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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 64/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente rel.
- dott.ssa Federica Lunari Giudice rel.
- dott.ssa Antonia Palombella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Controparte_1
), con sede in LOCALITA' CANNIGIONE VIA PORTO VENERE ARZACHENA;
P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26.11.2024 dai creditori , Parte_1
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Orecchioni ed Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Corso Matteotti n. 47, presso lo studio dell'avv.
Silvia Orecchioni esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 3.1.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass.
9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 12.2.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in AC (SS), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti, il cui credito, non contestato dalla società debitrice, risulta da decreti ingiuntivi fondati su crediti da lavoro dipendente (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013,
Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020,
Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di produzione e vendita di conglomerati bituminosi;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019,
Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass.
9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass.
6835/2014); considerato inoltre che la debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass.
5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012, in www.ilcaso.it) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti, la cui esistenza non è stata contestata dalla debitrice nel corso del presente procedimento, inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente
(già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass.
7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04), reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass.
28193/2020, Cass. 24660/2020, Cass. 24948/2019, Cass. 16117/2019, Cass. 27138/2017, Cass. 19414/2017, Cass. 12382/2017, Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass.
13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni), insufficienza che si evince da elementi sintomatici quali il mancato deposito degli ultimi bilanci presso il Registro delle imprese (v. App.
Catanzaro 22 luglio 2013); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 1.340.660,99 nonché per euro 187.583.92 verso
(v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); CP_2 considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia, (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in LOCALITA' CANNIGIONE VIA PORTO VENERE, n. 3 P.IVA_1
ARZACHENA
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Federica Lunari;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 19/06/2025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Lunari dott. Alessandro Di Giacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente rel.
- dott.ssa Federica Lunari Giudice rel.
- dott.ssa Antonia Palombella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Controparte_1
), con sede in LOCALITA' CANNIGIONE VIA PORTO VENERE ARZACHENA;
P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26.11.2024 dai creditori , Parte_1
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Orecchioni ed Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Corso Matteotti n. 47, presso lo studio dell'avv.
Silvia Orecchioni esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 3.1.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass.
9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 12.2.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in AC (SS), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti, il cui credito, non contestato dalla società debitrice, risulta da decreti ingiuntivi fondati su crediti da lavoro dipendente (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013,
Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020,
Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di produzione e vendita di conglomerati bituminosi;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019,
Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass.
9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass.
6835/2014); considerato inoltre che la debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass.
5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012, in www.ilcaso.it) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti, la cui esistenza non è stata contestata dalla debitrice nel corso del presente procedimento, inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente
(già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass.
7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04), reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass.
28193/2020, Cass. 24660/2020, Cass. 24948/2019, Cass. 16117/2019, Cass. 27138/2017, Cass. 19414/2017, Cass. 12382/2017, Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass.
13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni), insufficienza che si evince da elementi sintomatici quali il mancato deposito degli ultimi bilanci presso il Registro delle imprese (v. App.
Catanzaro 22 luglio 2013); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 1.340.660,99 nonché per euro 187.583.92 verso
(v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); CP_2 considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia, (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in LOCALITA' CANNIGIONE VIA PORTO VENERE, n. 3 P.IVA_1
ARZACHENA
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Federica Lunari;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 19/06/2025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Lunari dott. Alessandro Di Giacomo