Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. PP RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.10.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha premesso di avere impugnato (ricorso n. 127/2024) il provvedimento del 28.12.2023 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, pendente il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale n. -OMISSIS-con scadenza il 28.09.2023 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e del predetto titolo di soggiorno, in ragione di un dato contabile di natura formale, consistente nella rettifica in peius , da parte del datore di lavoro, del volume di affari dichiarato in sede di asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022, avuto riguardo all’anno di imposta del 2022.
2. Con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale, in accoglimento del vizio-motivo con cui è stato dedotto un deficit istruttorio (poiché “ la Prefettura non ha tenuto conto, ai fini del motivato giudizio di congruità e capacità economica del datore di lavoro, del rapporto di lavoro stagionale già instaurato con il ricorrente e mai interrotto fino alla sua naturale scadenza, né ha verificato, a tal fine, la regolarità della retribuzione e del versamento dei contributi dovuti ”, così al capo 8.2. della sentenza), ha disposto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria del 28.12.2023 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale del 17.10.2023 rilasciato telematicamente al Sig. -OMISSIS- e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (mod. 209) rilasciato il 28/03/2023, in favore del ricorrente.
3. La Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe ottemperato alle statuizioni annullatorie e conformative di cui alla summenzionata sentenza, di talché il ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza, instando altresì per la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..
4. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti in giudizio nel corso della camera di consiglio del 9.1.2026.
5. In occasione della medesima camera di consiglio, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
7. Con la sentenza n. -OMISSIS-, emessa a definizione del giudizio n. 127/2024 R.R., passata in giudicato per mancata impugnazione, questo Tribunale ha annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del connesso permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quest’ultimo scaduto il 28.09.2023, e tale pronuncia determina, quale effetto conformativo, che l’amministrazione, impregiudicati i relativi esiti, riattivi l’istruttoria funzionale alla verifica dei presupposti per la chiesta conversione del titolo di soggiorno, abilitante il lavoro stagionale, in permesso per motivi di lavoro subordinato.
8. A fronte della domanda proposta dal ricorrente, la difesa erariale si è meramente costituta in giudizio nel corso della camera di consiglio. Non vi sono, pertanto, ragioni per dubitare della correttezza delle allegazioni ricorsuali in ordine alla persistente inottemperanza del giudicato, avuto specifico riguardo alla mancata conclusione dell’interconnesso procedimento di conversione del titolo di soggiorno.
9. Ne consegue, in accoglimento dell’odierno ricorso, l’ordine rivolto alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, attivato nell’interesse del ricorrente in data 28.9.2023, impregiudicati i relativi esiti.
9.1 Nomina fin da ora, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i trenta giorni successivi, concluda il summenzionato procedimento di conversione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
10. Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
11. La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata, sussistendone ragioni di opportunità, in considerazione della mole di procedimenti similari, notoriamente in carico alla Prefettura di Reggio Calabria.
12. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Prefetto di Catanzaro.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RO | ER RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.