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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16619/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005052236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015652721000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10.9.2025 e depositato il 14.10.2025 sono impugnate le cartelle di pagamento nn.
100 2025 0005052236 e 100 2025 0015652721 con importo di € 283,91 ed € 86,95, notificate il 10.7.2025.
Tali cartelle recano indicazione, quali atti presupposti, degli avvisi di accertamento nn. 964006862676 e
964115732547 asseritamente notificati in data 1.9.2022 e 20.10.2022, per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (relativa alla annualità 2019) richiesti dalla Regione Campania.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: 1) omessa notifica del prodromico atto di accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita Agenzia delle Entate Riscossione che chiede il rigetto del gravame ed eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato dovendosi accordare rilievo assorbente al motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) richiamati nel provvedimento impugnato
Si rammenta che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, atto di intimazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n.
1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
E', dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare l'atto impositivo consequenziale, come nel caso in esame, al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez.
Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Nel caso in esame l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento conduce, in applicazione delle superiori argomentazioni, all'accoglimento del gravame e al conseguente annullamento degli atti impugnati. La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16619/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005052236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015652721000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10.9.2025 e depositato il 14.10.2025 sono impugnate le cartelle di pagamento nn.
100 2025 0005052236 e 100 2025 0015652721 con importo di € 283,91 ed € 86,95, notificate il 10.7.2025.
Tali cartelle recano indicazione, quali atti presupposti, degli avvisi di accertamento nn. 964006862676 e
964115732547 asseritamente notificati in data 1.9.2022 e 20.10.2022, per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (relativa alla annualità 2019) richiesti dalla Regione Campania.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: 1) omessa notifica del prodromico atto di accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita Agenzia delle Entate Riscossione che chiede il rigetto del gravame ed eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato dovendosi accordare rilievo assorbente al motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) richiamati nel provvedimento impugnato
Si rammenta che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, atto di intimazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n.
1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
E', dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare l'atto impositivo consequenziale, come nel caso in esame, al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez.
Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Nel caso in esame l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento conduce, in applicazione delle superiori argomentazioni, all'accoglimento del gravame e al conseguente annullamento degli atti impugnati. La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.