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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2024, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2528 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
Niero del Foro di Venezia, (pec: ed elettivamente Email_1
domiciliato presso lo Studio del medesimo in Noale (VE), Piazza Castello n. 41/C, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
- ricorrente - contro
, (c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto -
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: del ricorrente: come da ricorso;
del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 il sig. ha esposto di aver contratto Parte_1
in data 30/06/1973 matrimonio concordatario con la sig.ra , matrimonio trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala (VE) al Numero
00036, Parte II, Serie A, anno 1973.
Dal matrimonio sono nati tre figli: il 24/09/1973, il Persona_1 Persona_2
19/06/1975 e il 30/10/1982, tutti da tempo maggiorenni, autonomi ed Persona_3
economicamente autosufficienti.
Con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1290/2022, pubblicata il 04/07/2022, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, all'esito del procedimento per separazione giudiziale rubricato al n. 12389/2018 R.G. del Tribunale di Venezia.
Dal 14/05/2019, data dell'udienza di comparazione nella procedura di separazione personale, i coniugi hanno condotto vite separate ed autonome, non si sono più riconciliati e non hanno mai più ripreso la convivenza, sicché è venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che entrambi sono economicamente autonomi e autosufficienti e che la loro situazione economico-patrimoniale è invariata rispetto al tempo della separazione.
Tanto premesso, il sig. ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra e non dovuta CP_1
alcuna corresponsione a titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile.
***
La SI , pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 29/05/2024 il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato non esservi possibilità di riconciliazione con la moglie e ha confermato la volontà di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo quindi per l'accoglimento del ricorso e precisando le conclusioni in conformità.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza istruzione alcuna, previa acquisizione delle conclusioni del PM, senza necessità dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
******* Dall'esame degli atti di causa emerge il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione, così come evincibile anche dal contegno processuale tenuto dalla resistente, rimasta contumace.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo documentato che, dalla comparizione delle parti avanti
Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione è decorso oltre un anno rispetto all'introduzione del presente giudizio senza ripresa della convivenza.
Null'altro deve provvedersi in questa sede in assenza di ulteriori domande di ordine economico.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Santa Maria di Sala in data 30.06.1973, trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala (VE) al Numero 00036, Parte II,
Serie A, anno 1973, Ufficio 1;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.07.2024.
Il Presidente estensore
Dott. ssa Tania Vettore