del C.T.U. la retta di degenza giornaliera per il ricovero presso la RSA- Clinica San Benedetto
Menni di Albese con CA (CO), ove attualmente si trova ricoverato il danneggiato, che è struttura accreditata convenzionata SSN Regione Lombardia al costo/giorno di € 90.50, è sostenuta integralmente dal e, a ben vedere, non è stato sufficientemente documentato rappresenti una CP_7 spesa attuale né, tanto meno, una spesa futura risarcibile in questa sede.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse costituisce un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
La prima va effettuata applicando su tale somma gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia queLL del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutata alla data del fatto (non cambierebbe se la devalutazione risalisse alla scadenza del periodo di inabilità temporanea) la somma si riduce ad € 762.073,66 e, successivamente rivalutata sino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi maturati nelle more, è definitivamente pari ad €
851.393,23.
Sulla somma in tal modo determinata andranno, infine, corrisposti gli eventuali interessi moratori nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale asseritamente subito, la difesa attorea ha richiesto rifondersi ulteriori €
4.767,74, di cui 1.115,65 per spese mediche, riabilitative, sanitarie e per la cura della persona, 232,09 pagina 17 di 22 per esborsi sostenuti per la procedura di amministrazione di sostegno, 2.440,00 per la relazione medico legale di parte predisposta dal dott. 300,00 per la rottura del cellulare Samsung Galaxy A53 Per_1
5G e 700,00 per la rottamazione della bicicletta elettrica F.LL E 26 (cfr. in tal senso i CP_8 CP_9 documenti 17, 18, 19, 20 a-b-c, 21 e 22).
Trattasi di spese, ad eccezione di quelle relative al cellulare ed alla bicicletta di cui non v'è neppure un indizio che sia stata necessario sostituire, certamente risarcibili in quanto strettamente connesse al sinistro per cui è causa sicché i convenuti vanno anche condannati, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attore l'ulteriore importo di € 3.767,74, maggiorato dei soli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta da entrambi i convenuti, la compagnia assicurativa va, infine, condannata a tenerli indenni di tutto quanto dovessero essere costretti a corrispondere in favore di parte attrice, sia a titolo risarcitorio che di spese legali, per effetto ed in conseguenza della presente decisione.
Le spese di lite, tra l'attore ed i convenuti, ivi comprese quelle relative alla fase di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum e dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate.
Sulla scorta dei medesimi criteri, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., la compagnia assicurativa va condannata a rifondere in favore del conducente e del proprietario del mezzo le spese di lite sostenute per resistere all'azione risarcitoria proposta nei propri confronti.
Le spese di C.T.U. separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 Controparte_5
.
[...]
Con il proprio foglio di precisazione delle conclusioni l'attore ha anche chiesto valutarsi, alla luce del comportamento processuale serbato da la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. Controparte_1
96, comma 3, c.p.c., valorizzando sotto tale aspetto la cristaLLna evidenza dei fatti di causa ed il reiterato rifiuto di versare qualsivoglia importo a titolo provvisionale, che ben avrebbe potuto essere effettuato anche solo alla luce della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., ed il totale disinteresse dell'esplicito invito avanzatole dal Tribunale all'udienza del 9.1.2025 di corrispondere quantomeno la somma di € 100.000,00 (cfr. in tal senso i documenti n. 32 e 33).
Come noto, la condanna, effettuata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite e introduce nell'ordinamento una forma di danno pagina 18 di 22 punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, il che esclude che i beneficiari abbiano effettivamente subito un danno.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'accoglimento della domanda non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, bensì dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto sopportare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della controparte e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2011 n.
17485).
Ebbene, nel caso di specie, la difesa espletata dalla compagnia assicurativa è apparsa del tutto disaLLneata con le risultanze documentali, avendo effettuato una ricostruzione della dinamica del sinistro non emergente da alcunché se non dalle dichiarazioni, prive però di qualsivoglia valenza probatoria, rese sia dal conducente che dal proprietario del mezzo assicurato.
La difesa non è mutata, rimanendo sempre identica a sé stessa, neppure a seguito del deposito della perizia espletata dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica nel parallelo procedimento penale instaurato a carico del responsabile del sinistro, la quale ha ulteriormente avallato la responsabilità esclusiva, già piuttosto evidente ab origine, del conducente l'autovettura assicurata.
Nulla di male, ovviamente, nel difendere la propria posizione ma ciò che più stupisce è l'avere deliberatamente ignorato, non soltanto l'evidenza documentale in atti e l'assenza di testimoni oculari del sinistro che potessero confermare la versione delle modalità di svolgimento fornita dall'assicurato, ma persino l'invito, effettuato da questo stesso magistrato con ordinanza emessa in data 9.1.2025, di
“versare un congruo acconto in favore dell'attore che, anche volendo applicare in via presuntiva il concorso di responsabilità previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c.,”, era stato ivi equitativamente determinato nella complessiva somma di € 100.000,00.
Condotta processuale che, se non propriamente connotata da mala fede, è certamente idonea ad integrare la colpa grave prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto, quand'anche si fosse voluto sostenere la non esclusiva responsabilità del conducente/assicurato, nulla le avrebbe consentito di derogare quantomeno alla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Ai fini della quantificazione del danno, in mancanza di ulteriori e migliori criteri concretamente utilizzabili, il Tribunale ritiene opportuno indicarlo in misura forfettaria sull'ammontare delle spese di lite (i soli compensi) liquidate in questa sede, ponendo a carico della compagnia assicurativa un ulteriore 20% circa dei soli compensi giudiziali. pagina 19 di 22 Da ultimo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti;
la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura faLLmentare;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, e dell'art. 60, comma 2, secondo cui “nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, integrandosi nella condotta di guida tenuta dal conducente l'autovettura l'astratta configurabilità del reato di lesioni personali colpose gravissime ex art. 590 bis
c.p. possono indicarsi in , e i soggetti Controparte_3 CP_4 Controparte_5 nei cui confronti recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 14.6.2023, alle ore 15:25 circa, lungo la via
Caduti di Nassirya del Comune di Desio, poco dopo la rotonda di intersezione con la via Caravaggio, che ha coinvolto il velocipede condotto da e l'autovettura Chevrolet AT, Parte_2 targata DY574WM, di proprietà di ed assicurata con CP_4 Controparte_5
, è esclusivamente imputabile al conducente l'autovettura,
[...] CP_3
[...]
2. per l'effetto, condanna , nella qualità di conducente, nella Controparte_3 CP_4 qualità di proprietario, e mandataria con rappresentanza in Italia di Insurance Joint- Controparte_1
Stock Company Dallbogg Life & Health, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di assicuratrice per la R.C.A., in solido tra loro, a corrispondere in favore di , nella Parte_1 propria qualità di amministratore di sostegno di , a titolo di risarcimento integrale Parte_2 dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultimo in conseguenza del sinistro, la complessiva somma di
784.233,80, già rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla data odierna, oltre interessi moratori nella misura legale maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo;
pagina 20 di 22 3. condanna nella qualità di conducente, nella qualità di Controparte_3 CP_4 proprietario, e mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a Controparte_5 corrispondere in favore di , nella propria qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, a titolo di risarcimento integrale dei danni patrimoniali patiti da quest'ultimo in Parte_2 conseguenza del sinistro, la complessiva somma di 3.767,74, maggiorato dei soli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna e quale mandataria con Controparte_3 CP_4 Controparte_1 rappresentanza in Italia di , in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., a rifondere a , nella propria qualità di amministratrice di Parte_1 sostegno di , le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si Parte_2 liquidano, quanto alla fase di negoziazione assistita, in € 5.344,00 e, quanto alla quella propriamente giudiziale, in complessivi € 30.921,60, di cui 1.738,60 per spese esenti e 29.183,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
5. condanna quale mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ad Controparte_5 CP_3
e le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si
[...] CP_4 liquidano, quanto alla fase di negoziazione assistita, in € 5.344,00 e, quanto alla quella propriamente giudiziale, in complessivi € 9.845,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
6. pone definitivamente a carico di nella qualità di mandataria con rappresentanza in Controparte_1
Italia di , le spese di C.T.U. liquidate come da Controparte_5 separato provvedimento;
7. visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_1 qualità di mandataria con rappresentanza in Italia di Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a , nella qualità di
[...] Parte_1 amministratore di sostegno di , la somma di € 2.000,00, già rivalutata alla data Parte_2 odierna, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
8. condanna in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza in Italia di , a tenere indenni Controparte_5
pagina 21 di 22 e di tutto quanto saranno costretti a corrispondere a Controparte_3 CP_4 [...]
, nella qualità di amministratore di sostegno di per effetto ed in Parte_1 Parte_2 conseguenza della presente decisione, ivi compreso a titolo di spese di lite;
9. pone definitivamente a carico di in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza in Italia di , le Controparte_5 spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto;
10. visti gli artt. 59, comma 1, e 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, indica in , Controparte_3
e i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro CP_4 Controparte_5 eventualmente prenotata a debito, essendone esente . Parte_1
Così deciso in MO in data 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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