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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 841/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bilotti in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Fracassi e CP_1 P.IVA_2
Matteo Novelli in virtù di procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale accoglimento della presente opposizione, revocare e comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di Ancona con il n.1540/2023 oggetto della presente opposizione, per i motivi sopra esposti.
- Voglia, altresì Codesto Tribunale adito, autorizzare il sottoscritto difensore, quale procuratore della società opponente alla chiamata del terzo garante così denominato: Controparte_2
pagina 1 di 9
Soccorso, codice fiscale e partita I.va n.: , con sede legale in Ravenna, in via Giovanni P.IVA_3
Grilli n.18, ( , in persona del legale rappresentante, , codice Email_1 Parte_2
fiscale , affinché venga accertata la sua esclusiva responsabilità nella vicenda C.F._1
per cui è lite o, in subordine, che venga accertato e dichiarato l'obbligo del terzo a tenere CP_2
indenne e manlevare parte opponente dalle pretese della società opposta, inforza della polizza fideiussoria stipulata con la garante.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1540/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ricorrendone i presupposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed anzi essendosi la società espressamente dichiarata Parte_1
inadempiente;
- sempre in via preliminare, non autorizzare la chiamata del terzo Controparte_3
, essendo la domanda formulata nei confronti della stessa palesemente infondata e non
[...]
ricorrendo nessuna ipotesi di litisconsorzio necessario;
- in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1540/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 12 dicembre 2023;
- in via subordinata, condannare la società a pagare alla società Parte_1 CP_1
la somma di Euro 2.056.952,56 (duemilionicinquantaseimilanovecento-cinquantadue/56), o la
[...]
diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo, nonché le spese di giustizia del giudizio monitorio già anticipate pari ad Euro
870,00.
In ogni caso, condannare la società per responsabilità aggravata ex art. 96, I e III Parte_1
comma, c.p.c., per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1540/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1 pagina 2 di 9 mediante il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 2.036.952,75, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 e oltre ai successivi interessi maturandi dal dovuto al saldo integrale e alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva l'opponente che la pretesa creditoria azionata risultava pari al corrispettivo pattuito per la intervenuta cessione di crediti fiscali sottoscritta digitalmente dalla in qualità di Parte_1
cessionaria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente compendiava le proprie difese nei seguenti, testuali, enunciati:
“La società opposta nel ricorso per ingiunzione ha omesso di riportare che la società debitrice, qui parte opponente, aveva stipulato, a garanzia dell'effettivo e tempestivo pagamento del corrispettivo ( doc.n.5) della cessione dei crediti fiscali, una polizza fideiussoria, identificata con il n.
A0906230160969 “a prima richiesta” con la , codice fiscale e Controparte_3
partita I.va n.: con sede legale in Ravenna, in via Giovanni Grilli n.18, P.IVA_3
( , in persona del Presidente Consiglio di Amministrazione. nonchè rappresentante Email_1
legale, , codice fiscale: , come da poteri conferiti dallo Statuto Parte_2 C.F._1 della società. Quest'ultima, in qualità di garante, nei confronti della beneficiaria “ ”, CP_1
avrebbe dovuto corrispondere direttamente alla stessa , a semplice richiesta della CP_1
beneficiaria, la somma oggetto di garanzia. Si riporta testualmente la clausola inserita nella polizza sottoscritta dalla società opponente: “A garanzia dell'effettivo e tempestivo pagamento del corrispettivo sopra convenuto, la Parte cessionaria consegnerà alla Parte cedente una fideiussione assicurativa, incondizionata e irrevocabile….omissis “si caratterizza per la rinuncia del Garante: del diritto della preventiva escussione del debitore principale”( art. 1944 cod civ.)”.
In particolare, secondo la prospettazione della parte opponente, dunque, tale garanzia, qualificabile in termini di contratto autonomo e non già di fideiussione, avrebbe posto in capo al garante un obbligo autonomo impedendo, in caso di pagamento da parte dello stesso, l'escussione del debitore principale.
La società opponente evidenziava, quindi, come l'opposta non avesse fornito alcuna prova documentale di avere previamente escusso il garante e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso.
pagina 3 di 9 L'autorizzazione e il correlativo differimento dell'udienza venivano disposti dal G.I. con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.4.2024 cui, tuttavia, non faceva seguito la relativa attività di integrazione del contraddittorio ad opera della parte attrice opponente.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta evidenziava, in particolare, come l'opponente non avesse minimamente contestato l'esistenza, la natura e l'ammontare del proprio debito, per capitale ed interessi, essendosi, sostanzialmente, dichiarata inadempiente.
Quanto all'unica difesa della società opponente, la convenuta opposta evidenziava l'insussistenza di un obbligo per il creditore garantito di astenersi dall'escutere il debitore principale dovendo preventivamente agire nei confronti del fideiussore.
La società opposta faceva, in ogni caso, presente, di avere agito in sede monitoria nei confronti della società presso il Tribunale di Ravenna. Controparte_3
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la parte opponente faceva presente che: “Il sopraggiungere di un tentativo di transazione tra le parti, tutt'ora in corso, non ha consentito alla parte opponente di rispettare i termini di cui all'art. 163- bis per la citazione della società “
[...]
”, nel presente giudizio. Pertanto, ad oggi in attesa, di Controparte_4 un'eventuale composizione bonaria della controversia, iniziata con diversi tentativi di accordo, ultimo quello risalente ad uno scambio di mail del giorno 8 agosto 2024, ma non ancora raggiunto e di cui non viene garantito l'esito positivo, si chiede all'Ill.mo Giudice, di essere nuovamente autorizzati a chiamare in causa la società Controparte_3
Con la prima memoria istruttoria l'opposta dichiarava: “La società ha provveduto Parte_1
al pagamento della somma di euro 36.952,75 (trentaseimilanovecentocinquantadue/75) in data 20 marzo 2024 e della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in data 23 aprile 2024. 9. I predetti importi, sono stati imputati dalla società in acconto sugli interessi nel frattempo CP_1 maturati, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ. (ammontanti, alla data del 20 marzo 2024 al maggior importo di euro 91.969,81 - doc. 22)”.
pagina 4 di 9 All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza resa in data 13.12.2024, il G.I. -“rilevato preliminarmente come la chiamata in causa del terzo indicato nell'atto di opposizione, pur autorizzata, non sia stata effettuata;
ritenuto come, anche alla luce del tenore delle difese della parte opponente, non possa darsi corso ad una nuova autorizzazione come richiesto dalla stessa, trattandosi all'evidenza, di un provvedimento che, ove assunto, si appaleserebbe del tutto irrituale e inopportuno
(rivelandosi financo premiale di una strategia dilatoria); rilevato che -a fronte del fumus della pretesa creditoria dell'opposta, emergente allo stato degli atti e salvo ogni successivo approfondimento da effettuarsi in sede decisoria- l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
”- concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.3.2025.
In tale sede il Giudice, all'esito della discussione ad opera dei procuratori delle parti, riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
Tanto premesso e transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, deve preliminarmente darsi atto della intervenuta riduzione della pretesa creditoria azionata -per effetto dei due pagamenti parziali effettuati dalla società opponente in corso di causa per complessivi € 86.952,75- come indicato dalla stessa parte convenuta opposta.
Tale somma, come si è detto, è stata imputata dalla società creditrice agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c..
Nonostante l'intervenuto pagamento parziale renda necessaria la revoca del provvedimento monitorio, secondo quanto si dirà infra, l'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti. Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass.
pagina 5 di 9 civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato ad opera della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente, la quale non ha sostanzialmente contestato - entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- l'avversa pretesa creditoria e il relativo fondamento, non abbia, invero, proposto alcuna specifica censura in merito, essendosi limitata a una del tutto generica difesa relativa alla ritenuta necessità che il creditore azionasse preventivamente il credito nei confronti della società garante.
Tale difesa non coglie invero nel segno, non sussistendo alcuno specifico obbligo giuridico in tal senso.
E infatti -premesso che nel caso in esame la garanzia de qua, alla luce delle previsioni del relativo articolato contrattuale (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposta) deve essere qualificata come fideiussione “a prima richiesta” (e non già contratto autonomo di garanzia)- si osserva che, come chiarito da recentissima giurisprudenza: “ritenere contrario ai principi di correttezza e buona fede la mera mancata escussione di un fideiussore (e non, si badi bene, particolari circostanze o modalità del comportamento del creditore) ed addirittura "danno" ingiusto risarcibile la parte del debito garantita dal fideiussore stesso non escusso equivale, sostanzialmente, ad introdurre nell'ordinamento un obbligo, in capo al creditore, non previsto da alcuna norma.
2.2.2. In altri termini, la semplice mancata escussione del fideiussore non può condurre, di per sé sola, alla produzione di un danno, tantomeno ingiusto, atteso che il debitore garantito è e rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione di garanzia di un debito altrui della fideiussione ed il diritto di regresso spettante al garante ai sensi dell'art. 1950 cod. civ.” (v., in motivazione, Cass. n. 16.289/2024).
In ogni caso parte opposta ha comprovato anche l'intervenuta escussione della società garante (cfr. doc.
n. 24 fascicolo opposta).
Sotto tale profilo deve, quindi, confermarsi anche l'ordinanza in data 13.12.2024, con cui è stata rigettata l'istanza volta a conseguire una nuova autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, autorizzazione il cui eventuale rinnovo, anche alla luce dell'ingiustificata inerzia della parte opponente, sarebbe stato del tutto contrario ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. pagina 6 di 9 Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto non può, tuttavia, conseguire la conferma del decreto ingiuntivo opposto essendo, come si
è detto, sopravvenuto in corso di causa il parziale pagamento della minor somma di € 86.952,75.
Come si è detto, infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora, senza alcun dubbio, fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o, più raramente, totale della somma ingiunta (cfr., in termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 e, ex plurimis,
Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911).
Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata, in tutto o in parte, adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Naturalmente in tale ipotesi, stante l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, il Tribunale procederà ad emettere sentenza di condanna per l'importo corrispondente alla (peraltro rilevante) differenza ancora da saldare, come peraltro richiesto dalla stessa parte opposta, la quale, peraltro, ha correttamente precisato di aver effettuato l'imputazione degli importi ricevuti in corso di causa ai sensi dell'art. 1194 c.c..
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per pagina 7 di 9 parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
In ragione di quanto sopra esposto la parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della somma capitale di € 2.036.952,75, oltre agli interessi moratori (pro tempore decorrenti ex D. Lgs
n. 231/2002 e art. 1284 c.c.) dovuti fino al saldo effettivo, con la precisazione che dalla somma complessivamente dovuta a titolo di interessi andranno detratti i pagamenti già effettuati per complessivi € 86.952,75.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione della nota spese depositata e dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
Non si ritengono, di contro, sussistenti gli estremi per effettuare la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né dimostrato dalla parte opposta alcuno specifico pregiudizio derivante dall'avversa iniziativa e non ricorrendo gli estremi per procedersi in via ufficiosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1540/2023 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA la società opponente al pagamento della somma di € 2.036.952,75, oltre interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 870,00 per spese ed € 26.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 8 di 9 Ancona, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 841/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bilotti in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Fracassi e CP_1 P.IVA_2
Matteo Novelli in virtù di procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale accoglimento della presente opposizione, revocare e comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di Ancona con il n.1540/2023 oggetto della presente opposizione, per i motivi sopra esposti.
- Voglia, altresì Codesto Tribunale adito, autorizzare il sottoscritto difensore, quale procuratore della società opponente alla chiamata del terzo garante così denominato: Controparte_2
pagina 1 di 9
Soccorso, codice fiscale e partita I.va n.: , con sede legale in Ravenna, in via Giovanni P.IVA_3
Grilli n.18, ( , in persona del legale rappresentante, , codice Email_1 Parte_2
fiscale , affinché venga accertata la sua esclusiva responsabilità nella vicenda C.F._1
per cui è lite o, in subordine, che venga accertato e dichiarato l'obbligo del terzo a tenere CP_2
indenne e manlevare parte opponente dalle pretese della società opposta, inforza della polizza fideiussoria stipulata con la garante.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1540/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ricorrendone i presupposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed anzi essendosi la società espressamente dichiarata Parte_1
inadempiente;
- sempre in via preliminare, non autorizzare la chiamata del terzo Controparte_3
, essendo la domanda formulata nei confronti della stessa palesemente infondata e non
[...]
ricorrendo nessuna ipotesi di litisconsorzio necessario;
- in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1540/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 12 dicembre 2023;
- in via subordinata, condannare la società a pagare alla società Parte_1 CP_1
la somma di Euro 2.056.952,56 (duemilionicinquantaseimilanovecento-cinquantadue/56), o la
[...]
diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo, nonché le spese di giustizia del giudizio monitorio già anticipate pari ad Euro
870,00.
In ogni caso, condannare la società per responsabilità aggravata ex art. 96, I e III Parte_1
comma, c.p.c., per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1540/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1 pagina 2 di 9 mediante il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 2.036.952,75, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 e oltre ai successivi interessi maturandi dal dovuto al saldo integrale e alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva l'opponente che la pretesa creditoria azionata risultava pari al corrispettivo pattuito per la intervenuta cessione di crediti fiscali sottoscritta digitalmente dalla in qualità di Parte_1
cessionaria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente compendiava le proprie difese nei seguenti, testuali, enunciati:
“La società opposta nel ricorso per ingiunzione ha omesso di riportare che la società debitrice, qui parte opponente, aveva stipulato, a garanzia dell'effettivo e tempestivo pagamento del corrispettivo ( doc.n.5) della cessione dei crediti fiscali, una polizza fideiussoria, identificata con il n.
A0906230160969 “a prima richiesta” con la , codice fiscale e Controparte_3
partita I.va n.: con sede legale in Ravenna, in via Giovanni Grilli n.18, P.IVA_3
( , in persona del Presidente Consiglio di Amministrazione. nonchè rappresentante Email_1
legale, , codice fiscale: , come da poteri conferiti dallo Statuto Parte_2 C.F._1 della società. Quest'ultima, in qualità di garante, nei confronti della beneficiaria “ ”, CP_1
avrebbe dovuto corrispondere direttamente alla stessa , a semplice richiesta della CP_1
beneficiaria, la somma oggetto di garanzia. Si riporta testualmente la clausola inserita nella polizza sottoscritta dalla società opponente: “A garanzia dell'effettivo e tempestivo pagamento del corrispettivo sopra convenuto, la Parte cessionaria consegnerà alla Parte cedente una fideiussione assicurativa, incondizionata e irrevocabile….omissis “si caratterizza per la rinuncia del Garante: del diritto della preventiva escussione del debitore principale”( art. 1944 cod civ.)”.
In particolare, secondo la prospettazione della parte opponente, dunque, tale garanzia, qualificabile in termini di contratto autonomo e non già di fideiussione, avrebbe posto in capo al garante un obbligo autonomo impedendo, in caso di pagamento da parte dello stesso, l'escussione del debitore principale.
La società opponente evidenziava, quindi, come l'opposta non avesse fornito alcuna prova documentale di avere previamente escusso il garante e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso.
pagina 3 di 9 L'autorizzazione e il correlativo differimento dell'udienza venivano disposti dal G.I. con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.4.2024 cui, tuttavia, non faceva seguito la relativa attività di integrazione del contraddittorio ad opera della parte attrice opponente.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta evidenziava, in particolare, come l'opponente non avesse minimamente contestato l'esistenza, la natura e l'ammontare del proprio debito, per capitale ed interessi, essendosi, sostanzialmente, dichiarata inadempiente.
Quanto all'unica difesa della società opponente, la convenuta opposta evidenziava l'insussistenza di un obbligo per il creditore garantito di astenersi dall'escutere il debitore principale dovendo preventivamente agire nei confronti del fideiussore.
La società opposta faceva, in ogni caso, presente, di avere agito in sede monitoria nei confronti della società presso il Tribunale di Ravenna. Controparte_3
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la parte opponente faceva presente che: “Il sopraggiungere di un tentativo di transazione tra le parti, tutt'ora in corso, non ha consentito alla parte opponente di rispettare i termini di cui all'art. 163- bis per la citazione della società “
[...]
”, nel presente giudizio. Pertanto, ad oggi in attesa, di Controparte_4 un'eventuale composizione bonaria della controversia, iniziata con diversi tentativi di accordo, ultimo quello risalente ad uno scambio di mail del giorno 8 agosto 2024, ma non ancora raggiunto e di cui non viene garantito l'esito positivo, si chiede all'Ill.mo Giudice, di essere nuovamente autorizzati a chiamare in causa la società Controparte_3
Con la prima memoria istruttoria l'opposta dichiarava: “La società ha provveduto Parte_1
al pagamento della somma di euro 36.952,75 (trentaseimilanovecentocinquantadue/75) in data 20 marzo 2024 e della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in data 23 aprile 2024. 9. I predetti importi, sono stati imputati dalla società in acconto sugli interessi nel frattempo CP_1 maturati, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ. (ammontanti, alla data del 20 marzo 2024 al maggior importo di euro 91.969,81 - doc. 22)”.
pagina 4 di 9 All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza resa in data 13.12.2024, il G.I. -“rilevato preliminarmente come la chiamata in causa del terzo indicato nell'atto di opposizione, pur autorizzata, non sia stata effettuata;
ritenuto come, anche alla luce del tenore delle difese della parte opponente, non possa darsi corso ad una nuova autorizzazione come richiesto dalla stessa, trattandosi all'evidenza, di un provvedimento che, ove assunto, si appaleserebbe del tutto irrituale e inopportuno
(rivelandosi financo premiale di una strategia dilatoria); rilevato che -a fronte del fumus della pretesa creditoria dell'opposta, emergente allo stato degli atti e salvo ogni successivo approfondimento da effettuarsi in sede decisoria- l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
”- concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.3.2025.
In tale sede il Giudice, all'esito della discussione ad opera dei procuratori delle parti, riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
Tanto premesso e transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, deve preliminarmente darsi atto della intervenuta riduzione della pretesa creditoria azionata -per effetto dei due pagamenti parziali effettuati dalla società opponente in corso di causa per complessivi € 86.952,75- come indicato dalla stessa parte convenuta opposta.
Tale somma, come si è detto, è stata imputata dalla società creditrice agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c..
Nonostante l'intervenuto pagamento parziale renda necessaria la revoca del provvedimento monitorio, secondo quanto si dirà infra, l'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti. Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass.
pagina 5 di 9 civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato ad opera della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente, la quale non ha sostanzialmente contestato - entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- l'avversa pretesa creditoria e il relativo fondamento, non abbia, invero, proposto alcuna specifica censura in merito, essendosi limitata a una del tutto generica difesa relativa alla ritenuta necessità che il creditore azionasse preventivamente il credito nei confronti della società garante.
Tale difesa non coglie invero nel segno, non sussistendo alcuno specifico obbligo giuridico in tal senso.
E infatti -premesso che nel caso in esame la garanzia de qua, alla luce delle previsioni del relativo articolato contrattuale (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposta) deve essere qualificata come fideiussione “a prima richiesta” (e non già contratto autonomo di garanzia)- si osserva che, come chiarito da recentissima giurisprudenza: “ritenere contrario ai principi di correttezza e buona fede la mera mancata escussione di un fideiussore (e non, si badi bene, particolari circostanze o modalità del comportamento del creditore) ed addirittura "danno" ingiusto risarcibile la parte del debito garantita dal fideiussore stesso non escusso equivale, sostanzialmente, ad introdurre nell'ordinamento un obbligo, in capo al creditore, non previsto da alcuna norma.
2.2.2. In altri termini, la semplice mancata escussione del fideiussore non può condurre, di per sé sola, alla produzione di un danno, tantomeno ingiusto, atteso che il debitore garantito è e rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione di garanzia di un debito altrui della fideiussione ed il diritto di regresso spettante al garante ai sensi dell'art. 1950 cod. civ.” (v., in motivazione, Cass. n. 16.289/2024).
In ogni caso parte opposta ha comprovato anche l'intervenuta escussione della società garante (cfr. doc.
n. 24 fascicolo opposta).
Sotto tale profilo deve, quindi, confermarsi anche l'ordinanza in data 13.12.2024, con cui è stata rigettata l'istanza volta a conseguire una nuova autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, autorizzazione il cui eventuale rinnovo, anche alla luce dell'ingiustificata inerzia della parte opponente, sarebbe stato del tutto contrario ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. pagina 6 di 9 Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto non può, tuttavia, conseguire la conferma del decreto ingiuntivo opposto essendo, come si
è detto, sopravvenuto in corso di causa il parziale pagamento della minor somma di € 86.952,75.
Come si è detto, infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora, senza alcun dubbio, fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o, più raramente, totale della somma ingiunta (cfr., in termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 e, ex plurimis,
Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911).
Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata, in tutto o in parte, adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Naturalmente in tale ipotesi, stante l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, il Tribunale procederà ad emettere sentenza di condanna per l'importo corrispondente alla (peraltro rilevante) differenza ancora da saldare, come peraltro richiesto dalla stessa parte opposta, la quale, peraltro, ha correttamente precisato di aver effettuato l'imputazione degli importi ricevuti in corso di causa ai sensi dell'art. 1194 c.c..
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per pagina 7 di 9 parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
In ragione di quanto sopra esposto la parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della somma capitale di € 2.036.952,75, oltre agli interessi moratori (pro tempore decorrenti ex D. Lgs
n. 231/2002 e art. 1284 c.c.) dovuti fino al saldo effettivo, con la precisazione che dalla somma complessivamente dovuta a titolo di interessi andranno detratti i pagamenti già effettuati per complessivi € 86.952,75.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione della nota spese depositata e dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
Non si ritengono, di contro, sussistenti gli estremi per effettuare la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né dimostrato dalla parte opposta alcuno specifico pregiudizio derivante dall'avversa iniziativa e non ricorrendo gli estremi per procedersi in via ufficiosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1540/2023 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA la società opponente al pagamento della somma di € 2.036.952,75, oltre interessi come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 870,00 per spese ed € 26.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 8 di 9 Ancona, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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