Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 248/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianni FRANZONI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Valeria GIROLDI e dell'avv. Oreste MANZI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, per quanto qui ancora rileva – rinunciata già in primo grado la domanda principale – “Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l' affinchè il tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto dello stesso ad CP_1 ottenere la riliquidazione della pensione d'anzianità anticipata n. 36035229 Cat. VOCOM concessa con decorrenza dall'1 agosto 2020, computando, con specifico riferimento alla componente FPLD, nella sommatoria complessiva, in conformità a quanto previsto e disposto dall'art. 15 secondo comma della Legge n. 153/1969, la contribuzione relativa alle sole settimane effettivamente lavorate, nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2020, dallo stesso come lavoratore agricolo CP_ dipendente a tempo determinato e, conseguentemente condannasse l' a pag. 1 di 8
€ 1.354,11, ovvero pari al diverso maggiore o minore importo che liquidato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia, da intendersi comunque superiore all'importo lordo mensile di € 772,61, e condannasse lo stesso a pagare al ricorrente gli CP_1 importi differenziali arretrati...” Nel contraddittorio con l' , che resisteva alla domanda, il Tribunale premetteva il CP_1 testo della disposizione di rilievo e respingeva il ricorso, a spese integralmente compensate, affermando che “... la domanda di applicazione dell'art. 15 comma 2 della legge n.153/1969 non sia fondata in quanto nello stesso si fa riferimento alla retribuzione con la conseguenza che si deve ritenere che tale comma si applichi solo nel caso in cui la contribuzione non agricola derivi da lavoro dipendente. Occorre, quindi, verificare se si possa applicare al caso di specie il comma 3 della medesima norma. Si ritiene che lo stesso non si applichi in quanto nel caso di specie vi è contribuzione diversa da quella agricola e non rileva che si tratti di contribuzione da lavoro autonomo in quanto il comma quarto fa riferimento solo alla contribuzione.”
2. Ha proposto appello il censurando la decisione per avere dato una Pt_1 lettura a suo dire errata delle norme di riferimento e riproponendo la diversa esegesi sostenuta in prime cure. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame, per le ragioni vittoriosamente svolte in primo grado (e con il conforto della giurisprudenza di legittimità di cui si dirà appresso)
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
pag. 2 di 8 Va premesso, in fatto, quanto riferito in ricorso introduttivo di primo grado e precisamente che “1) In data 16 luglio 2020 il Sig. chiedeva la Parte_1 concessione di pensione di anzianità anticipata nella gestione speciale commercianti
(Cfr. doc. n. 1).
2) Il ricorrente avanzava detta domanda di concessione di pensione di anzianità anticipata potendo vantare, a far tempo dall'1 giugno 1977 e sino alla maturazione del chiesto requisito contributivo (verificatasi in data 1 agosto 2020), 42 anni e 10 mesi di contribuzione lavorativa (Cfr. doc. n. 2).
3) La Sede di Reggio Emilia, con proprio provvedimento del 7 dicembre 2020, CP_1 concedeva, in via provvisoria, al ricorrente la pensione d'anzianità anticipata n. 36035229 Cat. con decorrenza dall'1 agosto 2020, riconoscendogli rateo Pt_2 mensile lordo di pensione pari all'importo complessivo di € 767,22 (Cfr. doc. n. 3). 4) La sede di Reggio Emilia, con proprio provvedimento del 7 ottobre 2021, CP_1 comunicava al ricorrente la trasformazione, in via definitiva, della concessa pensione d'anzianità anticipata n. 36035229 Cat. con decorrenza dall'1 agosto 2020, Pt_2 riconoscendogli rateo mensile lordo di pensione pari all'importo complessivo di € 772,61 (Cfr. doc. n. 4).
...
10) La sede di Reggio Emilia ha concesso al ricorrente la pensione d'anzianità CP_1 anticipata n. 36035229 Cat. , che è stata calcolata con il sistema retributivo Pt_2 per quanto riguarda la contribuzione precedente all'1 gennaio 2012 e con il sistema contributivo per quanto riguarda la contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
11) La parte relativa al sistema retributivo è stata liquidata sulla base di due quote: la quota A è stata calcolata moltiplicando il numero di settimane di contribuzione presenti alla data del 31 dicembre 1992 per la retribuzione media settimanale delle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza di pensione;
la quota B è stata calcolata moltiplicando il numero di settimane di contribuzione dall'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 per la retribuzione media settimanale delle ultime 260 settimane precedenti all'1 gennaio 1993 e delle settimane presenti dall'1 gennaio 1993 fino al giorno precedente la decorrenza di pensione (con esclusione, fino ad un massimo del
25% del totale, delle retribuzioni di importo inferiore del 20% rispetto alla media di quelle di tutti gli anni presi in considerazione).
12) Nel caso di specie il calcolo delle suddette quote A e B è stato effettuato tenendo in considerazione, seppur non necessaria per il conseguimento del diritto pensionistico (stante il versamento, nel periodo di tempo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2020, di piena contribuzione nella gestione speciale commercianti – Cfr. doc. n. 3), anche la contribuzione relativa alle retribuzioni percepite, sempre nel periodo di tempo compreso tra il 2013 e il 2020, dal ricorrente come lavoratore dipendente agricolo a tempo determinato.
pag. 3 di 8 13) A ciò si aggiunga come detta contribuzione, pur essendo corrispondente, in realtà, solo ad alcune giornate di lavoro per ciascuno degli anni compresi tra il 2013 ed il
2020, sia stata presa in considerazione come se fosse riferita all'intero anno solare” Le conseguenze sul piano contributivo sono poi correttamente riassunte da CP_1 nella memoria di costituzione in questa sede, ove si legge che “1. Il signor Pt_1
è titolare di pensione anticipata computata valorizzando la contribuzione al
[...]
31.07.2020, composta:
FPLD 894 settimane (da 01.06.1977 a 15.12.1995)
Contribuzione gestione Artigiani 785 settimane (da 01.02.1984 a 31.03.1985, da
01.01.1996 a 30.11.2009)
Contribuzione gestione Commercianti 550 settimane (da 01.12.2009 a 31.07.2020)
Contribuzione lavoro subordinato agricolo da 2013 a 2019 10 settimane (da
01.01.2013 a 31.12.2019 contemporaneo e sovrapposto a contribuzione gestione
Commercianti)
Totale 2239 settimane,
2. La maturazione del requisito contributivo minimo per accedere al trattamento pensionistico anticipato (2227 settimane requisito minimo), è stata raggiunta il
30.04.2020 con conseguente diritto alla liquidazione trattamento, prima decorrenza utile agosto 2020 per i tre mesi di finestra.
3. In data 03.11.2022 l'appellante ha presentato domanda di ricostituzione contributiva della propria pensione anticipata sulla base del ricalcolo quota FPLD con utilizzo delle sole retribuzioni afferenti su settimane di lavoro effettivo, ovvero, in via alternativa/subordinata con adeguamento a 52 settimane retribuite per gli anni di lavoro svolto come bracciante agricolo (2013/2020)” In sostanza, si controverte dell'invocata (e dall negata) applicabilità al caso di CP_1 specie dell'art. 15 comma terzo L. 153/69, il quale consentirebbe una maggiore valorizzazione dei contributi settimanali effettivamente versati nella gestione agricola e dunque una maggiore misura della pensione (non invece per il conseguimento del diritto). Ebbene, la tesi sostenuta dal ricorrente contrasta con il dato testuale della norma e con la lettura che della stessa ha dato Cassazione civile sez. lav., 3/7/2004, n. 12218 (bensì “isolata”, ma sol perchè non constano altre pronunce di legittimità sul tema). La motivazione è quantomai chiara e sistematica e giova alla ricostruzione degli istituti;
è alla stessa, dunque, che pare opportuno fare testuale rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. La Suprema Corte muove dalla necessità di “... distinguere tra due questioni che sono diverse l'una dall'altra: una attiene al cumulo dei periodi assicurativi e l'altra al cumulo dei contributi. La prima ha riflessi sulla anzianità assicurativa, mentre l'altra ha riflessi sull'ammontare della prestazione pensionistica. 1) Il cumulo periodi assicurativi: alla luce della disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 233/70, i periodi assicurativi svolti come lavoratore autonomo pag. 4 di 8 dell'agricoltura e come lavoratore dipendente si cumulavano dando luogo ad una unica anzianità assicurativa, art. 6 legge 9 gennaio 1963 n.
9. Invece alla luce della legge 233/90 il cumulo dei periodi assicurativi è consentito, art. 16, solo se si liquida la pensione nella gestione lavoratori autonomi.” Anche nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, allora, “la diversa disciplina del cumulo dei periodi assicurativi non rileva però in relazione alla questione da esaminare, la quale verte ... non già sulla misura della anzianità assicurativa da considerare ai fini della liquidazione della pensione nella gestione lavoratori dipendenti, ma sul suo ammontare. Infatti il terzo comma dell'art. 15 della legge 153/69, che prevede il diritto alla "elevazione", ha rilievo solo sulla misura della pensione. Pertanto, se il ricorrente intende riferirsi - per dimostrare la incompatibilità della norma con il nuovo sistema - alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, il riferimento è incongruo, nel senso che la normativa è effettivamente cambiata sul punto, ma tale modifica non influisce sul problema da risolvere. 2) Cumulo dei contributi di diversa natura. Occorre allora verificare se la nuova legge 233/90 abbia mutato il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un medesimo periodo e se il nuovo divieto di cumulo determini gli effetti prospettati dal ricorrente, rendendo ormai incongrua la esclusione della "elevazione" con conseguente effetto abrogativo tacito del quarto comma dell'art. 15 citato. Ma così non è. Invero il regime di cumulo tra contributi per lavoro autonomo e contributi per lavoro dipendente è rimasto inalterato anche a seguito della entrata in vigore della legge 233/90, nonostante il contenuto sicuramente innovativo di detta nuova disciplina per altri aspetti. Ed infatti ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti, non è "mai" stato consentito il cumulo con quelli dei lavoratori autonomi, né prima né dopo l'entrata in vigore della legge 233/90. Si tratta infatti di contributi aventi diverso peso, in particolare rivestono maggior peso i contributi per lavoro dipendente, che comportano presso l' una provvista CP_1 maggiore rispetto a quella riservata ai contributi da lavoro autonomo. È quindi possibile convogliare i contributi per lavoro dipendente presso la gestione dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, per incrementare le pensioni erogate da dette gestioni speciali, ma non è vera la cosa reciproca. Lo rende palese l'art. 21 della legge 22 luglio 1966 n. 613 secondo cui «Nei riguardi di coloro che possono far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella, tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo» La legge del 1990 nulla quindi ha innovato in materia di cumulo dei contributi di diversa natura rispetto alla legge 153/69 e quindi non è rinvenibile alcuna ragione pag. 5 di 8 per ipotizzare la incompatibilità tra il divieto di "elevazione" contenuto in quest'ultima e la nuova disciplina. Ed allora si deve concludere che la disposizione in commento, ossia il quarto comma dell'art. 15 della legge 153/69, non ha inteso escludere la cd. elevazione di cui al terzo comma della pensione dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per il fatto che
- potendosi cumulare i due tipi di contributo - non vi era ragione per elevare i contributi da lavoro dipendente, posto che la settimana poteva essere completata con quelli da lavoro autonomo con conseguente incremento della pensione. Se detto cumulo non era consentito, la ratio del quarto comma dell'art. 15 della legge 153/69 va invece ricercata altrove e precisamente nella volontà di escludere la contribuzione figurativa relativa alla "elevazione" perché - secondo i principi generali - non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione, e nella specie coesistevano, nella medesima settimana, i contributi da lavoro agricolo autonomo, che hanno dato luogo ad una distinta prestazione pensionistica, ancorché gli stessi non valessero ad incrementare la pensione da lavoro dipendente. e) La medesima ratio è allora parimenti rinvenibile nella vigenza della legge 233/90, e quindi la disposizione in commento, ossia il quarto comma dell'art. 15 della legge 153/69 non può ritenersi tacitamente abrogato a seguito della entrata in vigore della legge del 1990. Ed infatti detta abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore;
in particolare, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (cfr. tra le tante Cass. n. 2502 del 21 febbraio 2001). Anche con la nuova legge si intende cioè che ove la settimana venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo (sulla frazionabilità a settimana della contribuzione annuale cfr. art. 7 legge 233/90), sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non sia soggetta ad elevazione, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, ma per il fatto che, secondo i principi generali, la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" va esclusa ove il medesimo periodo (nella specie la settimana) sia comunque coperto da contribuzione. f) L'istituto della contribuzione figurativa, per cui sono validi (senza oneri per l'interessato) ai fini del diritto e misura della pensione Inps per invalidità e vecchiaia CP_ superstiti, i periodi non coperti da contribuzione effettiva né presso l né presso istituti previdenziali diversi, fu introdotto dall'art. 56 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, in relazione a situazioni come il servizio militare, la malattia e la interruzione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, ritenute, per motivi di ordine sociale, meritevoli di particolare tutela. Né il pag. 6 di 8 principio fondamentale di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria risulta modificato dalle numerose disposizioni intervenute nel corso del tempo, che hanno esteso la contribuzione figurativa ad ulteriori situazioni ritenute meritevoli di tutela, come ad es. ai casi di aspettativa politica e sindacale ex art. 31 legge n. 300 del 1970 ed art. 8 ottavo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155, pervenendosi da ultimo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1 comma 39 della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione)”. Non è dubbio che, nel caso di specie, la contribuzione nella gestione autonoma copra l'intero periodo annuale1 per tutti gli anni in cui concorre quella (assai ridotta) per il lavoro agricolo, con conseguente inapplicabilità del ricordato comma 3. L'appello deve dunque essere respinto.
4. L'obiettiva difficoltà di lettura delle norme in questione e di loro integrazione sistematica, nonchè la mancanza di consolidata giurisprudenza di legittimità inducono a qui nuovamente compensare le spese processuali.
5. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 1
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 18/3/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 6/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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