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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.133/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Caltanissetta il
4.3.2022 nel procedimento r.g. n.125/2021, avente ad oggetto obbligo di consegna della documentazione ex art.1129 co.8 c.c.
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Maria Cara' per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta viale della Regione 146
- appellante - contro
.f. , sito in Caltanissetta via L. Da Vinci 24, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Gabriele Vella per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento nella via delle Mura 3
- appellante -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha precisato le conclusioni come dal proprio atto introduttivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 27.1.2021, il corrente Controparte_1
in Caltanissetta via L. Da Vinci 24 conveniva avanti al Tribunale di Caltanissetta il signor quale amministratore uscente, chiedendo: Parte_1
“Nel merito, accertato e dichiarato che è precipuo obbligo del Sig. Parte_1
consegnare integralmente la documentazione ed i fascicoli del condominio ricorrente alla
nuova amministrazione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- ordinare la consegna della documentazione tutta riguardante il condominio “Biancucci”
(…);
- condannare il resistente, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., al pagamento di una somma pari
ed euro 100,00 (cento/00) ovvero ad altra somma ritenuta congrua per ogni giorno di
ritardo, a decorrere dalla notifica del provvedimento conclusivo del presente giudizio;
- condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite”.
Esponeva che la compagine condominiale era stata gestita dal resistente dal febbraio
2018 e che, con deliberazione del 23 novembre 2020 il Condominio gli aveva revocato l'incarico conferito, nominando in sua vece la società A.I.CO. s.r.l.s., che intraprendeva un'intensa interlocuzione tramite PEC – rivelatesi sterile - finalizzata all'acquisizione del c.d. fascicolo condominiale.
Rappresentava che “in particolare, gli atti ed i documenti non consegnati, imprescindibili
alla corretta amministrazione e di cui la compagine condominiale ha diritto alla restituzione
sono:
- libro verbali assemblee condominiali;
- verbale passaggio di consegne dal precedente amministratore;
- registro anagrafe condominiale completo;
- giornale di contabilità dal 01-01-2019 a fine mandato;
- elenco completo di debiti condominiali e delle liti pendenti con relativi
documenti;
- prospetto delle spese sostenute;
- elenco versamenti dei condomini;
- modelli 770 con relative ricevute di presentazione;
- ricevute delle notifiche di convocazione assemblea e dei verbali;
- libretti impianti ascensore con verbali delle ultime verifiche biennali effettuate;
- corrispondenza;
- certificazioni di conformità degli impianti elettrici condominiali;
- carnet di assegni;
- eventuale netto residuo di cassa;
- chiavi dei locali condominiali e timbro del Condominio.”
Nelle more del giudizio (ancora in fase di fissazione udienza), stante il pregiudizio nel ritardo, in data 26.3.2021 il Condominio incoava un ricorso ex art.700 c.p.c. in corso di causa, chiedendo “emettere decreto inaudita altera parte, ordinando ad Parte_1
di consegnare la documentazione prevista dall'art.1130 c.c. ed in particolare quella
[...]
di seguito elencata:
a) registro dell'anagrafe condominiale;
b) registro verbali delle assemblee;
c) registro di contabilità;
d) registro della situazione contabile e patrimoniale dei versamenti e dei saldi;
e) elenco
delle cause pendenti”.
Con decreto cron. n.2621/2021 rep. 470/2021 del 21.4.2021, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, ordinando al resistente la consegna della documentazione chiesta in ricorso. Tale provvedimento munito di formula esecutiva in data 23.4.2021, veniva notificato ex art.140 c.p.c. a mezzo UNEP in data 30.4.2021 (ricevuto dal destinatario il 13.5.2021),
unitamente all'atto di precetto per consegna ex art.605 c.p.c.
Con atto di offerta reale ex art.1209 c.c. a mezzo UNEP, il 14.5.2021 parte resistente provvedeva alla consegna della documentazione condominiale e, preso atto dell'avvenuto adempimento, con atto stragiudiziale di pari data il comunicava di rinunciare CP_1
all'atto di precetto.
Di poi, con memoria del 27.9.2021 si costituiva in giudizio Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, poiché aveva già CP_1
provveduto alla consegna di parte della documentazione prima che venisse incoato il giudizio (in data 7.12.2020 e 11.1.2021), poi comunque satisfattivamente completata con ulteriori 13 allegati nelle forme dell'offerta reale ex art.1209 c.c., che era stata già richiesta all' in data 5.5.2021, prima di ricevere la notifica del provvedimento d'urgenza col Pt_2
pedissequo precetto.
In subordine, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente.
Istruita la causa con la documentazione allegata, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del
4.3.2022 il Tribunale di Caltanissetta dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, sulla base del principio della soccombenza virtuale:
“Condanna il resistente al pagamento in favore del delle spese del presente CP_1
procedimento che liquida, secondo il DM 55/2014. in € 1.617,50 oltre ad € 286,00 per
spese vive, alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna, altresì, al pagamento in favore del delle Parte_1 CP_1
spese del procedimento cautelare che liquida in € 810,00 oltre alle spese generali, iva e
cpa come per legge”. Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ERRONEITA' - INFONDATEZZA- CONTRADDITTORIETA' ED ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA IMPUGNATA
La sentenza non è condivisibile laddove ha erratamente presupposto che al momento della proposizione del ricorso, l'azione fosse fondata e ne discenderebbe la soccombenza virtuale in capo al resistente con la condanna alle spese.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che si fosse reso colpevolmente inerte, rifiutandosi di consegnare la Pt_1
documentazione condominiale in suo possesso, ma tale assunto è smentito dalla documentazione in atti.
Infatti in data 7.12.2020 a mezzo pec veniva inviata la seguente documentazione:
- piano di pagamento Caltaqua 1°e 2° trimestre 2020; fattura acqua 1° trimestre 2020; fattura acqua 2° trimestre 2020;
fattura acqua 3° trimestre 2020, fattura energia € 150,66 scd. 24.11.2020; bolletta energia €150,66 scad. 24.11.2020; fattura energia € 233,58 sacd. 24.11.2020; bolletta energia € 233,58 scad. 24.11.2020; fattura energia € 199,198 scad. 24.11.2020;
bolletta energia € 199,198 scad. 24.11.2020; fattura energia 103,32 scad. 24.11.2020; bolletta energia € 103,32 scad. 24.11.2020;
certificato attribuzione codice fiscale condominio quote ordinarie anno 2020 n. 3 pagine. CP_1
In data 11.1.2021, a mezzo PEC si inviava l'ulteriore documentazione costituita da:
atto di transazione ditta Euro Service del 28/01/2020; ultime fatture idriche effettuate 11/09/2020 relative al 3° trimestre
2020; pianta cortile esterno per effettuare il sorteggio dei posti auto ogni tre mesi;
nominativi e quote mensili ereditati dalla precedente amministratrice;
rubrica condomini con recapito diverso da quello condominiale;
fattura numero 43 del
30/12/20019 di € 500,00 con allegato assegno emesso a saldo di . Parte_3
Orbene, appena dieci giorni dopo la consegna di questi documenti e la richiesta di pazientare vista la grave situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19, in data 21/1/2021 il depositava il ricorso de quo. CP_1
Si aggiunga che in data 22/2/2021 il resistente inviava ancora ulteriore documentazione costituita da: resoconto quote ordinarie anno 2019 pagg.ne 1-3; verbali di contravvenzione nn.ri 866,867,868,869 elevati per violazione delle norme in materia di conferimento dei rifiuti e con successiva comunicazione a mezzo PEC del 20.3.2021, rappresentava come la città di
Caltanissetta fosse in quel periodo in zona rossa e che, per espressa disposizione normativa, il termine per la presentazione del rendiconto condominiale fosse prorogato ex lege. La proroga dello stato di emergenza, combinatamente a quanto disposto dall'art.63 bis, co,1 del D.L. 104/2020 - convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126 - comportava che il termine di centottanta giorni per la presentazione del rendiconto iniziava a decorrere dall'1 maggio 2021, termine peraltro ulteriormente slittato al 31.7.2021 per effetto di un successivo decreto legge.
Cessate le limitazioni connesse alla zona rossa, con PEC del 28.4.2021 il rag. che nel frattempo aveva provveduto alla Pt_1
collazione e raccolta di tutta la restante documentazione costituita da numerosi faldoni, comunicava la disponibilità alla riconsegna a mani dello studio A.I.CO, s.r.l.s. attuale amministratore.
E' palese che tale ultima comunicazione veniva inviata al prima che questi provvedesse alla notifica del ricorso e CP_1
del provvedimento cautelare del 21.4.2021, mentre l'offerta formale ex art.1209 c.c. è stata richiesta all' in data 5.5.2021 Pt_2
ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO
Ulteriore profilo di erroneità dell'ordinanza è la condanna alle spese, che sulla scorta di quanto sopra esposto merita di essere riformata, con integrale compensazione delle stesse.
Il Giudice di prime cure ha infatti disposto la condanna alle spese sia per il ricorso principale che per il giudizio cautelare,
nonostante per entrambi i giudizi difettasse l'interesse ad agire in capo al . CP_1
Con comparsa del 13.9.2022 si costituisce il corrente in Controparte_1
Caltanissetta via L. Da Vinci 24, chiedendo il rigetto dell'infondato gravame per i motivi già
espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' circostanza incontestata che solo in data 14.5.2021 l'ex amministratore
[...]
ha provveduto a completare l'adempimento all'obbligo di consegna della Parte_1 documentazione da lui dovuta insieme a 13 allegati (v. all.5 alla memoria di costituzione:
verbale offerta reale ed elenco documenti), dopo il deposito del ricorso introduttivo ex art.702 bis c.p.c. (27.1.2021) e dell'istanza cautelare ex art.700 c.p.c. in corso di causa
(26.3.2021), essendo pacifico che le domande di merito e cautelari erano fondate con riferimento al precetto di cui all'art.1129 co.8 c.c., in virtù del quale “Alla cessazione
dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo
possesso afferente al e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al CP_1
fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”, altrimenti impedendo a quello successivo di poter espletare il mandato conferitogli dall'Assemblea
condominiale, ponendo in pericolo la pacifica e corretta gestione dell'Ente.
Peraltro, il resistente non ha assolto alla prova di non aver potuto provvedere prima e altrimenti alla consegna della documentazione, atteso che non può valorizzarsi in questo senso neppure la comunicazione pec del 20.3.2021 (comunque tardiva rispetto al deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c.), con la quale assumeva che il territorio di Caltanissetta era stato dichiarato “zona rossa” secondo la disciplina emergenziale sanitaria, poichè
certamente avrebbe potuto procedervi a mezzo posta elettronica certificata o spedizione postale.
Per l'effetto il principio processuale della “ragione più liquida” consente di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione,
rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avente fondamento negli artt.111 co.2 e 24 della Costituzione, conseguendo che “ai fini
dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un
interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione” (così, ex multis, Cass. civ.
Ord. n.1098 del 21 gennaio 2021). Di qui il rigetto del gravame.
In applicazione del principio di cui all'art.91 c.p.c., vanno poste a carico dell'attore
[...]
le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellato, che vanno Parte_1
liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (le spese di lite del primo grado) da € 1.101/00 ad € 5.200/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.133/2022, conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Caltanissetta il 4.3.2022 nel procedimento r.g. n.125/2021.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in Parte_1
favore del corrente in Caltanissetta via L. Da Vinci 24, Controparte_1
che liquida in € 962/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)