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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1279/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Parte_1 C.F._1
LORENZO del foro di FIRENZE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZONE NICOLA Controparte_1 C.F._2 del foro di SIENA
CONVENUTO avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 23/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, condannare il SInor , a risarcire all'attrice tutti i danni conseguenza Controparte_1 dei fatti in premessa, per un importo complessivo di € 29.157,34 o condannarlo a quella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”. Si insiste altresì nelle richieste istruttorie tutte già formulate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2.
per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, ammettere prova per testi formulata nella memoria del 04.11.2022 qui di seguito riportata:
1) D.C.V. che il giorno 05.01.2017 veniste contattata telefonicamente dalla SI.ra Parte_1 la quale riferiva che il suo appartamento era allagato;
2) D.C.V. che Vi recaste immediatamente sul posto e trovaste l'appartamento nelle condizioni come da foto che Vi si mostrano da Lei personalmente scattate nell'occasione (All.7); pagina 1 di 10 3) D.C.V. che chiamaste la ditta BA s.r.l. con sede in San Vincenzo, perché intervenisse per verificare lo stato della fognatura;
4) D.C.V. che il tombino della fognatura è posto nella proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
, come da planimetria che Le si mostra (All.8) e nelle vicinanze del tombino, sempre nella
[...] suddetta proprietà privata, vi sono piante e siepe di pitosforo e poco lontano un pino, come da foto che
Le si mostrano (All.9) ;
5) D.C.V. che nel momento in cui la ditta BA s.r.l. aprì il tombino, Lei ebbe a scattare le foto che le si mostra (All.10) dove si nota la presenza di radici.
Si indica a teste la SI.ra , con studio in 57027 San Vincenzo (Li), Via Del Castelluccio, n. Testimone_1
42.
6) D.C.V. che in data 05.01.2017, alle ore 10,30/11,00 circa, si trovava in compagnia del SI.
[...]
nell'abitazione proprietà dello stesso posta in San Vincenzo, Via Della Repubblica 43 A/B CP_1
Largo Della Libertà, n. 8, piano primo, quando ha visto fuoriuscire acqua dall'appartamento proprietà della SI.ra , ubicato al piano terra dello stesso Condominio;
Parte_1 7) D.C.V. che il SI. , nell'immediato contattò telefonicamente la SI.ra Controparte_1 Parte_1
per informarla della fuoriuscita di acqua dal suo appartamento;
[...]
8) D.C.V. che nel pomeriggio dello stesso giorno Vi recaste in compagnia della SI.ra Parte_1
presso il suo appartamento unitamente al SI. e constataste che vi era
[...] Controparte_1 dell'acqua sul pavimento e la relativa fuoriuscita proveniva dal bagno;
9) D.C.V. che la fossa biologica ed il pozzetto a servizio dell'immobile proprietà della SI.ra Pt_1 e dell'immobile proprietà del SI. , sono posizionati nella proprietà privata della SI.ra CP_1
come da foto che Le si mostra (All. 9). Pt_1
Si indica a teste la SI.ra , residente in [...] (anche in Tes_2 eventuale controprova sul capitolo n. 5 di controparte)
10) D.C.V. che in data 05.01.2017 siete stato contattato dalla SI.ra con studio in San Testimone_1
Vincenzo, quale amministratrice del Condominio ivi posto in Via Della Repubblica, n. 43 A/B Largo
Della Libertà, la quale chiese il Vs. immediato intervento in quanto era fuoriuscita dell'acqua dall'appartamento della condomina SI.ra ; Parte_1
11) D.C.V. che nella proprietà privata della SI.ra dove si trova il tombino, nelle sue Pt_1 vicinanze vi sono piante ed una siepe di pitosforo e poco lontano un pino, giusta planimetria (All.8) e foto (All.9) che Le si mostrano;
12) D.C.V. che intervenuto sul posto, avete effettuato una video ispezione della rete fognaria ed avete riscontrato che l'occlusione era dovuta alla presenza di radici di piante trovate sia nella tubazione che va dal bagno della SI.ra alla fossa biologica sia dentro il pozzetto che si vede nelle foto che Pt_1
Le si mostrano (all.10);
Si indica a teste il legale rappresentante della ditta BA s.r.l. sede in 57027 San Vincenzo, Via
Vittorio Emanuele II, n. 52. 13) D.C.V. che su richiesta della SI.ra , avete rilasciato preventivo che in copia Vi Parte_1 si mostra (All.20 parte attrice);
14) D.C.V. che avete omesso la realizzazione dei lavori indicati nel suddetto preventivo, indicatene il motivo. Si indica a teste il SI. , titolare dell'omonima Ditta , con sede in 57027 San Vincenzo, Testimone_3
Via Bellini, n. 21;
NEL MERITO
Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti.
Riconosciuta sussistere la responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma c.p.c. a carico della stessa parte per lite temeraria, avendo agito in giudizio in totale malafede e/o colpa grave, condannare la parte soccombente al pagamento della somma che il giudice ritenga equa.
pagina 2 di 10 IN TUTTI I CASI con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.A.P. e spese forfetarie per il presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentir Parte_1 Controparte_1
accogliere le conclusioni di merito sopra trascritte in epigrafe.
A fondamento di tale domanda deduceva quanto segue:
a) di essere proprietaria di un'unità immobiliare nella palazzina composta da quattro appartamenti sita in San Vincenzo, al civico n. 43/A di Via della Repubblica, che si sviluppa interamente al piano terra;
b) che il convenuto è proprietario dell'appartamento sovrastante quello dell'attrice;
c) che gli scarichi dell'unità immobiliare dell'attrice (sita al piano terra) e quelli dell'unità immobiliare del convenuto (sita al piano primo) sono in comune;
d) che nessuno dei quattro appartamenti è regolarmente abitato dai rispettivi proprietari che vi trascorrono, per lo più, le vacanze estive e qualche sporadico fine settimana durante il resto dell'anno;
e) che nella prima settimana del 2017, soltanto il SInor si trovava con la famiglia nel proprio CP_1
appartamento di San Vincenzo;
f) che nella mattinata del 5 gennaio 2017 alle ore 10:30 circa veniva contattata telefonicamente dal SInor il quale le segnalava una copiosa fuoriuscita di acqua dall'appartamento dell'attrice, più CP_1
precisamente dalla porta finestra posta sul giardino;
g) che il SInor nella stessa telefonata – consapevole della propria responsabilità – faceva CP_1
presente di aver usato molta acqua (con un generico riferimento alla doccia) ed invitava l'attrice ad intervenire con urgenza per verificare la situazione, rassicurandola comunque sulla propria copertura assicurativa per i danni causati all'immobile;
h) che la SInora da Firenze si precipitava a San Vincenzo dove giungeva alle ore 14:00 circa Pt_1
constatando che dalla porta finestra del proprio appartamento fuoriuscivano copiosamente acque scure;
i) che, entrata nell'appartamento, verificava che tutte le stanze (ad accezione di una) erano invase da acque e liquami (per un'altezza di circa 30 cm) fuoriusciti dai servizi del bagno (wc, bidet, scarico doccia);
l) che veniva immediatamente avvisata la amministratrice del condominio SInora che Testimone_1
contattava la impresa BA OS, che interveniva però soltanto dopo alcune ore, la quale, con potenti getti d'acqua liberava pian piano l'immobile dai liquami;
m) che soltanto a fine serata (quando ormai era buio), gli incaricati della ditta BA OS effettuarono una videoispezione per individuare e rimuovere l'oggetto che aveva causato l'occlusione;
pagina 3 di 10 m) che nei giorni successivi l'attrice apriva il sinistro presso la propria compagnia di assicurazioni
(all'epoca oggi di Cecina) e, come da indicazioni ricevute Controparte_2 Controparte_3 da quest'ultima, inviava formale richiesta di risarcimento danni al SInor (doc. 5 atto di CP_1
citazione);
n) che nel marzo del 2017, dopo che l'appartamento era stato oggetto di vari sopralluoghi da parte dei periti delle due assicurazioni, l'attrice procedeva alla definitiva pulizia con rimozione di tutti i mobili e di tutti gli oggetti irreparabilmente danneggiati, che rimanevano comunque nella disponibilità dei periti fino al 16 maggio quando venivano definitivamente fatti ritirare dalla Parte_2
o) che la compagnia del convenuto ( con comunicazione del 28.09.2017 negava il CP_4
risarcimento con la seguente succinta motivazione: “la fattispecie del danno (danni provocati da rigurgito di conduttura) è riconducibile all'esclusione dell'art. 46 n. 28 “sono esclusi i danni, limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici”;
p) che il convenuto, con lettera 20.12.2021 del proprio legale Avv. Nicola Pezone, negava ogni responsabilità;
q) che il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo;
r) che la responsabilità del convenuto era evidente essendo solo il SInor e la di lui famiglia CP_1
presente nello stabile nei giorni in cui si verificò l'allagamento/sversamento ed essendo l'occlusione riferibile a materiale indebitamente gettato negli scarichi dal SInor o da altro soggetto del suo CP_1
nucleo familiare.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , contestando la propria Controparte_1
responsabilità ed asserendo che non vi fosse prova che l'allagamento era avvenuto per fatti a sé non imputabili ed anzi asserendo che dalla video ispezione effettuata dalla BA OS era emersa la presenza negli scarichi di radici del pino della stessa come risulta anche dalla Pt_1
fattura n.7/2017 del 5.1.2017 emessa dalla stessa impresa intervenuta in cui si legge: “nella tubazione che va dal bagno alla fossa biologica sedimenti di radici, la fossa biologica non era completamente piena e le tubazioni di uscita non erano occluse anche se dentro il pozzo c'erano sedimenti di radici “.
Asseriva inoltre che il pozzino era pieno di radici che ostruivano lo scolo delle acque, così che nessuna responsabilità poteva essergli imputata essendo l'allagamento dovuto alla pianta di proprietà della SInora tanto che la stessa, consapevole di ciò, si era astenuta per anni dal proporre la azione Pt_1
e la aveva introdotta solo per ritorsione rispetto ad altra azione proposta nei suoi confronti dal
. CP_5
Deduceva inoltre che la stessa occlusione si era verificata mesi dopo tanto che era stato necessario pagina 4 di 10 tagliare le radici della pianta della e rifare le tubazioni. Pt_1
Contestava poi che l'immobile della attrice fosse stato invaso da acque luride per circa 30 cm nonché la quantificazione dei danni, asserendo che era stata una scelta della attrice fare molti dei lavori fatti eseguire, non essendo la loro esecuzione necessaria al ripristino dell'immobile.
2. Nel precisare nuovamente le conclusioni parte attrice ha insistito nelle richieste istruttorie tutte già formulate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2.
Tali istanze sono le seguenti:
A) Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 201 C.p.c., disporre ordine di esibizione nei confronti della ditta BA Srl, dell'amministratore del condominio SInora e del SInor Testimone_1 [...]
, relativamente al CD della videoispezione eseguita in data 05.01.2017 dalla ditta BA CP_1
Srl;
B) Voglia la S.V. Ill.ma ammettere CTU, volta a valutare sulla base degli atti di causa (ivi compresa la videoispezione del 05.01.2017), quale sia stata la causa dell'ostruzione e, qualora ciò non fosse possibile, chiarisca il CTU se l'ostruzione può essere attribuita o meno al pino della SInora
Pt_1
C) Voglia la S.V. Ill.ma ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) DCV che avete accompagnato la SInora e la SInora a San Parte_1 Parte_3
Vincenzo la mattina del 05.01.2017;
2) DCV che, una volta giunti in San Vincenzo, siete entrati nell'appartamento della SInora Pt_1
sito in Via della Repubblica n. 43/A;
3) DCV che dal suddetto appartamento fuoriuscivano acqua e liquami;
4) DCV avete aiutato le SInore ad effettuare i primi interventi di pulizia dell'immobile; Pt_1
5) DCV che la SInora non ebbe ad entrare nell'appartamento. Tes_2
Quanto all'ordine di esibizione va rilevato che tale ordine è già stato emesso dal giudice al tempo deSInato alla trattazione della causa con ordinanza in data 8.3.2024.
Sul punto bisogna ricordare altresì che in evasione di detto ordine di esibizione in data 10.05.2024 detta società faceva pervenire la seguente dichiarazione: “Spettabile Cancelleria, io sottoscritto
[...]
titolare di BA Srl con sede in San Vincenzo (LI), Via Vittorio Emanuele II n. 52, p. IVA Parte_4
, in relazione alla richiesta di esibizione della videoispezione eseguita presso l'immobile P.IVA_1
di proprietà della SInora in data 05/01/2027 formulata dal Giudice Dottoressa Parte_1
Grassi, comunico di non poter ottemperare a tale ordine poiché la società non ha mai eseguito tale prestazione. L'incarico conferito all'epoca dall'Amministratore del posto in Via Della CP_5
Repubblica n. 43 si limitava alla stasatura della rete fognaria e della pulizia della fossa biologica, non
pagina 5 di 10 anche della videoispezione della fossa. Cordiali saluti. . Parte_4
La CTU richiesta da parte attrice non può essere ammessa avendo, per come formulata, inammissibile funzione esplorativa e non essendo diretta a valutare o ad acquisire elementi fattuali non valutabili o non acquisibili se non con conoscenze esperte.
I capitoli della prova per testi non possono essere ammessi essendo i capitoli 1, 2 e 3 superflui, vertendo su circostanze non contestate e i capitoli 4 e 5 inammissibili vertendo su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
2.1 Parimenti nel precisare le conclusioni parte convenuta ha insistito per la ammissione dei capitoli di prova capitolati nella memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e sopra trascritti in epigrafe.
I capitoli 1 – 5 e 10 non possono essere ammessi essendo superflui, vertendo su circostanze non contestate (cfr. memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c.); i capitoli 6, 7 e 8 non possono essere ammessi essendo in parte superflui ed in parte irrilevanti, essendo non controverso che vide Controparte_1 uscire acqua dall'abitazione della e in ragione di ciò le telefonò per informarla dell'accaduto Pt_1
ed essendo irrilevante che fosse presente o meno anche , essendo non controverso che Tes_2 nell'immobile della vi fosse acqua sul pavimento, fuoriuscita dal bagno, ed essendo Pt_1
irrilevante se ciò fu constatato o meno anche da;
il capitolo 9 è inammissibile non essendo Tes_2 controverso che il pozzetto a servizio dell'immobile di proprietà della SI.ra e dell'immobile Pt_1
proprietà del SI. sono posizionati nella proprietà privata della SI.ra il capitolo 11 è CP_1 Pt_1
superfluo in quanto lo stato dei luoghi è evincibile dalla fotografie prodotte come doc. 9 da parte convenuta, che non è controverso che rappresentino lo stato del giardino dalla il capitolo 12 Pt_1
non può essere ammesso essendo già emerso che non fu eseguita alcuna videoispezione;
il capitolo 13 non può essere ammesso essendo documentato dal doc. 20 di parte attrice che il teste fece il preventivo in atti;
il capitolo 14 non può essere ammesso poiché è irrilevante il motivo per il quale la attrice non eseguì i lavori preventivati.
Quindi anche tutti i capitoli della prova testimoniale richiesta da parte convenuta non possono essere ammessi.
3. Non è contestato che in data 5.1.2017 l'immobile di proprietà della SInora fu Parte_1
interessato dalla fuoriuscita di acque scure che uscivano dalla porta finestra posta sul giardino provenienti dagli scarichi del bagno (wc, bidet, scarico doccia).
È pacifico e non bisognevole di prova per essere stato allegato da parte attrice in citazione e non tempestivamente contestato da parte convenuta che gli scarichi dell'unità immobiliare dell'attrice
(posta al piano terra) e quelli dell'unità immobiliare del convenuto (posta al piano primo) siano in comune e che tali tubazioni servano solo i loro immobili.
pagina 6 di 10 Controverso è invece quale sia stata la causa del rigurgito delle condutture che ha provocato la fuoriuscita dei liquami dagli scarichi del bagno (wc, bidet, scarico doccia), così invadendo l'immobile della attrice.
Infatti parte attrice imputa tale rigurgito ad una occlusione della tubatura dovuta a materiale indebitamente gettato negli scarichi dal SInor o da altro soggetto del suo nucleo familiare, CP_1
mentre parte convenuta imputa tale fatto alla presenza negli scarichi di radici delle piante presenti nel giardino della convenuta.
3.1 Ritiene il giudicante che non possa dirsi provato, neppure per presunzioni, che la occlusione delle tubature si stata provocata da materiale immesso nelle stesse dal SI. o da un suo familiare o CP_1 ospite non provando tale elemento la circostanza che il SInor fosse presente nell'immobile a CP_1
differenza della nei giorni precedenti alla verificazione dell'allagamento. Pt_1
Tale circostanza (non essendo risultato provato né essendo stato chiesto di provare che il CP_1 ammise la propria responsabilità) non è un elemento che abbia i requisiti di cui all'art. 2727 e ss. c.c. da cui trarre la prova che la occlusione sia dipesa dalla immissione negli scarichi di materiale non idoneo ad essere immesso nelle tubazioni del WC da parte del CP_1
3.1.1 Né può dirsi che sia risultato provato che la occlusione dipese dalla presenza di sedimenti di radici nelle tubazioni.
Infatti dalla fattura emessa dalla BA s.r.l. a seguito dell'intervento in data 5.1.2017 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) risulta quanto segue: trovate nella tubazione che va dal bagno alla fossa biologica sedimenti di radici, la fossa biologica non era completamente piena e le tubazioni di uscita non erano occluse anche se dentro il pozzo c'erano sedimenti di radici.
Atteso che viene attestato in detta fattura che le tubazioni di uscita non erano occluse non può dirsi che da tale elemento emerga la prova che la causa della occlusione della tubazione e del conseguente sversamento di liquami nell'immobile della attrice sia dipeso dalla presenza di tali radici.
Né tale prova può dirsi raggiunta in forza della fattura (doc. 5 di parte convenuta) emessa dalla See
Tech di il 17.3.2017 ove si legge: verifica e taglio radici su tratto di tubazione Persona_1 orizzontale proveniente da colonna di scarico bagni SI.ri e Tutte le fasi all'interno Pt_1 CP_1
delle tubazioni sono state documentate con filmati e foto e consegnate all'amministratore Sig.ra
[...]
né dalle fotografie prodotte come doc. 10 da parte convenuta non provando le stesse che vi fosse Tes_1
una ostruzione della tubatura di scarico a servizio dei servizi igienici delle abitazioni e Pt_1 CP_1
o del tombino che abbia provocato una occlusione di tali tubazioni.
Peraltro va rilevato che non è stato possibile al giudice verificare detta videoispezione, pur eseguita oltre due mesi l'evento per cui è causa, in quanto tale video non è stato versato in atti.
pagina 7 di 10 3.2 Quindi in assenza di prova di un elemento esterno che sia stato la causa dello sversamento e dei danni dallo stesso provocati, debbono essere chiamati a rispondere del fatto per cui è causa ex art 2051
c.c. sia la attrice che il convenuto quali comproprietari della colonna di scarico che serve pacificamente solo i loro due immobili (e non anche gli altri immobili costituenti il ) e dunque custodi CP_5
della stessa.
4. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
a) euro 1.000 per il soggiorno in San Vincenzo dal 12 al 24 giugno 2017 presso Venere Appartamenti asserendo che lo stesso sia stato necessario per controllare e coordinare i lavori di sistemazione dell'appartamento danneggiato;
b) euro 1.650 per la imbiancatura dell'appartamento;
c) € 4.290 per lavori di demolizione del vecchio bagno, intonaci esistenti, nuovo impianto idraulico, posa in opera del nuovo pavimento e rivestimento solo montaggio dei nuovi sanitari e successiva imbiancatura;
d) euro 5.512,49 per materiale necessario alla esecuzione delle sopra indicate opere;
e) euro 6.500 per l'acquisto dei mobili che arredano l'appartamento;
f) Euro 402,15 come la fattura di per lavori elettrici;
Persona_2
g) E uno 7484 per lavori di muratura come da preventivo dell'impresa edile;
Testimone_3
h) euro 2318 per la fornitura e sostituzione delle porte interne danneggiate, come da preventivo della
Parte_5
4.1 Di tali danni possono essere riconosciuti solo quelli sub b), provati attraverso la produzione come doc. 14 della fattura 21/2017 della impresa , essendo evidente che a seguito dello Parte_6 sversamento di acque luride vi sia stata la necessità di imbiancare nuovamente l'immobile, nonché in parte le somme spese per l'acquisto dei mobili (di cui al punto e). Dalle fotografie prodotte da parte attrice come doc. 1 e 22 e da parte convenuta come doc. 7, che pacificamente sono state scattate il
5.1.2017, si vede che nell'abitazione della erano presenti dei mobili. È evidente che il Pt_1
contatto degli stessi con acque luride li ha resi inservibili. Tuttavia a tale titolo non può essere riconosciuta la somma di € 6.500,00 richiesta da parte attrice, non essendovi prova che siano stati danneggiati anche le reti con doghe in legno e i materassi, che si trovano ad altezze superiori a quelle interessate dalla fuoriuscita di acqua, e comunque dovendosi riconoscere il valore dei beni danneggiati e non il valore dei beni a nuovo acquistati dalla attrice. A tale titolo appare pertanto equo riconoscere la somma di € 2.500,00.
4.2 Quanto al soggiorno presso Venere appartamenti non vi è prova che la necessità di soggiornare in tale periodo presso i suddetti appartamenti sia dovuto alla necessità di seguire i lavori di ripristino del pagina 8 di 10 suo immobile danneggiato a seguito dello sversamento per cui è causa, come allegato dalla attrice.
Peraltro non vi è prova che la necessità di eseguire molti dei lavori in oggetto sia dovuta a detto sversamento.
4.3 La fattura n. 17 del 23.6.2017 della Alba Artigianale s.n.c. di PI RE & C per € 4.290,00 prodotta da parte attrice come doc. 15 ha la seguente descrizione: pagamento a saldo per lavori di demolizione del vecchio bagno, intonaci esistenti, nuovo impianto idraulico, posa in opera del nuovo pavimento e rivestimento solo montaggio dei nuovi sanitari e successiva imbiancatura presso vostro appartamento sito in San Vincenzo via della Repubblica 43-A.
Tali somme non possono essere riconosciute. Non vi è prova alcuna che a seguito dello sversamento per cui è causa vi fosse la necessità, eziologicamente ricollegabile a detto sversamento, di rifare integralmente il bagno della abitazione della attrice sostituendo l'impianto idraulico, il pavimento, il rivestimento, i sanitari, e che non fosse sufficiente una completa pulizia del pavimento, del rivestimento e dei sanitari sporcati dalle acque nere, apparendo anzi sufficiente ciò, alla luce delle stesse fotografie prodotte da parte attrice come doc. 1 e 22 e dalla convenuta come doc. 7
4.4 Per tale ragione non possono neppure essere riconosciute le spese fatte per l'acquisto dei materiali necessari alla effettuazione dei lavori di totale sostituzione del bagno di cui ai doc. 16 e 17 di parte attrice, pari ad € 5.512,49 di cui al punto d) che precede.
4.5 Parimenti non può essere riconosciuta la somma spesa per i lavori effettuati da Persona_2
(vedi doc. 19 di parte attrice) non essendovi prova che tali opere siano state rese necessarie dallo sversamento per cui è causa.
4.6 Parimenti non possono essere riconosciute le somme preventivate dalla impresa EO AC e
SF Serramenti di AN e Botrini di cui ai doc. 20 e 21 di parte attrice, trattandosi solo di preventivi e non essendovi prova alcuna che la attrice abbia effettuato le opere indicate negli stessi.
4.7 In definitiva pertanto i danni che parte attrice ha dimostrato di avere subito in conseguenza dello sversamento per cui è causa possono essere stimati nella somma di € 4.150,00 (€ 1650,00 + €
2.500,00).
4.8 Atteso che, come detto, la responsabilità del fatto deve imputarsi tanto alla attrice quanto al convenuto, quali custodi delle tubature dalle quali si è verificato lo sversamento, alla attrice è dovuto dal convenuto il 50% di tale somma e dunque la somma di € 2.075,00.
5. Atteso il seppure parziale accoglimento della domanda attrice deve essere rigettata la domanda ex art
96, 3 comma c.p.c. proposta dal convenuto, presupponendo in primo luogo l'accoglimento di tale domanda la totale soccombenza della controparte.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore pagina 9 di 10 di quanto accertato dovuto, non risultando che parte convenuta abbia mai avanzato alcuna proposta di pagamento di alcuna somma ed anzi essendosi rifiutata di proseguire la mediazione, così che non sussistono i presupposti per compensare neppure parzialmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attrice, che per il resto rigetta, condanna a Controparte_1 versare a la somma di € 2.075,00 nonché a rimborsarle le spese di lite liquidate in € Parte_1
125,00 per esborsi € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1279/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Parte_1 C.F._1
LORENZO del foro di FIRENZE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZONE NICOLA Controparte_1 C.F._2 del foro di SIENA
CONVENUTO avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 23/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, condannare il SInor , a risarcire all'attrice tutti i danni conseguenza Controparte_1 dei fatti in premessa, per un importo complessivo di € 29.157,34 o condannarlo a quella diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”. Si insiste altresì nelle richieste istruttorie tutte già formulate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2.
per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, ammettere prova per testi formulata nella memoria del 04.11.2022 qui di seguito riportata:
1) D.C.V. che il giorno 05.01.2017 veniste contattata telefonicamente dalla SI.ra Parte_1 la quale riferiva che il suo appartamento era allagato;
2) D.C.V. che Vi recaste immediatamente sul posto e trovaste l'appartamento nelle condizioni come da foto che Vi si mostrano da Lei personalmente scattate nell'occasione (All.7); pagina 1 di 10 3) D.C.V. che chiamaste la ditta BA s.r.l. con sede in San Vincenzo, perché intervenisse per verificare lo stato della fognatura;
4) D.C.V. che il tombino della fognatura è posto nella proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
, come da planimetria che Le si mostra (All.8) e nelle vicinanze del tombino, sempre nella
[...] suddetta proprietà privata, vi sono piante e siepe di pitosforo e poco lontano un pino, come da foto che
Le si mostrano (All.9) ;
5) D.C.V. che nel momento in cui la ditta BA s.r.l. aprì il tombino, Lei ebbe a scattare le foto che le si mostra (All.10) dove si nota la presenza di radici.
Si indica a teste la SI.ra , con studio in 57027 San Vincenzo (Li), Via Del Castelluccio, n. Testimone_1
42.
6) D.C.V. che in data 05.01.2017, alle ore 10,30/11,00 circa, si trovava in compagnia del SI.
[...]
nell'abitazione proprietà dello stesso posta in San Vincenzo, Via Della Repubblica 43 A/B CP_1
Largo Della Libertà, n. 8, piano primo, quando ha visto fuoriuscire acqua dall'appartamento proprietà della SI.ra , ubicato al piano terra dello stesso Condominio;
Parte_1 7) D.C.V. che il SI. , nell'immediato contattò telefonicamente la SI.ra Controparte_1 Parte_1
per informarla della fuoriuscita di acqua dal suo appartamento;
[...]
8) D.C.V. che nel pomeriggio dello stesso giorno Vi recaste in compagnia della SI.ra Parte_1
presso il suo appartamento unitamente al SI. e constataste che vi era
[...] Controparte_1 dell'acqua sul pavimento e la relativa fuoriuscita proveniva dal bagno;
9) D.C.V. che la fossa biologica ed il pozzetto a servizio dell'immobile proprietà della SI.ra Pt_1 e dell'immobile proprietà del SI. , sono posizionati nella proprietà privata della SI.ra CP_1
come da foto che Le si mostra (All. 9). Pt_1
Si indica a teste la SI.ra , residente in [...] (anche in Tes_2 eventuale controprova sul capitolo n. 5 di controparte)
10) D.C.V. che in data 05.01.2017 siete stato contattato dalla SI.ra con studio in San Testimone_1
Vincenzo, quale amministratrice del Condominio ivi posto in Via Della Repubblica, n. 43 A/B Largo
Della Libertà, la quale chiese il Vs. immediato intervento in quanto era fuoriuscita dell'acqua dall'appartamento della condomina SI.ra ; Parte_1
11) D.C.V. che nella proprietà privata della SI.ra dove si trova il tombino, nelle sue Pt_1 vicinanze vi sono piante ed una siepe di pitosforo e poco lontano un pino, giusta planimetria (All.8) e foto (All.9) che Le si mostrano;
12) D.C.V. che intervenuto sul posto, avete effettuato una video ispezione della rete fognaria ed avete riscontrato che l'occlusione era dovuta alla presenza di radici di piante trovate sia nella tubazione che va dal bagno della SI.ra alla fossa biologica sia dentro il pozzetto che si vede nelle foto che Pt_1
Le si mostrano (all.10);
Si indica a teste il legale rappresentante della ditta BA s.r.l. sede in 57027 San Vincenzo, Via
Vittorio Emanuele II, n. 52. 13) D.C.V. che su richiesta della SI.ra , avete rilasciato preventivo che in copia Vi Parte_1 si mostra (All.20 parte attrice);
14) D.C.V. che avete omesso la realizzazione dei lavori indicati nel suddetto preventivo, indicatene il motivo. Si indica a teste il SI. , titolare dell'omonima Ditta , con sede in 57027 San Vincenzo, Testimone_3
Via Bellini, n. 21;
NEL MERITO
Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti.
Riconosciuta sussistere la responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma c.p.c. a carico della stessa parte per lite temeraria, avendo agito in giudizio in totale malafede e/o colpa grave, condannare la parte soccombente al pagamento della somma che il giudice ritenga equa.
pagina 2 di 10 IN TUTTI I CASI con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.A.P. e spese forfetarie per il presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentir Parte_1 Controparte_1
accogliere le conclusioni di merito sopra trascritte in epigrafe.
A fondamento di tale domanda deduceva quanto segue:
a) di essere proprietaria di un'unità immobiliare nella palazzina composta da quattro appartamenti sita in San Vincenzo, al civico n. 43/A di Via della Repubblica, che si sviluppa interamente al piano terra;
b) che il convenuto è proprietario dell'appartamento sovrastante quello dell'attrice;
c) che gli scarichi dell'unità immobiliare dell'attrice (sita al piano terra) e quelli dell'unità immobiliare del convenuto (sita al piano primo) sono in comune;
d) che nessuno dei quattro appartamenti è regolarmente abitato dai rispettivi proprietari che vi trascorrono, per lo più, le vacanze estive e qualche sporadico fine settimana durante il resto dell'anno;
e) che nella prima settimana del 2017, soltanto il SInor si trovava con la famiglia nel proprio CP_1
appartamento di San Vincenzo;
f) che nella mattinata del 5 gennaio 2017 alle ore 10:30 circa veniva contattata telefonicamente dal SInor il quale le segnalava una copiosa fuoriuscita di acqua dall'appartamento dell'attrice, più CP_1
precisamente dalla porta finestra posta sul giardino;
g) che il SInor nella stessa telefonata – consapevole della propria responsabilità – faceva CP_1
presente di aver usato molta acqua (con un generico riferimento alla doccia) ed invitava l'attrice ad intervenire con urgenza per verificare la situazione, rassicurandola comunque sulla propria copertura assicurativa per i danni causati all'immobile;
h) che la SInora da Firenze si precipitava a San Vincenzo dove giungeva alle ore 14:00 circa Pt_1
constatando che dalla porta finestra del proprio appartamento fuoriuscivano copiosamente acque scure;
i) che, entrata nell'appartamento, verificava che tutte le stanze (ad accezione di una) erano invase da acque e liquami (per un'altezza di circa 30 cm) fuoriusciti dai servizi del bagno (wc, bidet, scarico doccia);
l) che veniva immediatamente avvisata la amministratrice del condominio SInora che Testimone_1
contattava la impresa BA OS, che interveniva però soltanto dopo alcune ore, la quale, con potenti getti d'acqua liberava pian piano l'immobile dai liquami;
m) che soltanto a fine serata (quando ormai era buio), gli incaricati della ditta BA OS effettuarono una videoispezione per individuare e rimuovere l'oggetto che aveva causato l'occlusione;
pagina 3 di 10 m) che nei giorni successivi l'attrice apriva il sinistro presso la propria compagnia di assicurazioni
(all'epoca oggi di Cecina) e, come da indicazioni ricevute Controparte_2 Controparte_3 da quest'ultima, inviava formale richiesta di risarcimento danni al SInor (doc. 5 atto di CP_1
citazione);
n) che nel marzo del 2017, dopo che l'appartamento era stato oggetto di vari sopralluoghi da parte dei periti delle due assicurazioni, l'attrice procedeva alla definitiva pulizia con rimozione di tutti i mobili e di tutti gli oggetti irreparabilmente danneggiati, che rimanevano comunque nella disponibilità dei periti fino al 16 maggio quando venivano definitivamente fatti ritirare dalla Parte_2
o) che la compagnia del convenuto ( con comunicazione del 28.09.2017 negava il CP_4
risarcimento con la seguente succinta motivazione: “la fattispecie del danno (danni provocati da rigurgito di conduttura) è riconducibile all'esclusione dell'art. 46 n. 28 “sono esclusi i danni, limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici”;
p) che il convenuto, con lettera 20.12.2021 del proprio legale Avv. Nicola Pezone, negava ogni responsabilità;
q) che il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo;
r) che la responsabilità del convenuto era evidente essendo solo il SInor e la di lui famiglia CP_1
presente nello stabile nei giorni in cui si verificò l'allagamento/sversamento ed essendo l'occlusione riferibile a materiale indebitamente gettato negli scarichi dal SInor o da altro soggetto del suo CP_1
nucleo familiare.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , contestando la propria Controparte_1
responsabilità ed asserendo che non vi fosse prova che l'allagamento era avvenuto per fatti a sé non imputabili ed anzi asserendo che dalla video ispezione effettuata dalla BA OS era emersa la presenza negli scarichi di radici del pino della stessa come risulta anche dalla Pt_1
fattura n.7/2017 del 5.1.2017 emessa dalla stessa impresa intervenuta in cui si legge: “nella tubazione che va dal bagno alla fossa biologica sedimenti di radici, la fossa biologica non era completamente piena e le tubazioni di uscita non erano occluse anche se dentro il pozzo c'erano sedimenti di radici “.
Asseriva inoltre che il pozzino era pieno di radici che ostruivano lo scolo delle acque, così che nessuna responsabilità poteva essergli imputata essendo l'allagamento dovuto alla pianta di proprietà della SInora tanto che la stessa, consapevole di ciò, si era astenuta per anni dal proporre la azione Pt_1
e la aveva introdotta solo per ritorsione rispetto ad altra azione proposta nei suoi confronti dal
. CP_5
Deduceva inoltre che la stessa occlusione si era verificata mesi dopo tanto che era stato necessario pagina 4 di 10 tagliare le radici della pianta della e rifare le tubazioni. Pt_1
Contestava poi che l'immobile della attrice fosse stato invaso da acque luride per circa 30 cm nonché la quantificazione dei danni, asserendo che era stata una scelta della attrice fare molti dei lavori fatti eseguire, non essendo la loro esecuzione necessaria al ripristino dell'immobile.
2. Nel precisare nuovamente le conclusioni parte attrice ha insistito nelle richieste istruttorie tutte già formulate nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2.
Tali istanze sono le seguenti:
A) Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 201 C.p.c., disporre ordine di esibizione nei confronti della ditta BA Srl, dell'amministratore del condominio SInora e del SInor Testimone_1 [...]
, relativamente al CD della videoispezione eseguita in data 05.01.2017 dalla ditta BA CP_1
Srl;
B) Voglia la S.V. Ill.ma ammettere CTU, volta a valutare sulla base degli atti di causa (ivi compresa la videoispezione del 05.01.2017), quale sia stata la causa dell'ostruzione e, qualora ciò non fosse possibile, chiarisca il CTU se l'ostruzione può essere attribuita o meno al pino della SInora
Pt_1
C) Voglia la S.V. Ill.ma ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) DCV che avete accompagnato la SInora e la SInora a San Parte_1 Parte_3
Vincenzo la mattina del 05.01.2017;
2) DCV che, una volta giunti in San Vincenzo, siete entrati nell'appartamento della SInora Pt_1
sito in Via della Repubblica n. 43/A;
3) DCV che dal suddetto appartamento fuoriuscivano acqua e liquami;
4) DCV avete aiutato le SInore ad effettuare i primi interventi di pulizia dell'immobile; Pt_1
5) DCV che la SInora non ebbe ad entrare nell'appartamento. Tes_2
Quanto all'ordine di esibizione va rilevato che tale ordine è già stato emesso dal giudice al tempo deSInato alla trattazione della causa con ordinanza in data 8.3.2024.
Sul punto bisogna ricordare altresì che in evasione di detto ordine di esibizione in data 10.05.2024 detta società faceva pervenire la seguente dichiarazione: “Spettabile Cancelleria, io sottoscritto
[...]
titolare di BA Srl con sede in San Vincenzo (LI), Via Vittorio Emanuele II n. 52, p. IVA Parte_4
, in relazione alla richiesta di esibizione della videoispezione eseguita presso l'immobile P.IVA_1
di proprietà della SInora in data 05/01/2027 formulata dal Giudice Dottoressa Parte_1
Grassi, comunico di non poter ottemperare a tale ordine poiché la società non ha mai eseguito tale prestazione. L'incarico conferito all'epoca dall'Amministratore del posto in Via Della CP_5
Repubblica n. 43 si limitava alla stasatura della rete fognaria e della pulizia della fossa biologica, non
pagina 5 di 10 anche della videoispezione della fossa. Cordiali saluti. . Parte_4
La CTU richiesta da parte attrice non può essere ammessa avendo, per come formulata, inammissibile funzione esplorativa e non essendo diretta a valutare o ad acquisire elementi fattuali non valutabili o non acquisibili se non con conoscenze esperte.
I capitoli della prova per testi non possono essere ammessi essendo i capitoli 1, 2 e 3 superflui, vertendo su circostanze non contestate e i capitoli 4 e 5 inammissibili vertendo su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
2.1 Parimenti nel precisare le conclusioni parte convenuta ha insistito per la ammissione dei capitoli di prova capitolati nella memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e sopra trascritti in epigrafe.
I capitoli 1 – 5 e 10 non possono essere ammessi essendo superflui, vertendo su circostanze non contestate (cfr. memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c.); i capitoli 6, 7 e 8 non possono essere ammessi essendo in parte superflui ed in parte irrilevanti, essendo non controverso che vide Controparte_1 uscire acqua dall'abitazione della e in ragione di ciò le telefonò per informarla dell'accaduto Pt_1
ed essendo irrilevante che fosse presente o meno anche , essendo non controverso che Tes_2 nell'immobile della vi fosse acqua sul pavimento, fuoriuscita dal bagno, ed essendo Pt_1
irrilevante se ciò fu constatato o meno anche da;
il capitolo 9 è inammissibile non essendo Tes_2 controverso che il pozzetto a servizio dell'immobile di proprietà della SI.ra e dell'immobile Pt_1
proprietà del SI. sono posizionati nella proprietà privata della SI.ra il capitolo 11 è CP_1 Pt_1
superfluo in quanto lo stato dei luoghi è evincibile dalla fotografie prodotte come doc. 9 da parte convenuta, che non è controverso che rappresentino lo stato del giardino dalla il capitolo 12 Pt_1
non può essere ammesso essendo già emerso che non fu eseguita alcuna videoispezione;
il capitolo 13 non può essere ammesso essendo documentato dal doc. 20 di parte attrice che il teste fece il preventivo in atti;
il capitolo 14 non può essere ammesso poiché è irrilevante il motivo per il quale la attrice non eseguì i lavori preventivati.
Quindi anche tutti i capitoli della prova testimoniale richiesta da parte convenuta non possono essere ammessi.
3. Non è contestato che in data 5.1.2017 l'immobile di proprietà della SInora fu Parte_1
interessato dalla fuoriuscita di acque scure che uscivano dalla porta finestra posta sul giardino provenienti dagli scarichi del bagno (wc, bidet, scarico doccia).
È pacifico e non bisognevole di prova per essere stato allegato da parte attrice in citazione e non tempestivamente contestato da parte convenuta che gli scarichi dell'unità immobiliare dell'attrice
(posta al piano terra) e quelli dell'unità immobiliare del convenuto (posta al piano primo) siano in comune e che tali tubazioni servano solo i loro immobili.
pagina 6 di 10 Controverso è invece quale sia stata la causa del rigurgito delle condutture che ha provocato la fuoriuscita dei liquami dagli scarichi del bagno (wc, bidet, scarico doccia), così invadendo l'immobile della attrice.
Infatti parte attrice imputa tale rigurgito ad una occlusione della tubatura dovuta a materiale indebitamente gettato negli scarichi dal SInor o da altro soggetto del suo nucleo familiare, CP_1
mentre parte convenuta imputa tale fatto alla presenza negli scarichi di radici delle piante presenti nel giardino della convenuta.
3.1 Ritiene il giudicante che non possa dirsi provato, neppure per presunzioni, che la occlusione delle tubature si stata provocata da materiale immesso nelle stesse dal SI. o da un suo familiare o CP_1 ospite non provando tale elemento la circostanza che il SInor fosse presente nell'immobile a CP_1
differenza della nei giorni precedenti alla verificazione dell'allagamento. Pt_1
Tale circostanza (non essendo risultato provato né essendo stato chiesto di provare che il CP_1 ammise la propria responsabilità) non è un elemento che abbia i requisiti di cui all'art. 2727 e ss. c.c. da cui trarre la prova che la occlusione sia dipesa dalla immissione negli scarichi di materiale non idoneo ad essere immesso nelle tubazioni del WC da parte del CP_1
3.1.1 Né può dirsi che sia risultato provato che la occlusione dipese dalla presenza di sedimenti di radici nelle tubazioni.
Infatti dalla fattura emessa dalla BA s.r.l. a seguito dell'intervento in data 5.1.2017 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) risulta quanto segue: trovate nella tubazione che va dal bagno alla fossa biologica sedimenti di radici, la fossa biologica non era completamente piena e le tubazioni di uscita non erano occluse anche se dentro il pozzo c'erano sedimenti di radici.
Atteso che viene attestato in detta fattura che le tubazioni di uscita non erano occluse non può dirsi che da tale elemento emerga la prova che la causa della occlusione della tubazione e del conseguente sversamento di liquami nell'immobile della attrice sia dipeso dalla presenza di tali radici.
Né tale prova può dirsi raggiunta in forza della fattura (doc. 5 di parte convenuta) emessa dalla See
Tech di il 17.3.2017 ove si legge: verifica e taglio radici su tratto di tubazione Persona_1 orizzontale proveniente da colonna di scarico bagni SI.ri e Tutte le fasi all'interno Pt_1 CP_1
delle tubazioni sono state documentate con filmati e foto e consegnate all'amministratore Sig.ra
[...]
né dalle fotografie prodotte come doc. 10 da parte convenuta non provando le stesse che vi fosse Tes_1
una ostruzione della tubatura di scarico a servizio dei servizi igienici delle abitazioni e Pt_1 CP_1
o del tombino che abbia provocato una occlusione di tali tubazioni.
Peraltro va rilevato che non è stato possibile al giudice verificare detta videoispezione, pur eseguita oltre due mesi l'evento per cui è causa, in quanto tale video non è stato versato in atti.
pagina 7 di 10 3.2 Quindi in assenza di prova di un elemento esterno che sia stato la causa dello sversamento e dei danni dallo stesso provocati, debbono essere chiamati a rispondere del fatto per cui è causa ex art 2051
c.c. sia la attrice che il convenuto quali comproprietari della colonna di scarico che serve pacificamente solo i loro due immobili (e non anche gli altri immobili costituenti il ) e dunque custodi CP_5
della stessa.
4. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
a) euro 1.000 per il soggiorno in San Vincenzo dal 12 al 24 giugno 2017 presso Venere Appartamenti asserendo che lo stesso sia stato necessario per controllare e coordinare i lavori di sistemazione dell'appartamento danneggiato;
b) euro 1.650 per la imbiancatura dell'appartamento;
c) € 4.290 per lavori di demolizione del vecchio bagno, intonaci esistenti, nuovo impianto idraulico, posa in opera del nuovo pavimento e rivestimento solo montaggio dei nuovi sanitari e successiva imbiancatura;
d) euro 5.512,49 per materiale necessario alla esecuzione delle sopra indicate opere;
e) euro 6.500 per l'acquisto dei mobili che arredano l'appartamento;
f) Euro 402,15 come la fattura di per lavori elettrici;
Persona_2
g) E uno 7484 per lavori di muratura come da preventivo dell'impresa edile;
Testimone_3
h) euro 2318 per la fornitura e sostituzione delle porte interne danneggiate, come da preventivo della
Parte_5
4.1 Di tali danni possono essere riconosciuti solo quelli sub b), provati attraverso la produzione come doc. 14 della fattura 21/2017 della impresa , essendo evidente che a seguito dello Parte_6 sversamento di acque luride vi sia stata la necessità di imbiancare nuovamente l'immobile, nonché in parte le somme spese per l'acquisto dei mobili (di cui al punto e). Dalle fotografie prodotte da parte attrice come doc. 1 e 22 e da parte convenuta come doc. 7, che pacificamente sono state scattate il
5.1.2017, si vede che nell'abitazione della erano presenti dei mobili. È evidente che il Pt_1
contatto degli stessi con acque luride li ha resi inservibili. Tuttavia a tale titolo non può essere riconosciuta la somma di € 6.500,00 richiesta da parte attrice, non essendovi prova che siano stati danneggiati anche le reti con doghe in legno e i materassi, che si trovano ad altezze superiori a quelle interessate dalla fuoriuscita di acqua, e comunque dovendosi riconoscere il valore dei beni danneggiati e non il valore dei beni a nuovo acquistati dalla attrice. A tale titolo appare pertanto equo riconoscere la somma di € 2.500,00.
4.2 Quanto al soggiorno presso Venere appartamenti non vi è prova che la necessità di soggiornare in tale periodo presso i suddetti appartamenti sia dovuto alla necessità di seguire i lavori di ripristino del pagina 8 di 10 suo immobile danneggiato a seguito dello sversamento per cui è causa, come allegato dalla attrice.
Peraltro non vi è prova che la necessità di eseguire molti dei lavori in oggetto sia dovuta a detto sversamento.
4.3 La fattura n. 17 del 23.6.2017 della Alba Artigianale s.n.c. di PI RE & C per € 4.290,00 prodotta da parte attrice come doc. 15 ha la seguente descrizione: pagamento a saldo per lavori di demolizione del vecchio bagno, intonaci esistenti, nuovo impianto idraulico, posa in opera del nuovo pavimento e rivestimento solo montaggio dei nuovi sanitari e successiva imbiancatura presso vostro appartamento sito in San Vincenzo via della Repubblica 43-A.
Tali somme non possono essere riconosciute. Non vi è prova alcuna che a seguito dello sversamento per cui è causa vi fosse la necessità, eziologicamente ricollegabile a detto sversamento, di rifare integralmente il bagno della abitazione della attrice sostituendo l'impianto idraulico, il pavimento, il rivestimento, i sanitari, e che non fosse sufficiente una completa pulizia del pavimento, del rivestimento e dei sanitari sporcati dalle acque nere, apparendo anzi sufficiente ciò, alla luce delle stesse fotografie prodotte da parte attrice come doc. 1 e 22 e dalla convenuta come doc. 7
4.4 Per tale ragione non possono neppure essere riconosciute le spese fatte per l'acquisto dei materiali necessari alla effettuazione dei lavori di totale sostituzione del bagno di cui ai doc. 16 e 17 di parte attrice, pari ad € 5.512,49 di cui al punto d) che precede.
4.5 Parimenti non può essere riconosciuta la somma spesa per i lavori effettuati da Persona_2
(vedi doc. 19 di parte attrice) non essendovi prova che tali opere siano state rese necessarie dallo sversamento per cui è causa.
4.6 Parimenti non possono essere riconosciute le somme preventivate dalla impresa EO AC e
SF Serramenti di AN e Botrini di cui ai doc. 20 e 21 di parte attrice, trattandosi solo di preventivi e non essendovi prova alcuna che la attrice abbia effettuato le opere indicate negli stessi.
4.7 In definitiva pertanto i danni che parte attrice ha dimostrato di avere subito in conseguenza dello sversamento per cui è causa possono essere stimati nella somma di € 4.150,00 (€ 1650,00 + €
2.500,00).
4.8 Atteso che, come detto, la responsabilità del fatto deve imputarsi tanto alla attrice quanto al convenuto, quali custodi delle tubature dalle quali si è verificato lo sversamento, alla attrice è dovuto dal convenuto il 50% di tale somma e dunque la somma di € 2.075,00.
5. Atteso il seppure parziale accoglimento della domanda attrice deve essere rigettata la domanda ex art
96, 3 comma c.p.c. proposta dal convenuto, presupponendo in primo luogo l'accoglimento di tale domanda la totale soccombenza della controparte.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore pagina 9 di 10 di quanto accertato dovuto, non risultando che parte convenuta abbia mai avanzato alcuna proposta di pagamento di alcuna somma ed anzi essendosi rifiutata di proseguire la mediazione, così che non sussistono i presupposti per compensare neppure parzialmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attrice, che per il resto rigetta, condanna a Controparte_1 versare a la somma di € 2.075,00 nonché a rimborsarle le spese di lite liquidate in € Parte_1
125,00 per esborsi € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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